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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa EL IA Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 763/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Mancusi, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 95
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Cubeddu per procura alle liti Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, a rogito notaio di Roma Persona_1
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1447/2023 pubbl. il 27/09/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
deduceva che: - aveva lavorato alle dipendenze dell'Azienda Autonoma Ferrovie Parte_1
1 dello Stato, poi Ente Ferrovie dello Stato e successivamente Controparte_2
oggi di R.F.I. , dall'01.06.1984 al
[...] Controparte_3
31.12.2019; - in particolare, aveva lavorato presso i reparti di seguito indicati, con le mansioni e nei periodi specificati: reparto compartimentale SSE, con qualifica di operaio (tarature Extrarapidi) dal mese di giugno 1984 al mese di giugno 1995; reparto compartimentale SSE, con qualifica di 1° tecnico manutentore, dal mese di giugno 1995 al 31.12.1995; reparto compartimentale SSE – Roma, con qualifica di 1° tecnico manutentore, dal 01.01.1996 al 02.10.2003; reparto compartimentale
SSE, con qualifica di 1° tecnico manutentore, dal 2003 al 31.12.2019.
Aggiungeva che: - aveva prestato attività lavorativa presso le SSE di OR, Fondi,
Civitavecchia, Castel Madama, Montalto di Castro, TE e, a causa della presenza di amianto nei luoghi adibiti all'attività lavorativa, era stato “passivamente esposto all'amianto per un periodo superiore a dieci anni”; - la presenza di amianto aveva reso necessaria attività di bonifica, e in particolare gli interventi di rimozione e smaltimento dei pannelli in cemento – amianto ivi presenti, eseguiti dalla - aveva prestato la propria attività lavorativa senza essere CP_2 Parte_2 dotato degli equipaggiamenti di protezione all'esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica.
Precisava che in data 24.2.2016 aveva presentato domanda n° 2146740700014 tesa al riconoscimento del diritto alla maggiorazione amianto ex art. 1, comma 277, L. 208/2015, ma l'istanza era stata respinta con la seguente motivazione: “i destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività di lavoro nel sito produttivo, in modo diretto e abituale, senza essere dotati di equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto”; vano era risultato il ricorso amministrativo proposto.
Tanto premesso in fatto, richiamato il disposto dell'art. 1, comma 277 L. 208/2015, il ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale, riconoscere in favore del ricorrente il diritto alla maggiorazione amianto ex art. 13, comma VIII, L. 27.03.1992 n. 257 – art.
1 co 277, L. 208/2015 a far data dalla domanda amministrativa o da altra data che si riterrà di giustizia;
- Per l'effetto condannare l' in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., ai relativi adempimenti ed adeguamenti della posizione previdenziale nonché della prestazione pensionistica, con relativo riconoscimento della maggiorazione dei ratei, dal dì della maturazione del credito al dì della sentenza e per il futuro, così con corresponsione al ricorrente della quota parte dei ratei arretrati, oltre interessi legali e
2 rivalutazione, così con relativa liquidazione degli arretrati, oltre il rimborso dei contributi già versati e non dovuti”; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva che il ricorrente, pur avendo agito onde CP_1 ottenere i benefici di cui all'art.1, comma 277, Legge n. 208/2015, non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti ivi previsti;
eccepiva la decadenza e la prescrizione dal diritto, la discontinuità della prestazione come risultante dall'estratto contributivo;
quindi, così concludeva:
“In via preliminare: la decadenza dalla domanda ai sensi di legge;
In via principale: il rigetto delle domande di cui al ricorso, siccome infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso, la prescrizione del diritto al beneficio
e/o ai singoli ratei pensionistici ipoteticamente spettanti”.
All'esito del giudizio, in cui venivano escussi i testi indicati dal ricorrente ( Testimone_1
e ed espletata c.t.u., il Tribunale – respinta l'eccezione di decadenza proposta Testimone_2 dall' in considerazione del fatto che la domanda in esame era stata presentata ai sensi della L. CP_1
n. 208/2015 - respingeva il ricorso, ritenendolo infondato.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Omessa, erronea, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza”, avendo il
Tribunale respinto il ricorso sulla base delle sole conclusioni del CTU, ignorando i documenti Parte prodotti (in particolare: il verbale del sopralluogo operato dall' di Viterbo in data 30.01.2009; il documento da cui risulta l'effettuazione di operazioni di bonifica operate da manufatti in cemento – amianto da parte della il rapporto di prova nel quale sono stati presi in Parte_4 esame frammenti di pannello in materiale cementizio prelevati nelle sottostazioni elettriche di OR)
e le risultanze della prova orale, che aveva confermato come negli ambienti in cui il Pt_1 lavorava vi fosse amianto. Aggiungeva che risultava provato come l'appellante avesse svolto per oltre dieci anni attività di manutenzione presso il Reparto Compartimentale SSE – OR, ovvero presso sottostazioni interessate da una concentrazione da amianto al quale il lavoratore, privo di idoneo equipaggiamento, era stato esposto in modo qualificato;
2) “Vizio di motivazione per violazione dell'art. 92 c.p.c. Sulla condanna alle spese di lite”: lamentava l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza tra le parti.
Sulla scorta di tali censure chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle originarie conclusioni;
in via subordinata, nell'ipotesi di conferma, in punto di merito, della sentenza impugnata, chiedeva la riforma del capo relativo alla condanna alle spese di lite, da compensare in ragione della reciproca soccombenza.
3 Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva il rigetto dell'appello avversario, del quale CP_1 sosteneva anche l'inammissibilità, stante l'assoluta genericità delle contestazioni mosse alla c.t.u. di primo grado.
All'udienza del 7 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa con lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
2.1.1. Occorre evidenziare che il Tribunale non si è affatto limitato a recepire acriticamente le conclusioni del C.t.u., avendo tenuto conto innanzi tutto di quanto riferito dal teste Tes_1
le cui dichiarazioni – relative all'attività svolta dal - ha anche riportato nel corpo
[...] Pt_1 della motivazione. Va aggiunto che l'altro teste audito ( nulla ha saputo riferire Testimone_2 in ordine all'attività dell'odierno appellante, con cui non ha mai lavorato, ma si è limitato a confermare che presso le sottostazioni elettriche di OR la società di cui era Parte_2 referente tecnico, aveva rimosso pannelli di amianto in cui – come risulta dalla documentazione in atti - era stata riscontrata la presenza di crisotilo. In altri termini, il teste è stato chiamato Tes_2 solo a conferma di quanto risultava da uno dei documenti allegati al ricorso.
Vi è da aggiungere che l'esame dell'elaborato depositato dall'ausiliario del Tribunale rivela che il C.t.u. - le cui valutazioni il Tribunale ha condiviso -, al fine di formulare il proprio giudizio, ha considerato e valutato tutte le risultanze istruttorie e, dunque, non solo gli elementi conoscitivi forniti dal teste (le cui deposizioni sono state trascritte alla pagina 5 dell'elaborato peritale), Tes_3 ma tutta la documentazione allegata al ricorso e, in particolare, quella proveniente dalla Cotrofilm
S.r.l., da cui risulta l'effettuazione di operazioni di bonifica, e il verbale del sopralluogo operato Parte dall' di Viterbo, in data 30.1.2009.
Ed è appena il caso di rilevare che allorché il Tribunale ha fatto proprie le valutazioni del
C.t.u. ha evidenziato che le stesse erano “basate su precisi e concreti dati obiettivi” e trovavano
“piena giustificazione nella documentazione in atti”, ovvero nella documentazione che, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe trascurato e che, invece, il primo giudice ha considerato e valutato.
In ogni caso, rileva il Collegio che l'esame della documentazione in atti conferma senz'altro la presenza di amianto, in particolare nella sottostazione elettrica di OR, che tra il 2008-2009 fu interessata da interventi effettuati dalla società Cotrofilm, volti alla rimozione del materiale contenente amianto. Senonché, come evidenziato dal C.t.u., la presenza di amianto non basta, di per sé, a dimostrare un'esposizione qualificata all'amianto.
4 In proposito non soccorre la testimonianza di che ha riferito di aver Testimone_1 lavorato con il dal 1984 al 2011 e di essere stato manutentore delle sottostazioni elettriche. Pt_1
Il teste ha reso, invero, dichiarazioni estremamente generiche e confuse, anche alla luce del
“curriculum” lavorativo dell'appellante e delle mansioni che egli stesso ha dichiarato di aver svolto.
Pur avendo ammesso che l'odierno appellante “andava ai telecomandi” (per le ragioni che si andranno di seguito ad esplicitare), il teste ha accomunato a sé il quanto alle attività svolte Pt_1
“comunque nello stesso reparto”. Ha infatti affermato: “Intervenivamo sui guasti, manutenzione e ammodernamento degli impianti e togliendo gli impianti in cui c'era l'amianto”, aggiungendo:
“Anche il faceva interventi e lavorava in queste sottostazioni”. Ha inoltre ricordato che Pt_1
“C'era anche polvere di amianto nei locali dove lavoravamo” e che “Nei tempi lontani non avevamo equipaggiamenti mentre più di recente avevamo qualche protezione se uno operava nelle parti in amianto ma era solo mascherina e guanti”.
Si tratta di dichiarazioni senz'altro imprecise, avuto riguardo al fatto – allegato dallo stesso e pacifico in atti - che dal mese di giugno 1984 al mese di giugno 1995 - l'odierno Pt_1 appellante ha svolto le mansioni di operaio “addetto a tarature interruttori extrarapidi”, non già di manutentore.
Proprio sulla base di tale dato obiettivo e degli studi concernenti specificamente l'esposizione all'amianto negli operatori addetti alle tarature degli interruttori elettrici, il C.t.u. ha escluso un'esposizione del all'amianto nella misura rilevante alla stregua del dato Pt_1 normativo di cui all'art. 13 comma 8 d.lgs. 257/1992, ritenendo che, “al di là della mancanza di qualsivoglia elemento annotato da parte ricorrente in merito a tali modalità lavorative (ad esempio frequenza e tempi dei vari interventi), la manipolazione dei citati interruttori in nessun caso poteva comportare una esposizione pari o superiore a 100 fibre/litro”; egualmente l'ha esclusa per il periodo successivo al giugno 1995 in ragione della limitatezza dei dati conoscitivi acquisiti e delle risultanze degli interventi di rimozione e bonifica documentati in atti, da cui risulta la collocazione dell'amianto in luoghi specifici e non interessati dagli interventi del Pt_1
Vi è da aggiungere che la documentazione prodotta concerne le attività di rimozione e bonifica dell'amianto poste in essere da una società specializzata, non già dall'odierno appellante.
Con le puntuali valutazioni e conclusioni dell'esperto nominato dal Tribunale Parte_1 non si è in alcun modo confrontato, limitandosi ad una contestazione del tutto generica, del seguente tenore: “risulta documentato e dimostrata la presenza nelle sottostazioni presso il quale è stato impiegato il lavoratore di un'elevata quantità di amianto. Amianto al quale il lavoratore, è stato esposto per oltre dieci anni ed in misura tale da giustificare il riconoscimento del beneficio di
Legge”. Né costituisce idonea censura alle risultanze del C.t.u., fatte proprie dal Tribunale, il
5 richiamo ad una sentenza della Corte di Cassazione che si limita a ribadire “la necessità di una esposizione qualificata all'amianto”, da provare in giudizio. È proprio tale prova che, nel caso di specie, è mancata.
2.1.2. Vi è di più. Rileva il Collegio che vi è un'altra ragione, del tutto assorbente, che non consente l'accoglimento del gravame.
Come reso evidente dalla documentazione in atti e dalla lettura complessiva del ricorso ex art. 442 c.p.c., la domanda (sia amministrativa che giudiziaria) è stata presentata ai sensi di una normativa speciale, e in particolare ai sensi dell'art. 1, comma 277, L. 208/2015 (a mente del quale:
“Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della CP_1 presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto”).
Il dato non è di poco conto, dovendosi peraltro evidenziare che il Tribunale ha escluso la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' proprio con riferimento al fatto che la CP_1 domanda amministrativa è stata presentata - in data 24.2.2016 - ai sensi di tale normativa.
Avuto riguardo alla domanda proposta, l'accertamento espletato dal Tribunale - anche a mezzo del C.t.u. - e volto ad accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992 - appare ultroneo. D'altra parte, la sentenza gravata nulla ha statuito in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per ottenere i benefici previsti dall'art. 1, comma 277, L.
208/2015.
Senonché il nell'impugnare la sentenza del primo giudice, che ha respinto la Pt_1 domanda ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992, ha omesso di censurare la decisione del Tribunale sotto il profilo della mancata verifica dei presupposti per il riconoscimento della tutela di cui all'art. 1, comma 277, L. 208/2015, presupposti la cui sussistenza non è stata in alcun modo proposta nel grado.
Tanto basta a respingere il gravame.
6 Solo per scrupolo, giova evidenziare che l'originaria domanda era infondata, non risultando provati i presupposti per riconoscere la tutela di cui all'art. 1, comma 277, L. 208/2015.
Innanzi tutto, come puntualmente evidenziato dall' , , in ragione delle CP_1 Parte_1 mansioni svolte, non può rientrare nel novero dei lavoratori addetti al settore della produzione di materiale rotabile;
e non pare revocabile in dubbio che la norma, avendo carattere eccezionale, non
è suscettibile di estensione a categorie di lavoratori non previsti.
In ogni caso, tra i presupposti di applicazione della norma vi è quello dell'aver prestato attività nel sito produttivo interessato da operazioni di bonifica dall'amianto per l'intero periodo di durata delle operazioni stesse, peraltro in assenza di adeguati equipaggiamenti di protezione.
Orbene, nel ricorso introduttivo del giudizio il ha allegato di aver “prestato attività Pt_1 lavorativa presso le SSE di OR, Fondi, Civitavecchia, Castel Madama, Montalto di Castro,
TE e a causa della presenza di amianto nei luoghi adibiti all'attività lavorativa, l'esponente è stato così passivamente esposto all'amianto per un periodo superiore a dieci anni”. Pertanto,
l'odierno appellante ha svolto la sua attività presso diversi siti.
Dagli atti emerge che solo presso la sottostazione di OR vi furono operazioni di bonifica, in un periodo ben circoscritto: i pannelli di cemento amianto da rimuovere costituivano la copertura di un piccolo box all'interno della zona denominata “Gruppo raddrizzatori” della Sottostazione elettrica di OR. Dal “piano di lavoro” della società risulta che il sito, nel corso delle operazioni, non era occupato e che provvidero alla bonifica (in data 30.1.2009) due operatori della società specializzata muniti di appositi e specifici dispositivi di sicurezza (cfr. Parte_2 documentazione proveniente dalla prodotta in allegato al ricorso del . Tali Parte_2 Pt_1
Parte dati risultano confermati dal verbale di sopralluogo dell' di Viterbo, presente il giorno delle operazioni.
Sulla base degli atti non vi è, dunque, alcuna prova che abbia prestato attività Parte_1 lavorativa, nel periodo in discorso, proprio presso la sottostazione di OR (e non, invece, presso le altre stazioni indicate in ricorso). Una siffatta circostanza non è stata in alcun modo attestata dai testi, né tantomeno documentalmente provata.
Tanto meno è stato dimostrato – ed anzi può escludersi - che abbia svolto Parte_1 attività all'interno della zona denominata “Gruppo raddrizzatori” della Sottostazione elettrica di
OR, ove era posto il piccolo box di cui fu rimosso il tetto. Certamente il non fu presente Pt_1 nel sito “per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto”.
In definitiva, l'originaria domanda non può essere accolta.
7 2.2. Il secondo motivo – con cui si lamenta che “il Giudice avrebbe dovuto disporre, per il principio della soccombenza reciproca, la compensazione delle spese di lite avendo rigettato le domanda pregiudiziali formulate dall' ” – è destituito di fondamento. CP_1
E invero, costituisce ius receptum che il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito (nella specie, l'eccezione di decadenza fatta valere dall'Istituto previdenziale) non dà luogo ad una “soccombenza reciproca” in senso tecnico, se la parte che le sollevò (nella specie l' ) sia comunque risultata vittoriosa nel merito (cfr., pacificamente, ex CP_1 ceteris, Sez. 1, Ordinanza n. 32856 del 2024).
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell' e vengono determinate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa CP_1
(indeterminabile, di complessità bassa), delle attività in concreto espletate e in applicazione dei parametri vigenti.
Posto che l' si è costituito in giudizio a mezzo di avvocato interno all'ente, devono CP_1 essere riconosciuti i cd. oneri riflessi, come per legge.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese del presente grado, che si liquidano in euro CP_1
3.480,00, oltre oneri riflessi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
EL IA
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