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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 46/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
WALTER MARCOBI N. 8 - 21100 VARESE, presso lo studio dell'avv. FORESE GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE LOMBARDIA N. 40 - 21053 , presso lo CP_1
studio dell'avv. GALLI MARIA ELISABETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
e
pagina 1 di 9 (C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA NICOLA PICCINNI N. 3 -
20134 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRATI PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1485/2025, resa dal Tribunale di Busto ZI nella causa n. 980/2022 R.G., pubblicata in data 11.12.2024 e notificata il 12.12.2024
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da fogli di P.C. e note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio – dinanzi al Parte_1
Tribunale di Busto ZI - il chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro avvenuto in data 20.10.2017, quantificati in €
9.928,54 a titolo di danno non patrimoniale, nonché al pagamento di una somma in via equitativa quale danno patrimoniale.
A sostegno della domanda, deduceva che, in data 20.10.2017, alle ore 14.45 circa, mentre percorreva la via Salvo D'Acquisto in territorio di , a bordo della sua auto Audi A6 CP_1
(TG DL132PE), subiva lesioni personali e danni al veicolo a causa di un tombino che si scoperchiava al passaggio della ruota anteriore sinistra.
In sede di precisazioni delle conclusioni, parte attrice modificava la domanda chiedendo il pagamento di € 14.218,66 o la somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva il chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Controparte_1
e di 2i Rete Gas e, nel merito, il rigetto della domanda Parte_2
pagina 2 di 9 attorea, in quanto in fondata in fatto e in diritto;
in subordine, domandava di essere manlevata da 2i Rete Gas o da CP_2
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della sola Compagnia di assicurazioni.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e di quella di CP_2 manleva, eccependo la prescrizione del relativo diritto del CP_1
Con sentenza n. 1485/2024, il Tribunale di Busto ZI rigettava la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
e della Compagnia, liquidate in € 3.387,00, oltre oneri ed accessori di legge.
In particolare, il primo giudice riteneva che dallo stato dei luoghi descritto dagli agenti della
Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro (luce diurna, ottima visibilità, cantiere in corso opportunamente segnalato), la situazione di pericolo - caratterizzata dalla presenza del tombino ai margini della careggiata e posto dietro il cartello che segnalava lavori in corso - era percepibile ed evitabile. Peraltro, l'attore non aveva dedotto la presenza di ostacoli tali da rendere necessario condurre il veicolo ai margini della strada per percorrerla.
Conseguentemente, escludeva la responsabilità del essendosi il sinistro Controparte_1 verificatosi per fatto e colpa esclusiva dell'attore, tale da elidere il nesso causale tra cosa e danno, atteso il verificarsi del c.d. “fortuito incidentale”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , deducendo: Parte_1
⎯ che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della sentenza del Giudice di Pace di Busto
ZI (n. 1295/2021), ove veniva accertato che la strada sui cui avveniva il sinistro era fresata per lavori di asfaltatura e la segnaletica di cantiere ere incompleta;
⎯ che la circostanza rilevata dal giudice, secondo cui lo stato della strada fosse chiaramente percepibile e il tombino fosse visibile non equivale a poter sostenere che il potesse Pt_1 prevedere che il tombino si sarebbe scoperchiato al suo passaggio;
anzi, proprio per evitare sobbalzi dell'auto, questi - rallentando la marcia - si poneva leggermente all'estremità della strada incappando nella caditoia non segnalata.
pagina 3 di 9 Ripropone, altresì, le istanze istruttorie rigettate in primo grado che, secondo l'appellante, sarebbero utili a ricostruire non solo la dinamica del sinistro, ma anche la segnaletica esistente e la relativa contraddittorietà.
Il ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, infondatezza dell'appello, Controparte_1 chiedendone il rigetto e ha riproposto l'istanza di chiamata in causa di CP_3
ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza
[...] impugnata.
Alla prima udienza del 27.5.2025, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva solo sulle spese legali, mentre il dichiarava di rinunciare alla richiesta di Controparte_1
chiamata in causa di 2i Rete Gas. Il Presidente relatore, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza dell'8 luglio 2025, assegnando alle parti termini per note conclusionali al 15 giugno
2025.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Stante l'omogeneità delle questioni trattate, nonché la loro interconnessione logica, le doglianze vengono trattate congiuntamente.
Sulla base della relazione di incidente redatta dalla Polizia Locale (v. doc. 6 Fasc. I grado
), la dinamica del sinistro può essere ricostruita nei termini che seguono. Controparte_1
L'autovettura condotta dal sig. , proveniente dalla via Carlo Potta, in , si Pt_1 CP_1
immetteva sulla via Salvo D'Acquisto in direzione viale Don Minzoni;
essendo la corsia di marcia naturale occupata da mezzi d'opera, percorreva la corsia di sinistra. Giunto in corrispondenza dei civici n. 30, a sinistra rispetto alla direzione di marcia, e n. 23 sulla destra, transitava al di sopra della caditoia stradale, posta al limite della carreggiata, danneggiando lo pneumatico posteriore sinistro e il relativo cerchione. Gli agenti rilevavano poi che la pagina 4 di 9 “proiezione ideale e rettilinea dei bordi della caditoia in parola, la pongono al di fuori della normale traiettoria seguita dai veicoli”.
Nella ridetta relazione veniva evidenziato che “la caditoria in questione, collocata ai margini della carreggiata, fuoriusciva dalla pavimentazione stradale di ca. 2 cm, in ragione delle operazioni di fresatura effettuate sulla strada e propedeutiche alla posa di nuovo asfalta sulla medesima”.
Gli agenti davano atto, inoltre, che sulla via Salvo D'Acquisto erano in corso lavori di
“fresatura asfalto e conseguente asfaltatura, con automezzi d'opera”.
Infine, rilevavano che “lo stato della strada in ragione dei lavori in atto, ad ogni buon conto debitamente autorizzati e disciplinati da apposita ordinanza di disciplina della circolazione stradale, era chiaramente percepibile dagli utenti in transito, tenuto conto delle condizioni di luce, della conformazione dei luoghi, rettilineo privo di ostacoli naturali o artificiali che potessero limitare la visibilità e della segnaletica di cantiere in loco che, sebbene scarna, era posizionata su entrambe le corsie di marcia”.
Il primo giudice riteneva che la descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella relazione di incidente fosse corrispondente a quanto raffigurato nelle foto prodotte dall'attore da cui si evinceva la perfetta visibilità del tombino, posto ai margini della carreggiata e dietro il cartello segnalante i lavori in corso.
Sulla base di ciò e di quanto descritto nella citata relazione, affermava che, essendosi il sinistro verificatosi con luce diurna, la presenza del tombino fosse percepibile dal danneggiato con
“ordinaria avvedutezza nel percorrere la strada”. Peraltro, la presenza del cantiere,
“opportunamente segnalato”, avrebbe dovuto indurre l'attore a prestare una maggiore attenzione ed evitare il transito ai margini della strada ove era evidente la presenza del tombino.
Difatti, secondo il giudice di prime cure, la situazione di pericolo era percepibile ed evitabile, non avendo l'attore neanche dedotto la presenza di ostacoli tali da rendere necessario di condurre il veicolo ai margini della carreggiata.
pagina 5 di 9 Tanto premesso, il Tribunale escludeva la responsabilità del , in ragione Controparte_1 della colpa esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, tale da recidere il nesso di causalità tra cosa e danno. Da qui, il rigetto della domanda attorea e l'assorbimento di quella di manleva formulata dal nei confronti della compagnia assicurativa. CP_1
Orbene, questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale sia corretta, in quanto esente da vizi logico-giuridici.
La fattispecie in esame rientra pacificamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale disposizione delinea una speciale forma di responsabilità, che pone l'evento dannoso oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, esonerandolo da responsabilità soltanto laddove questi provi la sussistenza del fortuito;
infatti, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” (Cfr. Cass. ord. n. 20943/2022; Cass. n. 4588/2022; Cass. nn. 2477, 2480,
2481/2018).
Di conseguenza, sul danneggiato grava la prova unicamente del fatto e del nesso di causalità fra la cosa sottoposta all'altrui custodia e l'evento dannoso lamentato, mentre sul custode quella del caso fortuito.
Quest'ultimo può configurarsi quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi e può, inoltre, essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 9172/2023; Cass. civ., sez. VI, n. 11526/2017).
Ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima può poi rivestire rilevanza ai fini risarcitori sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c. - sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono pagina 6 di 9 derivate (ex art. 1227, co. I, c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, co. II, c.c.) (Cfr. Cass.
n. 26524/2020).
In relazione ai beni demaniali, in particolare, è esclusa la presunzione di responsabilità per cose in custodia in capo alla p.a. qualora il comportamento del danneggiato costituisca l'unico ed esclusivo presupposto causale della verificazione del danno (Cfr. Cass. Civ., sez, VI, n.
6425/2015).
Ancora poi “l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente
e l'evento dannoso” (Cass. Civ., sez. III, n. 23919/2013).
Nel caso di specie, lo stato dei luoghi e l'ottima visibilità rendono evidente la prevedibilità e percepibilità – con l'ordinaria diligenza - della situazione di pericolo da parte del danneggiato, il quale avrebbe dovuto tenere una condotta di guida consona alle condizioni stradali.
Questi, al contrario, conduceva il veicolo ai margini della carreggiata così colpendo la caditoia ivi presente.
Prive di pregio sono poi le doglianze dell'appellante in ordine alla mancata considerazione della sentenza del giudice di pace di Busto ZI.
Con tale decisione veniva annullato il verbale di accertamento della violazione stradale, in quanto – secondo il giudice di pace – il sinistro avveniva non tanto per la velocità non adeguata alle condizioni stradali, ma per l'assenza di idonea segnaletica che interdicesse la circolazione in tale tratto di strada. Questi giungeva a tali conclusioni sulla base della testimonianza resa pagina 7 di 9 dall'assistente di Polizia Locale ( ), la quale riferiva che la strada in questione “era Tes_1 fresata per dei lavori di asfaltatura in corso e che la segnaletica di cantiere non era completa”
(v. p. 4 sent. 1295/2021 GdP Busto ZI).
L'accertamento del Giudice di Pace non intacca la decisione del giudice di prime cure.
Difatti, tale sentenza non ha alcuna efficacia di giudicato e le prove ivi raccolte hanno valore meramente indiziario rimesse al prudente apprezzamento del giudice.
Peraltro, il teste escusso confermava come l'area di cantiere fosse “ben visibile e riconoscibile come tale per la presenza degli operatori e per lo stato del manto stradale” (v. p. 4 sent.
1295/2021 GdP Busto ZI).
Il fatto che la segnaletica di cantiere fosse incompleta o scarna, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, non esclude la circostanza della agevole visibilità e percepibilità del cantiere e della situazione di pericolo ivi presente.
È evidente che, a prescindere dalla completezza della segnaletica, il danneggiato avrebbe potuto comodamente percepire il pericolo derivante dallo stato dei luoghi e, in particolare, dalla presenza della caditoia ai margini della carreggiata (preceduta anche da apposito segnale) ed evitare il danno.
Costituendo la condotta del danneggiato l'esclusivo presupposto causale della verificazione del sinistro del 20.10.2017, non sussiste il nesso eziologico tra cosa e danno. Ne deriva l'esclusione della responsabilità del , come già statuito dal primo giudice. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono ragioni idonee a mettere in discussione la sentenza n. 1485/2024 del Tribunale di Busto ZI, pubblicata l'11 dicembre
2024.
Tanto premesso, l'appello presentato da deve essere rigettato con Parte_1
integrale conferma della sentenza impugnata.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1 condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del pagina 8 di 9 e di liquidate come Controparte_1 Controparte_2 in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti – ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - così dispone:
⎯ rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1485/2024 del
Tribunale di Busto ZI, pubblicata l'11 dicembre 2024;
⎯ condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
e di , che si Controparte_1 Controparte_2
liquidano in € 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
⎯ dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo Parte_1 pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 46/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
WALTER MARCOBI N. 8 - 21100 VARESE, presso lo studio dell'avv. FORESE GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE LOMBARDIA N. 40 - 21053 , presso lo CP_1
studio dell'avv. GALLI MARIA ELISABETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
e
pagina 1 di 9 (C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA NICOLA PICCINNI N. 3 -
20134 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRATI PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1485/2025, resa dal Tribunale di Busto ZI nella causa n. 980/2022 R.G., pubblicata in data 11.12.2024 e notificata il 12.12.2024
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da fogli di P.C. e note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio – dinanzi al Parte_1
Tribunale di Busto ZI - il chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro avvenuto in data 20.10.2017, quantificati in €
9.928,54 a titolo di danno non patrimoniale, nonché al pagamento di una somma in via equitativa quale danno patrimoniale.
A sostegno della domanda, deduceva che, in data 20.10.2017, alle ore 14.45 circa, mentre percorreva la via Salvo D'Acquisto in territorio di , a bordo della sua auto Audi A6 CP_1
(TG DL132PE), subiva lesioni personali e danni al veicolo a causa di un tombino che si scoperchiava al passaggio della ruota anteriore sinistra.
In sede di precisazioni delle conclusioni, parte attrice modificava la domanda chiedendo il pagamento di € 14.218,66 o la somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva il chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Controparte_1
e di 2i Rete Gas e, nel merito, il rigetto della domanda Parte_2
pagina 2 di 9 attorea, in quanto in fondata in fatto e in diritto;
in subordine, domandava di essere manlevata da 2i Rete Gas o da CP_2
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della sola Compagnia di assicurazioni.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e di quella di CP_2 manleva, eccependo la prescrizione del relativo diritto del CP_1
Con sentenza n. 1485/2024, il Tribunale di Busto ZI rigettava la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
e della Compagnia, liquidate in € 3.387,00, oltre oneri ed accessori di legge.
In particolare, il primo giudice riteneva che dallo stato dei luoghi descritto dagli agenti della
Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro (luce diurna, ottima visibilità, cantiere in corso opportunamente segnalato), la situazione di pericolo - caratterizzata dalla presenza del tombino ai margini della careggiata e posto dietro il cartello che segnalava lavori in corso - era percepibile ed evitabile. Peraltro, l'attore non aveva dedotto la presenza di ostacoli tali da rendere necessario condurre il veicolo ai margini della strada per percorrerla.
Conseguentemente, escludeva la responsabilità del essendosi il sinistro Controparte_1 verificatosi per fatto e colpa esclusiva dell'attore, tale da elidere il nesso causale tra cosa e danno, atteso il verificarsi del c.d. “fortuito incidentale”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , deducendo: Parte_1
⎯ che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della sentenza del Giudice di Pace di Busto
ZI (n. 1295/2021), ove veniva accertato che la strada sui cui avveniva il sinistro era fresata per lavori di asfaltatura e la segnaletica di cantiere ere incompleta;
⎯ che la circostanza rilevata dal giudice, secondo cui lo stato della strada fosse chiaramente percepibile e il tombino fosse visibile non equivale a poter sostenere che il potesse Pt_1 prevedere che il tombino si sarebbe scoperchiato al suo passaggio;
anzi, proprio per evitare sobbalzi dell'auto, questi - rallentando la marcia - si poneva leggermente all'estremità della strada incappando nella caditoia non segnalata.
pagina 3 di 9 Ripropone, altresì, le istanze istruttorie rigettate in primo grado che, secondo l'appellante, sarebbero utili a ricostruire non solo la dinamica del sinistro, ma anche la segnaletica esistente e la relativa contraddittorietà.
Il ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, infondatezza dell'appello, Controparte_1 chiedendone il rigetto e ha riproposto l'istanza di chiamata in causa di CP_3
ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza
[...] impugnata.
Alla prima udienza del 27.5.2025, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva solo sulle spese legali, mentre il dichiarava di rinunciare alla richiesta di Controparte_1
chiamata in causa di 2i Rete Gas. Il Presidente relatore, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza dell'8 luglio 2025, assegnando alle parti termini per note conclusionali al 15 giugno
2025.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Stante l'omogeneità delle questioni trattate, nonché la loro interconnessione logica, le doglianze vengono trattate congiuntamente.
Sulla base della relazione di incidente redatta dalla Polizia Locale (v. doc. 6 Fasc. I grado
), la dinamica del sinistro può essere ricostruita nei termini che seguono. Controparte_1
L'autovettura condotta dal sig. , proveniente dalla via Carlo Potta, in , si Pt_1 CP_1
immetteva sulla via Salvo D'Acquisto in direzione viale Don Minzoni;
essendo la corsia di marcia naturale occupata da mezzi d'opera, percorreva la corsia di sinistra. Giunto in corrispondenza dei civici n. 30, a sinistra rispetto alla direzione di marcia, e n. 23 sulla destra, transitava al di sopra della caditoia stradale, posta al limite della carreggiata, danneggiando lo pneumatico posteriore sinistro e il relativo cerchione. Gli agenti rilevavano poi che la pagina 4 di 9 “proiezione ideale e rettilinea dei bordi della caditoia in parola, la pongono al di fuori della normale traiettoria seguita dai veicoli”.
Nella ridetta relazione veniva evidenziato che “la caditoria in questione, collocata ai margini della carreggiata, fuoriusciva dalla pavimentazione stradale di ca. 2 cm, in ragione delle operazioni di fresatura effettuate sulla strada e propedeutiche alla posa di nuovo asfalta sulla medesima”.
Gli agenti davano atto, inoltre, che sulla via Salvo D'Acquisto erano in corso lavori di
“fresatura asfalto e conseguente asfaltatura, con automezzi d'opera”.
Infine, rilevavano che “lo stato della strada in ragione dei lavori in atto, ad ogni buon conto debitamente autorizzati e disciplinati da apposita ordinanza di disciplina della circolazione stradale, era chiaramente percepibile dagli utenti in transito, tenuto conto delle condizioni di luce, della conformazione dei luoghi, rettilineo privo di ostacoli naturali o artificiali che potessero limitare la visibilità e della segnaletica di cantiere in loco che, sebbene scarna, era posizionata su entrambe le corsie di marcia”.
Il primo giudice riteneva che la descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella relazione di incidente fosse corrispondente a quanto raffigurato nelle foto prodotte dall'attore da cui si evinceva la perfetta visibilità del tombino, posto ai margini della carreggiata e dietro il cartello segnalante i lavori in corso.
Sulla base di ciò e di quanto descritto nella citata relazione, affermava che, essendosi il sinistro verificatosi con luce diurna, la presenza del tombino fosse percepibile dal danneggiato con
“ordinaria avvedutezza nel percorrere la strada”. Peraltro, la presenza del cantiere,
“opportunamente segnalato”, avrebbe dovuto indurre l'attore a prestare una maggiore attenzione ed evitare il transito ai margini della strada ove era evidente la presenza del tombino.
Difatti, secondo il giudice di prime cure, la situazione di pericolo era percepibile ed evitabile, non avendo l'attore neanche dedotto la presenza di ostacoli tali da rendere necessario di condurre il veicolo ai margini della carreggiata.
pagina 5 di 9 Tanto premesso, il Tribunale escludeva la responsabilità del , in ragione Controparte_1 della colpa esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, tale da recidere il nesso di causalità tra cosa e danno. Da qui, il rigetto della domanda attorea e l'assorbimento di quella di manleva formulata dal nei confronti della compagnia assicurativa. CP_1
Orbene, questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale sia corretta, in quanto esente da vizi logico-giuridici.
La fattispecie in esame rientra pacificamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale disposizione delinea una speciale forma di responsabilità, che pone l'evento dannoso oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, esonerandolo da responsabilità soltanto laddove questi provi la sussistenza del fortuito;
infatti, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” (Cfr. Cass. ord. n. 20943/2022; Cass. n. 4588/2022; Cass. nn. 2477, 2480,
2481/2018).
Di conseguenza, sul danneggiato grava la prova unicamente del fatto e del nesso di causalità fra la cosa sottoposta all'altrui custodia e l'evento dannoso lamentato, mentre sul custode quella del caso fortuito.
Quest'ultimo può configurarsi quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi e può, inoltre, essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 9172/2023; Cass. civ., sez. VI, n. 11526/2017).
Ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima può poi rivestire rilevanza ai fini risarcitori sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c. - sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono pagina 6 di 9 derivate (ex art. 1227, co. I, c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, co. II, c.c.) (Cfr. Cass.
n. 26524/2020).
In relazione ai beni demaniali, in particolare, è esclusa la presunzione di responsabilità per cose in custodia in capo alla p.a. qualora il comportamento del danneggiato costituisca l'unico ed esclusivo presupposto causale della verificazione del danno (Cfr. Cass. Civ., sez, VI, n.
6425/2015).
Ancora poi “l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente
e l'evento dannoso” (Cass. Civ., sez. III, n. 23919/2013).
Nel caso di specie, lo stato dei luoghi e l'ottima visibilità rendono evidente la prevedibilità e percepibilità – con l'ordinaria diligenza - della situazione di pericolo da parte del danneggiato, il quale avrebbe dovuto tenere una condotta di guida consona alle condizioni stradali.
Questi, al contrario, conduceva il veicolo ai margini della carreggiata così colpendo la caditoia ivi presente.
Prive di pregio sono poi le doglianze dell'appellante in ordine alla mancata considerazione della sentenza del giudice di pace di Busto ZI.
Con tale decisione veniva annullato il verbale di accertamento della violazione stradale, in quanto – secondo il giudice di pace – il sinistro avveniva non tanto per la velocità non adeguata alle condizioni stradali, ma per l'assenza di idonea segnaletica che interdicesse la circolazione in tale tratto di strada. Questi giungeva a tali conclusioni sulla base della testimonianza resa pagina 7 di 9 dall'assistente di Polizia Locale ( ), la quale riferiva che la strada in questione “era Tes_1 fresata per dei lavori di asfaltatura in corso e che la segnaletica di cantiere non era completa”
(v. p. 4 sent. 1295/2021 GdP Busto ZI).
L'accertamento del Giudice di Pace non intacca la decisione del giudice di prime cure.
Difatti, tale sentenza non ha alcuna efficacia di giudicato e le prove ivi raccolte hanno valore meramente indiziario rimesse al prudente apprezzamento del giudice.
Peraltro, il teste escusso confermava come l'area di cantiere fosse “ben visibile e riconoscibile come tale per la presenza degli operatori e per lo stato del manto stradale” (v. p. 4 sent.
1295/2021 GdP Busto ZI).
Il fatto che la segnaletica di cantiere fosse incompleta o scarna, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, non esclude la circostanza della agevole visibilità e percepibilità del cantiere e della situazione di pericolo ivi presente.
È evidente che, a prescindere dalla completezza della segnaletica, il danneggiato avrebbe potuto comodamente percepire il pericolo derivante dallo stato dei luoghi e, in particolare, dalla presenza della caditoia ai margini della carreggiata (preceduta anche da apposito segnale) ed evitare il danno.
Costituendo la condotta del danneggiato l'esclusivo presupposto causale della verificazione del sinistro del 20.10.2017, non sussiste il nesso eziologico tra cosa e danno. Ne deriva l'esclusione della responsabilità del , come già statuito dal primo giudice. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono ragioni idonee a mettere in discussione la sentenza n. 1485/2024 del Tribunale di Busto ZI, pubblicata l'11 dicembre
2024.
Tanto premesso, l'appello presentato da deve essere rigettato con Parte_1
integrale conferma della sentenza impugnata.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1 condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del pagina 8 di 9 e di liquidate come Controparte_1 Controparte_2 in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti – ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - così dispone:
⎯ rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1485/2024 del
Tribunale di Busto ZI, pubblicata l'11 dicembre 2024;
⎯ condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
e di , che si Controparte_1 Controparte_2
liquidano in € 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
⎯ dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo Parte_1 pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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