Sentenza 4 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2018, n. 39846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39846 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PR TA nato a [...] il [...] AN IA nato a [...] il [...] PR EL nato a [...] il [...] avverso il decreto del 27/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SAN LUCkA;
lette/~e le conclusioni del PG . c3— 3.\\gn- C5l- 40 C\ 1\)\• Ult/ì3. Ritenuto in fatto La Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Alessandria nei confronti dei terzi interessati, AR NN, OS RO e CA RO, rispettivamente coniuge e figlie del proposto di prevenzione RU NC RO, ha confermato la confisca soltanto su alcuni beni in precedenza già colpiti dalla misura, e specificamente sul dossier titoli Eurizon Profilo Conservativo n. 357-8475285 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza di Novi Ligure, alle stesse intestato;
e ha ristretto alla sola FaIral quota ideale di 1/3 la confisca già disposta per l'intero fabbricato sito nel comune di BO RE (AL), composto da tre alloggi e da un garage posto al piano seminterrato, e intestato alle predette AR NN, OS e CA RO. La Corte di appello ha preliminarmente osservato che, secondo il principio di diritto di cui alla sentenza n. 20728 del 2016 della V sezione della Corte di cassazione, non può operare la presunzione di fittizietà dei beni intestati o trasferiti dal proposto ai congiunti in epoca antecedente al biennio. Il giudice della prevenzione è infatti tenuto a verificare se gli elementi indiziari siano sufficienti ad affermare la disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati ai familiari, e deve motivare specificamente sulle ragioni poste a fondamento della ritenuta interposizione fittizia, che non può che essere basata su elementi di fatto connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Su questa premessa ha rilevato che dalla perizia disposta nel giudizio di rinvio è emersa con nettezza la sproporzione, per tutto il periodo considerato, tra i redditi leciti, netti e disponibili, del proposto RU NC RO, le spese indispensabili al mantenimento suo e della sua famiglia e gli investimenti effettuati, in particolare, l'acquisto del fabbricato in BO RE. Il giudizio di sproporzione non muta neanche se si prendono in considerazione, secondo le allegazioni difensive, i compensi in nero, ricevuti fuori busta, del proposto. Per quel che specificamente attiene all'acquisto dell'immobile in BO RE, la Corte ha puntualizzato che l'importo di euro 25.822,84, al tempo versato in acconto, provenne interamente dal proposto, e non certo dalle sue lecite attività. Non v'è però prova che l'intero immobile sia fittiziamente intestato. Non può infatti affermarsi che il proposto disponga, uti dominus, di quelle proprietà, non potendo in tal senso essere sufficiente la prova logica della sproporzione tra i redditi leciti goduti dai terzi e i loro investimenti nel periodo, prova logica che individua nel proposto, in forza della pericolosità qualificata di cui è portatore, l'unico soggetto economicamente capiente. È però certo che l'importo di euro 25.882,84, versato in acconto, era del proposto e consentì l'acquisto dell'intero stabile, ossia di tutte e tre le unità immobiliari, con relative pertinenze. Tale somma, non provenendo dai rediti leciti, ha proporzionalmente inquinato in origine la prima quota di acquisto, effettuata dal proposto, portatore di pericolosità qualificata.Va dunque disposta la confisca dell'intero stabile, per una quota ideale rappresentativa dell'importo versato all'atto e relativa all'intero stabile, e specificamente di circa un terzo, precisamente il 28,2 °/0• La Corte di appello ha infine confermato la confisca del dossier titoli Eurizon Profilo Conservativo n. 357-8475285 presso la Cassa di Risparmio di parma e Piacenza - filiale di Novi ligure (AL) - sottoscritto nel 2004, con un controvalore all'I. settembre 2011 di euro 12.295,88. Deve escludersi, infatti, che la provvista provenga dalle intestatarie, prive di fonti di reddito, almeno nella misura necessaria a giustificare tale ricchezza. Essa non può che provenire dal proposto, che ha disposto la fittizia intestazione alla moglie e alle figlie. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, mediante difensore di fiducia procuratore speciale, AR NN, OS RO e CA RO, che hanno dedotto vizio di violazione di legge, e specificamente la violazione del principio di diritto, anzitutto per la confisca di una quota ideale dell'immobile in BO RE. Non è stato infatti provato che siano fittizie le intestazioni in capo alle due figlie. Dalle allegazioni difensive e dalle stesse risultanze tecniche della perizia risulta che la provvista utilizzata come acconto per l'acquisto dell'immobile non possa essere integralmente riferita al proposto e non possa essere attribuita a proventi di natura illecita. Allo stesso modo deve dirsi in relazione all'investimento in titoli effettuato nel 2004, quanto meno con riguardo alle quote delle figlie OS e CA. Altro vizio dell'ordinanza impugnata consiste nell'aver considerato la caparra come riferita al bene immobile nel suo complesso e non suddiviso, come esso invece è nelle tre unità abitative ben distinte dal punto di vista della loro titolarità formale e sostanziale. La Corte di appello avrebbe dovuto limitare i suoi ragionamenti alla mera porzione di immobile intestata alla moglie, lasciando fuori le altre. Infine, l'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui, nel revocare la confisca dell'autovettura Opel, ha previsto che "le spese di custodia devono essere poste a carico della titolare sino all'effettiva restituzione". Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso Successivamente il difensore delle ricorrenti ha depositato memoria difensiva con cui ha insistp nelle ragioni di ricorso e ha replicato alla requisitoria del procuratore generale. - Considerato in diritto I ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. La Corte di appello ha dimostrato l'elemento della sproporzione tra rediti leciti, spese per il mantenimento personale e investimenti, e a tal fine ha preso in esame anche le deduzioni difensive relativamente ai proventi derivanti dalla vendita di alcune proprietà immobiliari e dalla ricezione in nero, cd. fuori busta, di parte dei compensi per l'attività lavorativa del proposto e della figlia OS. Le ricorrenti lamentano che la Corte di appello avrebbe trascurato alcune deduzioni difensive capaci di elidere la ritenuta sproporzione, in specie quelle relative ai regali in denaro ricevuti da OS RO e dal coniuge AS in occasione del matrimonio, del battesimo e della prima comunione delle due figlie, nate nel 2004 e nel 2008, e ai redditi da attività lavorativa di NC RU RO. Questa Corte osserva a tal proposito che il suo sindacato è limitato, ratione materiae, al riscontro di vizi di violazione di legge e non si estende all'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di appello, peraltro, ha dato conto con completezza di argomenti delle ragioni per le quali ha affermato la sussistenza del presupposto della sproporzione, anche alla luce delle deduzioni di parte. Non è allora meritevole di considerazione il ricorso nella parte in cui prospetta censure di carenza e illogicità di motivazione, nonostante siano prospettate come violazioni dei criteri legislativi di valutazione della prova, invero insussistenti. Occorre infatti ribadire che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente - Sez. un., 29 maggio 2014, n. 33451, Repaci e altri, C.E.D. Cass., n. 260246 -. Circa poi il presupposto della fittizietà della titolarità dei beni in capo alle ricorrenti, la Corte di appello ha rilevato che la somma di denaro sborsata per l'acconto di acquisto dell'intero immobile di BO RE ha riguardato tutte le unità immobiliari di cui esso si compone e ne ha tratto la conseguenza - in uno col fatto che il proposto ha mantenuto un effettivo legame di disponibilità reale sull'immobile dal momento che in una delle unità immobiliari egli vive con la moglie AR NN - che essa si è proporzionalmente distribuita su ciascuna delle tre unità. La conclusione è corretta. L'importo per l'acconto, versato prima della stipula dell'atto, fu versato per l'acquisto dell'intero immobile, ed è certo che anche il denaro necessario al pagamento delle spese notarili e delle imposte di legge fu corrisposto dal proposto. Al di là della formale intestazione, quel che rileva è che NC RU RO acquistò una quota dell'intero immobile e ha mantenuto con esso, abitando una delle tre unità immobiliari, una stabile e continua relazione di disponibilità. Lo stesso condivisibile ragionamento è sotteso alla decisione di confisca del dossier titoli sottoscritto nel 2004, con un controvalore all'i settembre 2011 di euro 12295,88. La Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali deve affermarsi che la provvista per tale finanziamento provenga esclusivamente dal proposto. I titoli in esame sono intestati, oltre che alle figlie del proposto, OS e CA, anche alla moglie convivente AR NN, sicché non può dirsi che il proposto non abbia un legame effettivo con la provvista finanziaria incorporata nei titoli, della quale, data la cointestazione della moglie convivente, egli può continuare a disporre. In ordine poi alla statuizione dell'addebito a OS RO delle spese di custodia dell'autovettura Opel tg. EB 007 HE, delle quali l'ordinanza impugnata ha disposto la confisca, si rileva che le spese sono state poste a carico sino all'effettiva restituzione. Il senso di questa statuizione non è certo di imporre alla titolare dell'autovettura il pagamento delle spese di custodia sin da quando fu eseguito il sequestro e quindi la confisca ora revocata, quanto di precisare che ella deve provvedere al pagamento delle spese sostenute per il periodo intercorrente tra il momento della comunicazione del provvedimento di revoca della confisca e quello della "effettiva restituzione" - così testualmente l'ordinanza impugnata (fl. 10) -, non potendo gravare sull'Erario un costo dipendente in via esclusiva dal comportamento del titolare del bene liberato dal vincolo, in ipotesi poco solert9, nel riappropriarsi dello stesso. In questi termini, pertanto, la prescrizione sulle spese di custodia va mantenuta. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta it ricorsal e condanna itricorrentA. al