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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6431 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33940/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33940/2023 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Athos Conte del Foro di Latina (c.f.
) con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore a C.F._2
Latina in via Cesare Battisti 5, come da mandato difensivo in atti.
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso in data 03/07/2023, ha riassunto la presente procedura Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato dal T.A.R.
Lazio con provvedimento del 24/05/2023. In particolare, il ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento della
Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale
(richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 06/05/2022 e notificato al ricorrente in data 13/05/2022.
Premette il ricorrente di essere cittadino del Bangladesh;
di essere arrivato in Italia ad ottobre 2016; di aver iniziato a lavorare appena arrivato in Italia, cioè sin dal 2017, nel settore dell'agricoltura; di aver lavorato nel 2019 sia come sia bracciante agricolo, che come aiuto pizzaiolo e lavapiatti;
di aver svolto diversi impieghi, negli anni 2020/2021, con relativi contratti di lavoro a tempo determinato, sempre di breve durata e contraddistinti dalla precarietà; di aver frequentato, nell'anno scolastico 2018 e 2019, un corso per l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana;
di avere la disponibilità di un'abitazione presa in locazione con altri connazionali.
Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Latina Controparte_1
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione. Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
NE c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; RB c. Romania [GC], § 71; TO e Testimone_2
MI c. Montenegro, § 42) o commerciali (AN RK Oy e ME
Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia a ottobre 2016 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare, fin da subito è riuscito a integrarsi, ottenendo, nel corso di questi anni e con continuità lavorativa, diversi contratti nel campo dell'agricoltura e della ristorazione.
Attualmente, come documentato in atti, risulta titolare di due contratti di lavoro. Dalla data del 02/08/2024, il ricorrente risulta assunto per la società Smashtag Latina srl come lavapiatti. Tale circostanza è dimostrata dalle buste paga del periodo da agosto a dicembre
2024 e dalle buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2025, oltre alla Certificazione
Unica dell'anno 2025.
L'altro contratto di lavoro, con decorrenza dalla data del 07/09/2022 per il datore di lavoro , ha ad oggetto prestazioni di lavoro con la qualifica di Persona_5
banconista. Questa allegazione è attestata dalle buste paga più recenti, cioè quelle relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, oltre a quella dei mesi di gennaio e febbraio
2025 e alla Certificazione Unica del 2025.
A ciò va aggiunto il fatto che egli gode di un'idonea soluzione abitativa. Inoltre, a dimostrazione di una reale volontà di integrarsi nella società italiana, il ricorrente ha frequentato diversi corsi di lingua e cultura italiana, di cui in atti ha depositato gli attestati conseguiti.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate
Si comunichi.
Roma, 22/04/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33940/2023 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Athos Conte del Foro di Latina (c.f.
) con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore a C.F._2
Latina in via Cesare Battisti 5, come da mandato difensivo in atti.
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso in data 03/07/2023, ha riassunto la presente procedura Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato dal T.A.R.
Lazio con provvedimento del 24/05/2023. In particolare, il ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento della
Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale
(richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 06/05/2022 e notificato al ricorrente in data 13/05/2022.
Premette il ricorrente di essere cittadino del Bangladesh;
di essere arrivato in Italia ad ottobre 2016; di aver iniziato a lavorare appena arrivato in Italia, cioè sin dal 2017, nel settore dell'agricoltura; di aver lavorato nel 2019 sia come sia bracciante agricolo, che come aiuto pizzaiolo e lavapiatti;
di aver svolto diversi impieghi, negli anni 2020/2021, con relativi contratti di lavoro a tempo determinato, sempre di breve durata e contraddistinti dalla precarietà; di aver frequentato, nell'anno scolastico 2018 e 2019, un corso per l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana;
di avere la disponibilità di un'abitazione presa in locazione con altri connazionali.
Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Latina Controparte_1
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione. Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
NE c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; RB c. Romania [GC], § 71; TO e Testimone_2
MI c. Montenegro, § 42) o commerciali (AN RK Oy e ME
Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia a ottobre 2016 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare, fin da subito è riuscito a integrarsi, ottenendo, nel corso di questi anni e con continuità lavorativa, diversi contratti nel campo dell'agricoltura e della ristorazione.
Attualmente, come documentato in atti, risulta titolare di due contratti di lavoro. Dalla data del 02/08/2024, il ricorrente risulta assunto per la società Smashtag Latina srl come lavapiatti. Tale circostanza è dimostrata dalle buste paga del periodo da agosto a dicembre
2024 e dalle buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2025, oltre alla Certificazione
Unica dell'anno 2025.
L'altro contratto di lavoro, con decorrenza dalla data del 07/09/2022 per il datore di lavoro , ha ad oggetto prestazioni di lavoro con la qualifica di Persona_5
banconista. Questa allegazione è attestata dalle buste paga più recenti, cioè quelle relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, oltre a quella dei mesi di gennaio e febbraio
2025 e alla Certificazione Unica del 2025.
A ciò va aggiunto il fatto che egli gode di un'idonea soluzione abitativa. Inoltre, a dimostrazione di una reale volontà di integrarsi nella società italiana, il ricorrente ha frequentato diversi corsi di lingua e cultura italiana, di cui in atti ha depositato gli attestati conseguiti.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate
Si comunichi.
Roma, 22/04/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni