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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20483/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20483 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 20 luglio 2024 e vertente
TRA La dott.ssa rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'avv. Parte_1
Walter Condoleo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Via Asiago n° 2 . Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore e per il sig. Controparte_1 P_
, rappresentati e difesi, come da documentazione in atti, sia unitamente che disgiuntamente
[...] dagli Avv.ti Guido Alberto Tarzia e Giovanni Quarzo e con studio in Roma, Viale Giulio Cesare
237, elettivamente domiciliati presso il loro studio
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e il sig. . CP_1 P_
Assumeva parte attrice che: “…in data 29 settembre 2016, alle ore 20.00 circa, la dott.ssa Pt_1 si recava presso la Palestra di arrampicata sportiva “Evoluzione Verticale” per partecipare
[...] ad una lezione di prova di arrampicata indoor, accompagnata da una frequentatrice della palestra, Sig.ra . L'istante esponeva all'istruttore Sig. di non aver alcuna Persona_1 P_ precedente esperienza di arrampicata, né specifica preparazione atletica per l'attività di scalata delle pareti ivi presenti. Il consentiva alla odierna attrice di effettuare la lezione di prova e la P_ Dott.ssa effettuava l'attività di riscaldamento per circa 30 minuti con la Sig.ra Pt_1 [...]
, consistita in corsa su un tapis roulant. Al termine del “riscaldamento”, indossate le Per_1
“scarpette da arrampicata” fornite dalla palestra, la stessa, su indicazione del signor P_
, unico istruttore presente in sala, iniziava ad arrampicarsi sulla parete inclinata da lui
[...] scelta, senza che le fosse fornita alcuna attrezzatura di sicurezza (casco, imbragatura, cintura di sicurezza e simili). L'attrice, su indicazione dell'istruttore, saliva fino alla sommità della parete
“boulder”, pari a 5 metri, attraverso le “prese” apposte sulla stessa, quando una volta raggiunta la sommità, nella fase di discesa, priva di indicazioni sulle relative modalità e tecniche, cadeva da una altezza di oltre tre metri e mezzo. A seguito di tale evento la Dott.ssa in data 5.10.2016, Pt_1 effettuava “RX colonna lombo sacrale”, il cui esito evidenziava: “avvallamento della limitante somatica superiore di L1 (deformità lieve o di primo grado di Genant); riduzione della fisiologica lordosi lombare” e veniva consigliata una RM, la quale veniva effettuata in data 14.10.2016 all'esito della quale veniva accertata la “frattura L1”. Malgrado le richieste di risarcimento danni ed i tentativi di definizione bonaria, l'odierna convenuta ometteva di risarcire o di attivare la propria compagnia assicurativa al fine di indennizzare la Dott.ssa . Pt_1 Concludeva per: “accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, l'
[...]
.mente”e il Sig. , ai sensi degli artt. 2050, 2043, 2049, Controparte_3 P_
2048 c.c., ciascuno in forza del proprio specifico titolo di responsabilità, in relazione ai fatti di cui in premessa, per tutti i motivi esposti…condannare l'Associazione Sportiva Dilettantistica
“Sportiva….mente”, il Sig. , in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni P_ subiti dall'attrice oltre spese mediche subite per € 2568,75 e comunque nei limiti di € 52.000,00, ovvero al risarcimento degli stessi nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, anche con valutazione equitativa, comunque oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Con vittoria di compenso legale da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e il sig. chiedendo: “ In via principale rigettare la domanda in quanto P_ infondata in fatto e diritto;
In via subordinata di merito ridurre secondo giustizia la spropositata pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale, escussione testi e Consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20 luglio 2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha imputato una responsabilità extracontrattuale alla Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e al sig. ai sensi dell'art 2043 P_
c.c. e ai sensi dell'art. 2050 c.c.
La norma da prendere in esame per il caso è il dettato dell'articolo 2050 c.c.. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La norma in esame detta un regolamento preciso, ed impone il concorso di due condizioni. L'attività dev'essere pericolosa, tale che in sè e per sè, cioè per la sua natura, ovvero per la natura dei mezzi adoperati, possa riuscire produttiva di danno;
è necessario altresì che siano omesse tutte le misure atte ad evitarlo. Questo verificatosi, la presunzione di colpa del danneggiante assiste il danneggiato, ed il primo può liberarsi mediante la dimostrazione che le misure furono adottate: è una ipotesi d' inversione dell'onere della prova.
Per definire quali siano le attività pericolose, bisogna partire dal presupposto logico che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità, per delimitare i confini della applicabilità dell'art. 2050, c.c., si devono prendere in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose in ragione della pericolosità ad esse connaturata ed insita nel loro esercizio, a prescindere dal fatto dell'uomo. Fermo quanto sopra, con “attività pericolose” la giurisprudenza praticamente unanime intende, in modo piuttosto ampio, non solo quelle qualificate pericolose dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali, ma più in generale anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva - rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza - notevolmente superiore al normale.
Detto questo, analizziamo la problematica dal punto di vista della responsabilità. La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. civ. n. 16170/2022).
Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (Cass. civ. n. 2259/2022).
Presupposto ineliminabile è l'accertamento del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito, la cui prova è a carico del danneggiato, non potendo essere attribuito al soggetto agente un evento ad esso non riconducibile: deve in sostanza esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043, c.c., sempre ne ricorrano i presupposti di applicazione.
Il nesso di causalità deve essere “adeguato”, ovvero è necessario che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza “costante”, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Deve inoltre accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori.
Il nesso causale può venire a mancare sia per il fatto del terzo, quando la condotta di quest'ultimo sia la causa esclusiva e determinante del danno, come dello stesso danneggiato, qualora per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento, o emerga che il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, in seguito, evitare.
In tema poi di responsabilità extracontrattuale non è sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento richiedendosi piuttosto all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, l'eziologia, rectius, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo. Non solo. È richiesto finanche che venga offerta esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o quanto meno della colpa grave disponendo l'art. 2043 c.c. che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La prova della colpa è a carico del danneggiato.
In riferimento al caso in esame, esposto quanto sopra, tali presunzioni vengono oltremodo superate dal fatto che, nulla di quanto riferito dalla attrice è stato provato nel corso della istruttoria.
Nel corso dell'interrogatorio formale il sig. dichiara “…all'epoca dei fatti, la parete P_ attrezzata superiore ai 5 metri non era ancora allestita… si recava l'attrice presso la palestra…parlava con me…esponeva l'attrice di non avere precedente esperienza…per la lezione di prova non sono previste quelle protezioni, necessarie invece per le scalate superiori a 5 metri. L'unica attrezzatura fornita sono state le scarpette per l'arrampicata…ha effettuato riscaldamento per circa 30 minuti, eseguendo esercizi a corpo libero da me indicati (corsa, piegamenti , esercizi a corpo libero ), ad eccezione delle trazioni che non vengono fatte eseguire dai principianti…la parete scelta non era la quarta dall'entrata, ma ho scelto una delle pareti utilizzate appositamente per i principianti e fornivo indicazioni circa l'arrampicata da compiere. I movimenti basilari per compiere l'arrampicata…io ero a circa 1,5/2 m in prossimità dei materassi…e fornivo informazioni utili per la scalata sia per la tecnica che per la sicurezza…non facciamo mai salire per la prima volta una persona a quelle altezze e tra l'altro l'ultima presa non è posta a 5 metri…io ero presente. La signora arrivata a circa un metro, per un momento di spavento si fermò. Io le ho detto di poter scendere, anche perché l'altezza non era vertiginosa ed il materasso non era assolutamente di ghiaia, ma alto 60 cm e composto da gommapiuma…Non è rimasta svenuta, né inerme e da sola. La sola reazione è stata di spavento…ho esortato a tranquillizzarsi per proseguire la arrampicata, questa volta in Pt_1 orizzontale per spiegarle la tecnica di base…ho esortato la a proseguire, ma non in tal Pt_1 senso, precisamente non ho detto che fosse necessario cadere e farsi male per l'arrampicata…Non è possibile avere materassi di ghiaia. Non avrei potuto esercitare l'arrampicata nella mia palestra, dove si arrampicavano anche bambini…abbiamo terminato la lezione con movimenti in orizzontale e stretching…Dopo la fase di stretching la sig.ra è andata via autonomamente…dopo aver Pt_1 terminato la lezione. A fine lezione abbiamo anche discusso di formule economiche per una frequentazione saltuaria della palestra…” 51) si, è stata reiterata richiesta risarcimento nel luglio 2020
Il teste di parte attrice, sig.ra dichiara “…dichiarava di non avere esperienza…a Persona_1 quanto ricordo non serviva questo tipo di attrezzatura per pareti adatte solo a lezioni di prova…ricordo che ci siamo riscaldate…ma il sig. è sempre stato presente…ripeto,
P_ l'attrezzatura non era necessaria e ricordo che fece arrampicata su parete tra le due più Pt_1 semplici…eravamo con il sig. fuori dal materasso, ma entrambi guardavamo salire
P_ Pt_1 e il sig. dava indicazioni su come salire…ricordo la caduta, ma non se in quel momento il
P_ sig. si fosse allontanato, ma più che altro si trovava, sempre nelle vicinanze…Non ricordo
P_ l'altezza, ma i materassi erano a norma, lisci. Io stessa sono caduta miliardi di volte …è caduta. Io e il sig. la abbiamo aiutata ad alzarsi. L'attrice mi ha detto di aver sentito uno schiocco alla
P_ schiena…non ha perso i sensi. Siamo andati subito in quanto era agitata e la abbiamo aiutata ad alzarsi…i materassi sicuramente non erano di ghiaia…ricordo che prese bomboletta di ghiaccio spray…né insistemmo affinché il sig. chiamasse l'ambulanza. Né lo facemmo noi…non
P_ ricordo dopo quanto tempo, ma la sig.ra uscì a prendere la sua auto…si metteva alla guida Pt_1 della propria…la caduta si e verificata in quanto la signora si è spaventata e si è lasciata cadere in modo rigido. Non ha perso la presa…”
Il teste di parte attrice, sig. non era presente al verificarsi dell'evento. Testimone_1
Il teste sui capitoli di parte convenuta in controprova dichiara “…ero cliente Tes_2 dell'associazione all'epoca dei fatti e confermo che l'allenamento si componeva di due fasi: riscaldamento e allenamento specifico per arrampicata…le pareti erano di diversa inclinazione, ma fino ad un massimo di inclinazione del 15% e l'allenamento prevalentemente in orizzontale con un altezza dei piedi a circa un metro dal materasso…si insegnava la classica tecnica per cadere in sicurezza…Materassi standard utilizzati in palestra ma sicuramente non di ghiaia. Di materiale morbido adatti per le cadute…Non ricordo nulla di straordinario che sia accaduto la sera del 29/9/2016…non si usa nessuna attrezzatura di sicurezza, solo i materassi da caduta, in quanto le pareti hanno una altezza relativa …per i principianti l'altezza non era mai al di sopra del metro e l'arrampicata avveniva in orizzontale. Per i più esperti, l'arrampicata arrivava fino ad un massimo di circa 3,5 metri…”
Il teste sui capitoli di parte convenuta in controprova dichiara “ …ero cliente Testimone_3 dell'associazione all'epoca dei fatti, ci andavo molto spesso e confermo che l'allenamento si componeva di due fasi: riscaldamento e allenamento specifico per arrampicata…le pareti erano di diversa inclinazione, ma fino ad un massimo di inclinazione del 15% . Vi erano anche quelle poggiate e durante l'allenamento non si supera con i piedi massimo un metro di altezza dal materasso alto circa 60-70 cm…si insegnava la tecnica per cadere …Materassi morbidi, tre strati, non di ghiaia…Non ricordo nulla di particolare che sia accaduto la sera del 29/9/2016…non si usa nessuna attrezzatura di sicurezza, solo le scarpette da arrampicata e i materassi da caduta…”
Alla luce di quanto esposto deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice, sia perché non sufficientemente provato il fatto storico, o meglio, verificatosi per esclusiva colpa di parte attrice, sia perché parte convenuta, attraverso l'istruttoria espletata, ha dimostrato di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste e quindi, interrotto il nesso di causalità tra evento e danno, danno che non è a quest'ultima imputabile. Tra l'altro, anche nell'ipotesi di responsabilità di parte convenuta non si può prescindere dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - rigetta la domanda proposta da parte attrice;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nella misura di € 3.809,00, per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge. c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 16 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20483 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 20 luglio 2024 e vertente
TRA La dott.ssa rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'avv. Parte_1
Walter Condoleo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Via Asiago n° 2 . Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore e per il sig. Controparte_1 P_
, rappresentati e difesi, come da documentazione in atti, sia unitamente che disgiuntamente
[...] dagli Avv.ti Guido Alberto Tarzia e Giovanni Quarzo e con studio in Roma, Viale Giulio Cesare
237, elettivamente domiciliati presso il loro studio
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e il sig. . CP_1 P_
Assumeva parte attrice che: “…in data 29 settembre 2016, alle ore 20.00 circa, la dott.ssa Pt_1 si recava presso la Palestra di arrampicata sportiva “Evoluzione Verticale” per partecipare
[...] ad una lezione di prova di arrampicata indoor, accompagnata da una frequentatrice della palestra, Sig.ra . L'istante esponeva all'istruttore Sig. di non aver alcuna Persona_1 P_ precedente esperienza di arrampicata, né specifica preparazione atletica per l'attività di scalata delle pareti ivi presenti. Il consentiva alla odierna attrice di effettuare la lezione di prova e la P_ Dott.ssa effettuava l'attività di riscaldamento per circa 30 minuti con la Sig.ra Pt_1 [...]
, consistita in corsa su un tapis roulant. Al termine del “riscaldamento”, indossate le Per_1
“scarpette da arrampicata” fornite dalla palestra, la stessa, su indicazione del signor P_
, unico istruttore presente in sala, iniziava ad arrampicarsi sulla parete inclinata da lui
[...] scelta, senza che le fosse fornita alcuna attrezzatura di sicurezza (casco, imbragatura, cintura di sicurezza e simili). L'attrice, su indicazione dell'istruttore, saliva fino alla sommità della parete
“boulder”, pari a 5 metri, attraverso le “prese” apposte sulla stessa, quando una volta raggiunta la sommità, nella fase di discesa, priva di indicazioni sulle relative modalità e tecniche, cadeva da una altezza di oltre tre metri e mezzo. A seguito di tale evento la Dott.ssa in data 5.10.2016, Pt_1 effettuava “RX colonna lombo sacrale”, il cui esito evidenziava: “avvallamento della limitante somatica superiore di L1 (deformità lieve o di primo grado di Genant); riduzione della fisiologica lordosi lombare” e veniva consigliata una RM, la quale veniva effettuata in data 14.10.2016 all'esito della quale veniva accertata la “frattura L1”. Malgrado le richieste di risarcimento danni ed i tentativi di definizione bonaria, l'odierna convenuta ometteva di risarcire o di attivare la propria compagnia assicurativa al fine di indennizzare la Dott.ssa . Pt_1 Concludeva per: “accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, l'
[...]
.mente”e il Sig. , ai sensi degli artt. 2050, 2043, 2049, Controparte_3 P_
2048 c.c., ciascuno in forza del proprio specifico titolo di responsabilità, in relazione ai fatti di cui in premessa, per tutti i motivi esposti…condannare l'Associazione Sportiva Dilettantistica
“Sportiva….mente”, il Sig. , in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni P_ subiti dall'attrice oltre spese mediche subite per € 2568,75 e comunque nei limiti di € 52.000,00, ovvero al risarcimento degli stessi nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, anche con valutazione equitativa, comunque oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Con vittoria di compenso legale da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e il sig. chiedendo: “ In via principale rigettare la domanda in quanto P_ infondata in fatto e diritto;
In via subordinata di merito ridurre secondo giustizia la spropositata pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale, escussione testi e Consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20 luglio 2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha imputato una responsabilità extracontrattuale alla Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e al sig. ai sensi dell'art 2043 P_
c.c. e ai sensi dell'art. 2050 c.c.
La norma da prendere in esame per il caso è il dettato dell'articolo 2050 c.c.. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La norma in esame detta un regolamento preciso, ed impone il concorso di due condizioni. L'attività dev'essere pericolosa, tale che in sè e per sè, cioè per la sua natura, ovvero per la natura dei mezzi adoperati, possa riuscire produttiva di danno;
è necessario altresì che siano omesse tutte le misure atte ad evitarlo. Questo verificatosi, la presunzione di colpa del danneggiante assiste il danneggiato, ed il primo può liberarsi mediante la dimostrazione che le misure furono adottate: è una ipotesi d' inversione dell'onere della prova.
Per definire quali siano le attività pericolose, bisogna partire dal presupposto logico che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità, per delimitare i confini della applicabilità dell'art. 2050, c.c., si devono prendere in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose in ragione della pericolosità ad esse connaturata ed insita nel loro esercizio, a prescindere dal fatto dell'uomo. Fermo quanto sopra, con “attività pericolose” la giurisprudenza praticamente unanime intende, in modo piuttosto ampio, non solo quelle qualificate pericolose dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali, ma più in generale anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva - rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza - notevolmente superiore al normale.
Detto questo, analizziamo la problematica dal punto di vista della responsabilità. La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. civ. n. 16170/2022).
Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (Cass. civ. n. 2259/2022).
Presupposto ineliminabile è l'accertamento del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito, la cui prova è a carico del danneggiato, non potendo essere attribuito al soggetto agente un evento ad esso non riconducibile: deve in sostanza esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043, c.c., sempre ne ricorrano i presupposti di applicazione.
Il nesso di causalità deve essere “adeguato”, ovvero è necessario che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza “costante”, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Deve inoltre accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori.
Il nesso causale può venire a mancare sia per il fatto del terzo, quando la condotta di quest'ultimo sia la causa esclusiva e determinante del danno, come dello stesso danneggiato, qualora per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento, o emerga che il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, in seguito, evitare.
In tema poi di responsabilità extracontrattuale non è sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento richiedendosi piuttosto all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, l'eziologia, rectius, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo. Non solo. È richiesto finanche che venga offerta esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o quanto meno della colpa grave disponendo l'art. 2043 c.c. che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La prova della colpa è a carico del danneggiato.
In riferimento al caso in esame, esposto quanto sopra, tali presunzioni vengono oltremodo superate dal fatto che, nulla di quanto riferito dalla attrice è stato provato nel corso della istruttoria.
Nel corso dell'interrogatorio formale il sig. dichiara “…all'epoca dei fatti, la parete P_ attrezzata superiore ai 5 metri non era ancora allestita… si recava l'attrice presso la palestra…parlava con me…esponeva l'attrice di non avere precedente esperienza…per la lezione di prova non sono previste quelle protezioni, necessarie invece per le scalate superiori a 5 metri. L'unica attrezzatura fornita sono state le scarpette per l'arrampicata…ha effettuato riscaldamento per circa 30 minuti, eseguendo esercizi a corpo libero da me indicati (corsa, piegamenti , esercizi a corpo libero ), ad eccezione delle trazioni che non vengono fatte eseguire dai principianti…la parete scelta non era la quarta dall'entrata, ma ho scelto una delle pareti utilizzate appositamente per i principianti e fornivo indicazioni circa l'arrampicata da compiere. I movimenti basilari per compiere l'arrampicata…io ero a circa 1,5/2 m in prossimità dei materassi…e fornivo informazioni utili per la scalata sia per la tecnica che per la sicurezza…non facciamo mai salire per la prima volta una persona a quelle altezze e tra l'altro l'ultima presa non è posta a 5 metri…io ero presente. La signora arrivata a circa un metro, per un momento di spavento si fermò. Io le ho detto di poter scendere, anche perché l'altezza non era vertiginosa ed il materasso non era assolutamente di ghiaia, ma alto 60 cm e composto da gommapiuma…Non è rimasta svenuta, né inerme e da sola. La sola reazione è stata di spavento…ho esortato a tranquillizzarsi per proseguire la arrampicata, questa volta in Pt_1 orizzontale per spiegarle la tecnica di base…ho esortato la a proseguire, ma non in tal Pt_1 senso, precisamente non ho detto che fosse necessario cadere e farsi male per l'arrampicata…Non è possibile avere materassi di ghiaia. Non avrei potuto esercitare l'arrampicata nella mia palestra, dove si arrampicavano anche bambini…abbiamo terminato la lezione con movimenti in orizzontale e stretching…Dopo la fase di stretching la sig.ra è andata via autonomamente…dopo aver Pt_1 terminato la lezione. A fine lezione abbiamo anche discusso di formule economiche per una frequentazione saltuaria della palestra…” 51) si, è stata reiterata richiesta risarcimento nel luglio 2020
Il teste di parte attrice, sig.ra dichiara “…dichiarava di non avere esperienza…a Persona_1 quanto ricordo non serviva questo tipo di attrezzatura per pareti adatte solo a lezioni di prova…ricordo che ci siamo riscaldate…ma il sig. è sempre stato presente…ripeto,
P_ l'attrezzatura non era necessaria e ricordo che fece arrampicata su parete tra le due più Pt_1 semplici…eravamo con il sig. fuori dal materasso, ma entrambi guardavamo salire
P_ Pt_1 e il sig. dava indicazioni su come salire…ricordo la caduta, ma non se in quel momento il
P_ sig. si fosse allontanato, ma più che altro si trovava, sempre nelle vicinanze…Non ricordo
P_ l'altezza, ma i materassi erano a norma, lisci. Io stessa sono caduta miliardi di volte …è caduta. Io e il sig. la abbiamo aiutata ad alzarsi. L'attrice mi ha detto di aver sentito uno schiocco alla
P_ schiena…non ha perso i sensi. Siamo andati subito in quanto era agitata e la abbiamo aiutata ad alzarsi…i materassi sicuramente non erano di ghiaia…ricordo che prese bomboletta di ghiaccio spray…né insistemmo affinché il sig. chiamasse l'ambulanza. Né lo facemmo noi…non
P_ ricordo dopo quanto tempo, ma la sig.ra uscì a prendere la sua auto…si metteva alla guida Pt_1 della propria…la caduta si e verificata in quanto la signora si è spaventata e si è lasciata cadere in modo rigido. Non ha perso la presa…”
Il teste di parte attrice, sig. non era presente al verificarsi dell'evento. Testimone_1
Il teste sui capitoli di parte convenuta in controprova dichiara “…ero cliente Tes_2 dell'associazione all'epoca dei fatti e confermo che l'allenamento si componeva di due fasi: riscaldamento e allenamento specifico per arrampicata…le pareti erano di diversa inclinazione, ma fino ad un massimo di inclinazione del 15% e l'allenamento prevalentemente in orizzontale con un altezza dei piedi a circa un metro dal materasso…si insegnava la classica tecnica per cadere in sicurezza…Materassi standard utilizzati in palestra ma sicuramente non di ghiaia. Di materiale morbido adatti per le cadute…Non ricordo nulla di straordinario che sia accaduto la sera del 29/9/2016…non si usa nessuna attrezzatura di sicurezza, solo i materassi da caduta, in quanto le pareti hanno una altezza relativa …per i principianti l'altezza non era mai al di sopra del metro e l'arrampicata avveniva in orizzontale. Per i più esperti, l'arrampicata arrivava fino ad un massimo di circa 3,5 metri…”
Il teste sui capitoli di parte convenuta in controprova dichiara “ …ero cliente Testimone_3 dell'associazione all'epoca dei fatti, ci andavo molto spesso e confermo che l'allenamento si componeva di due fasi: riscaldamento e allenamento specifico per arrampicata…le pareti erano di diversa inclinazione, ma fino ad un massimo di inclinazione del 15% . Vi erano anche quelle poggiate e durante l'allenamento non si supera con i piedi massimo un metro di altezza dal materasso alto circa 60-70 cm…si insegnava la tecnica per cadere …Materassi morbidi, tre strati, non di ghiaia…Non ricordo nulla di particolare che sia accaduto la sera del 29/9/2016…non si usa nessuna attrezzatura di sicurezza, solo le scarpette da arrampicata e i materassi da caduta…”
Alla luce di quanto esposto deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice, sia perché non sufficientemente provato il fatto storico, o meglio, verificatosi per esclusiva colpa di parte attrice, sia perché parte convenuta, attraverso l'istruttoria espletata, ha dimostrato di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste e quindi, interrotto il nesso di causalità tra evento e danno, danno che non è a quest'ultima imputabile. Tra l'altro, anche nell'ipotesi di responsabilità di parte convenuta non si può prescindere dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - rigetta la domanda proposta da parte attrice;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nella misura di € 3.809,00, per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge. c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 16 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso