Versione
23 marzo 2001
23 marzo 2001
Art. 9. (Uso della lingua slovena
negli organi elettivi) 1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 e' riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonche' nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attivita' di verbalizzazione. Le relative modalita' di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi. 2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti. 3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati. 4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 e' ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.
negli organi elettivi) 1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 e' riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonche' nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attivita' di verbalizzazione. Le relative modalita' di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi. 2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti. 3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati. 4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 e' ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.
Commentario • 1
- 1. Delega per riorganizzazione Governo, Presidenza del Consiglio ed enti pubbliciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2002 · 0.6514797
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/03/2016, n. 100Provvedimento: […] Secondo il Comune ricorrente l'atto amministrativo lede gli articoli 9 e 21 della legge n. 38 del 2001, applicando la legge regionale n. 26 del 2014 che si pone in contrasto con gli articoli 5, 6, 117 comma secondo e 118 della costituzione. […] Con la terza censura si deduce la violazione della legge 482 del 1999, degli articoli 9 e 21 della legge 38 del 2001, violazione degli articoli 4, 7, 14, […]Leggi di più...
- autonomia statutaria e regolamentare delle UTI·
- tutela delle minoranze linguistiche·
- sostituzione delle delibere·
- principio di sussidiarietà·
- trasferimento di funzioni·
- minoranza slovena·
- riordino territoriale·
- unioni territoriali intercomunali (UTI)·
- compensazione delle spese di giudizio·
- compatibilità con lo statuto comunale·
- differenziazione e adeguatezza delle funzioni amministrative·
- violazione del diritto comunitario·
- rappresentanza negli organi decisionali·
- legge regionale 26 del 2014