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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 686/2024 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI LORENZO
[...] P.IVA_1
APPELLANTI contro
(già Controparte_2 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
FANTINI ALESSANDRO
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 22/09/2023.
1 CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante e Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne disattesa, per i motivi di cui in narrativa:
1) accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 05/07/2005 a rogito notaio in rep. n. 31948 racc. n. 14737 per difetto di causa Persona_1 CP_2 ex artt.1322 c.c., nonché ex art. 1418, comma 2, c.c.., nonché ex art. 2 L. 10.10.1990 n.
287 e/o per violazione di norme imperative e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovu- to dalla società Controparte_4
a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari, nonché condannare la banca conve- nuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola ma- turazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi, previa ove occorra anche la declaratoria di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, l'obbligo dell'attrice di corri- spondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti con conseguente condanna della a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebi- CP_2 tate in relazione al rapporto di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed ope- rando la relativa compensazione.
2 2) previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del Tasso Effettivo
Globale annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo ipotecario del
05/07/2005 a rogito notaio in rep. n. 31948 racc. n. Persona_1 CP_2
14737 e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di fi- nanziamenti di cui trattasi;
nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli ef- fetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capi- talizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della a restituire le CP_2 eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.
3) In gradato subordine rispetto alle conclusioni 1 e 2, ritenere e dichiarare nulla, ille- gittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre mo- tivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di contratto di mutuo ipotecario del 05/07/2005 a rogito no- taio in rep. n. 31948 racc. n. 14737, e in ogni atto connes- Persona_1 CP_2 so, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento;
in subordine, dichia- rare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in ecce- denza rispetto al tasso convenuto nel contratto;
Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di in- teressi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa;
per l'effetto, escludere dal rap- porto medesimo ogni effetto anatocistico;
Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e
1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della
3 clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica ope- rata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomen- tazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di contratto di mutuo ipotecario del 05/07/2005 a rogito notaio in rep. Persona_1 CP_2
n. 31948 racc. n. 14737, in particolare in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per in- determinatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa;
accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad og- gi effettuati e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebi- tamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.
4) In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 3 che pre- cede, accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del
05/07/2005 a rogito notaio in rep. n. 31948 racc. n. Persona_1 CP_2
14737 la violazione da parte della convenuta dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Anti- trust), nonché dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa;
con conseguente condanna della convenuta al ri- sarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere eco- nomico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occulta- zione dei costi operato dalla Banca in seno al piano di ammortamento ed agli altri al- legati del contratto in contrasto, ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, ovvero nella somma maggiore o minore che l'Odierno Decidente riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determi- narsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.
4 5) In ogni caso accertare e dichiarare che parte attrice ha eseguito pagamenti, in virtù dei mutui oggetto di causa, in favore della convenuta Controparte_5
per complessivi € 313.373,00 per interessi per cui la Banca convenu-
[...] ta è tenuta a restituire detti pagamenti di interessi illegittimamente pretesi ed incassati per € 313.373,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal percepimento alla resti- tuzione effettiva.
6) Accertare, ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la convenuta non ha diritto a pro- Controparte_5 nunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione al rapporto di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pro- nunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione al mutuo oggetto di causa, anche per ciò che con- cerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni ne- CP_2 cessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della a CP_2 predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al con- tratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto.
7) Condannare, altresì ed in ogni caso, la convenuta in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche per la violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust) ed anche di natura esistenziale, subito dalla società dalla società
[...]
e dai garanti fideiussori Controparte_4 Parte_2
nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente ri-
[...] terrà equo liquidare ex art.1226 c.c.;
8) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro – tempore, a rettificare le segnalazioni operate in Centrale Rischi in conformità agli esiti del presente giudizio;
5 9) Condannare la convenuta in persona del suo legale rappresen- Controparte_5 tante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, compre- se I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese so- stenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. . Persona_2
Per la parte appellata Controparte_2
“conclude acché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni avversa richiesta eccezione e deduzione, voglia, in via preliminare, rigettare le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva formulate dall'appellante e, nel merito, rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale lega- Parte_1 le rappresentante nonché garante fideiussore della società Controparte_4
conveniva davanti al Tribunale di Firenze la CP_4 Controparte_6 [...]
esponendo che: Controparte_3
- in data 5 luglio 2005 la società Agricola Podda Antonio, e Paolo società CP_4 semplice stipulava con l'allora Banca MPS Banca per l'impresa S.p.A. (poi trasformata in un contratto di mutuo agrario con ga- Controparte_3 ranzia ipotecaria a rogito del notaio in , rep. n. 31948 racc. n. 14737 per Per_1 CP_2
l'importo di euro 1.000.000,00;
-il piano di ammortamento prevedeva n. 34 rate semestrali, con ISC indicato nel
4,246% e tasso di interesse variabile, indicizzato ad EURIBOR 6 mesi e maggiorato di uno spread di 2,0 punti;
- il finanziamento era assistito da garanzia personale sia della società sia dei soci della società.
Sulla scorta di una perizia econometrica di parte, chiedevano gli attori accertarsi che: il TEG pattuito, ove accertato superiore al tasso soglia, determinava la gratuità del
6 mutuo non essendo dovuto alcun interesse;
il tasso interesse moratorio era superiore al tasso soglia usura, invocando la sommatoria tra il tasso di ammortamento e il tasso so- glia usura e conseguente gratuità del contratto;
i reciproci rapporti di dare-avere tra le parti;
il piano di ammortamento alla francese comportava l'applicazione della capitaliz- zazione composta;
vi era quindi stata una violazione dei doveri di buona fede e correttez- za nella fase precontrattuale e contrattuale;
il parametro Euribor doveva ritenersi nullo ex art. 2 comma 3 l. 10 ottobre 1990, n. 287 perché derivante da intese tra imprese vieta- te, con conseguente nullità dell'intero contratto di mutuo.
Parte attrice formulava inoltre richiesta ex art. 210 cpc perché l'istituto di credito indicasse quali importi percepiti per ogni singola rata di mutuo nonché domanda di ri- sarcimento ex art. 2 l. n. 287/1990 in conseguenza delle violazioni contrattuali eviden- ziate.
Si costituiva in giudizio oppo- Controparte_3 nendosi alle domande di parte attrice ed in particolare rilevando ed eccependo:
- la nullità/inammissibilità dell'azione avversaria per non essere proposta ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., con conseguente competenza territoriale del Tribunale di
Siena;
- che i tassi di mora erano inferiori al tasso soglia e che non era comunque applicabile al- cuna sommatoria tra i tassi di interesse corrispettivi e moratori;
- che non vi era alcun anatocismo conseguente all'applicazione del piano di ammorta- mento cd. alla francese;
- che la applicazione del tasso Euribor non determinava alcuna violazione della normati- va antitrust;
- che l'operato della banca era corretto e pertanto la richiesta risarcitoria priva di fonda- mento;
- che inammissibili erano le richieste istruttorie di CTU, in quanto solo esplorativa, o ex art. 210 cpc, essendo i documenti già in possesso dell'attore.
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale con sentenza n. 2704/2023 pubblicata il 22/09/2023 così statuiva:
7 “- ritenuta la propria competenza, respinge interamente le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite a parte convenuta che si li- quidano in euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per leg- ge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTu come liquidate con decreto in atti.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Dedotto superamento del tasso soglia all'esito di sommatoria tra tassi di interes- se corrispettivi e tassi di interessi moratori
Si tratta di argomento speso nell'atto introduttivo ma esso non è fondato. La stes- sa sentenza della Cassazione n. 350/2013 invocata dalla parte attrice non afferma net- tamente che si debbano sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini della valuta- zione dell'usurarietà del loro tasso, affermando soltanto che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che su- perano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”: tale inciso ha solo lo scopo di affermare, condivisibilmente, che il vaglio di usurarietà va compiuto anche con riguardo a tale tipologia di interessi. Più recentemente, infatti, la Suprema
Corte ha affermato a tale proposito che “in tema di usura bancaria, ai fini della deter- minazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la di- versa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso ef- fettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale me- dio del periodo di riferimento” (Cass. n. 31615/2021).
Usurarietà dei tassi di interesse, corrispettivi e moratori
8 Quanto al momento della stipula del contratto, e quindi con riferimento alla veri- fica della esistenza o meno di tassi originariamente pattuiti come usurari, non risulta- no superamenti del tasso soglia vigente con riferimento al trimestre in cui il mutuo fu stipulato.
Il tasso soglia per gli interessi corrispettivi, come indicato dalle parti e conferma- to nella perizia, era infatti pari al 5,790% e quindi il tasso degli interessi corrispettivi, pari al 4,246% non superava la soglia di usura.
Sviluppando poi, in conformità con l'articolato quesito posto nel corso del giudi- zio, l'esame alla valutazione di un possibile superamento del tasso soglia per la ipotesi
(invero neppure eccepita da parte attrice) della estinzione anticipata, il CTU ha indivi- duato per sole tre rate di ammortamento il superamento del tasso soglia. Occorre pre- cisare sul punto che parte convenuta ha chiarito che si tratta di rate che non sono state versate da parte attrice e tale deduzione non è stata contestata da parte attrice.
Nel caso di specie, comunque, deve trovare applicazione il principio di diritto espresso dalle SS.UU. n. 24675/17, per cui, in conformità a quanto già espresso dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1 DL n. 394/00, con riguar- do al disposto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., […]
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi di mora, non si ravvisa il supe- ramento del tasso soglia, così confermato in sede di CTU, in ragione della necessità di adeguare il tasso soglia al c.d. spread di mora al fine di compiere il vaglio di usurarie- tà.
Nel caso in esame, poiché il mutuo è stato stipulato nel terzo trimestre del 2005, occorre prendere infatti come riferimento ai fini del superamento della soglia anti- usura il momento di pattuizione degli interessi, come già richiamato, ed occorre altresì richiamare il c.d. principio di omogeneità fra i tassi di interesse che sono oggetto di comparazione per la verifica dell'usurarietà dell'operazione. Tale principio, detto an- che principio di simmetria, è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento ad una diversa e specifica voce di costo del credito relativo ai rapporti di conto corrente ban- cario (commissione di massimo scoperto), ma con evidente portata generale. Per la de-
9 terminazione del tasso-soglia per gli interessi di mora, in altri termini, atteso che gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEGM perché non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, in assenza di previsione legislativa specifica e tenuto conto della impossibili- tà di comparare tra lo loro elementi disomogenei, il tasso-soglia da utilizzare nella fat- tispecie ai fini comparazione in parola è pari al TEGM (ossia del tasso individuato nell'allegato A del Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze per la catego- ria delle operazioni di riferimento – mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile - pari al 3,86%) - a seguito della indagine statistica condotta a fini conosciutivi dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato di 2,1 punti percentuali cui applicare la maggiorazione del 50% (e cioè (TEGM + 2,1) x 1,5).
Così facendo, si ottiene la determinazione del tasso-soglia da rispettare, che sarà necessariamente superiore al tasso-soglia per gli interessi corrispettivi in quanto, per determinare il tasso soglia comprensivo della quota parte per la mora, esso deve essere determinato in misura pari al TEGM su cui applicare, nella formula sopra richiamata, pari a (3,86+2,1) x 1,5) e pari a 8,94% e quindi il tasso di mora pattuito dalle parti nel contratto è ad esso inferiore.
Ne consegue che gli interessi di mora pattuiti nel caso concreto non sono usurari e pertanto la clausola contrattuale è lecita. […]
La rilevata assenza del presupposto dedotto, ovvero della natura usuraria delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi moratori, rende infondata la richiesta, peraltro non condivisibile, di dichiarare la nullità integrale del contratto.
Ammortamento c.d. alla francese
Come rilevato anche dal ctu, le parti attrici non hanno prodotto l'all. D del con- tratto, in cui era indicato il piano di ammortamento, ma il ctu, con conclusioni condivi- sibili in quanto conseguenti ad un esame metodologico pienamente condivisibile, ha ri- levato che i termini del piano di ammortamento erano desumibili dalla restante docu- mentazione allegata e che si tratta di contratto di mutuo con ammortamento c.d. alla francese, atteso che il rimborso di quanto erogato con annessi interessi segue una rata costante con quota capitale crescente.
10 Sul punto, parte attrice ha insistito perché venisse disposta una integrazione della perizia, in quanto le pattuizioni contrattuali sul punto prevederebbero la applicazione di un interesse composto idoneo a determinare la violazione dell'art. 1283 cc.
Ad avviso del Tribunale, non ricorre tuttavia tale necessità.
Come chiarito dalla assolutamente prevalente e condivisibile giurisprudenza di merito, infatti, il metodo c.d. "alla francese" comporta che gli interessi vengano co- munque calcolati unicamente sulla quota capitale via via crescente e per il periodo cor- rispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Quanto alla doglianza relativa agli effetti del regime di capitalizzazione convenuto, si evidenzia che il piano di ammortamento cd. “alla francese” non è da ritenersi di per sé illegittimo così come non può dirsi che lo stesso generi in modo predeterminato interessi anatocistici.
Tale piano, infatti, non produce un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, limitandosi, al contrario, a preferire nel tempo la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale, con una variazione delle quote di capitale e di interessi nella co- struzione delle rate. Non si produce, quindi, nessun fenomeno anatocistico, poiché non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi corrisposti nelle rate precedenti: gli interessi convenzionali si calcolano sulla quota di capitale ancora dovuta.
La ragione sottesa alle doglianze in punto di applicazione di interesse composto consiste nel fatto che gli interessi delle singole rate sarebbero calcolati sia sul capitale che sugli interessi dei periodi anteriori così da determinare il c.d. “interesse composto” che varrebbe a celare un'ipotesi di produzione di interessi su interessi vietata laddove non espressamente pattuita.
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza (si vedano Cass. n.
2593/2003; Corte di Appello Venezia n. 2955/2021; Corte di Appello di Firenze n.
124/2021), condiviso da questo Tribunale, tale fenomeno non si determina in quanto il metodo “alla francese” comporta un calcolo degli interessi delle singole rate basato unicamente sulla quota capitale via via crescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Sul punto la Corte di Cas- sazione (con la sentenza n.2593/2003 richiamata) afferma che nei contratti di mutuo la disciplina delle rate così composte in simili piani di ammortamento ha la mera fun-
11 zione di ripartirle in un tempo predeterminato senza mutarne la natura. Il fatto stesso che la quota dovuta a titolo di restituzione del capitale e la quota dovuta a titolo di in- teressi siano riunite in un'unica rata non comporta, pertanto, la perdita di autonomia delle due distinte obbligazioni poste a carico del mutuatario, ovvero quella di restitu- zione della somma ricevuta ex art. 1813 c.c. e di corresponsione degli interessi corri- spettivi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
In ogni caso, il piano di ammortamento è determinabile, in quanto in ciascuna ra- ta sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione, viene individuata la quota di capitale in restituzione, sulla quale è possibile calcolare la quota di interessi applicare il nuovo tasso variato per poi calcolare sul capitale residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti la nuova quota di interessi.
Ne consegue la infondatezza della domanda di nullità parziale del mutuo anche sotto tale profilo. […]
Nullità del contratto ex art. 2 comma 3 l. 287/1990 per rinvio all'Euribor nella de- terminazione del tasso.
Quantunque non sia stata espressamente riproposta nelle conclusioni come espli- citate nella comparsa conclusionale, si tratta di doglianza fatta valere nell'atto intro- duttivo, sulla quale reputa il Tribunale necessario pronunciarsi, anche in quanto alla stessa pare collegata la domanda risarcitoria comunque riproposta, in modo invero generico, negli scritti difensivi conclusivi.
La doglianza è tuttavia infondata, non ricorrendo la nullità della clausola di pat- tuizione dell'interesse per indeterminatezza relativa alla manipolazione dell'Euribor. In primo luogo, si osserva infatti che l'Euribor è un tasso di interesse di riferimento am- piamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. Esso è definito come un indice del “tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca prima- ria a un'altra banca primaria all'interno della zona euro”, si basa sulle quotazioni indi- viduali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un'ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un'altra banca primaria. In effetti, secondo il codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), “le banche del panel for-
12 niscono quotazioni giornaliere del tasso […] che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un'altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all'interno della zona euro”. L'Euribor è calcolato in base alle comunicazioni inviate dalle “banche del panel” partecipanti ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l'agenzia in- caricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. L'Euribor è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra).
Ciò posto, si rileva che parte attrice ha mancato di allegare e provare la condotta illecita, ai sensi della normativa antitrust, tenuta dalla convenuta in termini di parte- cipazione all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Anti- trust Europea con decisone del 04/02/2013, che infatti ha sanzionato istituti di credito diversi da quelli qui coinvolti, né, invero, l'incidenza di tale intesa sul contratto in esa- me.
Inoltre, ai fini della nullità delle clausole di richiamo all'interesse Euribor, non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti/clienti di effettuare un collegamento tra le asseri- te intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e l'invalidità dei contratti che a quelle intese facciano riferimento. Infatti, la sanzione della nullità prevista dalla nor- mativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della liber- tà di concorrenza e non si applica, invece, ai contratti conclusi con terzi sulla base di dette intese (Cfr. Trib. Parma n. 1873/2018; Trib. Milano n. 9708 e 9709 del 2017).
Con riferimento al caso di specie, la parte mutuataria si è limitata ad allegare che il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato in un periodo in cui l'Autorità Antitrust
Europea ha accertato che i dati (per la determinazione dell'Euribor) sono stati manipo- lati, ma non ha invece provato la connessione tra l'intesa accertata dall'Autorità ed il contratto di mutuo oggetto del giudizio.
Quindi, tale motivo di doglianza risulta infondato e non è applicabile il tasso d'interesse legale ex art. 117 Tub.
Richiesta di condannare a rettificare le segnalazioni operate Controparte_5 in Centrale Rischi
13 Si tratta di domanda non tempestivamente introdotta nel rispetto dei termini e delle scansioni processuali ed è quindi inammissibile.
Richiesta risarcitoria
All'esito del giudizio, per quanto fin qui indicato non risulta provata la ricorrenza dell'an della pretesa risarcitoria, avendo il giudizio escluso condotte illecite dell'istituto di credito, anche sotto il profilo della dedotta violazione della normativa c.d. Antitrust, sia in sede di conclusione che in sede di esecuzione del contratto di mutuo per cui è cau- sa (unico contratto, peraltro, oggetto del giudizio, a dispetto del richiamo negli scritti difensivi delle parti a più contratti).
Infondatezza delle domande
In conclusione, tutte le domande svolte da parte attrice sono risultante infondate, sia sotto il profilo della non debenza di alcuna somma a titolo di interessi, sia rispetto alla richiesta di ripetizione degli importi versati a tale titolo, sia quanto alla richiesta di declaratoria di nullità del mutuo in ragione dell'applicazione di anatocismo e della difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo, sia sotto il profilo della dedotta viola- zione della normativa antitrust, non ricorrendo neppure, per quanto fin qui indicato, condotte in violazione di norme quanto alla conclusione o quanto alla esecuzione del contratto di mutuo.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello , in proprio e quale legale rappre- Parte_1 sentante della Parte_3
ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi
[...] di impugnazione:
1) l'usurarietà del tasso di mora convenuto ed applicato nel contratto di mutuo.
Nullità della clausola determinativa degli interessi e sostituzione del tasso contrattuale con quello legale ex art. 1284 c.c.;
2) il piano di ammortamento c.d. “alla francese”: l'anatocismo nel calcolo della rata e la mancata pattuizione della formula dell'interesse composto. Nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.;
14 3) nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali stipulata in violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 3, legge n. 287/1990;
4) la tempestività della richiesta di condannare a rettificare le Controparte_5 segnalazioni operate in Centrale Rischi;
5) la provata legittimità della richiesta risarcitoria.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio (in qualità di socie- Controparte_2 tà incorporante per fusione di , che Controparte_3 contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudi- zio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 giugno 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. Con il primo motivo (“l'usurarietà del tasso di mora convenuto ed applicato nel contratto di mutuo. Nullità della clausola determinativa degli interessi e sostituzio- ne del tasso contrattuale con quello legale ex art. 1284 c.c.”) parte appellante in sintesi lamenta che “ […] Come la consulenza tecnica di parte attrice del Dott. ha am- Per_2 piamente dimostrato (All. 3), il tasso di interesse di mora convenuto nel contratto rela- tivo al mutuo ipotecario oggetto di causa tra la banca e il mutuatario è superiore alla soglia usura. L'art. 6 del contratto così recita: “[…] il mancato pagamento […] delle somme dovute alla banca a titolo di rata […] produrrà a carico della parte beneficiaria interessi di mora […] gli interessi di mora sono computati ad un tasso nominale annuo
[…] pari al tasso globale medio quale ricavato trimestralmente per la categoria di ope-
15 razioni […] Detto tasso […] è aumentato del 48%”. In sostanza il tasso di mora è pari al tasso soglia usura (diminuito del 2%) dei mutui a tasso variabile. La rata del mutuo è composta da una parte di quota capitale e da un'altra parte della quota interessi, quest'ultima calcolata sulla base del tasso di ammortamento stabilito in contratto. Se una rata risulta impagata alla naturale data di scadenza, su di essa la banca calcola il tasso di mora, nella misura indicata nell'art. 6 e pari al 5,67% (tasso soglia del trime- stre 5,79 meno il 2%). Questo tasso di mora, secondo il meccanismo precisato nel con- tratto, deve essere applicato sulla rata in mora, rata che è già gravata del tasso di ammortamento, alla data della stipula del contratto, pari al 4,246%. Ne discende che la rata in mora, secondo quanto convenuto nel contratto di mutuo, è gravata del tasso di interesse del 4,246% più il tasso di mora del 5,67%, quindi ancora il tasso di interesse complessivo previsto in questa circostanza è pari al 9,91% che risulta essere superiore alla soglia usura del periodo di riferimento pari al 5,79%. Risulta, quindi, evidente che nel contratto di mutuo pattuito dai sig.ri è stato convenuto ed applicato un tasso Pt_1 di interesse di mora superiore alla soglia usura stabilita dalla Legge n. 108/1996, come risulta acclarato anche dal CTP Dott. A differenza di quanto affermato dal Giu- Per_2 dice di prime cure, parte attrice non procede alla sommatoria degli interessi corrispet- tivi e di quelli moratori. […] Se è indubbio che l'ammortamento a rata costante com- porta un debito per interessi complessivamente maggiore rispetto all'ammortamento a rata decrescente (c.d. ammortamento all'italiana), è altrettanto in dubbio che tale am- mortamento c.d. “alla francese”, cui è connaturato il regime della capitalizzazione composta e che è necessariamente generatore di interessi su interessi, può essere appli- cato solo in presenza di una valida pattuizione tra le parti. Pattuizione che, nel caso di specie, risulta del tutto carente. Pertanto, la contestuale violazione in combinato dispo- sto dell'art. 1283 c.c. e degli artt. 1418 e 1346 c.c. comporta la nullità della clausola con- trattuale determinativa degli interessi e la sostituzione del tasso contrattuale con quel- lo legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.”
Il motivo è destituito di fondamento.
Deve condividersi l'analitica ricostruzione del Tribunale già in precedenza trascrit- ta.
16 Parte appellante ripropone le osservazioni del proprio CTP (che erano già state puntualmente confutate dal CTU) e tesi interpretative da tempo superate anche nella giurisprudenza di legittimità, in particolare quella del “cumulo” tra interessi corrispettivi e moratori (vedi tra le altre Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14472: “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è ne- cessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricor- rendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”; Cassazione civile sez. I,
05/05/2022, n.14214).
Escluso il dedotto cumulo e facendo applicazione dei corretti criteri di computo
(vedi Cass Sez. Un., 18/09/2020, n.19597; Cass 05/09/2022, n.26051: “per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale
25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al
Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media inte- ressi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula:
(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”), il mancato superamento delle soglie emerge anche dalle stesse allegazioni di parte appellante (vedi atto di appello sopra richiamato).
Come già rilevato dal Tribunale, il CTU ha determinato il tasso di interesse corri- spettivo, il TAEG/ISC, il tasso di mora, escludendo motivatamente il superamento dei tassi soglia, ha preso in considerazione anche la ipotesi della estinzione anticipata (pur non eccepita da parte attrice).
(v. tabella pagina 11 relazione di CTU:
17 v. pagina 13 relazione di CTU:
(v. pagina 15 relazione di CTU: tasso interesse e TAEG/ISC
La differenza di 0,0009 è dovuta ad approssimazione decimale.)
18 4. Con il secondo motivo (“il piano di ammortamento c.d. “alla francese”:
l'anatocismo nel calcolo della rata e la mancata pattuizione della formula dell'interesse composto. Nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c.”) parte appellante in sintesi lamenta che […] Nei finanzia- menti con ammortamento alla francese nel testo contrattuale non si fa menzione alcu- na del regime impiegato. La dizione “ammortamento alla francese”, nel significato coe- rentemente impiegato, nulla dice del regime finanziario che governa il piano di rientro e di calcolo degli interessi, né tantomeno indica univocamente il criterio di imputazione adottato. [..] Gli importi riportati nell'allegato al contratto, pur sottoscritti, sottendono, ma senza esprimerli, criteri che completano la definizione dell'obbligazione principale pur rimanendo di fatto rimessi alla completa discrezionalità dell'intermediario, sot- tratti al consenso del mutuatario che è indotto a tralasciare i valori dell'allegato, nella convinzione che siano una mera espressione contabile conseguente alle condizioni espresse nelle clausole contrattuali. […] Le criticità risultano, inoltre, accentuate in as- senza dell'allegato piano di ammortamento. Quest'ultimo è previsto dalle disposizioni
Banca d'Italia solo per i mutui a tasso fisso, mentre non lo è per i mutui a tasso variabi- le e non è previsto nemmeno per i finanziamenti del credito al consumo, sia in caso di tasso fisso che di tasso variabile. Ne consegue che nei contratti di mutuo a rimborso graduale impiegati dagli intermediari non viene riportato né il valore né il criterio di determinazione dell'obbligazione accessoria. Nell'ammortamento alla francese - im- piegando il regime composto in luogo di quello semplice - si riscontra la lievitazione esponenziale che viene sempre più discostandosi dalla lievitazione proporzionale in violazione della proporzionalità prevista dall'art. 821 c.c., ed implicita nell'art. 120
TUB. [..] per quanto attiene alla nullità parziale del mutuo ipotecario, dedotta da parte attrice, il regime dell'interesse composto non risulta affatto oggetto di convenzione e pattuizione tra le parti. In tale contratto di mutuo si menziona il solo TAN, senza ulte- riore specificazione se il tasso sia declinato in regime semplice o composto. Il mutuata- rio, in sostanza, sottoscrive il mutuo che definisce in termini generici il TAN e si trova, poi, a sostenere un piano di ammortamento già tabellato senza cogliere il nesso, coe- rente o meno, tra clausola negoziale e piano. Nella fattispecie che ci occupa non risulta,
19 pertanto, una valida convenzione sul prezzo. Nel mutuo stipulato, applicando il regime finanziario semplice (art. 821 c.c.), secondo i calcoli effettuati dal CTP di parte attrice,
l'importo della rata risulta diverso e inferiore a quella calcolata dalla banca con la formula del regime finanziario composto non pattuito - € 44.982,89 in luogo di €
58.201,26, con una differenza potenziale complessiva di € 396.551,10 – causata dall'effetto esponenziale della formula interesse composto, effetto esponenziale che il legislatore ha voluto fortemente evitare a presidio del debitore con gli artt. 821, 1195,
1283, 1283 e con l'art. 120 TUB.”.
La seconda censura alla sentenza impugnata è destituita di fondamento.
Il contratto di mutuo agrario oggetto di causa prevede un ammortamento “alla francese”, atteso che il rimborso di quanto erogato con annessi interessi segue una rata costante con quota capitale crescente (vedi prospetto ricalcolato dal CTU:
20 Infatti, nonostante l'assenza negli atti processuali del relativo piano di ammorta- mento (allegato “D” al contratto oggetto di causa), il piano risulta - secondo la condivisi- bile conclusione del Tribunale e del CTU - determinabile sulla base delle indicazioni con- trattuali (vedi anche relazione di CTU, pagina 14: “In riferimento al piano di ammorta- mento, nel contratto originario è previsto apposito allegato “D” che tuttavia non risulta presente. Tuttavia, lo stesso risulta determinabile sulla base delle indicazioni contrat- tuali, come determinabile risulta la misura degli interessi corrispettivi a carico del cliente.”).
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del
21 contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di ca- pitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indetermi- nabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traspa- renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(vedi Cass. S.U. 29 maggio 2024 n. 15130, che in motivazione tra l'altro osserva: “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la pro- duzione di interessi nel periodo successivo”; “è quindi senz'altro legittimo che gli inte- ressi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versi- no nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rap- porto contestualmente al rimborso del capitale”; “nel piano di ammortamento allegato al contratto … erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddi- sfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rim- borso con una semplice sommatoria”; vedi anche recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
19/03/2025 “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli inte- ressi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mu- tuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capi- tale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate preceden- ti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della pe- riodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentar- si quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un
22 mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”)
Conclusivamente merita conferma quanto stabilito dal Tribunale: il piano di am- mortamento è determinabile e non vi è alcun effetto anatocistico occulto.
5. Con il terzo motivo (“nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali stipulata in violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 3, legge n.
287/1990”) parte appellante in sintesi lamenta che: “ […] Come dimostrato da parte at- trice con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la Commissione europea ha san- zionato degli istituti di credito per aver manipolato i tassi con riferimento all'Euribor. ha illegittimamente adoperato l'Euribor quale tasso di rife- Controparte_7 rimento per la determinazione del tasso di interesse bancario, in totale violazione dun- que della normativa Antitrust (art. 2 Legge n. 287/1990). Infatti, l'Euribor è diffuso dalla Federazione Bancaria Europea e la sua pubblicazione è demandata ad una asso- ciazione internazionale privata noprofit di diritto belga, i cui membri sono le associa- zioni bancarie nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea della c.d. “Euro Zona”, costituente di fatto un sindacato sovranazionale di diritto privato e di tutela di parte degli interessi delle banche europee. […] Deve, di conseguenza, ritenersi nullo ad ogni effetto il mutuo de quo che ha utilizzato come parametro di riferimento l'Euribor […] Se ne deduce, dunque, che la perdurante applicazione, nell'esecuzione del contratto in esame, di un tasso di interesse che si accerti essere divenuto in contrasto con la norma imperativa in tema di tutela della concorrenza e del mercato, rende nullo il mutuo in parola.”.
Il motivo è destituito di fondamento.
La Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016
(pubblicate per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea serie C e vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento CE n. 1/2003) ha stabili- to che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro colle-
23 gati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index
Average) (di seguito "EIRD").
Da tali decisioni emerge in sintesi che le “pratiche collusive” accertate e sanzionate ex art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea: a) hanno interessato al- cuni specifici operatori (sette), in un determinato periodo temporale (settembre 2005 al maggio 2008); b) avevano la finalità esclusiva di influenzare lo specifico mercato dei prodotti finanziari dei derivati;
c) in tale ambito le preferenze per il fixing EURIBOR comunicato era, a seconda dei casi, “invariato, basso o elevato”, sempre in correlazione alla finalità relativa al mercato EIRD.
Ciò posto, come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte (vedi ad esempio Appello Firenze, 15 aprile 2024 n. 720) la determinazione del tasso di interesse variabile attraverso il riferimento al parametro Euribor nel contratto di mutuo ipotecario per cui è causa non può in alcun modo considerarsi “intesa attuativa” o “contratto a valle” rispetto alle “pratiche collusive” quali accertate dalla Commissione ex art. 101
TFUE, posto che: A) le pratiche collusive sanzionate avevano ad oggetto un mercato di prodotti finanziari (“mercato degli EIRD .. negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa”) del tutto distinto ed eterogeneo rispetto al contrat- to per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile) ; B) le pratiche collusive sanziona- te non erano in alcun modo dirette a favorire le banche mutuatarie, posto che gli opera- tori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali prodotti finanziari, avevano, di volta in volta, “comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR”, con un potenziale indiretto pregiudizio
(non concretamente accertato dalla Commissione), a seconda dei casi, per la stessa ban- ca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estranei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati); C) il mutuo ipotecario non era in alcun modo in “collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte” .
Come è stato osservato in dottrina, al limite, ove vi fosse prova di una effettiva e misurabile alterazione, in un senso o nell'altro del parametro Euribor (circostanza che nella fattispecie non ricorre, in base alle decisioni della , il tasso sostituti- CP_8 vo dovrebbe essere quello convenuto depurato dalla “interferenza manipolatoria”, se-
24 condo il criterio normativo del “sovrapprezzo”, ovvero “la differenza tra il prezzo effet- tivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una viola- zione del diritto della concorrenza” (vedi art. 2, lettera r), artt. 10, 12, D. Lgs. 19 gennaio
2017, n. 3, “Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”).
Anche la Corte di Cassazione nella recente ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ha svolto analoghe considerazioni (vedi, in motivazione,
Cass. sez. I, 19/07/2024, n.19900: “La accertata intesa restrittiva era orientata alla ri- duzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli
"EIRD" o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli "EIRD", diverso da quello dei mutui a tasso varia- bile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio […] da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituen- done lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti […] alla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'Euribor non sembra potersi pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, nep- pure per il tramite della disciplina consumeristica, se si considera che l'art. 33 cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti
"prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni... di un tasso di mercato fi- nanziario non controllato dal professionista" […] Del pari innegabile è che, come d'al- tra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione, la indica- zione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole indivi- duazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. […] Il tutto senza considerare che la ri- conducibilità della situazione in esame nell'alveo del rimedio della nullità potrebbe, in ipotesi, avere l'effetto, laddove si accertasse che l'Euribor è stato alterato, sia pure per
25 alcuni periodi, nel senso della sua artificiosa riduzione, di esporre il mutuatario, sog- getto obbligato, alla restituzione del capitale residuo mutuato o, comunque, al versa- mento di maggiori interessi”).
Le Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria del 15 marzo 2025 hanno disposto il rinvio a nuovo ruolo in relazione al rinvio pregiudiziale ex 267 TFUE nelle more propo- sto dalla Corte di Appello di Cagliari;
ritiene tuttavia il Collegio che le considerazioni in precedenza svolte circa l'assoluta estraneità delle pratiche collusive sanzionate rispetto al mercato dei mutui ipotecario a tasso variabile, la assenza di elementi in ordine all'effettiva alterazione del parametro (peraltro con tentativi di influenzarlo, a seconda dei casi, al rialzo ed al ribasso), la assoluta estraneità alle pratiche collusive della banca mutuataria abbiano comunque carattere dirimente, nell'attesa della pronunzia definitiva delle Sezioni Unite.
6. Con il quarto motivo (“la tempestività della richiesta di condannare
[...]
a rettificare le segnalazioni operate in Centrale Rischi”) parte appellante in CP_9 sintesi lamenta che: “[…] In quale altro momento parte attrice si sarebbe dovuta muo- vere, se non con atto di citazione? L'istituto di credito non può effettuare la segnalazio- ne alla Centrale Rischi solo in ragione di un ritardo nell'adempimento, ma deve valuta- re la situazione patrimoniale complessiva del debitore. Per valutare, dunque, la corret- tezza della segnalazione alla Centrale Rischi è necessario stabilire, con una valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbli- gazioni, i motivi del rifiuto non apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede […] È evidente che, essendo - secondo parte attrice - il mutuo ipotecario in esame affetto da nullità, nel momento in cui i sig.ri hanno rifiutato di adem- Pt_1 piere le proprie obbligazioni, i motivi del rifiuto erano del tutto validi e fondati, non sussistendo dunque le condizioni per procedere a detta segnalazione.”.
Il motivo è destituito di fondamento, pur sulla base di argomentazioni diverse da quelle addotte dal Tribunale (vedi tra le altre Cassazione civile sez. III - 19/10/2022, n.
30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sen- tenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la de-
26 cisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sen- tenza d'appello”; Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24001; Cassazione civile sez. VI,
21/06/2021, n.17681 ).
La domanda attorea volta ad ottenere la condanna di a rettifi- Controparte_5 care le segnalazioni operate in Centrale rischi è infondata.
Nel caso di specie, si osserva, in primo luogo, che nell'atto di citazione parte attrice si è limitata ad affermare quanto segue: “L'esistenza di contestazione sui saldi portati dai rapporti oggetto di causa impedisce la sussistenza delle ragioni di fatto ed in diritto perché possa effettuare da parte dell'Istituto segnalazione alcuna alla “Centrale Rischi” della Banca d'Italia. Peraltro, la società attrice e i Controparte_4
Sigg.ri godono di una buona situazione economica-reddituale tale da escluder- Pt_1 si per essi una condizione di insolvenza che possa giustificare la suddetta segnalazione.
E' del tutto evidente che una eventuale inappropriata segnalazione di saldi in contesta- zione produrrebbe gravi danni agli odierni attori, i quali, riservando ogni azione in proposito, rivolgono qui espressamente invito-diffida all' convenuto Controparte_10 perché si astenga da tale illegittima attività. Qualora la segnalazione sia già avvenuta, si invita e diffida la banca convenuta a procedere alla relativa cancellazione, pena il ri- sarcimento di ogni danno, ad ogni e qualsiasi titolo, che avessero a subire la società
…salvo il ricorso alle più opportune vie legali.”
Rileva la Corte che parte attrice non ha specificatamente allegato né in alcun modo dimostrato nel corso del giudizio di primo grado l'esistenza di segnalazioni alla Centrale
Rischi o presso altri sistemi di informazione creditizia da parte della Banca.
Non risultando pertanto prova di segnalazione ne consegue l'infondatezza della domanda diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità di tale segnalazione e la con- danna dell'istituto bancario a rettificare le segnalazioni eventualmente operate.
Peraltro, come esposto, le deduzioni circa la non debenza degli importi di cui al contratto di mutuo sono risultate infondate.
27 7. Con il quinto motivo (“la provata legittimità della richiesta risarcitoria”) parte appellante in sintesi lamenta che: “[…] risulta del tutto fondata e provata la spettanza in capo a parte attrice della pretesa risarcitoria, avendo il giudizio dimostrato condotte illecite dell'istituto di credito, anche sotto il profilo della dedotta violazione della nor- mativa c.d. Antitrust, sia in sede di conclusione che in sede di esecuzione del contratto di mutuo per cui è causa. Dalla violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990 discende il dirit- to di parte attrice a risarcire i danni in favore di parte attrice, da determinarsi anche in via equitativa da parte del Giudice. Il comportamento tenuto dall'istituto di credito viene a costituire una violazione degli obblighi di buona fede ai quali ogni parte è tenu- ta in fase precontrattuale (art. 1337 c.c.) ed in quella contrattuale (artt. 1175 – 1375
c.c.). Il vulnus al rapporto contrattuale, che assume rilievo anche nella sfera extracon- trattuale, ha prodotto danni alla , atteso che il predetto cor- Controparte_4 rentista ha subìto l'applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura definita dal- la legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime, finendo per vivere i rap- porti di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti. Tale condizione di affannosità si è espressa sia nella sfera patrimoniale e finanziaria della società sia in quella extrapa- trimoniale, rilevando, peraltro, l'ingiusto stress patito anche dal Sig. e CP_4 dagli altri soci e garanti […] Nel caso di specie, difatti, la condotta della banca conve- nuta, oltre a violare la normativa civilistica e di settore in atti richiamata, ha concreta- to lesione degli artt. 2, 41 e 42 Cost. In merito alla prova di siffatta tipologia di danno ed alla sua quantificazione,[…] Per quanto concerne la quantificazione del danno esi- stenziale e del danno non patrimoniale, gli stessi vanno quantificati equitativamente ex art.1226 c.c. […] Il solo danno esistenziale viene richiesto, secondo una prudente valu- tazione, in € 125,00 mensili a far data dall'apertura di ciascun conto, e per ciascun rapporto di c/c intrattenuto tra le parti. Il descritto calcolo è stato elaborato utilizzan- do come parametri di riferimento la misura del danno non patrimoniale liquidato me- diamente con giurisprudenza ormai costante e consolidata della Corte Europea dei Di- ritti dell'Uomo di Strasburgo, la quale liquida per ogni anno di danno non patrimonia- le circa € 1.500,00, che su base mensile ammontano ad € 125,00 […].”.
28 Il motivo è destituito di fondamento.
Concorda la Corte con le argomentazioni svolte dal primo giudice, in quanto coe- renti e logiche e corrette dal punto vista tecnico giuridico, ove si consideri che il giudizio ha escluso condotte illecite dell'istituto del credito e non è stata provata, né tanto meno allegata, l'esistenza di un danno e del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta osser- vata dalla banca.
8. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
11.000,00 (fase di studio € 4.000,00; fase introduttiva € 2.500,00; fase decisionale €
4.500,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da , in Parte_1 proprio e quale legale rappresentanti della
[...] nei confronti di Controparte_11 [...] già Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di Firenze pubbli-
[...] cata il 22/09/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 11.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
29 Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
30
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 686/2024 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI LORENZO
[...] P.IVA_1
APPELLANTI contro
(già Controparte_2 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
FANTINI ALESSANDRO
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 22/09/2023.
1 CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante e Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne disattesa, per i motivi di cui in narrativa:
1) accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 05/07/2005 a rogito notaio in rep. n. 31948 racc. n. 14737 per difetto di causa Persona_1 CP_2 ex artt.1322 c.c., nonché ex art. 1418, comma 2, c.c.., nonché ex art. 2 L. 10.10.1990 n.
287 e/o per violazione di norme imperative e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovu- to dalla società Controparte_4
a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari, nonché condannare la banca conve- nuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola ma- turazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi, previa ove occorra anche la declaratoria di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, l'obbligo dell'attrice di corri- spondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti con conseguente condanna della a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebi- CP_2 tate in relazione al rapporto di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed ope- rando la relativa compensazione.
2 2) previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del Tasso Effettivo
Globale annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo ipotecario del
05/07/2005 a rogito notaio in rep. n. 31948 racc. n. Persona_1 CP_2
14737 e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di fi- nanziamenti di cui trattasi;
nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli ef- fetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capi- talizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della a restituire le CP_2 eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.
3) In gradato subordine rispetto alle conclusioni 1 e 2, ritenere e dichiarare nulla, ille- gittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre mo- tivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di contratto di mutuo ipotecario del 05/07/2005 a rogito no- taio in rep. n. 31948 racc. n. 14737, e in ogni atto connes- Persona_1 CP_2 so, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento;
in subordine, dichia- rare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in ecce- denza rispetto al tasso convenuto nel contratto;
Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di in- teressi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa;
per l'effetto, escludere dal rap- porto medesimo ogni effetto anatocistico;
Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e
1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della
3 clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica ope- rata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomen- tazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di contratto di mutuo ipotecario del 05/07/2005 a rogito notaio in rep. Persona_1 CP_2
n. 31948 racc. n. 14737, in particolare in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per in- determinatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa;
accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad og- gi effettuati e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebi- tamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.
4) In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 3 che pre- cede, accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del
05/07/2005 a rogito notaio in rep. n. 31948 racc. n. Persona_1 CP_2
14737 la violazione da parte della convenuta dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Anti- trust), nonché dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa;
con conseguente condanna della convenuta al ri- sarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere eco- nomico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occulta- zione dei costi operato dalla Banca in seno al piano di ammortamento ed agli altri al- legati del contratto in contrasto, ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, ovvero nella somma maggiore o minore che l'Odierno Decidente riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determi- narsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.
4 5) In ogni caso accertare e dichiarare che parte attrice ha eseguito pagamenti, in virtù dei mutui oggetto di causa, in favore della convenuta Controparte_5
per complessivi € 313.373,00 per interessi per cui la Banca convenu-
[...] ta è tenuta a restituire detti pagamenti di interessi illegittimamente pretesi ed incassati per € 313.373,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal percepimento alla resti- tuzione effettiva.
6) Accertare, ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la convenuta non ha diritto a pro- Controparte_5 nunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione al rapporto di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pro- nunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione al mutuo oggetto di causa, anche per ciò che con- cerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni ne- CP_2 cessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della a CP_2 predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al con- tratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto.
7) Condannare, altresì ed in ogni caso, la convenuta in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche per la violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust) ed anche di natura esistenziale, subito dalla società dalla società
[...]
e dai garanti fideiussori Controparte_4 Parte_2
nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente ri-
[...] terrà equo liquidare ex art.1226 c.c.;
8) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro – tempore, a rettificare le segnalazioni operate in Centrale Rischi in conformità agli esiti del presente giudizio;
5 9) Condannare la convenuta in persona del suo legale rappresen- Controparte_5 tante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, compre- se I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese so- stenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. . Persona_2
Per la parte appellata Controparte_2
“conclude acché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni avversa richiesta eccezione e deduzione, voglia, in via preliminare, rigettare le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva formulate dall'appellante e, nel merito, rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale lega- Parte_1 le rappresentante nonché garante fideiussore della società Controparte_4
conveniva davanti al Tribunale di Firenze la CP_4 Controparte_6 [...]
esponendo che: Controparte_3
- in data 5 luglio 2005 la società Agricola Podda Antonio, e Paolo società CP_4 semplice stipulava con l'allora Banca MPS Banca per l'impresa S.p.A. (poi trasformata in un contratto di mutuo agrario con ga- Controparte_3 ranzia ipotecaria a rogito del notaio in , rep. n. 31948 racc. n. 14737 per Per_1 CP_2
l'importo di euro 1.000.000,00;
-il piano di ammortamento prevedeva n. 34 rate semestrali, con ISC indicato nel
4,246% e tasso di interesse variabile, indicizzato ad EURIBOR 6 mesi e maggiorato di uno spread di 2,0 punti;
- il finanziamento era assistito da garanzia personale sia della società sia dei soci della società.
Sulla scorta di una perizia econometrica di parte, chiedevano gli attori accertarsi che: il TEG pattuito, ove accertato superiore al tasso soglia, determinava la gratuità del
6 mutuo non essendo dovuto alcun interesse;
il tasso interesse moratorio era superiore al tasso soglia usura, invocando la sommatoria tra il tasso di ammortamento e il tasso so- glia usura e conseguente gratuità del contratto;
i reciproci rapporti di dare-avere tra le parti;
il piano di ammortamento alla francese comportava l'applicazione della capitaliz- zazione composta;
vi era quindi stata una violazione dei doveri di buona fede e correttez- za nella fase precontrattuale e contrattuale;
il parametro Euribor doveva ritenersi nullo ex art. 2 comma 3 l. 10 ottobre 1990, n. 287 perché derivante da intese tra imprese vieta- te, con conseguente nullità dell'intero contratto di mutuo.
Parte attrice formulava inoltre richiesta ex art. 210 cpc perché l'istituto di credito indicasse quali importi percepiti per ogni singola rata di mutuo nonché domanda di ri- sarcimento ex art. 2 l. n. 287/1990 in conseguenza delle violazioni contrattuali eviden- ziate.
Si costituiva in giudizio oppo- Controparte_3 nendosi alle domande di parte attrice ed in particolare rilevando ed eccependo:
- la nullità/inammissibilità dell'azione avversaria per non essere proposta ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., con conseguente competenza territoriale del Tribunale di
Siena;
- che i tassi di mora erano inferiori al tasso soglia e che non era comunque applicabile al- cuna sommatoria tra i tassi di interesse corrispettivi e moratori;
- che non vi era alcun anatocismo conseguente all'applicazione del piano di ammorta- mento cd. alla francese;
- che la applicazione del tasso Euribor non determinava alcuna violazione della normati- va antitrust;
- che l'operato della banca era corretto e pertanto la richiesta risarcitoria priva di fonda- mento;
- che inammissibili erano le richieste istruttorie di CTU, in quanto solo esplorativa, o ex art. 210 cpc, essendo i documenti già in possesso dell'attore.
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale con sentenza n. 2704/2023 pubblicata il 22/09/2023 così statuiva:
7 “- ritenuta la propria competenza, respinge interamente le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite a parte convenuta che si li- quidano in euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per leg- ge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTu come liquidate con decreto in atti.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Dedotto superamento del tasso soglia all'esito di sommatoria tra tassi di interes- se corrispettivi e tassi di interessi moratori
Si tratta di argomento speso nell'atto introduttivo ma esso non è fondato. La stes- sa sentenza della Cassazione n. 350/2013 invocata dalla parte attrice non afferma net- tamente che si debbano sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini della valuta- zione dell'usurarietà del loro tasso, affermando soltanto che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che su- perano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”: tale inciso ha solo lo scopo di affermare, condivisibilmente, che il vaglio di usurarietà va compiuto anche con riguardo a tale tipologia di interessi. Più recentemente, infatti, la Suprema
Corte ha affermato a tale proposito che “in tema di usura bancaria, ai fini della deter- minazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la di- versa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso ef- fettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale me- dio del periodo di riferimento” (Cass. n. 31615/2021).
Usurarietà dei tassi di interesse, corrispettivi e moratori
8 Quanto al momento della stipula del contratto, e quindi con riferimento alla veri- fica della esistenza o meno di tassi originariamente pattuiti come usurari, non risulta- no superamenti del tasso soglia vigente con riferimento al trimestre in cui il mutuo fu stipulato.
Il tasso soglia per gli interessi corrispettivi, come indicato dalle parti e conferma- to nella perizia, era infatti pari al 5,790% e quindi il tasso degli interessi corrispettivi, pari al 4,246% non superava la soglia di usura.
Sviluppando poi, in conformità con l'articolato quesito posto nel corso del giudi- zio, l'esame alla valutazione di un possibile superamento del tasso soglia per la ipotesi
(invero neppure eccepita da parte attrice) della estinzione anticipata, il CTU ha indivi- duato per sole tre rate di ammortamento il superamento del tasso soglia. Occorre pre- cisare sul punto che parte convenuta ha chiarito che si tratta di rate che non sono state versate da parte attrice e tale deduzione non è stata contestata da parte attrice.
Nel caso di specie, comunque, deve trovare applicazione il principio di diritto espresso dalle SS.UU. n. 24675/17, per cui, in conformità a quanto già espresso dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1 DL n. 394/00, con riguar- do al disposto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., […]
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi di mora, non si ravvisa il supe- ramento del tasso soglia, così confermato in sede di CTU, in ragione della necessità di adeguare il tasso soglia al c.d. spread di mora al fine di compiere il vaglio di usurarie- tà.
Nel caso in esame, poiché il mutuo è stato stipulato nel terzo trimestre del 2005, occorre prendere infatti come riferimento ai fini del superamento della soglia anti- usura il momento di pattuizione degli interessi, come già richiamato, ed occorre altresì richiamare il c.d. principio di omogeneità fra i tassi di interesse che sono oggetto di comparazione per la verifica dell'usurarietà dell'operazione. Tale principio, detto an- che principio di simmetria, è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento ad una diversa e specifica voce di costo del credito relativo ai rapporti di conto corrente ban- cario (commissione di massimo scoperto), ma con evidente portata generale. Per la de-
9 terminazione del tasso-soglia per gli interessi di mora, in altri termini, atteso che gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEGM perché non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, in assenza di previsione legislativa specifica e tenuto conto della impossibili- tà di comparare tra lo loro elementi disomogenei, il tasso-soglia da utilizzare nella fat- tispecie ai fini comparazione in parola è pari al TEGM (ossia del tasso individuato nell'allegato A del Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze per la catego- ria delle operazioni di riferimento – mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile - pari al 3,86%) - a seguito della indagine statistica condotta a fini conosciutivi dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato di 2,1 punti percentuali cui applicare la maggiorazione del 50% (e cioè (TEGM + 2,1) x 1,5).
Così facendo, si ottiene la determinazione del tasso-soglia da rispettare, che sarà necessariamente superiore al tasso-soglia per gli interessi corrispettivi in quanto, per determinare il tasso soglia comprensivo della quota parte per la mora, esso deve essere determinato in misura pari al TEGM su cui applicare, nella formula sopra richiamata, pari a (3,86+2,1) x 1,5) e pari a 8,94% e quindi il tasso di mora pattuito dalle parti nel contratto è ad esso inferiore.
Ne consegue che gli interessi di mora pattuiti nel caso concreto non sono usurari e pertanto la clausola contrattuale è lecita. […]
La rilevata assenza del presupposto dedotto, ovvero della natura usuraria delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi moratori, rende infondata la richiesta, peraltro non condivisibile, di dichiarare la nullità integrale del contratto.
Ammortamento c.d. alla francese
Come rilevato anche dal ctu, le parti attrici non hanno prodotto l'all. D del con- tratto, in cui era indicato il piano di ammortamento, ma il ctu, con conclusioni condivi- sibili in quanto conseguenti ad un esame metodologico pienamente condivisibile, ha ri- levato che i termini del piano di ammortamento erano desumibili dalla restante docu- mentazione allegata e che si tratta di contratto di mutuo con ammortamento c.d. alla francese, atteso che il rimborso di quanto erogato con annessi interessi segue una rata costante con quota capitale crescente.
10 Sul punto, parte attrice ha insistito perché venisse disposta una integrazione della perizia, in quanto le pattuizioni contrattuali sul punto prevederebbero la applicazione di un interesse composto idoneo a determinare la violazione dell'art. 1283 cc.
Ad avviso del Tribunale, non ricorre tuttavia tale necessità.
Come chiarito dalla assolutamente prevalente e condivisibile giurisprudenza di merito, infatti, il metodo c.d. "alla francese" comporta che gli interessi vengano co- munque calcolati unicamente sulla quota capitale via via crescente e per il periodo cor- rispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Quanto alla doglianza relativa agli effetti del regime di capitalizzazione convenuto, si evidenzia che il piano di ammortamento cd. “alla francese” non è da ritenersi di per sé illegittimo così come non può dirsi che lo stesso generi in modo predeterminato interessi anatocistici.
Tale piano, infatti, non produce un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, limitandosi, al contrario, a preferire nel tempo la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale, con una variazione delle quote di capitale e di interessi nella co- struzione delle rate. Non si produce, quindi, nessun fenomeno anatocistico, poiché non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi corrisposti nelle rate precedenti: gli interessi convenzionali si calcolano sulla quota di capitale ancora dovuta.
La ragione sottesa alle doglianze in punto di applicazione di interesse composto consiste nel fatto che gli interessi delle singole rate sarebbero calcolati sia sul capitale che sugli interessi dei periodi anteriori così da determinare il c.d. “interesse composto” che varrebbe a celare un'ipotesi di produzione di interessi su interessi vietata laddove non espressamente pattuita.
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza (si vedano Cass. n.
2593/2003; Corte di Appello Venezia n. 2955/2021; Corte di Appello di Firenze n.
124/2021), condiviso da questo Tribunale, tale fenomeno non si determina in quanto il metodo “alla francese” comporta un calcolo degli interessi delle singole rate basato unicamente sulla quota capitale via via crescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Sul punto la Corte di Cas- sazione (con la sentenza n.2593/2003 richiamata) afferma che nei contratti di mutuo la disciplina delle rate così composte in simili piani di ammortamento ha la mera fun-
11 zione di ripartirle in un tempo predeterminato senza mutarne la natura. Il fatto stesso che la quota dovuta a titolo di restituzione del capitale e la quota dovuta a titolo di in- teressi siano riunite in un'unica rata non comporta, pertanto, la perdita di autonomia delle due distinte obbligazioni poste a carico del mutuatario, ovvero quella di restitu- zione della somma ricevuta ex art. 1813 c.c. e di corresponsione degli interessi corri- spettivi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
In ogni caso, il piano di ammortamento è determinabile, in quanto in ciascuna ra- ta sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione, viene individuata la quota di capitale in restituzione, sulla quale è possibile calcolare la quota di interessi applicare il nuovo tasso variato per poi calcolare sul capitale residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti la nuova quota di interessi.
Ne consegue la infondatezza della domanda di nullità parziale del mutuo anche sotto tale profilo. […]
Nullità del contratto ex art. 2 comma 3 l. 287/1990 per rinvio all'Euribor nella de- terminazione del tasso.
Quantunque non sia stata espressamente riproposta nelle conclusioni come espli- citate nella comparsa conclusionale, si tratta di doglianza fatta valere nell'atto intro- duttivo, sulla quale reputa il Tribunale necessario pronunciarsi, anche in quanto alla stessa pare collegata la domanda risarcitoria comunque riproposta, in modo invero generico, negli scritti difensivi conclusivi.
La doglianza è tuttavia infondata, non ricorrendo la nullità della clausola di pat- tuizione dell'interesse per indeterminatezza relativa alla manipolazione dell'Euribor. In primo luogo, si osserva infatti che l'Euribor è un tasso di interesse di riferimento am- piamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. Esso è definito come un indice del “tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca prima- ria a un'altra banca primaria all'interno della zona euro”, si basa sulle quotazioni indi- viduali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un'ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un'altra banca primaria. In effetti, secondo il codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), “le banche del panel for-
12 niscono quotazioni giornaliere del tasso […] che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un'altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all'interno della zona euro”. L'Euribor è calcolato in base alle comunicazioni inviate dalle “banche del panel” partecipanti ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l'agenzia in- caricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. L'Euribor è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra).
Ciò posto, si rileva che parte attrice ha mancato di allegare e provare la condotta illecita, ai sensi della normativa antitrust, tenuta dalla convenuta in termini di parte- cipazione all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Anti- trust Europea con decisone del 04/02/2013, che infatti ha sanzionato istituti di credito diversi da quelli qui coinvolti, né, invero, l'incidenza di tale intesa sul contratto in esa- me.
Inoltre, ai fini della nullità delle clausole di richiamo all'interesse Euribor, non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti/clienti di effettuare un collegamento tra le asseri- te intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e l'invalidità dei contratti che a quelle intese facciano riferimento. Infatti, la sanzione della nullità prevista dalla nor- mativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della liber- tà di concorrenza e non si applica, invece, ai contratti conclusi con terzi sulla base di dette intese (Cfr. Trib. Parma n. 1873/2018; Trib. Milano n. 9708 e 9709 del 2017).
Con riferimento al caso di specie, la parte mutuataria si è limitata ad allegare che il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato in un periodo in cui l'Autorità Antitrust
Europea ha accertato che i dati (per la determinazione dell'Euribor) sono stati manipo- lati, ma non ha invece provato la connessione tra l'intesa accertata dall'Autorità ed il contratto di mutuo oggetto del giudizio.
Quindi, tale motivo di doglianza risulta infondato e non è applicabile il tasso d'interesse legale ex art. 117 Tub.
Richiesta di condannare a rettificare le segnalazioni operate Controparte_5 in Centrale Rischi
13 Si tratta di domanda non tempestivamente introdotta nel rispetto dei termini e delle scansioni processuali ed è quindi inammissibile.
Richiesta risarcitoria
All'esito del giudizio, per quanto fin qui indicato non risulta provata la ricorrenza dell'an della pretesa risarcitoria, avendo il giudizio escluso condotte illecite dell'istituto di credito, anche sotto il profilo della dedotta violazione della normativa c.d. Antitrust, sia in sede di conclusione che in sede di esecuzione del contratto di mutuo per cui è cau- sa (unico contratto, peraltro, oggetto del giudizio, a dispetto del richiamo negli scritti difensivi delle parti a più contratti).
Infondatezza delle domande
In conclusione, tutte le domande svolte da parte attrice sono risultante infondate, sia sotto il profilo della non debenza di alcuna somma a titolo di interessi, sia rispetto alla richiesta di ripetizione degli importi versati a tale titolo, sia quanto alla richiesta di declaratoria di nullità del mutuo in ragione dell'applicazione di anatocismo e della difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo, sia sotto il profilo della dedotta viola- zione della normativa antitrust, non ricorrendo neppure, per quanto fin qui indicato, condotte in violazione di norme quanto alla conclusione o quanto alla esecuzione del contratto di mutuo.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello , in proprio e quale legale rappre- Parte_1 sentante della Parte_3
ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi
[...] di impugnazione:
1) l'usurarietà del tasso di mora convenuto ed applicato nel contratto di mutuo.
Nullità della clausola determinativa degli interessi e sostituzione del tasso contrattuale con quello legale ex art. 1284 c.c.;
2) il piano di ammortamento c.d. “alla francese”: l'anatocismo nel calcolo della rata e la mancata pattuizione della formula dell'interesse composto. Nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.;
14 3) nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali stipulata in violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 3, legge n. 287/1990;
4) la tempestività della richiesta di condannare a rettificare le Controparte_5 segnalazioni operate in Centrale Rischi;
5) la provata legittimità della richiesta risarcitoria.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio (in qualità di socie- Controparte_2 tà incorporante per fusione di , che Controparte_3 contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudi- zio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 giugno 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. Con il primo motivo (“l'usurarietà del tasso di mora convenuto ed applicato nel contratto di mutuo. Nullità della clausola determinativa degli interessi e sostituzio- ne del tasso contrattuale con quello legale ex art. 1284 c.c.”) parte appellante in sintesi lamenta che “ […] Come la consulenza tecnica di parte attrice del Dott. ha am- Per_2 piamente dimostrato (All. 3), il tasso di interesse di mora convenuto nel contratto rela- tivo al mutuo ipotecario oggetto di causa tra la banca e il mutuatario è superiore alla soglia usura. L'art. 6 del contratto così recita: “[…] il mancato pagamento […] delle somme dovute alla banca a titolo di rata […] produrrà a carico della parte beneficiaria interessi di mora […] gli interessi di mora sono computati ad un tasso nominale annuo
[…] pari al tasso globale medio quale ricavato trimestralmente per la categoria di ope-
15 razioni […] Detto tasso […] è aumentato del 48%”. In sostanza il tasso di mora è pari al tasso soglia usura (diminuito del 2%) dei mutui a tasso variabile. La rata del mutuo è composta da una parte di quota capitale e da un'altra parte della quota interessi, quest'ultima calcolata sulla base del tasso di ammortamento stabilito in contratto. Se una rata risulta impagata alla naturale data di scadenza, su di essa la banca calcola il tasso di mora, nella misura indicata nell'art. 6 e pari al 5,67% (tasso soglia del trime- stre 5,79 meno il 2%). Questo tasso di mora, secondo il meccanismo precisato nel con- tratto, deve essere applicato sulla rata in mora, rata che è già gravata del tasso di ammortamento, alla data della stipula del contratto, pari al 4,246%. Ne discende che la rata in mora, secondo quanto convenuto nel contratto di mutuo, è gravata del tasso di interesse del 4,246% più il tasso di mora del 5,67%, quindi ancora il tasso di interesse complessivo previsto in questa circostanza è pari al 9,91% che risulta essere superiore alla soglia usura del periodo di riferimento pari al 5,79%. Risulta, quindi, evidente che nel contratto di mutuo pattuito dai sig.ri è stato convenuto ed applicato un tasso Pt_1 di interesse di mora superiore alla soglia usura stabilita dalla Legge n. 108/1996, come risulta acclarato anche dal CTP Dott. A differenza di quanto affermato dal Giu- Per_2 dice di prime cure, parte attrice non procede alla sommatoria degli interessi corrispet- tivi e di quelli moratori. […] Se è indubbio che l'ammortamento a rata costante com- porta un debito per interessi complessivamente maggiore rispetto all'ammortamento a rata decrescente (c.d. ammortamento all'italiana), è altrettanto in dubbio che tale am- mortamento c.d. “alla francese”, cui è connaturato il regime della capitalizzazione composta e che è necessariamente generatore di interessi su interessi, può essere appli- cato solo in presenza di una valida pattuizione tra le parti. Pattuizione che, nel caso di specie, risulta del tutto carente. Pertanto, la contestuale violazione in combinato dispo- sto dell'art. 1283 c.c. e degli artt. 1418 e 1346 c.c. comporta la nullità della clausola con- trattuale determinativa degli interessi e la sostituzione del tasso contrattuale con quel- lo legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.”
Il motivo è destituito di fondamento.
Deve condividersi l'analitica ricostruzione del Tribunale già in precedenza trascrit- ta.
16 Parte appellante ripropone le osservazioni del proprio CTP (che erano già state puntualmente confutate dal CTU) e tesi interpretative da tempo superate anche nella giurisprudenza di legittimità, in particolare quella del “cumulo” tra interessi corrispettivi e moratori (vedi tra le altre Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14472: “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è ne- cessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricor- rendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”; Cassazione civile sez. I,
05/05/2022, n.14214).
Escluso il dedotto cumulo e facendo applicazione dei corretti criteri di computo
(vedi Cass Sez. Un., 18/09/2020, n.19597; Cass 05/09/2022, n.26051: “per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale
25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al
Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media inte- ressi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula:
(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”), il mancato superamento delle soglie emerge anche dalle stesse allegazioni di parte appellante (vedi atto di appello sopra richiamato).
Come già rilevato dal Tribunale, il CTU ha determinato il tasso di interesse corri- spettivo, il TAEG/ISC, il tasso di mora, escludendo motivatamente il superamento dei tassi soglia, ha preso in considerazione anche la ipotesi della estinzione anticipata (pur non eccepita da parte attrice).
(v. tabella pagina 11 relazione di CTU:
17 v. pagina 13 relazione di CTU:
(v. pagina 15 relazione di CTU: tasso interesse e TAEG/ISC
La differenza di 0,0009 è dovuta ad approssimazione decimale.)
18 4. Con il secondo motivo (“il piano di ammortamento c.d. “alla francese”:
l'anatocismo nel calcolo della rata e la mancata pattuizione della formula dell'interesse composto. Nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c.”) parte appellante in sintesi lamenta che […] Nei finanzia- menti con ammortamento alla francese nel testo contrattuale non si fa menzione alcu- na del regime impiegato. La dizione “ammortamento alla francese”, nel significato coe- rentemente impiegato, nulla dice del regime finanziario che governa il piano di rientro e di calcolo degli interessi, né tantomeno indica univocamente il criterio di imputazione adottato. [..] Gli importi riportati nell'allegato al contratto, pur sottoscritti, sottendono, ma senza esprimerli, criteri che completano la definizione dell'obbligazione principale pur rimanendo di fatto rimessi alla completa discrezionalità dell'intermediario, sot- tratti al consenso del mutuatario che è indotto a tralasciare i valori dell'allegato, nella convinzione che siano una mera espressione contabile conseguente alle condizioni espresse nelle clausole contrattuali. […] Le criticità risultano, inoltre, accentuate in as- senza dell'allegato piano di ammortamento. Quest'ultimo è previsto dalle disposizioni
Banca d'Italia solo per i mutui a tasso fisso, mentre non lo è per i mutui a tasso variabi- le e non è previsto nemmeno per i finanziamenti del credito al consumo, sia in caso di tasso fisso che di tasso variabile. Ne consegue che nei contratti di mutuo a rimborso graduale impiegati dagli intermediari non viene riportato né il valore né il criterio di determinazione dell'obbligazione accessoria. Nell'ammortamento alla francese - im- piegando il regime composto in luogo di quello semplice - si riscontra la lievitazione esponenziale che viene sempre più discostandosi dalla lievitazione proporzionale in violazione della proporzionalità prevista dall'art. 821 c.c., ed implicita nell'art. 120
TUB. [..] per quanto attiene alla nullità parziale del mutuo ipotecario, dedotta da parte attrice, il regime dell'interesse composto non risulta affatto oggetto di convenzione e pattuizione tra le parti. In tale contratto di mutuo si menziona il solo TAN, senza ulte- riore specificazione se il tasso sia declinato in regime semplice o composto. Il mutuata- rio, in sostanza, sottoscrive il mutuo che definisce in termini generici il TAN e si trova, poi, a sostenere un piano di ammortamento già tabellato senza cogliere il nesso, coe- rente o meno, tra clausola negoziale e piano. Nella fattispecie che ci occupa non risulta,
19 pertanto, una valida convenzione sul prezzo. Nel mutuo stipulato, applicando il regime finanziario semplice (art. 821 c.c.), secondo i calcoli effettuati dal CTP di parte attrice,
l'importo della rata risulta diverso e inferiore a quella calcolata dalla banca con la formula del regime finanziario composto non pattuito - € 44.982,89 in luogo di €
58.201,26, con una differenza potenziale complessiva di € 396.551,10 – causata dall'effetto esponenziale della formula interesse composto, effetto esponenziale che il legislatore ha voluto fortemente evitare a presidio del debitore con gli artt. 821, 1195,
1283, 1283 e con l'art. 120 TUB.”.
La seconda censura alla sentenza impugnata è destituita di fondamento.
Il contratto di mutuo agrario oggetto di causa prevede un ammortamento “alla francese”, atteso che il rimborso di quanto erogato con annessi interessi segue una rata costante con quota capitale crescente (vedi prospetto ricalcolato dal CTU:
20 Infatti, nonostante l'assenza negli atti processuali del relativo piano di ammorta- mento (allegato “D” al contratto oggetto di causa), il piano risulta - secondo la condivisi- bile conclusione del Tribunale e del CTU - determinabile sulla base delle indicazioni con- trattuali (vedi anche relazione di CTU, pagina 14: “In riferimento al piano di ammorta- mento, nel contratto originario è previsto apposito allegato “D” che tuttavia non risulta presente. Tuttavia, lo stesso risulta determinabile sulla base delle indicazioni contrat- tuali, come determinabile risulta la misura degli interessi corrispettivi a carico del cliente.”).
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del
21 contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di ca- pitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indetermi- nabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traspa- renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(vedi Cass. S.U. 29 maggio 2024 n. 15130, che in motivazione tra l'altro osserva: “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la pro- duzione di interessi nel periodo successivo”; “è quindi senz'altro legittimo che gli inte- ressi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versi- no nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rap- porto contestualmente al rimborso del capitale”; “nel piano di ammortamento allegato al contratto … erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddi- sfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rim- borso con una semplice sommatoria”; vedi anche recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
19/03/2025 “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli inte- ressi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mu- tuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capi- tale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate preceden- ti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della pe- riodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentar- si quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un
22 mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”)
Conclusivamente merita conferma quanto stabilito dal Tribunale: il piano di am- mortamento è determinabile e non vi è alcun effetto anatocistico occulto.
5. Con il terzo motivo (“nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali stipulata in violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 3, legge n.
287/1990”) parte appellante in sintesi lamenta che: “ […] Come dimostrato da parte at- trice con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la Commissione europea ha san- zionato degli istituti di credito per aver manipolato i tassi con riferimento all'Euribor. ha illegittimamente adoperato l'Euribor quale tasso di rife- Controparte_7 rimento per la determinazione del tasso di interesse bancario, in totale violazione dun- que della normativa Antitrust (art. 2 Legge n. 287/1990). Infatti, l'Euribor è diffuso dalla Federazione Bancaria Europea e la sua pubblicazione è demandata ad una asso- ciazione internazionale privata noprofit di diritto belga, i cui membri sono le associa- zioni bancarie nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea della c.d. “Euro Zona”, costituente di fatto un sindacato sovranazionale di diritto privato e di tutela di parte degli interessi delle banche europee. […] Deve, di conseguenza, ritenersi nullo ad ogni effetto il mutuo de quo che ha utilizzato come parametro di riferimento l'Euribor […] Se ne deduce, dunque, che la perdurante applicazione, nell'esecuzione del contratto in esame, di un tasso di interesse che si accerti essere divenuto in contrasto con la norma imperativa in tema di tutela della concorrenza e del mercato, rende nullo il mutuo in parola.”.
Il motivo è destituito di fondamento.
La Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016
(pubblicate per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea serie C e vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento CE n. 1/2003) ha stabili- to che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro colle-
23 gati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index
Average) (di seguito "EIRD").
Da tali decisioni emerge in sintesi che le “pratiche collusive” accertate e sanzionate ex art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea: a) hanno interessato al- cuni specifici operatori (sette), in un determinato periodo temporale (settembre 2005 al maggio 2008); b) avevano la finalità esclusiva di influenzare lo specifico mercato dei prodotti finanziari dei derivati;
c) in tale ambito le preferenze per il fixing EURIBOR comunicato era, a seconda dei casi, “invariato, basso o elevato”, sempre in correlazione alla finalità relativa al mercato EIRD.
Ciò posto, come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte (vedi ad esempio Appello Firenze, 15 aprile 2024 n. 720) la determinazione del tasso di interesse variabile attraverso il riferimento al parametro Euribor nel contratto di mutuo ipotecario per cui è causa non può in alcun modo considerarsi “intesa attuativa” o “contratto a valle” rispetto alle “pratiche collusive” quali accertate dalla Commissione ex art. 101
TFUE, posto che: A) le pratiche collusive sanzionate avevano ad oggetto un mercato di prodotti finanziari (“mercato degli EIRD .. negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa”) del tutto distinto ed eterogeneo rispetto al contrat- to per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile) ; B) le pratiche collusive sanziona- te non erano in alcun modo dirette a favorire le banche mutuatarie, posto che gli opera- tori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali prodotti finanziari, avevano, di volta in volta, “comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR”, con un potenziale indiretto pregiudizio
(non concretamente accertato dalla Commissione), a seconda dei casi, per la stessa ban- ca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estranei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati); C) il mutuo ipotecario non era in alcun modo in “collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte” .
Come è stato osservato in dottrina, al limite, ove vi fosse prova di una effettiva e misurabile alterazione, in un senso o nell'altro del parametro Euribor (circostanza che nella fattispecie non ricorre, in base alle decisioni della , il tasso sostituti- CP_8 vo dovrebbe essere quello convenuto depurato dalla “interferenza manipolatoria”, se-
24 condo il criterio normativo del “sovrapprezzo”, ovvero “la differenza tra il prezzo effet- tivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una viola- zione del diritto della concorrenza” (vedi art. 2, lettera r), artt. 10, 12, D. Lgs. 19 gennaio
2017, n. 3, “Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”).
Anche la Corte di Cassazione nella recente ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ha svolto analoghe considerazioni (vedi, in motivazione,
Cass. sez. I, 19/07/2024, n.19900: “La accertata intesa restrittiva era orientata alla ri- duzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli
"EIRD" o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli "EIRD", diverso da quello dei mutui a tasso varia- bile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio […] da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituen- done lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti […] alla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'Euribor non sembra potersi pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, nep- pure per il tramite della disciplina consumeristica, se si considera che l'art. 33 cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti
"prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni... di un tasso di mercato fi- nanziario non controllato dal professionista" […] Del pari innegabile è che, come d'al- tra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione, la indica- zione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole indivi- duazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. […] Il tutto senza considerare che la ri- conducibilità della situazione in esame nell'alveo del rimedio della nullità potrebbe, in ipotesi, avere l'effetto, laddove si accertasse che l'Euribor è stato alterato, sia pure per
25 alcuni periodi, nel senso della sua artificiosa riduzione, di esporre il mutuatario, sog- getto obbligato, alla restituzione del capitale residuo mutuato o, comunque, al versa- mento di maggiori interessi”).
Le Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria del 15 marzo 2025 hanno disposto il rinvio a nuovo ruolo in relazione al rinvio pregiudiziale ex 267 TFUE nelle more propo- sto dalla Corte di Appello di Cagliari;
ritiene tuttavia il Collegio che le considerazioni in precedenza svolte circa l'assoluta estraneità delle pratiche collusive sanzionate rispetto al mercato dei mutui ipotecario a tasso variabile, la assenza di elementi in ordine all'effettiva alterazione del parametro (peraltro con tentativi di influenzarlo, a seconda dei casi, al rialzo ed al ribasso), la assoluta estraneità alle pratiche collusive della banca mutuataria abbiano comunque carattere dirimente, nell'attesa della pronunzia definitiva delle Sezioni Unite.
6. Con il quarto motivo (“la tempestività della richiesta di condannare
[...]
a rettificare le segnalazioni operate in Centrale Rischi”) parte appellante in CP_9 sintesi lamenta che: “[…] In quale altro momento parte attrice si sarebbe dovuta muo- vere, se non con atto di citazione? L'istituto di credito non può effettuare la segnalazio- ne alla Centrale Rischi solo in ragione di un ritardo nell'adempimento, ma deve valuta- re la situazione patrimoniale complessiva del debitore. Per valutare, dunque, la corret- tezza della segnalazione alla Centrale Rischi è necessario stabilire, con una valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbli- gazioni, i motivi del rifiuto non apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede […] È evidente che, essendo - secondo parte attrice - il mutuo ipotecario in esame affetto da nullità, nel momento in cui i sig.ri hanno rifiutato di adem- Pt_1 piere le proprie obbligazioni, i motivi del rifiuto erano del tutto validi e fondati, non sussistendo dunque le condizioni per procedere a detta segnalazione.”.
Il motivo è destituito di fondamento, pur sulla base di argomentazioni diverse da quelle addotte dal Tribunale (vedi tra le altre Cassazione civile sez. III - 19/10/2022, n.
30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sen- tenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la de-
26 cisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sen- tenza d'appello”; Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24001; Cassazione civile sez. VI,
21/06/2021, n.17681 ).
La domanda attorea volta ad ottenere la condanna di a rettifi- Controparte_5 care le segnalazioni operate in Centrale rischi è infondata.
Nel caso di specie, si osserva, in primo luogo, che nell'atto di citazione parte attrice si è limitata ad affermare quanto segue: “L'esistenza di contestazione sui saldi portati dai rapporti oggetto di causa impedisce la sussistenza delle ragioni di fatto ed in diritto perché possa effettuare da parte dell'Istituto segnalazione alcuna alla “Centrale Rischi” della Banca d'Italia. Peraltro, la società attrice e i Controparte_4
Sigg.ri godono di una buona situazione economica-reddituale tale da escluder- Pt_1 si per essi una condizione di insolvenza che possa giustificare la suddetta segnalazione.
E' del tutto evidente che una eventuale inappropriata segnalazione di saldi in contesta- zione produrrebbe gravi danni agli odierni attori, i quali, riservando ogni azione in proposito, rivolgono qui espressamente invito-diffida all' convenuto Controparte_10 perché si astenga da tale illegittima attività. Qualora la segnalazione sia già avvenuta, si invita e diffida la banca convenuta a procedere alla relativa cancellazione, pena il ri- sarcimento di ogni danno, ad ogni e qualsiasi titolo, che avessero a subire la società
…salvo il ricorso alle più opportune vie legali.”
Rileva la Corte che parte attrice non ha specificatamente allegato né in alcun modo dimostrato nel corso del giudizio di primo grado l'esistenza di segnalazioni alla Centrale
Rischi o presso altri sistemi di informazione creditizia da parte della Banca.
Non risultando pertanto prova di segnalazione ne consegue l'infondatezza della domanda diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità di tale segnalazione e la con- danna dell'istituto bancario a rettificare le segnalazioni eventualmente operate.
Peraltro, come esposto, le deduzioni circa la non debenza degli importi di cui al contratto di mutuo sono risultate infondate.
27 7. Con il quinto motivo (“la provata legittimità della richiesta risarcitoria”) parte appellante in sintesi lamenta che: “[…] risulta del tutto fondata e provata la spettanza in capo a parte attrice della pretesa risarcitoria, avendo il giudizio dimostrato condotte illecite dell'istituto di credito, anche sotto il profilo della dedotta violazione della nor- mativa c.d. Antitrust, sia in sede di conclusione che in sede di esecuzione del contratto di mutuo per cui è causa. Dalla violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990 discende il dirit- to di parte attrice a risarcire i danni in favore di parte attrice, da determinarsi anche in via equitativa da parte del Giudice. Il comportamento tenuto dall'istituto di credito viene a costituire una violazione degli obblighi di buona fede ai quali ogni parte è tenu- ta in fase precontrattuale (art. 1337 c.c.) ed in quella contrattuale (artt. 1175 – 1375
c.c.). Il vulnus al rapporto contrattuale, che assume rilievo anche nella sfera extracon- trattuale, ha prodotto danni alla , atteso che il predetto cor- Controparte_4 rentista ha subìto l'applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura definita dal- la legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime, finendo per vivere i rap- porti di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti. Tale condizione di affannosità si è espressa sia nella sfera patrimoniale e finanziaria della società sia in quella extrapa- trimoniale, rilevando, peraltro, l'ingiusto stress patito anche dal Sig. e CP_4 dagli altri soci e garanti […] Nel caso di specie, difatti, la condotta della banca conve- nuta, oltre a violare la normativa civilistica e di settore in atti richiamata, ha concreta- to lesione degli artt. 2, 41 e 42 Cost. In merito alla prova di siffatta tipologia di danno ed alla sua quantificazione,[…] Per quanto concerne la quantificazione del danno esi- stenziale e del danno non patrimoniale, gli stessi vanno quantificati equitativamente ex art.1226 c.c. […] Il solo danno esistenziale viene richiesto, secondo una prudente valu- tazione, in € 125,00 mensili a far data dall'apertura di ciascun conto, e per ciascun rapporto di c/c intrattenuto tra le parti. Il descritto calcolo è stato elaborato utilizzan- do come parametri di riferimento la misura del danno non patrimoniale liquidato me- diamente con giurisprudenza ormai costante e consolidata della Corte Europea dei Di- ritti dell'Uomo di Strasburgo, la quale liquida per ogni anno di danno non patrimonia- le circa € 1.500,00, che su base mensile ammontano ad € 125,00 […].”.
28 Il motivo è destituito di fondamento.
Concorda la Corte con le argomentazioni svolte dal primo giudice, in quanto coe- renti e logiche e corrette dal punto vista tecnico giuridico, ove si consideri che il giudizio ha escluso condotte illecite dell'istituto del credito e non è stata provata, né tanto meno allegata, l'esistenza di un danno e del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta osser- vata dalla banca.
8. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
11.000,00 (fase di studio € 4.000,00; fase introduttiva € 2.500,00; fase decisionale €
4.500,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da , in Parte_1 proprio e quale legale rappresentanti della
[...] nei confronti di Controparte_11 [...] già Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di Firenze pubbli-
[...] cata il 22/09/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 11.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
29 Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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