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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11352 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
RG 35911/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. SI ON
TE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35911 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. COLI FABIO, Pt_1 P.IVA_1
giusta delega in atti
- ATTORE -
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NO PAOLO, giusta delega in atti
- CONVENUTO -
Oggetto: Pagamento indebito oggettivo Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, in persona del legale rappresentante, ha agito, nei confronti Pt_1
dell , per ottenere, in esito a precorsi rapporti di fornitura, il Controparte_1
rimborso di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionali provinciali sull'accisa dell'energia elettrica ovvero 9.331, 21 a titolo di capitale oltre agli ulteriori interessi maturati dai singoli pagamenti sino al saldo, ad € 738,49 a titolo di interessi legali calcolati dal 1.1.2013 alla data della diffida e messa in mora (9.04.2020); ad Euro 4.976,71 a titolo di interessi moratori calcolati dal
9.4.2020 ad oggi (5.5.2025); sulle fatture emesse nel periodo compreso fra il
1° marzo 2010 e il 31 dicembre 2011; prelievo illegittimo secondo la Corte di legittimità in quanto incompatibile con il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE.
L'attrice ha fondato la domanda sulla pronunzia della Suprema Corte di
Cassazione che ha ritenuto contraria alla direttiva europea, 2008/118/CE, la normativa interna che ha introdotto l'imposta addizionale provinciale sulla energia elettrica, per gli anni 2010/2011, allegando la necessità di disapplicarla, o non applicarla e consentendo all'utente inciso di agire per il recupero dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'articolo 2033 cc, nei confronti del fornitore di energia elettrica (Cass. sez. trib. 27101/2019).
L si è costituita contestando l'avversa domanda, non Controparte_1
sussistendo i presupposti dell'indebito oggettivo e della ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 cc, essendo stato il prelievo, eseguito conformemente al quadro normativo allora vigente. Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 6 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata ritenuta in decisione, concessi i termini previsti nell'articolo 190 cpc.
La domanda attorea è risultata fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Invero, l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta con l'articolo 6, commi 1 e 2 del d.l. 511 del 1988, come convertito e modificato, disponendo il successivo comma 5 che “le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt” così facendo ritenere che, il soggetto obbligato a versare l'addizionale in favore dell'Erario, fosse il fornitore di energia elettrica, che avrebbe eseguito il prelievo sull'utente finale e tale è stata l'interpretazione corrente.
Data per nota la questione della compatibilità, o meno, fra il diritto europeo e la normativa nazionale sulle addizionali in materia di energia elettrica, in questa sede è sufficiente rilevare che l'oggetto specifico di contrasto è costituito dall'individuazione, o meno, nel fornitore di energia elettrica del soggetto tenuto a rimborsare l'utente finale inciso dal tributo in causa, accertatane la non conformità con il diritto europeo.
La questione, particolarmente complessa, non è stata risolta neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 aprile 2024, nella causa
C-316/22. La sentenza 43 della Corte Costituzionale, depositata il 15 aprile 2025 – espungendo dall'ordinamento l'articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
511 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 20 del 1989, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 26 del 2007 – ha, però, definito la questione privando, ex tunc, l'agire del fornitore di energia elettrica di qualsivoglia legittimazione.
Venuta meno la norma istitutiva del tributo, il prelievo operato dal fornitore di energia elettrica a carico del consumatore deve essere valutato in termini di indebito oggettivo.
Il prelievo in questione risulta ormai privo di qualsivoglia titolo giuridico e le relative somme devono essere restituite dal fornitore di energia elettrica al consumatore finale che agisca ai sensi dell'articolo 2033 cc, salva la maturata ed eccepita prescrizione.
Nella vicenda in esame, la ha riconosciuto di avere eseguito Controparte_1
i dedotti prelievi e di avere versato il relativo ricavato agli Enti beneficiari, rivendicandone la doverosità per effetto delle norme, successivamente, dichiarate incostituzionali.
Peraltro, la convenuta non soltanto non ha eccepito il verificarsi di alcuna fattispecie estintiva dell'avversa pretesa, connessa al decorso del tempo ma non ha, pure, espressamente eccepito il mancato decorso di alcun termine di prescrizione.
Conclusivamente la domanda attorea di ripetizione di indebito deve essere accolta con la condanna della all'immediato pagamento Controparte_1
in favore di , della somma di € 9.331, 21 oltre interessi legali Pt_1
codicistici dalla domanda al soddisfo effettivo. I vivaci contrasti interpretativi sulla questione controversa, che hanno reso necessari gli interventi della Corte di Giustizia UE e della Corte
Costituzionale, integrano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” considerate dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 77 del 19 aprile 2018, ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P Q M
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Ottava civile, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) Accoglie la domanda e condanna , in persona del Controparte_2
legale rappresentante, a pagare immediatamente in favore di , in Pt_1
persona del legale rappresentante, € 9.331, 21 oltre interessi come specificati in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese processuali fra tutte le parti.
Roma, 29 luglio 2025
Il Giudice
SI ON TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. SI ON
TE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35911 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. COLI FABIO, Pt_1 P.IVA_1
giusta delega in atti
- ATTORE -
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NO PAOLO, giusta delega in atti
- CONVENUTO -
Oggetto: Pagamento indebito oggettivo Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, in persona del legale rappresentante, ha agito, nei confronti Pt_1
dell , per ottenere, in esito a precorsi rapporti di fornitura, il Controparte_1
rimborso di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionali provinciali sull'accisa dell'energia elettrica ovvero 9.331, 21 a titolo di capitale oltre agli ulteriori interessi maturati dai singoli pagamenti sino al saldo, ad € 738,49 a titolo di interessi legali calcolati dal 1.1.2013 alla data della diffida e messa in mora (9.04.2020); ad Euro 4.976,71 a titolo di interessi moratori calcolati dal
9.4.2020 ad oggi (5.5.2025); sulle fatture emesse nel periodo compreso fra il
1° marzo 2010 e il 31 dicembre 2011; prelievo illegittimo secondo la Corte di legittimità in quanto incompatibile con il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE.
L'attrice ha fondato la domanda sulla pronunzia della Suprema Corte di
Cassazione che ha ritenuto contraria alla direttiva europea, 2008/118/CE, la normativa interna che ha introdotto l'imposta addizionale provinciale sulla energia elettrica, per gli anni 2010/2011, allegando la necessità di disapplicarla, o non applicarla e consentendo all'utente inciso di agire per il recupero dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'articolo 2033 cc, nei confronti del fornitore di energia elettrica (Cass. sez. trib. 27101/2019).
L si è costituita contestando l'avversa domanda, non Controparte_1
sussistendo i presupposti dell'indebito oggettivo e della ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 cc, essendo stato il prelievo, eseguito conformemente al quadro normativo allora vigente. Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 6 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata ritenuta in decisione, concessi i termini previsti nell'articolo 190 cpc.
La domanda attorea è risultata fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Invero, l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta con l'articolo 6, commi 1 e 2 del d.l. 511 del 1988, come convertito e modificato, disponendo il successivo comma 5 che “le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt” così facendo ritenere che, il soggetto obbligato a versare l'addizionale in favore dell'Erario, fosse il fornitore di energia elettrica, che avrebbe eseguito il prelievo sull'utente finale e tale è stata l'interpretazione corrente.
Data per nota la questione della compatibilità, o meno, fra il diritto europeo e la normativa nazionale sulle addizionali in materia di energia elettrica, in questa sede è sufficiente rilevare che l'oggetto specifico di contrasto è costituito dall'individuazione, o meno, nel fornitore di energia elettrica del soggetto tenuto a rimborsare l'utente finale inciso dal tributo in causa, accertatane la non conformità con il diritto europeo.
La questione, particolarmente complessa, non è stata risolta neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 aprile 2024, nella causa
C-316/22. La sentenza 43 della Corte Costituzionale, depositata il 15 aprile 2025 – espungendo dall'ordinamento l'articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
511 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 20 del 1989, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 26 del 2007 – ha, però, definito la questione privando, ex tunc, l'agire del fornitore di energia elettrica di qualsivoglia legittimazione.
Venuta meno la norma istitutiva del tributo, il prelievo operato dal fornitore di energia elettrica a carico del consumatore deve essere valutato in termini di indebito oggettivo.
Il prelievo in questione risulta ormai privo di qualsivoglia titolo giuridico e le relative somme devono essere restituite dal fornitore di energia elettrica al consumatore finale che agisca ai sensi dell'articolo 2033 cc, salva la maturata ed eccepita prescrizione.
Nella vicenda in esame, la ha riconosciuto di avere eseguito Controparte_1
i dedotti prelievi e di avere versato il relativo ricavato agli Enti beneficiari, rivendicandone la doverosità per effetto delle norme, successivamente, dichiarate incostituzionali.
Peraltro, la convenuta non soltanto non ha eccepito il verificarsi di alcuna fattispecie estintiva dell'avversa pretesa, connessa al decorso del tempo ma non ha, pure, espressamente eccepito il mancato decorso di alcun termine di prescrizione.
Conclusivamente la domanda attorea di ripetizione di indebito deve essere accolta con la condanna della all'immediato pagamento Controparte_1
in favore di , della somma di € 9.331, 21 oltre interessi legali Pt_1
codicistici dalla domanda al soddisfo effettivo. I vivaci contrasti interpretativi sulla questione controversa, che hanno reso necessari gli interventi della Corte di Giustizia UE e della Corte
Costituzionale, integrano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” considerate dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 77 del 19 aprile 2018, ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P Q M
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Ottava civile, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) Accoglie la domanda e condanna , in persona del Controparte_2
legale rappresentante, a pagare immediatamente in favore di , in Pt_1
persona del legale rappresentante, € 9.331, 21 oltre interessi come specificati in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese processuali fra tutte le parti.
Roma, 29 luglio 2025
Il Giudice
SI ON TE