TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1325/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1325 /2024 R.G. promossa da
., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BONI LISA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. POLATI GIULIO
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 09/07/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 11/03/2025
conclusioni: 2
per la ricorrente:
“Pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui ai provvedimenti temporanei del 29.07.2024, ossia:
- Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà la figlia con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: il fine settimana, a week end alterni,
dal venerdì alle ore 13 sino alle ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19; durante le vacanze natalizie,
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1
novembre), alternandosi con la ricorrente;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori;
- Assegnarsi la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. , Parte_2
affinché ci abiti con la figlia;
- Disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla sig. , entro il 5° giorno di Parte_2
ciascun mese, l'importo complessivo di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona.
- Disporsi l'incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio per un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché per favorire la serena gestione dei tempi di permanenza della minore con il padre.
2 3
- Con vittoria di spese e riserva di depositare istanza di liquidazione del
Patrocinio a Spese dello Stato giusta ammissione in via anticipata e provvisoria del 11.09.2023, verbale n. 33, delibera Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Verona prot. n. 2023/5674.
- Prosecuzione del giudizio per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., ossia decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale.”
per il convenuto
“ In via preliminare:
- si insta affinché l'Ill.mo Giudicante voglia disporre l'intervento dei servizi sociali competenti per un percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel merito:
1) Pronunciarsi sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione;
2) Addebitarsi la separazione personale dei coniugi alla Sig.ra Parte_2
per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta,
e segnatamente per la violazione dei doveri coniugali di fedeltà ed assistenza nei confronti del sig. ; Controparte_1
3) Assegnarsi la casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Via Montenero n. 4,
con arredi e corredi, al sig. , affinché la abiti con la figlia Controparte_1
PE
4) Disporsi che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, PE
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione presso il padre dove avrà la residenza;
5) Darsi atto che la sig.ra avrà diritto-dovere di vedere e tenere Parte_2
con sé la figlia minore: ogni fine settimana, a week end alterni, dal venerdì
alle ore 13 (orario di uscita di scuola) sino alle ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.30; durante
3 4
le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre),
alternandosi con il resistente e precisandosi che il calendario dei fini settimana resta sospeso nelle ricorrenze festive, dalle quali va escluso il ferragosto;
6) Darsi atto che il Signor si farà carico di provvedere Controparte_1
integralmente al mantenimento ordinario della figlia . PE
7) Disporsi che ciascun coniuge contribuisca alle spese straordinarie in favore di nella misura del 50% ciascuna, secondo i criteri stabiliti dal PE
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
8) Darsi atto dell'autosufficienza economica dei coniugi.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub. 3). 4), 5), 6), ferma la richiesta di accoglimento delle altre formulate sub. 1), 2) 7), 8):
9) Assegnarsi la casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Via Montenero n. 4,
con arredi e corredi, alla sig.ra affinché la abiti con la figlia Parte_2
PE
10) Disporsi che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, PE
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario presso il padre e presso la madre, dove avrà la residenza, secondo la periodicità (settimanale, bisettimanale, ecc.) e le modalità ritenute opportune dall'Ill.mo Giudicante.
11) Darsi atto che i coniugi avranno diritto-dovere di vedere e tenere con sé
la figlia minore:
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31
dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive, da
4 5
concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre),
alternandosi fra loro e precisandosi che il collocamento resta sospeso nelle ricorrenze festive.
12) Darsi atto che nessun coniuge avrà diritto di percepire dall'altro un contributo per il mantenimento di , facendosi carico ognuno di essi PE
del mantenimento ordinario della figlia minore per il periodo di permanenza della stessa presso le rispettive abitazioni.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni sub. 3), 4), 5), 6), o in subordine 9), 10), 11), 12), ferma la richiesta di accoglimento delle altre formulate sub. 1), 2) 7), 8):
13) Assegnarsi la casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Via Montenero
n.4, con arredi e corredi, alla ricorrente, affinché la abiti con la figlia . PE
14) Disporsi che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori PE
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocazione presso la madre, dove avrà la residenza.
15) Darsi atto che il sig. avrà diritto-dovere di vedere e Controparte_1
tenere con sé la figlia minore: ogni fine settimana, a week end alterni, dal venerdì alle ore 13 (orario di uscita di scuola) sino alle ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore
19.30; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1
maggio, 2 giugno, 1 novembre), alternandosi con la ricorrente e precisandosi che il calendario dei fini settimana resta sospeso nelle ricorrenze festive, dalle quali va escluso il ferragosto;
16) Disporsi a carico del Signor l'obbligo di concorrere al Controparte_1
mantenimento della figlia con il versamento di un contributo PE
5 6
mensile di Euro 200 (duecento/00), ovvero la minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla contribuzione nelle spese straordinarie in favore della stessa, nella misura del 50%, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona.
Ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., il convenuto, come in epigrafe rappresentato e difeso,
altresì
CHIEDE
che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, il
Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti,
designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in
Pescantina (VR) il 20.12.2014, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 18 parte 1 anno 2014,
ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermarsi la regolamentazione dei rapporti, anche patrimoniali, tra i coniugi sulla base delle condizioni sopra precisate.
***** *****
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sui fatti di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nonché sui seguenti ulteriori capitoli premessa la formula di rito
“Vero che”:
1) Dal 10/6/2024 al 21/6/2024 il sig. è stato impiegato in Controparte_1
trasferta per un'esercitazione internazionale NATO presso il poligono nazionale militare di Viterbo?
6 7
2) L'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Esercito CP_2
Alpini Paracadutisti è un'associazione di volontariato, non a scopo di lucro?
3) L Controparte_3
rimborsa al sig. , mediante bonifici
[...] Controparte_1
bancari, le somme da questi anticipate a favore dell'Associazione?
4) Il sig. era presente alla cerimonia della prima Controparte_1
confessione della figlia celebrata in data 5/5/2024 presso il Centro PE
Monsignor Carraro di Parona (VR)?
5) In data 16/8/2023, a Cavallino Treporti (VE), all'interno del campeggio della base militare, la sig.ra colpiva il sig. Parte_2 Controparte_1
con un pugno da tergo e lo spingeva violentemente a terra?
6) La sig.ra intrattiene una relazione extraconiugale con il sig. Parte_2
CP_4
7) Tale relazione extraconiugale è stata avviata nel corso dell'anno 2023?
8) La sig.ra è creditrice nei confronti del sig. CP_5 [...]
dei canoni di locazione dell'appartamento sito in Montorio (VR), CP_1
via dei Faggi, relativi ai mesi da gennaio 2024 a giugno 2024 come si evince dai contratti di locazione ad uso transitorio che si rammostrano al teste (cfr.
all.ti 22, 23, 24, 25)?”
Si indicano in qualità di testimoni i Sigg. , Testimone_1 Tes_2
, , , Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
CP_4
Si insta affinché l'Ill.mo Giudicante voglia ordinare alla sig.ra , Parte_2
all'Inps di Verona e alla ditta “Fusari Elettromeccanica S.r.l.”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della seguente documentazione:
1) CU 2024 relativo all'anno di imposta 2023;
2) buste paga della sig.ra dal mese di gennaio 2021 ad oggi;
Parte_2
7 8
3) domanda di attribuzione dell'assegno unico e relativi allegati presentata all'Inps di Verona;
4) Isee inviati annualmente all'Inps di Verona;
5) provvedimento dell'Inps di Verona di attribuzione dell'assegno unico.
Si insta affinché l'Ill.mo Giudicante voglia disporre CTU tecnico contabile per l'accertamento di tutte le retribuzioni, i benefici e gli emolumenti a qualsivoglia titolo percepiti dalla ricorrente, anche sotto forma di benefits,
buoni pasto, erogazioni previdenziali ecc., e per la determinazione del reddito, lordo e netto, mensile e annuo, goduto dalla ricorrente.
Si insta affinché l'Ill.mo Giudicante voglia ordinare alla sig.ra Parte_2
di produrre in giudizio tutti gli estratti di conto corrente e conto titoli relativi ai rapporti bancari intrattenuti nei tre anni antecedenti all'instaurazione del presente giudizio e in particolare del conto corrente
78097/1000/00003274 acceso presso Banca Intesa, filiale di Verona via
Galvani (incompleti) e del conto arancio Ing.
Si chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia disporre gli opportuni accertamenti di polizia tributaria in ordine alla capacità reddituale della ricorrente e/o alla provenienza delle somme versate in contanti.”
per il PM
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/02/2024 la ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale
[...]
con addebito al marito sig. con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio il 20/12/2014, l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...] ad [...] i genitori, con residenza PE
presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre,
assegnazione della casa coniugale alla medesima e un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre pari ad € 400 oltre al 70% delle spese straordinarie e un contributo al mantenimento per sé pari ad € 100,
8 9
con diritto della medesima di percepire l'intero assegno unico universale.
Decorso il termine di un anno chiedeva che fosse dichiarato il divorzio alle medesime condizioni.
A sostegno della domanda allegava che il marito nel tempo era divenuto sempre più aggressivo nel linguaggio, che lo stesso era stato da lei denunciato per stalking, accesso abusivo a sistemi informatici e telematici,
violenza privata e maltrattamenti in famiglia, che a partire dal 2022 egli si era ripetutamente allontanato dall'abitazione familiare e non aveva visto la figlia con regolarità; quanto alla situazione economica, sosteneva di svolgere attività lavorativa a tempo determinato part-time con una retribuzione di € 720 mensili, che il tempo parziale era stato scelto su comune accordo per consentirle di seguire la figlia, che il marito era dipendente pubblico, in forza al con una Controparte_3
retribuzione mensile di € 2025, che dal 2022 egli riceveva entrate anche in quanto presidente dell Controparte_3
era proprietario della casa familiare
[...]
acquistata contraendo un mutuo la cui rata mensile ammontava a circa €
600.
Con decreto in data 13.3.2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al resistente e per la costituzione di quest'ultimo.
Il resistente, regolarmente costituito, aderiva alle domande di separazione, di divorzio, di affidamento condiviso con residenza presso la madre e di assegnazione a quest'ultima della casa familiare, ma chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie e che a proprio carico fosse stabilito un contributo al solo mantenimento della minore pari ad € 200
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle sue domande allegava che nel luglio 2023 egli aveva scoperto che la moglie aveva avviato una relazione con il datore di lavoro della stessa r che per questo egli si era allontanato dall'abitazione;
9 10
contestava i fatti denunciati dalla moglie e sosteneva che la stessa aveva ostacolato i rapporti con la bambina, che egli percepiva solo i redditi da lavoro, ma era onerato della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (€ 610 mensili), della rata di un finanziamento (€ 269
mensili), nonché del canone di locazione transitoria dell'abitazione nella quale si era trasferito e delle spese condominiali dell'abitazione familiare,
mentre la moglie, oltre alla retribuzione, percepiva l'assegno unico per la figlia, buoni pasto, i benefit per il rimborso delle utenze e aveva risparmi di circa € 80.000 ricevuti a seguito della vendita di un immobile ereditato.
Entrambe le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 9.7.2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti.
All'esito, la Presidente del. con ordinanza riservata 29.7.2024
provvedeva nel seguente senso:
“ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse delle parti e della figlia nata il [...]; PE
ritenuto che, vista la situazione spontaneamente creatasi dopo la cessazione
della convivenza e le concordi richieste delle parti, appare preferibile disporre la
residenza prevalente della figlia presso la madre nella casa familiare, con
affidamento condiviso ad entrambi i genitori e regolari tempi d'incontro con il
padre, senza che rilevino le denunce reciproche in quanto non constano ancora
sfociate in imputazioni penali;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento della figlia provvedendovi direttamente quando la figlia rimarrà
presso lo stesso e corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di €
300 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze della bambina, delle risorse
economiche e delle capacità reddituali dei genitori, dei tempi di permanenza presso
ciascun genitore, del percepimento dell'intero assegno unico universale (pari a
circa € 200) da parte della madre, della valenza economica dell'assegnazione della
10 11
casa di proprietà del resistente, del fatto che quest'ultimo sostiene la rata del mutuo
contratto per l'acquisto e deve inevitabilmente sostenere la spesa per l'alloggio
alternativo, e dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti
prevalentemente dalla madre;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che, in ragione dell'assegnazione della casa coniugale, della
situazione economico patrimoniale della ricorrente e del modesto tenore di vita
(sono state allegate vacanze in struttura dell'esercito e qualche giorno in
montagna), non si ravvisa una sperequazione economica tale da giustificare un
contributo al mantenimento in favore della moglie;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati da
entrambe le parti e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze irrilevanti,
generiche o non contestate;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c, pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della figlia
minore:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in
cui avrà la figlia con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre
come segue: il fine settimana, a week end alterni, dal venerdì alle ore 13 sino alle
ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17 alle
ore 19; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31
dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le
vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la
ricorrente entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito
indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre), alternandosi con
11 12
la ricorrente;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le
esigenze della figlia e degli stessi genitori;
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. Parte_1
affinché ci abiti con la figlia;
[...]
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e
corrispondendo mensilmente alla sig. entro il 5° giorno di ciascun Parte_1
mese, l'importo complessivo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona.
RESPINGE le istanze di prova formulate da entrambe le parti.
RINVIA per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e
rimessione della causa al Collegio al 3.10.2024 h. 9.30.”
All'udienza del 3.10.2024 entrambe le parti modificavano le proprie domande, parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la separazione e fossero confermati i provvedimenti provvisori, parte resistente chiedeva l'assegnazione della casa e il collocamento della figlia presso di sé, o, in subordine, il collocamento paritario;
chiedeva altresì che la ricorrente producesse i fogli paga;
entrambi chiedevano che i Servizi Sociali fossero incaricati di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità.
La Presidente delegata ordinava a entrambe le parti di produrre i fogli paga dal gennaio 2022, nonché al resistente di produrre gli estratti conto relativi al conto cointestato con la madre relativi all'ultimo triennio,
assegnando termine per il deposito.
All'udienza del 27.11.2024, svoltasi con trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza 5.12.2025.
La domanda di separazione merita accoglimento.
1) Domanda di separazione
12 13
Dalle specifiche allegazioni delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione si desume che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
2) Domande di addebito
Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il
giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze
e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio".
La ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non ha espressamente riproposto la domanda di addebito, ma ciò non consente di ritenerla implicitamente rinunciata alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “La mancata riproposizione, in sede di
precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non
autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente
a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva
della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire
meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”. (Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n.
12756, Rv. 670916 - 01).
La domanda va respinta in quanto infondata. La ricorrente, infatti,
non ha fornito alcuna prova in ordine alle condotte violente e pregiudizievoli che avrebbe subito da parte del marito, essendosi limitata a documentare le denunce presentate (docc. 5, 6. 6 bis di parte ricorrente),
senza formulare istanze di prova orale o indicare persone a conoscenza dei fatti da assumere come informatori, anche s'ufficio,, né è stata prodotta la messaggistica di cui a pag. 3 del ricorso si era riservata la produzione.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente per infedeltà della moglie scoperta nel 2023, la ricorrente non solo ha
13 14
specificamente contestato l'assunto, ma ha altresì allegato che già nell'anno precedente, nel 2022, il matrimonio fosse in aperta crisi.
Invero, dalla messaggistica prodotta dalla ricorrente come doc. 16 e non contestata come proveniente dal marito, risulta che già nel febbraio
2022 egli si era allontanato dall'abitazione a causa della crisi coniugale e che anche a fronte delle richieste della moglie di ritornare egli manifestava l'intenzione di chiudere il rapporto: in tali conversazioni risalenti appunto al febbraio 2022 si leggono i seguenti messaggi del resistente: “domani mi
consegnano le chiavi della camera. Ecco ora la cosa più difficile per me è PE
come facciamo mi dai un consiglio (…) tu sei cambiata io idem (…) da settimana
prossima se riesco porto via le cose piano piano. Cosa rimango a fare scusa. Tu in
camera io sul divano. Che senso ha”.
Anche ad ammettere che successivamente egli abbia continuato a rientrare a casa nel fine settimana per vedere la bambina, ciò non può
essere inteso come superamento della crisi.
A ciò si aggiunga che i mezzi di prova orale dallo stesso offerti per provare l'infedeltà sono assai generici e tendono a dimostrare fatti irrilevanti (Vero che 6) La sig.ra intrattiene una relazione Parte_2
extraconiugale con il sig. 7) Tale relazione extraconiugale è stata CP_4
avviata nel corso dell'anno 2023?), proprio in quanto successivi all'aperta crisi tra i coniugi già in corso nel 2022.
Affidamento della figlia minore
Entrambi i genitori concordano sull'affidamento condiviso di PE
(nata il [...]) e, nonostante la difficile relazione tra gli stessi, non vi sono gravi ragioni che inducano a derogare dal regime indicato come scelta prioritaria dall'art. 337 ter c.c.
Benché in sede di costituzione il resistente avesse aderito alla domanda di collocamento della figlia presso la madre, confermando la situazione di fatto già esistente, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni egli ha chiesto la residenza presso di sé così motivando: “la
14 15
richiesta di collocamento presso il padre è giustificata da ragioni economiche in
quanto il suo assistito, con il suo reddito, non è in grado di sostenere la rata del
mutuo ed altresì il canone di locazione e il contributo per la figlia;
è giustificato
anche dal comportamento ostruzionistico tenuto dalla madre, che l'estate scorsa
non ha collaborato per favorire gli incontri del padre con la bambina.” (si veda verbale dell'udienza del 3.10.2024).
La domanda del padre di collocamento prevalente presso di sé va respinta, poiché dal 2022 la bambina vive con la madre, senza che risultino o siano stati allegati pregiudizi derivanti da tale convivenza;
inoltre, è
incontestato che la madre risulta essersi sempre occupata in via prevalente della bambina, in quanto meno impegnata nell'attività lavorativa fuori casa, svolgendo lavoro part-time, a differenza del padre che lavora a tempo pieno ed è talvolta impegnato anche in trasferta (si veda anche la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. del resistente). Va parimenti respinta la domanda di collocamento paritario, in quanto tale regolamentazione presuppone una perfetta armonia tra genitori, che nel caso concreto non sussiste. Peraltro, le ragioni prevalentemente economiche addotte dal resistente sono recessive rispetto all'interesse della figlia.
Entrambi i genitori hanno chiesto che siano incaricati i Servizi
Sociali al fine di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità.
3) Assegnazione della casa familiare
Al collocamento prevalente della figlia presso la madre segue necessariamente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla medesima, affinché ci abiti con la figlia, benché il padre ne sia proprietario esclusivo.
Di tale godimento si terrà conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.
4) Contributo al mantenimento della figlia PE
La ricorrente, riducendo la sua pretesa, ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, con i quali è stato stabilito un contributo pari ad
15 16
€ 300 oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero assegno unico universale in favore della madre.
Il resistente invece, in via subordinata rispetto alle pretese principali di collocamento prevalente della bambina presso di sé o di collocamento paritario, ha chiesto che sia posto a proprio carico un contributo pari ad €
200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Al fine di determinare il quantum vanno esaminate le situazioni economiche dei genitori.
La ricorrente, nata nel 1980, svolge l'attività di impiegata con rapporto a tempo indeterminato part-time, con redditi risultanti dai fogli paga e dalle certificazioni uniche 2024 (per l'anno 2023) pari a € 10558 lordi e 2023 (per l'anno 2022) pari ad € 9183 lordi;
dai fogli paga prodotti risulta che anche nel 2024 le retribuzioni mensili hanno oscillato tra € 750 ed € 800
ad eccezione della mensilità di luglio nella quale ha ricevuto € 1123 per un rimborso IRPEF e della mensilità di giugno nella quale ha ricevuto € 1365
per un premio;
ha poi ricevuto con la mensilità di dicembre il c.d. bonus
bollette. Riscuote l'intero assegno unico universale per la figlia pari a circa €
200 mensili. Non consta avere beni immobili di proprietà, ma solo risparmi probabilmente pari ad € 52.000, che la stessa ha dichiarato di aver investito in un “conto ” e ciò risulta dalle rimesse dal suo conto corrente nel Pt_3
mese di ottobre 2023 (doc. 8 di parte ricorrente), ma la documentazione del
“conto ” non è stata prodotta. Dagli estratti del conto corrente Pt_3
risultano altresì saltuari depositi di denaro in contanti, in particolare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023.
Il resistente, nato nel 1981, è militare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel IV Reggimento Alpini Paracadutisti, con redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi pari ad € 30.684 lordi nel 2022 (con imposta netta di € 4585) e di € 31.697 lordi nel 2021 (con imposta netta di €
3832 (docc. 5 e 7); quanto all'anno 2023 non sono stati prodotti né la
Certificazione Unica – che avrebbe dovuto essere disponibile già all'atto
16 17
della costituzione), né la dichiarazione dei redditi per la quale al momento della precisazione delle conclusioni erano spirati i termini per la presentazione. È proprietario esclusivo della casa coniugale e paga una rata mensile di mutuo di € 600 circa;
in data 2.11.2023 ha altresì rinegoziato un finanziamento, la cui rata mensile è di € 269, che viene trattenuta dallo stipendio. Dai fogli paga prodotti dallo stesso come doc. 26 risulta che da giugno 2023 dalla sua retribuzione viene detratto il “canone alloggio”
attualmente pari ad € 30 mensili, canone che comprova che egli gode di un alloggio militare e che ne ha goduto anche nei mesi/da gennaio ad aprile
2024 nei quali ha documentato di aver locato un'abitazione. Ciò significa che egli dispone di un'abitazione a canone assai inferiore rispetto a quelli di mercato, spesa che quindi non incide apprezzabilmente sulle risorse mensili disponibili. È pacifico che dal 2022 egli presieda l'A.S:D. Esercito 4°
Reggimento degli Alpini dalla quale percepisce periodici importi che nei bonifici e nelle difese del resistente vengono definiti “rimborsi spese”, ma che nei messaggi intercorsi tra i coniugi egli qualificava come “guadagni”
(si veda doc. 10 di parte ricorrente ed estratti conto prodotti come doc. 9 dal resistente).
Quanto emerso dalla produzione documentale è sufficiente ai fini della valutazione, benché entrambi i genitori non abbiano attuato una completa discovery, come già sopra rilevato. L'espletamento della c.t.u.
chiesta dal resistente è incongruo rispetto alla modestia del patrimonio, così
come, trattandosi di lavoratori dipendenti, anche l'attività di indagine da parte della Guardia di Finanza
Ciò premesso, valutate comparativamente le situazioni economiche dei genitori, va confermato quanto stabilito in via provvisoria, in quanto importo congruo in relazione alle esigenze della bambina, il cui mantenimento diretto e i compiti di cura e domestici sono prevalentemente a carico della madre.
17 18
La ricorrente, limitandosi a chiedere la conferma dei provvedimenti provvisori, che espressamente respingevano la richiesta di contributo al mantenimento per sé, ha rinunciato a tale domanda.
Spese di lite
La causa deve essere rimessa in istruttoria, avendo le parti chiesto la pronuncia di divorzio. Pertanto, la regolamentazione delle spese di lite, che terrà conto anche dell'esito della presente fase, va riservata alla sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di PESCANTINA (VR) di annotare la sentenza nei registri (atto n°18, Parte I anno 2014 del registro degli atti di matrimonio);
3) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà la figlia con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: il fine settimana,
a week end alterni, dal venerdì alle ore 13 sino alle ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per due settimane,
anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30
maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8
dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre), alternandosi con
18 19
la ricorrente;
i genitori potranno concordare modalità più ampie,
compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori;
4) assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. Parte_1
affinché ci abiti con la figlia;
[...]
5) incarica i Servizi Sociali di seguire i genitori con un percorso di sostegno alla genitorialità;
6) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé
e corrispondendo mensilmente alla sig. entro il 5° giorno Parte_1
di ciascun mese, l'importo complessivo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
7) riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
8) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.;
9) Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Verona, 11/03/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
19
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1325 /2024 R.G. promossa da
., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BONI LISA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. POLATI GIULIO
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 09/07/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 11/03/2025
conclusioni: 2
per la ricorrente:
“Pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui ai provvedimenti temporanei del 29.07.2024, ossia:
- Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà la figlia con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: il fine settimana, a week end alterni,
dal venerdì alle ore 13 sino alle ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19; durante le vacanze natalizie,
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1
novembre), alternandosi con la ricorrente;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori;
- Assegnarsi la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. , Parte_2
affinché ci abiti con la figlia;
- Disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla sig. , entro il 5° giorno di Parte_2
ciascun mese, l'importo complessivo di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona.
- Disporsi l'incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio per un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché per favorire la serena gestione dei tempi di permanenza della minore con il padre.
2 3
- Con vittoria di spese e riserva di depositare istanza di liquidazione del
Patrocinio a Spese dello Stato giusta ammissione in via anticipata e provvisoria del 11.09.2023, verbale n. 33, delibera Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Verona prot. n. 2023/5674.
- Prosecuzione del giudizio per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., ossia decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale.”
per il convenuto
“ In via preliminare:
- si insta affinché l'Ill.mo Giudicante voglia disporre l'intervento dei servizi sociali competenti per un percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel merito:
1) Pronunciarsi sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione;
2) Addebitarsi la separazione personale dei coniugi alla Sig.ra Parte_2
per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta,
e segnatamente per la violazione dei doveri coniugali di fedeltà ed assistenza nei confronti del sig. ; Controparte_1
3) Assegnarsi la casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Via Montenero n. 4,
con arredi e corredi, al sig. , affinché la abiti con la figlia Controparte_1
PE
4) Disporsi che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, PE
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione presso il padre dove avrà la residenza;
5) Darsi atto che la sig.ra avrà diritto-dovere di vedere e tenere Parte_2
con sé la figlia minore: ogni fine settimana, a week end alterni, dal venerdì
alle ore 13 (orario di uscita di scuola) sino alle ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.30; durante
3 4
le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre),
alternandosi con il resistente e precisandosi che il calendario dei fini settimana resta sospeso nelle ricorrenze festive, dalle quali va escluso il ferragosto;
6) Darsi atto che il Signor si farà carico di provvedere Controparte_1
integralmente al mantenimento ordinario della figlia . PE
7) Disporsi che ciascun coniuge contribuisca alle spese straordinarie in favore di nella misura del 50% ciascuna, secondo i criteri stabiliti dal PE
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
8) Darsi atto dell'autosufficienza economica dei coniugi.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub. 3). 4), 5), 6), ferma la richiesta di accoglimento delle altre formulate sub. 1), 2) 7), 8):
9) Assegnarsi la casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Via Montenero n. 4,
con arredi e corredi, alla sig.ra affinché la abiti con la figlia Parte_2
PE
10) Disporsi che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, PE
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario presso il padre e presso la madre, dove avrà la residenza, secondo la periodicità (settimanale, bisettimanale, ecc.) e le modalità ritenute opportune dall'Ill.mo Giudicante.
11) Darsi atto che i coniugi avranno diritto-dovere di vedere e tenere con sé
la figlia minore:
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31
dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive, da
4 5
concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre),
alternandosi fra loro e precisandosi che il collocamento resta sospeso nelle ricorrenze festive.
12) Darsi atto che nessun coniuge avrà diritto di percepire dall'altro un contributo per il mantenimento di , facendosi carico ognuno di essi PE
del mantenimento ordinario della figlia minore per il periodo di permanenza della stessa presso le rispettive abitazioni.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni sub. 3), 4), 5), 6), o in subordine 9), 10), 11), 12), ferma la richiesta di accoglimento delle altre formulate sub. 1), 2) 7), 8):
13) Assegnarsi la casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Via Montenero
n.4, con arredi e corredi, alla ricorrente, affinché la abiti con la figlia . PE
14) Disporsi che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori PE
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocazione presso la madre, dove avrà la residenza.
15) Darsi atto che il sig. avrà diritto-dovere di vedere e Controparte_1
tenere con sé la figlia minore: ogni fine settimana, a week end alterni, dal venerdì alle ore 13 (orario di uscita di scuola) sino alle ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore
19.30; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1
maggio, 2 giugno, 1 novembre), alternandosi con la ricorrente e precisandosi che il calendario dei fini settimana resta sospeso nelle ricorrenze festive, dalle quali va escluso il ferragosto;
16) Disporsi a carico del Signor l'obbligo di concorrere al Controparte_1
mantenimento della figlia con il versamento di un contributo PE
5 6
mensile di Euro 200 (duecento/00), ovvero la minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla contribuzione nelle spese straordinarie in favore della stessa, nella misura del 50%, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona.
Ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., il convenuto, come in epigrafe rappresentato e difeso,
altresì
CHIEDE
che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, il
Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti,
designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in
Pescantina (VR) il 20.12.2014, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 18 parte 1 anno 2014,
ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermarsi la regolamentazione dei rapporti, anche patrimoniali, tra i coniugi sulla base delle condizioni sopra precisate.
***** *****
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sui fatti di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nonché sui seguenti ulteriori capitoli premessa la formula di rito
“Vero che”:
1) Dal 10/6/2024 al 21/6/2024 il sig. è stato impiegato in Controparte_1
trasferta per un'esercitazione internazionale NATO presso il poligono nazionale militare di Viterbo?
6 7
2) L'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Esercito CP_2
Alpini Paracadutisti è un'associazione di volontariato, non a scopo di lucro?
3) L Controparte_3
rimborsa al sig. , mediante bonifici
[...] Controparte_1
bancari, le somme da questi anticipate a favore dell'Associazione?
4) Il sig. era presente alla cerimonia della prima Controparte_1
confessione della figlia celebrata in data 5/5/2024 presso il Centro PE
Monsignor Carraro di Parona (VR)?
5) In data 16/8/2023, a Cavallino Treporti (VE), all'interno del campeggio della base militare, la sig.ra colpiva il sig. Parte_2 Controparte_1
con un pugno da tergo e lo spingeva violentemente a terra?
6) La sig.ra intrattiene una relazione extraconiugale con il sig. Parte_2
CP_4
7) Tale relazione extraconiugale è stata avviata nel corso dell'anno 2023?
8) La sig.ra è creditrice nei confronti del sig. CP_5 [...]
dei canoni di locazione dell'appartamento sito in Montorio (VR), CP_1
via dei Faggi, relativi ai mesi da gennaio 2024 a giugno 2024 come si evince dai contratti di locazione ad uso transitorio che si rammostrano al teste (cfr.
all.ti 22, 23, 24, 25)?”
Si indicano in qualità di testimoni i Sigg. , Testimone_1 Tes_2
, , , Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
CP_4
Si insta affinché l'Ill.mo Giudicante voglia ordinare alla sig.ra , Parte_2
all'Inps di Verona e alla ditta “Fusari Elettromeccanica S.r.l.”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della seguente documentazione:
1) CU 2024 relativo all'anno di imposta 2023;
2) buste paga della sig.ra dal mese di gennaio 2021 ad oggi;
Parte_2
7 8
3) domanda di attribuzione dell'assegno unico e relativi allegati presentata all'Inps di Verona;
4) Isee inviati annualmente all'Inps di Verona;
5) provvedimento dell'Inps di Verona di attribuzione dell'assegno unico.
Si insta affinché l'Ill.mo Giudicante voglia disporre CTU tecnico contabile per l'accertamento di tutte le retribuzioni, i benefici e gli emolumenti a qualsivoglia titolo percepiti dalla ricorrente, anche sotto forma di benefits,
buoni pasto, erogazioni previdenziali ecc., e per la determinazione del reddito, lordo e netto, mensile e annuo, goduto dalla ricorrente.
Si insta affinché l'Ill.mo Giudicante voglia ordinare alla sig.ra Parte_2
di produrre in giudizio tutti gli estratti di conto corrente e conto titoli relativi ai rapporti bancari intrattenuti nei tre anni antecedenti all'instaurazione del presente giudizio e in particolare del conto corrente
78097/1000/00003274 acceso presso Banca Intesa, filiale di Verona via
Galvani (incompleti) e del conto arancio Ing.
Si chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia disporre gli opportuni accertamenti di polizia tributaria in ordine alla capacità reddituale della ricorrente e/o alla provenienza delle somme versate in contanti.”
per il PM
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/02/2024 la ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale
[...]
con addebito al marito sig. con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio il 20/12/2014, l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...] ad [...] i genitori, con residenza PE
presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre,
assegnazione della casa coniugale alla medesima e un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre pari ad € 400 oltre al 70% delle spese straordinarie e un contributo al mantenimento per sé pari ad € 100,
8 9
con diritto della medesima di percepire l'intero assegno unico universale.
Decorso il termine di un anno chiedeva che fosse dichiarato il divorzio alle medesime condizioni.
A sostegno della domanda allegava che il marito nel tempo era divenuto sempre più aggressivo nel linguaggio, che lo stesso era stato da lei denunciato per stalking, accesso abusivo a sistemi informatici e telematici,
violenza privata e maltrattamenti in famiglia, che a partire dal 2022 egli si era ripetutamente allontanato dall'abitazione familiare e non aveva visto la figlia con regolarità; quanto alla situazione economica, sosteneva di svolgere attività lavorativa a tempo determinato part-time con una retribuzione di € 720 mensili, che il tempo parziale era stato scelto su comune accordo per consentirle di seguire la figlia, che il marito era dipendente pubblico, in forza al con una Controparte_3
retribuzione mensile di € 2025, che dal 2022 egli riceveva entrate anche in quanto presidente dell Controparte_3
era proprietario della casa familiare
[...]
acquistata contraendo un mutuo la cui rata mensile ammontava a circa €
600.
Con decreto in data 13.3.2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al resistente e per la costituzione di quest'ultimo.
Il resistente, regolarmente costituito, aderiva alle domande di separazione, di divorzio, di affidamento condiviso con residenza presso la madre e di assegnazione a quest'ultima della casa familiare, ma chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie e che a proprio carico fosse stabilito un contributo al solo mantenimento della minore pari ad € 200
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle sue domande allegava che nel luglio 2023 egli aveva scoperto che la moglie aveva avviato una relazione con il datore di lavoro della stessa r che per questo egli si era allontanato dall'abitazione;
9 10
contestava i fatti denunciati dalla moglie e sosteneva che la stessa aveva ostacolato i rapporti con la bambina, che egli percepiva solo i redditi da lavoro, ma era onerato della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (€ 610 mensili), della rata di un finanziamento (€ 269
mensili), nonché del canone di locazione transitoria dell'abitazione nella quale si era trasferito e delle spese condominiali dell'abitazione familiare,
mentre la moglie, oltre alla retribuzione, percepiva l'assegno unico per la figlia, buoni pasto, i benefit per il rimborso delle utenze e aveva risparmi di circa € 80.000 ricevuti a seguito della vendita di un immobile ereditato.
Entrambe le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 9.7.2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti.
All'esito, la Presidente del. con ordinanza riservata 29.7.2024
provvedeva nel seguente senso:
“ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse delle parti e della figlia nata il [...]; PE
ritenuto che, vista la situazione spontaneamente creatasi dopo la cessazione
della convivenza e le concordi richieste delle parti, appare preferibile disporre la
residenza prevalente della figlia presso la madre nella casa familiare, con
affidamento condiviso ad entrambi i genitori e regolari tempi d'incontro con il
padre, senza che rilevino le denunce reciproche in quanto non constano ancora
sfociate in imputazioni penali;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento della figlia provvedendovi direttamente quando la figlia rimarrà
presso lo stesso e corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di €
300 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze della bambina, delle risorse
economiche e delle capacità reddituali dei genitori, dei tempi di permanenza presso
ciascun genitore, del percepimento dell'intero assegno unico universale (pari a
circa € 200) da parte della madre, della valenza economica dell'assegnazione della
10 11
casa di proprietà del resistente, del fatto che quest'ultimo sostiene la rata del mutuo
contratto per l'acquisto e deve inevitabilmente sostenere la spesa per l'alloggio
alternativo, e dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti
prevalentemente dalla madre;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che, in ragione dell'assegnazione della casa coniugale, della
situazione economico patrimoniale della ricorrente e del modesto tenore di vita
(sono state allegate vacanze in struttura dell'esercito e qualche giorno in
montagna), non si ravvisa una sperequazione economica tale da giustificare un
contributo al mantenimento in favore della moglie;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati da
entrambe le parti e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze irrilevanti,
generiche o non contestate;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c, pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della figlia
minore:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in
cui avrà la figlia con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre
come segue: il fine settimana, a week end alterni, dal venerdì alle ore 13 sino alle
ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17 alle
ore 19; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31
dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le
vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la
ricorrente entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito
indicati (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre), alternandosi con
11 12
la ricorrente;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le
esigenze della figlia e degli stessi genitori;
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. Parte_1
affinché ci abiti con la figlia;
[...]
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e
corrispondendo mensilmente alla sig. entro il 5° giorno di ciascun Parte_1
mese, l'importo complessivo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona.
RESPINGE le istanze di prova formulate da entrambe le parti.
RINVIA per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e
rimessione della causa al Collegio al 3.10.2024 h. 9.30.”
All'udienza del 3.10.2024 entrambe le parti modificavano le proprie domande, parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la separazione e fossero confermati i provvedimenti provvisori, parte resistente chiedeva l'assegnazione della casa e il collocamento della figlia presso di sé, o, in subordine, il collocamento paritario;
chiedeva altresì che la ricorrente producesse i fogli paga;
entrambi chiedevano che i Servizi Sociali fossero incaricati di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità.
La Presidente delegata ordinava a entrambe le parti di produrre i fogli paga dal gennaio 2022, nonché al resistente di produrre gli estratti conto relativi al conto cointestato con la madre relativi all'ultimo triennio,
assegnando termine per il deposito.
All'udienza del 27.11.2024, svoltasi con trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza 5.12.2025.
La domanda di separazione merita accoglimento.
1) Domanda di separazione
12 13
Dalle specifiche allegazioni delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione si desume che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
2) Domande di addebito
Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il
giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze
e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio".
La ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non ha espressamente riproposto la domanda di addebito, ma ciò non consente di ritenerla implicitamente rinunciata alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “La mancata riproposizione, in sede di
precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non
autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente
a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva
della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire
meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”. (Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n.
12756, Rv. 670916 - 01).
La domanda va respinta in quanto infondata. La ricorrente, infatti,
non ha fornito alcuna prova in ordine alle condotte violente e pregiudizievoli che avrebbe subito da parte del marito, essendosi limitata a documentare le denunce presentate (docc. 5, 6. 6 bis di parte ricorrente),
senza formulare istanze di prova orale o indicare persone a conoscenza dei fatti da assumere come informatori, anche s'ufficio,, né è stata prodotta la messaggistica di cui a pag. 3 del ricorso si era riservata la produzione.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente per infedeltà della moglie scoperta nel 2023, la ricorrente non solo ha
13 14
specificamente contestato l'assunto, ma ha altresì allegato che già nell'anno precedente, nel 2022, il matrimonio fosse in aperta crisi.
Invero, dalla messaggistica prodotta dalla ricorrente come doc. 16 e non contestata come proveniente dal marito, risulta che già nel febbraio
2022 egli si era allontanato dall'abitazione a causa della crisi coniugale e che anche a fronte delle richieste della moglie di ritornare egli manifestava l'intenzione di chiudere il rapporto: in tali conversazioni risalenti appunto al febbraio 2022 si leggono i seguenti messaggi del resistente: “domani mi
consegnano le chiavi della camera. Ecco ora la cosa più difficile per me è PE
come facciamo mi dai un consiglio (…) tu sei cambiata io idem (…) da settimana
prossima se riesco porto via le cose piano piano. Cosa rimango a fare scusa. Tu in
camera io sul divano. Che senso ha”.
Anche ad ammettere che successivamente egli abbia continuato a rientrare a casa nel fine settimana per vedere la bambina, ciò non può
essere inteso come superamento della crisi.
A ciò si aggiunga che i mezzi di prova orale dallo stesso offerti per provare l'infedeltà sono assai generici e tendono a dimostrare fatti irrilevanti (Vero che 6) La sig.ra intrattiene una relazione Parte_2
extraconiugale con il sig. 7) Tale relazione extraconiugale è stata CP_4
avviata nel corso dell'anno 2023?), proprio in quanto successivi all'aperta crisi tra i coniugi già in corso nel 2022.
Affidamento della figlia minore
Entrambi i genitori concordano sull'affidamento condiviso di PE
(nata il [...]) e, nonostante la difficile relazione tra gli stessi, non vi sono gravi ragioni che inducano a derogare dal regime indicato come scelta prioritaria dall'art. 337 ter c.c.
Benché in sede di costituzione il resistente avesse aderito alla domanda di collocamento della figlia presso la madre, confermando la situazione di fatto già esistente, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni egli ha chiesto la residenza presso di sé così motivando: “la
14 15
richiesta di collocamento presso il padre è giustificata da ragioni economiche in
quanto il suo assistito, con il suo reddito, non è in grado di sostenere la rata del
mutuo ed altresì il canone di locazione e il contributo per la figlia;
è giustificato
anche dal comportamento ostruzionistico tenuto dalla madre, che l'estate scorsa
non ha collaborato per favorire gli incontri del padre con la bambina.” (si veda verbale dell'udienza del 3.10.2024).
La domanda del padre di collocamento prevalente presso di sé va respinta, poiché dal 2022 la bambina vive con la madre, senza che risultino o siano stati allegati pregiudizi derivanti da tale convivenza;
inoltre, è
incontestato che la madre risulta essersi sempre occupata in via prevalente della bambina, in quanto meno impegnata nell'attività lavorativa fuori casa, svolgendo lavoro part-time, a differenza del padre che lavora a tempo pieno ed è talvolta impegnato anche in trasferta (si veda anche la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. del resistente). Va parimenti respinta la domanda di collocamento paritario, in quanto tale regolamentazione presuppone una perfetta armonia tra genitori, che nel caso concreto non sussiste. Peraltro, le ragioni prevalentemente economiche addotte dal resistente sono recessive rispetto all'interesse della figlia.
Entrambi i genitori hanno chiesto che siano incaricati i Servizi
Sociali al fine di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità.
3) Assegnazione della casa familiare
Al collocamento prevalente della figlia presso la madre segue necessariamente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla medesima, affinché ci abiti con la figlia, benché il padre ne sia proprietario esclusivo.
Di tale godimento si terrà conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.
4) Contributo al mantenimento della figlia PE
La ricorrente, riducendo la sua pretesa, ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, con i quali è stato stabilito un contributo pari ad
15 16
€ 300 oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero assegno unico universale in favore della madre.
Il resistente invece, in via subordinata rispetto alle pretese principali di collocamento prevalente della bambina presso di sé o di collocamento paritario, ha chiesto che sia posto a proprio carico un contributo pari ad €
200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Al fine di determinare il quantum vanno esaminate le situazioni economiche dei genitori.
La ricorrente, nata nel 1980, svolge l'attività di impiegata con rapporto a tempo indeterminato part-time, con redditi risultanti dai fogli paga e dalle certificazioni uniche 2024 (per l'anno 2023) pari a € 10558 lordi e 2023 (per l'anno 2022) pari ad € 9183 lordi;
dai fogli paga prodotti risulta che anche nel 2024 le retribuzioni mensili hanno oscillato tra € 750 ed € 800
ad eccezione della mensilità di luglio nella quale ha ricevuto € 1123 per un rimborso IRPEF e della mensilità di giugno nella quale ha ricevuto € 1365
per un premio;
ha poi ricevuto con la mensilità di dicembre il c.d. bonus
bollette. Riscuote l'intero assegno unico universale per la figlia pari a circa €
200 mensili. Non consta avere beni immobili di proprietà, ma solo risparmi probabilmente pari ad € 52.000, che la stessa ha dichiarato di aver investito in un “conto ” e ciò risulta dalle rimesse dal suo conto corrente nel Pt_3
mese di ottobre 2023 (doc. 8 di parte ricorrente), ma la documentazione del
“conto ” non è stata prodotta. Dagli estratti del conto corrente Pt_3
risultano altresì saltuari depositi di denaro in contanti, in particolare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023.
Il resistente, nato nel 1981, è militare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel IV Reggimento Alpini Paracadutisti, con redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi pari ad € 30.684 lordi nel 2022 (con imposta netta di € 4585) e di € 31.697 lordi nel 2021 (con imposta netta di €
3832 (docc. 5 e 7); quanto all'anno 2023 non sono stati prodotti né la
Certificazione Unica – che avrebbe dovuto essere disponibile già all'atto
16 17
della costituzione), né la dichiarazione dei redditi per la quale al momento della precisazione delle conclusioni erano spirati i termini per la presentazione. È proprietario esclusivo della casa coniugale e paga una rata mensile di mutuo di € 600 circa;
in data 2.11.2023 ha altresì rinegoziato un finanziamento, la cui rata mensile è di € 269, che viene trattenuta dallo stipendio. Dai fogli paga prodotti dallo stesso come doc. 26 risulta che da giugno 2023 dalla sua retribuzione viene detratto il “canone alloggio”
attualmente pari ad € 30 mensili, canone che comprova che egli gode di un alloggio militare e che ne ha goduto anche nei mesi/da gennaio ad aprile
2024 nei quali ha documentato di aver locato un'abitazione. Ciò significa che egli dispone di un'abitazione a canone assai inferiore rispetto a quelli di mercato, spesa che quindi non incide apprezzabilmente sulle risorse mensili disponibili. È pacifico che dal 2022 egli presieda l'A.S:D. Esercito 4°
Reggimento degli Alpini dalla quale percepisce periodici importi che nei bonifici e nelle difese del resistente vengono definiti “rimborsi spese”, ma che nei messaggi intercorsi tra i coniugi egli qualificava come “guadagni”
(si veda doc. 10 di parte ricorrente ed estratti conto prodotti come doc. 9 dal resistente).
Quanto emerso dalla produzione documentale è sufficiente ai fini della valutazione, benché entrambi i genitori non abbiano attuato una completa discovery, come già sopra rilevato. L'espletamento della c.t.u.
chiesta dal resistente è incongruo rispetto alla modestia del patrimonio, così
come, trattandosi di lavoratori dipendenti, anche l'attività di indagine da parte della Guardia di Finanza
Ciò premesso, valutate comparativamente le situazioni economiche dei genitori, va confermato quanto stabilito in via provvisoria, in quanto importo congruo in relazione alle esigenze della bambina, il cui mantenimento diretto e i compiti di cura e domestici sono prevalentemente a carico della madre.
17 18
La ricorrente, limitandosi a chiedere la conferma dei provvedimenti provvisori, che espressamente respingevano la richiesta di contributo al mantenimento per sé, ha rinunciato a tale domanda.
Spese di lite
La causa deve essere rimessa in istruttoria, avendo le parti chiesto la pronuncia di divorzio. Pertanto, la regolamentazione delle spese di lite, che terrà conto anche dell'esito della presente fase, va riservata alla sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di PESCANTINA (VR) di annotare la sentenza nei registri (atto n°18, Parte I anno 2014 del registro degli atti di matrimonio);
3) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà la figlia con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: il fine settimana,
a week end alterni, dal venerdì alle ore 13 sino alle ore 20 della domenica sera;
una volta alla settimana, il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero week end pasquale ad anni alterni;
durante le vacanze estive per due settimane,
anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30
maggio di ciascun anno;
nei giorni di festività di seguito indicati (8
dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre), alternandosi con
18 19
la ricorrente;
i genitori potranno concordare modalità più ampie,
compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori;
4) assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. Parte_1
affinché ci abiti con la figlia;
[...]
5) incarica i Servizi Sociali di seguire i genitori con un percorso di sostegno alla genitorialità;
6) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé
e corrispondendo mensilmente alla sig. entro il 5° giorno Parte_1
di ciascun mese, l'importo complessivo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
7) riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
8) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.;
9) Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Verona, 11/03/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
19