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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 04/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
DE MITRI PASQUALE, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: opposizione avviso di addebito
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.01.2023, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324 2022 00015564 63000 di € 4.125,79 notificato il 16/12/2022 con il quale l' ha intimato il pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 contributi previdenziali non corrisposti Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati relativi agli anni 2020 e 2021. Nello specifico, a sostegno dei propri assunti, l'istante ha dedotto: - di percepire un trattamento pensionistico da diversi anni e di dedicarsi ai propri terreni solo saltuariamente;
- di avere concesso in affitto a partire dalla prima metà del 2020 parte degli stessi terreni, donanadoli tuttu nel mese di febbraio del 2021; - di avere depositato rituale dichiarazione di cessazione di attività con chiusura della partita iva in data 9.4.2021.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso per l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti e l'omessa applicazione della riduzione di cui all'art. 59 comma 15 l. 449/1997, con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito impugnato. costituitosi in giudizio ha diffusamente contestato le avverse CP_1 deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _________________
Il ricorso è fondato. Giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito di CP_1 accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero
2 previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99. Nel caso di specie, l'opposizione all'avviso di addebito, notificato al ricorrente il 16.12.2022 è stata proposta in data 03.01.2023 e, pertanto, nel termine di venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della cartella) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, ed entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto per proporre le questioni di merito. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1 l. n. 1047/57 “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 1047 del 1957, degli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 1963, è coltivatore diretto colui che è in possesso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. In particolare, costituisce requisito soggettivo lo svolgimento di attività con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. n. 1047 del 1957).
3 L'obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e superstiti previso per i coltivatori diretti sussiste, dunque, in capo a coloro che
“direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame. intendendosi “per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma … quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. Quanto, in particolare, alla verifica circa la prevalenza dell'attività agricola, necessaria, ai sensi dell'art. 2 legge 9 gennaio 1963 n. 9, per qualificare la figura del coltivatore diretto, la Corte ha precisato che si deve tener conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività lavorativa o da pensione (cfr. Cass Civ., Sez. Lav., 16 giugno 2006, n. 13938). Delineati così i requisiti legali previsti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, occorre affrontare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza (o l'insussistenza) di detti requisiti. Come è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. cass. n. 12108 del 18/5/2010), in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n. 19762 del 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' incombe sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del CP_1 credito vantato rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. Nello specifico, la Corte di cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: “l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale
4 vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile”. L'applicazione alla fattispecie per cui è causa dei predetti principi porta a ritenere che nel caso di specie, l' non abbia adeguatamente CP_2 provato la sussistenza dei requisiti suddetti. Invero, si richiama la sentenza n. 1844/2020 resa dal Tribunale di Brindisi, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione CD per il periodo 2011/2017, le cui condivisibili argomentazioni vengono di seguito riportate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc, stante la medesima situazione di fatto e l'assenza di specifici elementi, aderenti alla situazione concreta, che possano indurre a differenti conclusioni:
“L'ente in sostanza nulla deduce circa il requisito oggettivo, mentre quanto al requisito soggettivo, lo stesso emergerebbe da una
“partecipazione personale” qualificata dall'abitualità e prevalenza del lavoro agricolo, sul rilievo che il ricorrente si sarebbe dedicato in via continuativa e diretta (“in prima persona”) alla coltivazione dei fondi;
inoltre sarebbe provato, in nuce, dall'assenza di altre attività di lavoro e, dunque, dalla sua priorità come fonte reddituale: elementi tali da rendere preva- lente se non esclusivo il lavoro agricolo. Tali assunti non possono condividersi, non risultando verificati in specie – alla luce di un'obiettiva attività di lavoro attenzionata sui fondi, e delle materiali condizioni di tenuta degli stessi – i requisiti fondanti del tipo di “iscrizione” e contribuzione richiesta. Non risultano invero con univocità, in assenza di precisi accertamenti e in difetto di altri riscontri (di cui era onerato l' a) la CP_1 diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato vi si dedichi in modo esclusivo o anche soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito (cd. requisito soggettivo); b) una prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali esigenze colturali e gestionali del fondo, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (cd. requisito oggettivo). Né è risulta che l'opponente abbia ricavato dai terreni di proprietà uno specifico quantitativo di prodotti, utilizzati per il sostentamento (in via principale) della famiglia o comunque per ritrarne delle apprezzabili e quantificabili utilità.
5 Per gli stessi motivi, è apodittico l'assunto che la prevalenza deriverebbe, ipso facto, dallo stato di pensionamento del ricorrente (quindi dall'assenza di altre attività remunerate di lavoro) poiché ciò non varrebbe a provare a) una manutenzione sistematica dei fondi, b) una puntuale organizzazione degli stessi, volta a sfruttarne tutte le potenzialità (piuttosto che a valersene in via disorganica, per occasionali raccolti). Né la personalità dell'apporto che il ricorrente poteva talora spendere sui campi dimostrerebbe, in automatico, un impegno assorbente ai fini della normativa speciale in materia, e la produzione di coerenti
“redditi” … …”. Peraltro, nel caso di specie, come allegato in ricorso e risultante dalla documentazione reddituale depositata in atti, l'istante ha percepito per l'anno 2020 un reddito da pensione pari ad € 6696,00 a fronte di un reddito agricolo pari ad € 5.179,00 e per il 2021 un reddito da pensione pari ad € 6.702,00 a fronte di un reddito agricolo pari ad € 2.671,00 ( all.ti 7.1, 7.2, 8.1 e 8.2 fascicolo di parte ricorrente). Alla luce di quanto esposto il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto e assorbimento di ogni eccezione ulteriore. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 03.01.2023 da
[...]
, così provvede: Parte_1
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione di nella Parte_1 gestione coltivatori diretti per gli anni 2020 e 2021 e, per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito n. 324 2022 00015564 63 000;
- condanna l' al pagamento delle spese legali liquidate in € CP_1
886,00, oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 04.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
6
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
DE MITRI PASQUALE, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: opposizione avviso di addebito
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.01.2023, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324 2022 00015564 63000 di € 4.125,79 notificato il 16/12/2022 con il quale l' ha intimato il pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 contributi previdenziali non corrisposti Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati relativi agli anni 2020 e 2021. Nello specifico, a sostegno dei propri assunti, l'istante ha dedotto: - di percepire un trattamento pensionistico da diversi anni e di dedicarsi ai propri terreni solo saltuariamente;
- di avere concesso in affitto a partire dalla prima metà del 2020 parte degli stessi terreni, donanadoli tuttu nel mese di febbraio del 2021; - di avere depositato rituale dichiarazione di cessazione di attività con chiusura della partita iva in data 9.4.2021.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso per l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti e l'omessa applicazione della riduzione di cui all'art. 59 comma 15 l. 449/1997, con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito impugnato. costituitosi in giudizio ha diffusamente contestato le avverse CP_1 deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _________________
Il ricorso è fondato. Giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito di CP_1 accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero
2 previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99. Nel caso di specie, l'opposizione all'avviso di addebito, notificato al ricorrente il 16.12.2022 è stata proposta in data 03.01.2023 e, pertanto, nel termine di venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della cartella) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, ed entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto per proporre le questioni di merito. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1 l. n. 1047/57 “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 1047 del 1957, degli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 1963, è coltivatore diretto colui che è in possesso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. In particolare, costituisce requisito soggettivo lo svolgimento di attività con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. n. 1047 del 1957).
3 L'obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e superstiti previso per i coltivatori diretti sussiste, dunque, in capo a coloro che
“direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame. intendendosi “per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma … quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. Quanto, in particolare, alla verifica circa la prevalenza dell'attività agricola, necessaria, ai sensi dell'art. 2 legge 9 gennaio 1963 n. 9, per qualificare la figura del coltivatore diretto, la Corte ha precisato che si deve tener conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività lavorativa o da pensione (cfr. Cass Civ., Sez. Lav., 16 giugno 2006, n. 13938). Delineati così i requisiti legali previsti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, occorre affrontare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza (o l'insussistenza) di detti requisiti. Come è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. cass. n. 12108 del 18/5/2010), in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n. 19762 del 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' incombe sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del CP_1 credito vantato rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. Nello specifico, la Corte di cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: “l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale
4 vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile”. L'applicazione alla fattispecie per cui è causa dei predetti principi porta a ritenere che nel caso di specie, l' non abbia adeguatamente CP_2 provato la sussistenza dei requisiti suddetti. Invero, si richiama la sentenza n. 1844/2020 resa dal Tribunale di Brindisi, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione CD per il periodo 2011/2017, le cui condivisibili argomentazioni vengono di seguito riportate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc, stante la medesima situazione di fatto e l'assenza di specifici elementi, aderenti alla situazione concreta, che possano indurre a differenti conclusioni:
“L'ente in sostanza nulla deduce circa il requisito oggettivo, mentre quanto al requisito soggettivo, lo stesso emergerebbe da una
“partecipazione personale” qualificata dall'abitualità e prevalenza del lavoro agricolo, sul rilievo che il ricorrente si sarebbe dedicato in via continuativa e diretta (“in prima persona”) alla coltivazione dei fondi;
inoltre sarebbe provato, in nuce, dall'assenza di altre attività di lavoro e, dunque, dalla sua priorità come fonte reddituale: elementi tali da rendere preva- lente se non esclusivo il lavoro agricolo. Tali assunti non possono condividersi, non risultando verificati in specie – alla luce di un'obiettiva attività di lavoro attenzionata sui fondi, e delle materiali condizioni di tenuta degli stessi – i requisiti fondanti del tipo di “iscrizione” e contribuzione richiesta. Non risultano invero con univocità, in assenza di precisi accertamenti e in difetto di altri riscontri (di cui era onerato l' a) la CP_1 diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato vi si dedichi in modo esclusivo o anche soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito (cd. requisito soggettivo); b) una prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali esigenze colturali e gestionali del fondo, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (cd. requisito oggettivo). Né è risulta che l'opponente abbia ricavato dai terreni di proprietà uno specifico quantitativo di prodotti, utilizzati per il sostentamento (in via principale) della famiglia o comunque per ritrarne delle apprezzabili e quantificabili utilità.
5 Per gli stessi motivi, è apodittico l'assunto che la prevalenza deriverebbe, ipso facto, dallo stato di pensionamento del ricorrente (quindi dall'assenza di altre attività remunerate di lavoro) poiché ciò non varrebbe a provare a) una manutenzione sistematica dei fondi, b) una puntuale organizzazione degli stessi, volta a sfruttarne tutte le potenzialità (piuttosto che a valersene in via disorganica, per occasionali raccolti). Né la personalità dell'apporto che il ricorrente poteva talora spendere sui campi dimostrerebbe, in automatico, un impegno assorbente ai fini della normativa speciale in materia, e la produzione di coerenti
“redditi” … …”. Peraltro, nel caso di specie, come allegato in ricorso e risultante dalla documentazione reddituale depositata in atti, l'istante ha percepito per l'anno 2020 un reddito da pensione pari ad € 6696,00 a fronte di un reddito agricolo pari ad € 5.179,00 e per il 2021 un reddito da pensione pari ad € 6.702,00 a fronte di un reddito agricolo pari ad € 2.671,00 ( all.ti 7.1, 7.2, 8.1 e 8.2 fascicolo di parte ricorrente). Alla luce di quanto esposto il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto e assorbimento di ogni eccezione ulteriore. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 03.01.2023 da
[...]
, così provvede: Parte_1
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione di nella Parte_1 gestione coltivatori diretti per gli anni 2020 e 2021 e, per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito n. 324 2022 00015564 63 000;
- condanna l' al pagamento delle spese legali liquidate in € CP_1
886,00, oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 04.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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