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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De SA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3854 del R.G. dell' anno 2013,
avete ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo vertente
tra
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Maiorino giusta procura C.F._2
ed elezioni di domicilio in atti,
- opponente-
e p.i. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Mussano e
Gianluca De Divitiis giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
- opposto-
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato gli opponenti,
, quale obbligato principale, e , quale coobbligata, Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2659/13 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore, attraverso il quale veniva loro ingiunto di pagare in favore di ., in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., la complessiva somma di euro 45780,52 oltre interessi e spese della procedura, in seguito all'inadempimento del contratto di finanziamento nr. 2650503, sottoscritto in data 03.9.2010. Gli opponenti, a sostegno della spiegata opposizione, hanno eccepito che la abbia richiesto la somma di euro 9000 euro in più rispetto al dovuto stante CP_2
la indeterminatezza del tasso derivante da capitalizzazione composta. Chiedevano, quindi, dichiararsi la nullità parziale della definizione del tasso ed il ricalcolo degli importi con applicazione del saggio legale. Gli opponenti hanno dunque instato per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'istituto di credito opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per il suo rigetto con vittoria delle spese di lite. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per la somma di euro
36780,52 ossia detratta la somma di euro 9000,00 così come contestata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza la necessità di alcun adempimento istruttorio e, dopo diversi rinvii dovuti al cambio del Giudicante ed al carico di ruolo, all'udienza del 25.06.2024 veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Solo parte opposta provvedeva a depositare nei termini la comparsa conclusionale come autorizzata. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda di parte attrice va rigettata.
In via principale, il giudizio ha ad oggetto la sola contestazione degli interessi come calcolati dall'ente creditore per il contratto di finanziamento di cui è causa. In particolare, senza alcuna contestazione in merito alla sorta capitale, si solleva la erroneità della clausola di definizione del tasso, ossia del c.d. ammortamento alla francese, con richiesta del ricalcolo degli importi e applicazione del saggio legale.
Gli opponenti al fine di documentare la propria posizione si sono riportati ad una CTP che dimostrerebbe la non debenza della somma calcolata a titolo di interessi e pari ad euro 9000,00.
Preliminarmente va rilevato che gli stessi non hanno assolto all'onere probatorio, in quanto non hanno prodotto in giudizio né il contratto di finanziamento, né il piano di riparto, documenti indispensabili ai fini della decisione.
Nè può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio con la produzione di una perizia di parte, svolta da un professionista nominato al di fuori di qualsivoglia contraddittorio. La consulenza tecnica di parte costituisce, infatti, mera allegazione difensiva ed è priva di autonomo valore probatorio;
sicché non può neppure costituire oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (in tal senso, Cassazione civile, sez. I.
6.8.2015 n. 16552).
E', infatti, onere dell'attore esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre, trattandosi il processo civile di un processo improntato sul principio dispositivo, dovendo il giudice decidere “iuxta alligata et probata partium”; consentendo, così, che venga rispettata anche la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la cui mancanza impedisce all'avversario una corretta difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. L'assoluta genericità dell'eccezioni mosse dall'opponente non mette né il giudice né il convenuto in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Ciò precisato, sulla eccezione di capitalizzazione degli interessi passivi occorre rilevare che dal saldoconto delle singole rate del finanziamento depositate da parte opposta, si evince che il sistema applicato dall'ente creditore, come evidenziato nel contratto di finanziamento sottoscritto, è il sistema di rimborso a rate costanti, secondo il cd.
“ammortamento alla francese”. Tale sistema di calcolo, contestato dagli odierni opponenti, è da considerarsi privo di capitalizzazione degli interessi, poiché gli interessi vengono calcolati solo sul debito residuo e non sul totale già pagato, essendo inversamente proporzionali alla maggior somma della sorta capitale, la quale aumenta al diminuire dell'importo dei relativi interessi, a parità di rata costante del finanziamento erogato. Sulla validità e legittimità del c.d. ammortamento alla francese
è opportuno richiamare la recente giurisprudenza di merito secondo cui “È escluso che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implichi l'applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale: al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo” (cfr. ex multis Tribunale Roma sez. XVII, 01/08/2019, n.15943; conf. Tribunale Arezzo,
27/08/2019, n.685). Va infine evidenziato che gli opponenti, oltre ad aver approntato nel corso del giudizio una difesa generica, non hanno provveduto al deposito della comparsa conclusionale come autorizzata.
Quanto precede conduce al rigetto della domanda, con conferma del D.I n. 2659/13 emesso dal Tribunale di Nocera inferiore in data 6.6.2013 e notificato in data
26.07.2013, da intendersi definitivamente esecutivo. Tutte le altre questioni devono ritenersi assorbite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Valori minimi e riduzione del 30% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De SA, così definitivamente decide:
- rigetta la domanda e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr.2659/13 del 6.6.2013 da intendersi definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti, e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano in Euro 2.800,00 per onorari, oltre accessori di legge come dovuti.
Così deciso in Nocera Inferiore 21/02/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De SA