Articolo 2743 del Codice civile
Articolo 2640Articolo 2642
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19 aprile 1942
Art. 2743.

(Diminuzione della garanzia).

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi puo' chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, puo' chiedere l'immediato pagamento del suo credito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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