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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23286 R.G. 2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli avv. DI TELLA MASSIMO
e ACHILLE RECCIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO;
contro contumace Controparte_1
E
CP_2 rappresentato e difeso dall' avv. MARIA FRANCESCA GRANATA con elezione di domicilio in Roma via Besare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 23286/2024 Parte_1
,ha convenuto in giudizio il Controparte_1
[...] e
1' CP_2 chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione 66
Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del [...] (già CP_3 ; Controparte_1
2. Condannare il (già CP_3 in persona Controparte_1
, del C.F. P.IVA_1 con sede in Roma, Viale Trastevere n. Controparte_4
,
,
76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 870,99 (euro ottocentosettanta/99), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' Controparte_5 che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord.
n.8956/2020 che richiama e risol-ve un precedente contrasto sul punto).
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore del pro-curatore che si dichiara antistatario.”
A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria nell' anno scolastico 2021/2022, in qualità di docente, di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del Comparto Scuola del 15.03.2001.
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del
CCNL del Comparto Scuola biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (CES-CEEP-UNICE), allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI
31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 870,99.
non si è costituito e quindi ne è 11 Controparte_1 stata dichiarata la contumacia L' CP_2 si è costituito facendo rilevare che la partecipazione al giudizio deriva dall'essere destinatario dei versamenti contributivi e previdenziali in favore dell'iscritto nell'ipotesi in cui il convenuto fosse condannato a versare quanto omesso secondo la ricostruzione di parte ricorrente.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni :
1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2.
2) Tenere 1 CP_2 indenne dalle spese di giudizio. La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
L'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti” prevede: "Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.". L'art. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto "A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale."; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5): "Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.".
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (RPD) esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del CCNL 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della RPD, ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto.
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di
Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del CCNL 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che:
"3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Per_1 ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";".
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";".
In tali termini, pertanto, la domanda della parte ricorrente deve essere accolta. Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE CEEP), rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata "temporanea", come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio".
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire nell' anno scolastico 2021/2022, in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'Amministrazione convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il CP_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 870,99 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla complessità delle materie trattate. CP_2 attesa la sua posizione Vanno invece compensate nei confronti dell' all' interno del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire nell'a.s. 2021/2022, in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del
15.03.2001;
Controparte_12) Condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 870,00, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo;
Controparte_13) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 650,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
Roma, 6.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23286 R.G. 2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli avv. DI TELLA MASSIMO
e ACHILLE RECCIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO;
contro contumace Controparte_1
E
CP_2 rappresentato e difeso dall' avv. MARIA FRANCESCA GRANATA con elezione di domicilio in Roma via Besare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 23286/2024 Parte_1
,ha convenuto in giudizio il Controparte_1
[...] e
1' CP_2 chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione 66
Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del [...] (già CP_3 ; Controparte_1
2. Condannare il (già CP_3 in persona Controparte_1
, del C.F. P.IVA_1 con sede in Roma, Viale Trastevere n. Controparte_4
,
,
76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 870,99 (euro ottocentosettanta/99), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' Controparte_5 che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord.
n.8956/2020 che richiama e risol-ve un precedente contrasto sul punto).
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore del pro-curatore che si dichiara antistatario.”
A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria nell' anno scolastico 2021/2022, in qualità di docente, di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del Comparto Scuola del 15.03.2001.
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del
CCNL del Comparto Scuola biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (CES-CEEP-UNICE), allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI
31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 870,99.
non si è costituito e quindi ne è 11 Controparte_1 stata dichiarata la contumacia L' CP_2 si è costituito facendo rilevare che la partecipazione al giudizio deriva dall'essere destinatario dei versamenti contributivi e previdenziali in favore dell'iscritto nell'ipotesi in cui il convenuto fosse condannato a versare quanto omesso secondo la ricostruzione di parte ricorrente.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni :
1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2.
2) Tenere 1 CP_2 indenne dalle spese di giudizio. La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
L'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti” prevede: "Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.". L'art. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto "A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale."; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5): "Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.".
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (RPD) esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del CCNL 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della RPD, ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto.
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di
Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del CCNL 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che:
"3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Per_1 ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";".
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";".
In tali termini, pertanto, la domanda della parte ricorrente deve essere accolta. Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE CEEP), rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata "temporanea", come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio".
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire nell' anno scolastico 2021/2022, in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'Amministrazione convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il CP_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 870,99 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla complessità delle materie trattate. CP_2 attesa la sua posizione Vanno invece compensate nei confronti dell' all' interno del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire nell'a.s. 2021/2022, in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del
15.03.2001;
Controparte_12) Condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 870,00, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo;
Controparte_13) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 650,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
Roma, 6.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini