Articolo 2 della Legge 21 agosto 1949, n. 611
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 settembre 1949
Art. 2.
Alle spese di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 , concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra, lo Stato e la, Regione Siciliana.
Entrata in vigore il 14 settembre 1949