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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11612/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/10/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. COLLE SABRINA,
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 01/08/2015 in FAEDIS (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 2, Serie A, dell'anno 2015;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Pt_1
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 01/08/2015 in FAEDIS
[...] Parte_2
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di FAEDIS (UD), al n. 2,
Parte 2, Serie A, dell'anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed intendono risolvere le loro questioni economiche come segue.
3) Dà atto che la proprietà dell'immobile di Buttrio, sito in Via Manzano n. 22 piano T, identificato catastalmente in Comune di Buttrio (UD) al Foglio 7, Particella 325, costituito da unità abitativa al piano terra e al primo piano, con cantina al piano scantinato e autorimessa al piano terra di pertinenza così censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Buttrio:– foglio 7 p.lla 325 sub 7,–foglio 7 p.lla 325 sub 8 , Foglio 7 p.lla 325 sub 9, Foglio 7 p.lla 325 sub 10, acquistato in data 18.12.2013 con atto di compravendita del notaio Persona_1 rep. 1257 raccolta n. 823 registrato all'Agenzia delle Entrate di Gorizia il 27.12.2013 al n.
2023 serie IT, adibito a residenza familiare, di proprietà nella quota di 99/100 (novantanove centesimi) della sig.ra e nella quota di 1/100 (un centesimo) del sig. , Pt_1 Parte_2 verrà trasferita integralmente al sig. alle seguenti condizioni: Pt_2
a) il sig. estinguerà il mutuo in essere con l'Istituto Intesa San PA (mutuo n. Pt_2
48495988 erogato in data 24.10.2018 con scadenza 01.12.2038) intestato alla sig.ra
Pt_1
b) con l'estinzione del mutuo da parte del marito, la sig.ra trasferirà l'intera sua Pt_1 quota di proprietà dell'immobile sopra indicato in capo al sig. Pt_2
c) contestualmente al trasferimento di proprietà dell'immobile in capo al sig. e Pt_2 all'estinzione del mutuo acceso dalla sig.ra il sig. verserà l'importo di Pt_1 Pt_2 € 155.000,00 sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra identificato Pt_1 all'IBAN [...] (Unicredit Filiale di Udine).
Dà atto che le parti hanno dichiarato che il trasferimento immobiliare previsto dal ricorso e qui riportato costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale tra esse intercorrente, chiedendo l'applicazione all'atto di trasferimento dei benefici fiscali e del regime di esenzione previsti dall'art. 19 l. n. 74 del 1987, nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 176 del 15 aprile 1992 e n. 154 del 10 maggio 1999 (Circolare Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate del 16 marzo 2000 n.
49E).
4) Dà atto che il trasferimento immobiliare, in ogni caso, non dovrà comportare alcuna spesa a carico della sig.ra Pt_1
5) Dà atto che il rogito notarile per il trasferimento della proprietà dell'immobile, la contestuale corresponsione dell'importo di € 155.000,00 in favore della e l'estinzione del mutuo Pt_1 in capo alla sig.ra dovranno avvenire presso notaio di fiducia di entrambi i coniugi Pt_1 entro tre mesi dalla presente omologa.
6) Dà atto che i coniugi dichiarano con il ricorso, salvo buon fine, di aver definito ogni altro e diverso rapporto economico tra loro insorto, anche non discendente dal vincolo matrimoniale, rinunciando ad ogni conseguente pretesa economica.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAEDIS (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11612/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/10/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. COLLE SABRINA,
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 01/08/2015 in FAEDIS (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 2, Serie A, dell'anno 2015;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Pt_1
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 01/08/2015 in FAEDIS
[...] Parte_2
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di FAEDIS (UD), al n. 2,
Parte 2, Serie A, dell'anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed intendono risolvere le loro questioni economiche come segue.
3) Dà atto che la proprietà dell'immobile di Buttrio, sito in Via Manzano n. 22 piano T, identificato catastalmente in Comune di Buttrio (UD) al Foglio 7, Particella 325, costituito da unità abitativa al piano terra e al primo piano, con cantina al piano scantinato e autorimessa al piano terra di pertinenza così censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Buttrio:– foglio 7 p.lla 325 sub 7,–foglio 7 p.lla 325 sub 8 , Foglio 7 p.lla 325 sub 9, Foglio 7 p.lla 325 sub 10, acquistato in data 18.12.2013 con atto di compravendita del notaio Persona_1 rep. 1257 raccolta n. 823 registrato all'Agenzia delle Entrate di Gorizia il 27.12.2013 al n.
2023 serie IT, adibito a residenza familiare, di proprietà nella quota di 99/100 (novantanove centesimi) della sig.ra e nella quota di 1/100 (un centesimo) del sig. , Pt_1 Parte_2 verrà trasferita integralmente al sig. alle seguenti condizioni: Pt_2
a) il sig. estinguerà il mutuo in essere con l'Istituto Intesa San PA (mutuo n. Pt_2
48495988 erogato in data 24.10.2018 con scadenza 01.12.2038) intestato alla sig.ra
Pt_1
b) con l'estinzione del mutuo da parte del marito, la sig.ra trasferirà l'intera sua Pt_1 quota di proprietà dell'immobile sopra indicato in capo al sig. Pt_2
c) contestualmente al trasferimento di proprietà dell'immobile in capo al sig. e Pt_2 all'estinzione del mutuo acceso dalla sig.ra il sig. verserà l'importo di Pt_1 Pt_2 € 155.000,00 sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra identificato Pt_1 all'IBAN [...] (Unicredit Filiale di Udine).
Dà atto che le parti hanno dichiarato che il trasferimento immobiliare previsto dal ricorso e qui riportato costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale tra esse intercorrente, chiedendo l'applicazione all'atto di trasferimento dei benefici fiscali e del regime di esenzione previsti dall'art. 19 l. n. 74 del 1987, nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 176 del 15 aprile 1992 e n. 154 del 10 maggio 1999 (Circolare Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate del 16 marzo 2000 n.
49E).
4) Dà atto che il trasferimento immobiliare, in ogni caso, non dovrà comportare alcuna spesa a carico della sig.ra Pt_1
5) Dà atto che il rogito notarile per il trasferimento della proprietà dell'immobile, la contestuale corresponsione dell'importo di € 155.000,00 in favore della e l'estinzione del mutuo Pt_1 in capo alla sig.ra dovranno avvenire presso notaio di fiducia di entrambi i coniugi Pt_1 entro tre mesi dalla presente omologa.
6) Dà atto che i coniugi dichiarano con il ricorso, salvo buon fine, di aver definito ogni altro e diverso rapporto economico tra loro insorto, anche non discendente dal vincolo matrimoniale, rinunciando ad ogni conseguente pretesa economica.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAEDIS (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini