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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7647/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.07.2024
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti EA Fosco e Rosaria Giletto del Foro di Monza presso i quali ha eletto domicilio telematico rispettivamente agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
e 2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Avv. Alberto Bottinelli del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio all'indirizzo pec Email_3
i quali hanno contratto matrimonio civile in Cernusco Sul Naviglio (MI) il 9 luglio 2008 (atto n. 29, parte I, anno 2008) in comunione legale dei beni separati con sentenza n. 2148/2024 emessa il 09.10.2024 e pubblicata il 06.12.2024
Pagina 1 di 4 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], C.F. , cittadina Controparte_2 C.F._3 italiana (figlia naturale di e adottata da in forza di sentenza del CP_1 Parte_1
Tribunale di Milano n. 407/2011, resa il 01/12 dicembre 2011);
- nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
cittadino italiano, residente a [...]
Buonarroti n. 47.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 02.07.2025 – integrato con le note scritte congiunte per l'udienza del 09/10/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti – hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorso il termine di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio tra le stesse contratto. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 2148/2024 emessa il 09.10.2024 e pubblicata il 06.12.2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia della sentenza di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio, modificando parzialmente le condizioni concordate in sede di ricorso come di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...] in Cernusco Sul Naviglio (MI) il 9 luglio 2008, iscritto nei registri dello stato civile Pt_1 del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI), Atto n. 29 parte I – anno 2008, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione dell'emanata sentenza.
2. Disporre, conformemente al principio della bigenitorialità, l'affidamento del figlio minore EA in via condivisa ad entrambi genitori, secondo le modalità di cui all'art. 337 ter c.c., affinché possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine. Le decisioni di ordinaria amministrazione, inerenti alle necessità quotidiane del minore, potranno essere esercitate anche separatamente;
invece, le decisioni di maggior importanza ed interesse, specie con riguardo alla sua residenza, istruzione, educazione e salute, dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori, salvi i casi di necessità ed urgenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Disporre che il figlio minore EA mantenga la residenza anagrafica presso l'abitazione materna e che trascorra tempi paritetici con ciascun genitore. In particolare, salvo diversi
Pagina 2 di 4 accordi tra i genitori, EA trascorrerà, alternativamente di settimana in settimana, con un genitore i giorni di lunedì, martedì, sabato e domenica e con l'altro genitore i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Nel periodo in cui i genitori terranno EA con sé, gli stessi provvederanno direttamente alle sue esigenze ordinarie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, medicinali da banco, cura della persona, svago) e si divideranno a metà le spese scolastiche ordinarie ricorrenti. Durante le ferie estive, ciascun genitore potrà trascorrere con EA un periodo di vacanza di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà, alternativamente, con un genitore il giorno Per_1
24 dicembre e con l'atro genitore il giorno 25 dicembre. Il resto delle vacanze natalizie, EA trascorrerà, alternativamente, con un genitore il periodo dal 26 al 31 dicembre e con l'altro il periodo dall'1 al 6 gennaio.
4. Quanto alla figlia , maggiorenne, si dà atto che la stessa non abita più presso la madre. CP_2
5. Disporre che i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno dei medicinali da banco e delle spese extra relative al figlio EA, come da “Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti” sottoscritte in data 14 novembre 2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che si intendono qui integralmente richiamate.
6. Dare atto che i ricorrenti sono autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con l'interesse degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in CP_1 Parte_1
Cernusco Sul Naviglio (MI) il 9 luglio 2008 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI) al n. 29, parte I, anno 2008, nonché trascritto nei registri del Comune di Vignate al n. 6, parte II, serie C, anno 2008);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Pagina 3 di 4
Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI), nonché del Comune di Vignate, ove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.07.2024
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti EA Fosco e Rosaria Giletto del Foro di Monza presso i quali ha eletto domicilio telematico rispettivamente agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
e 2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Avv. Alberto Bottinelli del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio all'indirizzo pec Email_3
i quali hanno contratto matrimonio civile in Cernusco Sul Naviglio (MI) il 9 luglio 2008 (atto n. 29, parte I, anno 2008) in comunione legale dei beni separati con sentenza n. 2148/2024 emessa il 09.10.2024 e pubblicata il 06.12.2024
Pagina 1 di 4 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], C.F. , cittadina Controparte_2 C.F._3 italiana (figlia naturale di e adottata da in forza di sentenza del CP_1 Parte_1
Tribunale di Milano n. 407/2011, resa il 01/12 dicembre 2011);
- nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
cittadino italiano, residente a [...]
Buonarroti n. 47.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 02.07.2025 – integrato con le note scritte congiunte per l'udienza del 09/10/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti – hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorso il termine di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio tra le stesse contratto. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 2148/2024 emessa il 09.10.2024 e pubblicata il 06.12.2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia della sentenza di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio, modificando parzialmente le condizioni concordate in sede di ricorso come di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...] in Cernusco Sul Naviglio (MI) il 9 luglio 2008, iscritto nei registri dello stato civile Pt_1 del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI), Atto n. 29 parte I – anno 2008, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione dell'emanata sentenza.
2. Disporre, conformemente al principio della bigenitorialità, l'affidamento del figlio minore EA in via condivisa ad entrambi genitori, secondo le modalità di cui all'art. 337 ter c.c., affinché possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine. Le decisioni di ordinaria amministrazione, inerenti alle necessità quotidiane del minore, potranno essere esercitate anche separatamente;
invece, le decisioni di maggior importanza ed interesse, specie con riguardo alla sua residenza, istruzione, educazione e salute, dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori, salvi i casi di necessità ed urgenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Disporre che il figlio minore EA mantenga la residenza anagrafica presso l'abitazione materna e che trascorra tempi paritetici con ciascun genitore. In particolare, salvo diversi
Pagina 2 di 4 accordi tra i genitori, EA trascorrerà, alternativamente di settimana in settimana, con un genitore i giorni di lunedì, martedì, sabato e domenica e con l'altro genitore i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Nel periodo in cui i genitori terranno EA con sé, gli stessi provvederanno direttamente alle sue esigenze ordinarie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, medicinali da banco, cura della persona, svago) e si divideranno a metà le spese scolastiche ordinarie ricorrenti. Durante le ferie estive, ciascun genitore potrà trascorrere con EA un periodo di vacanza di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà, alternativamente, con un genitore il giorno Per_1
24 dicembre e con l'atro genitore il giorno 25 dicembre. Il resto delle vacanze natalizie, EA trascorrerà, alternativamente, con un genitore il periodo dal 26 al 31 dicembre e con l'altro il periodo dall'1 al 6 gennaio.
4. Quanto alla figlia , maggiorenne, si dà atto che la stessa non abita più presso la madre. CP_2
5. Disporre che i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno dei medicinali da banco e delle spese extra relative al figlio EA, come da “Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti” sottoscritte in data 14 novembre 2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che si intendono qui integralmente richiamate.
6. Dare atto che i ricorrenti sono autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con l'interesse degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in CP_1 Parte_1
Cernusco Sul Naviglio (MI) il 9 luglio 2008 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI) al n. 29, parte I, anno 2008, nonché trascritto nei registri del Comune di Vignate al n. 6, parte II, serie C, anno 2008);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Pagina 3 di 4
Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI), nonché del Comune di Vignate, ove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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