Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2020, proposto da
NI AT, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Capannolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Ravenna, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego espresso dall'Amministrazione – MARINTENDENZA - a mezzo del provvedimento di cui al Prot. n. M_D MDINTRMRG20 0042016 del 07.11.2020, nel quale si legge “ in esito a quanto richiesto con l'istanza in riferimento, si rappresenta che le attuali disposizioni normative prevedono l'applicabilità dei 6 scatti sull'indennità di buonuscita esclusivamente per il personale cessato dal servizio per limiti d'età o giudicato permanentemente non idoneo ex art. 1 comma 15 bis della legge 468/1987, laddove la norma indicata nell'istanza in esame risulta applicabile al solo personale della Polizia di Stato. (…) L'istanza non può trovare accoglimento ”,
e per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del TFS;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. IM AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor NI AT, odierno ricorrente, era in servizio presso la Marina Militare come Primo Luogotenente presso la Capitaneria di Porto di Ravenna.
In data 25 novembre 2019, con Decreto Dirigenziale 057, veniva accolta la domanda con la quale il signor NI chiedeva di cessare dal servizio permanente. In particolare, il signor NI si determinava per la presentazione dell’istanza suddetta poiché in possesso, all’epoca, dei requisiti previsti dalla norma: 55 anni d’età e 35 di servizio.
Successivamente il signor NI ha richiesto all’INPS ed al Ministero della Difesa il riconoscimento di sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS, istanza non accolta.
Preso atto di tale rigetto il signor NI AT ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 dicembre 2020, con cui ha chiesto che sia accertato il suo diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, con conseguente rideterminazione da parte delle Amministrazioni resistenti dell’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti contemplati dall’art. 6-bis del DL n. 387/1987.
Nello specifico parte ricorrente ha impugnato, fra l’altro, la nota del 7 ottobre 2020 della Marina Militare di cui in epigrafe nonché il mancato adeguamento del TFS disposto dall’INPS.
Si è costituito in giudizio, in data 15 dicembre 2020, il Ministero della Difesa, depositando poi relativa documentazione in data 7 gennaio 2021 e memoria in data 14 dicembre 2021 con la quale ha chiesto, in via preliminare, l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito in giudizio, in data 30 dicembre 2021, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (d’ora in poi INPS), chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
Parte ricorrente ha depositato memoria finale in data 19 maggio 2025, con cui ha chiesto che sia accolto il ricorso per le censure già svolte col ricorso introduttivo.
Infine all’udienza pubblica del 25 giugno 2025, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Preliminarmente il Collegio deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa in quanto, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1231/2019 e Sez. VI, sentenza n. 6465/2010 e n. 329/2006).
La dedotta circostanza che il Ministero della Difesa fosse il datore di lavoro dell’odierno ricorrente e, dunque, in tale veste abbia partecipato al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione a partecipare, dovendosi gestire all’interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l’INPS rappresenta il soggetto debitore, come peraltro già affermato nella sentenza di questo Tribunale n. 237/2024.
1. - Statuito quanto sopra con riferimento alla questione preliminare, il Collegio può passare all’esame del ricorso e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto.
2. - Il Collegio osserva che risulta incontestata la circostanza che l’odierno ricorrente era inquadrato nella Marina Militare ed era in servizio presso la Capitaneria di Porto di Ravenna.
Tale dato di fatto risulta dirimente ai fini della definizione del presente giudizio atteso che parte ricorrente afferma nel ricorso che “ l’art. 6-bis del D.L. 387/87 convertito nella legge 472/87 come modificato dall’art. 21 della legge 232/90, pietra miliare della materia oggi trattata, ha previsto che i cd. sei scatti debbano essere computati al momento della determinazione dell’importo del TFS (Trattamento di Fine Servizio) laddove la cessazione dal servizio sia avvenuta per: • raggiungimento del limite di età; • permanente inabilità al servizio; • per decesso; • a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti 55 anni di età e almeno 35 anni di contributi ”, così ponendo a fondamento della propria pretesa l’art. 6-bis del DL n. 387/87.
Sul tale punto, però, il Collegio osserva che la sopra menzionata norma prevede, al comma 1, l’attribuzione di sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita solamente “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate… ” e, dunque, non al personale, come l’odierno ricorrente, appartenente alla Marina Militare in quanto la stessa non rientra fra le Forze di Polizia.
Ne deriva, quindi, che al signor NI AT non spettano i sei scatti stipendiali per la liquidazione dell’indennità di buonuscita.
La sopra menzionata conclusione risulta in linea con la giurisprudenza che, su tale punto, ha affermato che “ l’ambito di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non comprende gli appartenenti alla marina militare. La disposizione infatti richiama la nozione di forze di polizia, che si comprende anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Detta nozione non ricomprende la Marina militare fra le forze di polizia. Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica «al personale dei ruoli della Polizia di Stato» (così l’art. 1). Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita», e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno («del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto») al personale «che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto». Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990». L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]») e al riferimento all'art. 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987. Il quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, non è modificato, quanto all’ambito soggettivo di applicazione, dall’art. 1911 comma 3 del c.o.m., che dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987,n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Detta disposizione si applica alle forze di polizia, fra le quali, come illustrato sopra, non rientra la Marina militare, con specifico riferimento a quelle ad ordinamento militare, in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare. Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987 .” (CGARS, sentenza n. 210/2023).
La sopra riportata pronuncia risulta confermata da altre pronunce, fra cui può essere ricordata la sentenza n. 2762/2023 del Consiglio di Stato secondo cui “ Il CGARS ha, infatti, chiarito che l’art 16 l. 121/1981, sopra richiamato e a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 l. 121/1981. Il Codice dell’ordinamento militare, come detto, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare); ” (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 2762/2023).
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
4. - Le spese di lite possono essere compensate considerata la particolarità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e, per l’effetto, ne dispone l’estromissione dal giudizio;
- respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA ON, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
IM AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AL | MA ON |
IL SEGRETARIO