Art. 2.
Alle spese di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 , concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra, lo Stato e la, Regione Siciliana.
Alle spese di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 , concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra, lo Stato e la, Regione Siciliana.