Articolo 1850 del Codice civile
Articolo 1849Articolo 1851
Versione
19 aprile 1942
Art. 1850.

(Diminuzione della garanzia).

Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca puo' chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procedera' alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca puo' procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797.

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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