Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 02/05/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- (LT), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giammarco Florenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 25 settembre 2023, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha espresso il diniego definitivo sulla richiesta del Permesso di Costruire prot. 23378 presentata in data 30 luglio 2019 dal Sig. -OMISSIS-Gioacchino, ai sensi dell’art. 6 L.R. Lazio n. 7/2017 avente ad oggetto la “demolizione e ricostruzione del complesso edilizio di sua proprietà sito in -OMISSIS-, Via Sebastiani, censito al N.C.E.U. alla partita -OMISSIS-, foglio 34, mappale 1024, sub 2 e sub 3, disponendo l'archiviazione della richiesta di permesso di costruire presentata dal ricorrente.
-di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 prot. n. 7100 del 05.03.2020.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- (Lt), del Ministero della Cultura e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa RO IA AU IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna il provvedimento indicato in oggetto, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha espresso il diniego definitivo sulla richiesta di permesso di costruire per “demolizione e ricostruzione” presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 6 L.R. Lazio n. 7/2017 e ha disposto l’archiviazione della predetta richiesta.
2. Il Sig. -OMISSIS- è proprietario di un compendio immobiliare sito in -OMISSIS-, Via Sebastiani, censito al N.C.E.U. di -OMISSIS- alla partita -OMISSIS-, foglio 34, mappale 1024, sub 2 e sub 3.
In data 30 luglio 2019, il ricorrente ha presentato al Comune di -OMISSIS- istanza prot. 23378 per il rilascio di un Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 6 L.R. Lazio n. 7/2017 (cd. “Rigenerazione Urbana”) avente ad oggetto la “demolizione e ricostruzione del complesso edilizio di sua proprietà.
In data 25 settembre 2023, previa comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza risalente al 5 marzo 2020 (doc. 4 produzione ricorrente), cui avevano fatto seguito osservazioni del privato (doc. 5 produzione ricorrente) e diffida a provvedere da parte dello stesso (doc. 6 produzione ricorrente), il Comune di -OMISSIS-, con il provvedimento impugnato, ha espresso il proprio diniego definitivo sull’istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente e ha disposto l’archiviazione della pratica.
3. In ricorso l’istante lamenta: Violazione e falsa applicazione art. 9-bis D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione art. 31 L. 1150/1942, per come modificato dalla L. 765/1967. Violazione artt. 3 e 10-bis L. 241/1990. Eccesso di potere per: erroneità dei presupposti - difetto di istruttoria - illogicità - irragionevolezza - ingiustizia manifesta. Sulla legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile attualmente esistente.
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere erroneamente ritenuto che non ricorrerebbe lo “stato legittimo” dell’immobile richiesto dall’art. 9 bis D.P.R. 380/2001 ai fini del rilascio del permesso di costruire ex art. 6 L.R. Lazio n. 7/2017. Secondo il Comune di -OMISSIS-, infatti, il compendio immobiliare di proprietà del Sig. -OMISSIS- sarebbe da considerare abusivo poiché difforme dalla licenza edilizia rilasciata in data 16 luglio 1956 al dante causa del ricorrente, Sig. -OMISSIS-.
Il ricorrente sostiene poi che della surriferita ragione di diniego lo stesso non sarebbe stato edotto nel preavviso di diniego; il che gli avrebbe impedito di esercitare correttamente il contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 1° bis l. 1990 n. 241.
II. Violazione e falsa applicazione art. 146 D. Lgs. 42/2002. Violazione e falsa applicazione art. 2 L.R. Lazio 8/2012. Eccesso di potere per: sviamento di potere - erroneità dei presupposti - difetto di istruttoria - illogicità - irragionevolezza - ingiustizia manifesta.
Sulla legittimità e correttezza dell’iter afferente l’autorizzazione paesaggistica.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo in quanto il Comune di -OMISSIS- avrebbe erroneamente ritenuto che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal MIBAct n. 72/2019 (doc. 9 produzione ricorrente) non fosse idonea a sorreggere il rilascio del permesso di costruire richiesto, in quanto non esaminata dalla Commissione Locale per il Paesaggio, di talché l’Ente Civico avrebbe subito una “espropriazione” delle sue prerogative, riconosciutegli ex L.R. Lazio n. 8/2012.
4. Il Comune di -OMISSIS- si è costituto per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.
5. Il Ministero della Cultura si è costituito per mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato con memoria di mera forma.
6. In vista dell’udienza fissata per la discussione del merito del ricorso il ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
7. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, previa discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
8. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il provvedimento impugnato, in estrema sintesi, afferma che non sussisterebbe lo stato legittimo dell’immobile richiesto al fine del rilascio del permesso di costruire per demolizione e ricostruzione ex art. 6 L.R. Lazio n. 7/2017 in quanto detto immobile sarebbe stato realizzato in difformità rispetto alla licenza edilizia rilasciata nel 1956 in favore del dante causa dell’odierno ricorrente.
E’ dirimente quindi ai fini della risoluzione della controversia accertare se e in che misura il titolo edilizio del 1956 sia idoneo ad integrare la fattispecie di “stato legittimo” dell’immobile ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo denegato dall’Ente con il provvedimento impugnato.
Risulta dal titolo di proprietà prodotto in giudizio dal ricorrente ed è incontestato dall’amministrazione che il compendio immobiliare di proprietà del ricorrente è stato edificato in epoca anteriore al 1° settembre 1967.
Ai sensi dell’art. 31 della L. 1150/1942, nella sua originaria formulazione (id est per come applicabile prima della cd. “Legge Ponte”) “chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esiste il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune”.
Secondo la richiamata previsione normativa, prima dell’entrata in vigore della cd. “legge Ponte” la licenza edilizia doveva essere richiesta: (i) se l’area oggetto di edificazione ricadeva in un centro abitato (ii) se l’intero territorio comunale era assoggettato ad un piano regolatore (iii) se l’area ricadeva in una zona di espansione.
Affinché sussista la condizione dello “ stato legittimo” dell’immobile, occorre quindi accertare se l’immobile fosse localizzato al di fuori del centro abitato, poiché nel regime legislativo anteriore alla “legge Ponte" n. 765/1967, l'obbligo di licenza edilizia previsto dall'art. 31 della L. n. 1150 del 1942 riguardava i soli interventi ricadenti all'interno di tale area.
Per giurisprudenza costante (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9054) "l'onere della prova circa l'epoca di realizzazione dell'intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell'opera (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7969), ordinariamente in possesso di documenti o attestati probatori, (anche) in virtù della disposizione contenuta nell'art. 64, comma 1, c.p.a., per cui spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2023 n. 10101 e 9 giugno 2023 nn. 5659 e 5668). Tale orientamento è basato sul principio di "vicinanza della prova", essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza, in quanto solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere non abusivo di un'opera edilizia, in ragione dell'eventuale preesistenza rispetto all'epoca dell'introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3304 e Sez. IV, 1 aprile 2019 n. 2115)".
Il richiamato orientamento giurisprudenziale ammette un temperamento dell'onere probatorio "secondo ragionevolezza" nei casi in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi rilevanti e, dall'altro, o la pubblica amministrazione non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2018 n. 6360, 19 ottobre 2018 n. 5988 e 18 luglio 2016 n. 3177). In sostanza, la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all'epoca dell'abuso può trasferire l'onere della prova contraria in capo all'amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1890). Ciò però in quanto sussistano effettivamente elementi idonei a rendere un quadro probatorio rilevante della data di realizzazione dell'abuso, quali risalenti dati catastali, la natura dei materiali utilizzati, le testimonianze rese in altri giudizi; anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono ritenute utilizzabili purché in presenza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti " (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 15.01.2025, n. 309 che richiama Cons. di Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021 n. 80).
Ancora a più chiare lettere è stato sostenuto che “tale mitigazione del ricordato principio giurisprudenziale deve ritenersi vieppiù necessaria laddove, come nel caso di specie, non si controverta della fruizione di un titolo postumo beneficiando del regime speciale di sanatoria correlato alla dimostrazione dell’avvenuta ultimazione delle opere entro una certa data, ma della possibilità di contrastare un autonomo procedimento sanzionatorio, attivato dall’amministrazione a distanza di molto tempo dall’avvenuta realizzazione del presunto abuso. Pur senza spingersi al punto da ammettere una inversione dell’onere della prova in capo all’amministrazione comunale il Giudice d’Appello, ha dunque evidenziato come qualora la parte onerata abbia fornito sufficienti elementi probatori a sostegno delle proprie deduzioni, via via qualificati come “non implausibili” (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. T/I, 11 febbraio 2022 n.996), ovvero “dotati di alto grado di plausibilità” (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. T/I, 29 luglio 2020 n. 4833), pure ove non sia raggiunta la certezza processuale sulla datazione delle opere in contestazione, spetta alla parte pubblica fornire elementi di prova contraria - idonei a supportare il proprio assunto, alla base dell’impugnato ordine demolitorio, in merito all’abusività delle opere sanzionate - in mancanza dei quali il provvedimento ripristinatorio deve essere annullato per difetto di istruttoria (risultando carente un adeguato accertamento del presupposto provvedimentale, dato dalla necessità del previo titolo abilitativo a legittimazione dell’intervento edilizio sanzionato).” (TAR Palermo, sez. II, 03.01.2024, n. 22; in termini, più di recente, cfr. anche TAR Napoli, sez. III, 18.7.2025, n. 5406; sez. VIII, 31.10.2024, n. 5842; Consiglio di Stato, sez. VI, 05.03.2024, n. 2165).
Tali principi sono applicabili alla prova di ogni circostanza legittimante l’edificazione sine titulo di un immobile.
La giurisprudenza infatti ritiene che “L’onere probatorio circa la ricorrenza di una delle fattispecie idonee a legittimare l’edificazione sine titulo dell’immobile grava, in applicazione del principio di vicinanza della prova, sul proprietario dello stesso e deve essere assolto in modo rigoroso (Consiglio di Stato, sez. II, 10 dicembre 2025 n. 9760, che richiama Cons. Stato, 1°febbraio 2024, n. 1016).
I medesimi principi valgono quindi anche con riferimento alla delimitazione del centro abitato. In TAR Trieste, sez. I, 10.11.2022, n. 476, infatti, si legge che “Non è, però, dimostrato che l’edificio si trovasse, già all’epoca di realizzazione dell’opera, in area qualificabile come “centro abitato”, mancando l’evidenza di una sua perimetrazione ad opera di provvedimenti precedenti al primo piano regolatore”.
Insomma, una volta che il privato abbia posto in essere tutto quanto in suo potere, secondo un criterio di ragionevolezza, l’onere probatorio circa la consistenza e la datazione degli abusi non può che ricadere sull’Amministrazione in virtù del principio della vicinanza della prova, nella sua qualità di soggetto deputato al controllo del territorio. A ritenere diversamente la prova contraria a carico del privato si risolverebbe in una vera e propria probatio diabolica , anche in considerazione degli eventuali passaggi di proprietà intervenuti nel tempo n (TAR Napoli, sez. VII, 11.05.2016, n. 2365). Ciò è tanto più vero nel caso in esame, in cui l’edificio originario è stato realizzato dal dante causa del ricorrente.
Nella fattispecie, risulta agli atti che il Comune di -OMISSIS- si è dotato di Piano Regolatore Generale solo nell’anno 1984 (approvato con D.G.R. n. 5291 del 03.08.1984, poi pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 10.12.1984), mentre il Regolamento Edilizio è stato adottato nel 1974, approvato con D.G.R. n. 4518 del 28.11.1975 ed entrato in vigore il 15.05.1976.
Le argomentazioni della difesa erariale relative all’esistenza di un Regolamento Edilizio ed un programma di fabbricazione precedenti, prive di riscontro probatorio, non sono condivisibili.
Lo stesso dicasi per il riferimento al Piano di Ricostruzione del 1950, che non è stato versato in atti a comprova delle tesi comunali.
Pertanto, in assenza di un Piano Regolatore Generale, non risulta integrata né la seconda né la terza ipotesi dell’art. 31 della L. 1150/1942: ed infatti, per integrare la definizione di “zona di espansione”, non deve guardarsi al mero dato fattuale di una zona territoriale oggetto di espansione edificatoria, ma è necessario che sia definita tale da un Piano comunale.
Peraltro, anche il riferimento ad una “planimetria redatta nel 1949 dello stato dell’abitato, degli edifici danneggiati dalla guerra” risulta privo di alcun riscontro probatorio, risolvendosi in una mera dichiarazione in fatto.
Non essendoci traccia di una perimetrazione formale da parte di strumenti urbanistici, la nozione di centro abitato va accertata in punto di fatto. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, in assenza di un atto urbanistico di perimetrazione del centro abitato, la nozione di centro abitato di cui all'art. 31 della L. n. 1150 del 1942, deve intendersi quale nozione di mero fatto, individuato come aggregato di case continue e vicine, anche distanti dal centro urbano (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 19.08.2016, n. 3656; id. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 09.03.2023, n. 722, id. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 2.10.2020, n. 4183).
L’amministrazione comunale nel provvedimento impugnato si limita a d affermare che “l’immobile oggetto di intervento edilizio si trova ubicato al centro urbano di Scauri in agglomerato urbanizzato sin dal dopoguerra in prossimità delle pubblica via Appia”, traendo dalla mera circostanza che sia stata rilasciata licenza edilizia in favore del dante causa del ricorrente la conclusione che il lotto ricadesse all’epoca dell’edificazione dell’immobile all’interno di un’area classificabile come centro urbano.
Tuttavia il Comune non ha prodotto in giudizio sicuri elementi volti a dimostrare che all’epoca di realizzazione dell’immobile, nella zona in cui lo stesso insiste, ricorressero gli elementi di fatto integranti la nozione di “centro abitato”, come elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’imprescindibilità del rilascio del titolo edilizio anche in caso di edificazione anteriore al 1° settembre 1967.
La difesa erariale si è limitata ad affermare che la località “Scauri” fosse già sufficientemente edificata “sin dagli anni 40¬50”, ed anzi che fosse la “prima frazione (non una semplice località)” del Comune di -OMISSIS-.
Tali deduzioni sono, tuttavia, inidonee a comprovare che l’immobile per cui è causa ricadesse all’interno di un “centro abitato”.
Il Collegio reputa, invece, plausibili (e dotate di una maggiore efficacia euristica rispetto agli assunti della P.A.) le deduzioni con le quali il ricorrente ha evidenziato che :
- non esiste alcun provvedimento amministrativo delimitativo del centro abitato del comune di -OMISSIS- e tantomeno dell’area di “Scauri”;
- il concetto stesso di “centro abitato” cozza, etimologicamente e sostanzialmente, con quello di frazione o di località, poiché esso non può che riferirsi ad una ed una sola porzione del territorio urbano, appunto il centro;
- è fatto notorio che “Scauri” rappresenti una zona balneare: è evidente che negli anni ‘50 del secolo scorso il turismo, soprattutto marittimo, non aveva ancora ricevuto l’impulso che ha poi avuto intorno al ventennio successivo (grazie al cd. “boom economico”); di conseguenza, le zone marittime erano luoghi in cui vi erano poche e sparute abitazioni, destinate all’alloggio soprattutto di pescatori, o comunque ad attività economiche ittiche;
- tutt’al più, dunque, nel caso di specie potrebbe discorrersi, più che di “centro abitato”, di un mero “nucleo abitato”, non rilevante ai fini de quibus: come insegna la giurisprudenza amministrativa, infatti, questo è “un aggregato di case pur continuo e con interposte strade e piazze, che tuttavia non costituiscano luogo di raccolta per mancanza di servizi o esercizi pubblici” (TAR Ancona, sez. I, 15.04.2016, n. 259; TAR Perugia, sez. I, 15.01.2009, n. 6).
Tutto ciò depone nel senso per cui, con riferimento all’area per cui è causa, non poteva parlarsi di “centro abitato” rilevante ai fini dell’art. 31 L. 1150/1942.
A fronte di tali non implausibili deduzioni fornite dal privato, ritiene il Collegio che l’amministrazione non abbia provato la collocazione dell’immobile all’interno del centro abitato ai fini dell’imprescindibilità del rilascio del titolo edilizio ai fini edificatori. Deve ritenersi, pertanto che all’epoca in cui l’immobile in questione fu realizzato, per la configurazione dello stato legittimo dell’immobile non fosse richiesto il previo rilascio di licenza edilizia.
Orbene, non essendo necessario il rilascio del titolo edilizio, nel caso in cui lo stesso sia stato comunque richiesto - anche al fine di beneficiare di eventuali incentivi economici - e rilasciato, ciò non determinava per il privato un obbligo di rispettare la licenza rilasciata.
Sul punto si condivide il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso in cui il titolo edilizio non sia necessario l’eventuale costruzione realizzata dal ricorrente in difformità della licenza edilizia non assume alcun rilievo (sul punto, TAR Milano, sez. IV, 7 febbraio 2013 n. 373).
Che la licenza edilizia rilasciata nel 1956 in favore del dante causa del ricorrente Sig.-OMISSIS- non costituisse il titolo legittimante il complesso edilizio oggi di proprietà del ricorrente risulta altresì dal fatto che detta licenza non è stata mai attuata dal dante causa del ricorrente, che ha realizzato un edificio diverso da quello assentito, essendo nelle sue facoltà.
La prima rappresentazione dell’immobile anteriore al progetto in sanatoria oggi denegato dal Comune è infatti quella risultante dalla planimetria catastale “di primo impianto” (depositata dal ricorrente in data 28 gennaio 2026), che rappresenta lo “stato legittimo” dell’immobile.
Infatti, ai sensi dell’art. 9 bis DPR 380/2001, comma 9 bis “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia” .
Alla luce di quanto sopra argomentato, posto che l’edificio è stato realizzato prima del 1967 e non ricadeva nel centro abitato, lo stato legittimo dell’immobile, ai sensi dell’art. 9 bis D.P.R. 380/2001, è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, che dimostrano la piena corrispondenza del complesso edilizio attualmente esistente a quello realizzato in origine.
La legittimità dell’immobile in questione è stata, del resto, implicitamente avallata dall’amministrazione comunale, che in favore dello stesso immobile ha rilasciato ben due titoli edilizi, rispettivamente nel 1984 e nel 2001, per la manutenzione dell’intero complesso edilizio.
Tali titoli abilitativi sono tutt’ora pienamente validi ed efficaci, mai annullati in autotutela dal Comune di -OMISSIS-.
Addirittura l’autorizzazione n. 312 del 30 ottobre 2001 è stata rilasciata dal Comune con la espressa prescrizione: “ a condizione che non si modifichi la sagoma e le altezze esistenti” (vedasi sub documento n. 8 produzione documentale allegata al ricorso).
E’ evidente pertanto che il Comune di -OMISSIS- nel rilasciare i predetti titoli edilizi relativi all’immobile in questione, ne ha valutato la legittimità nel suo complesso, tanto da imporne il mantenimento delle caratteristiche costruttive.
Già le suesposte argomentazioni sono sufficienti per affermare l’illegittimità del provvedimento impugnato.
A ciò si aggiunga che il comportamento dell’Ente Civico, il quale ha avallato la legittimità dell’immobile preesistente attraverso il rilascio di successivi titoli abilitativi in relazione allo stesso complesso edilizio, ha ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento sulla condizione di legittimità dell’immobile, cristallizzata dal rilascio di ulteriori titoli abilitativi.
9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto, con assorbimento dei profili di censura non espressamente esaminati.
10. Attesa la problematicità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, ferma restando la restituzione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ferma restando la restituzione del contributo unificato a carico del Comune di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO NA, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
RO IA AU IM, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RO IA AU IM | CO NA |
IL SEGRETARIO