Provvedimento: […] Il tribunale del riesame, nel disattendere l'impostazione accusatoria condivisa dal giudice per le indagini preliminari di Vasto, evidenziava come il VI abbia legittimamente esercitato, ai sensi dell'art. 2743 c.c., il diritto di recesso di cui era titolare, in virtù del quale il rimborso della quota di socio, valutata in circa settemila euro, era avvenuto senza riduzione del capitale sociale, con la conseguenza che, essendosi concretizzata la condotta del VI nell'esercizio di un diritto riconosciutogli dalla legge, al quale è connesso l'effetto automatico dell'accrescimento della quota dell'altro socio (la Di FE), poi diventata amministratrice della società, ad essa non può attribuirsi natura distrattiva.
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