TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 26/11/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.440/2024 RG
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AN MA PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa n.440/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Blasi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Loretta Blasi;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento di avv. Giuseppe Briganti in qualità di tutore e curatore speciale del minore
(nato a [...] il [...]); Persona_1
e con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Urbino dott.
[...]
Per_2
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 25.11.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.9.2024 (nato nel 1967 a Cagli) ha Parte_1 promosso la presente causa di separazione nei confronti della coniuge CP_1
(nata nel 1984 in Marocco), con la quale ha contratto matrimonio a
[...]
Cagli (PU) il 18.7.2020. Dal matrimonio è nato un figlio, Persona_1
(nato a [...] il [...]).
[...]
Si è costituita . CP_1
Si è costituito l'avv. Giuseppe Briganti, curatore speciale e tutore del minore, nominato dal Tribunale per i Minorenni di Ancona.
Nel corso del procedimento è stata acquisita la copia degli atti del fascicolo che era stato aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona n.1133/2024 RG, nel frattempo definito con una pronuncia di incompetenza emessa il 29.4.2024.
Sono stati richiesti approfondimenti ai servizi sociali, alla AST/consultorio familiare territorialmente competenti per il Comune di Cagli e alla struttura ospitante presso cui si trovavano madre e figlio.
In data 2.7.2025 questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione dei coniugi.
All'udienza del 25.11.2025, valutata l'evoluzione della situazione, chiarito che non pendeva alcun procedimento penale, è stato raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione e le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse morale e materiale del minore;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.440/2024
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di pagina 2 di 4 ; CP_1
CONVENUTA con l'intervento di avv. Giuseppe Briganti in qualità di tutore e curatore speciale del minore
(nato a [...] il [...]); Persona_1
e con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
premesso che in data 2.7.2025 è già stata pronunciata da questo Tribunale la sentenza parziale di separazione dei coniugi;
dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
25.11.2025, che vengono recepite dal Tribunale, di seguito trascritte: viene confermato affidamento del minore ai servizi Persona_1 sociali territorialmente competenti in base alla residenza del minore
(attualmente Comune di Cagli); i servizi sociali in quanto ente affidatario sono competenti per tutte le decisioni più importanti riguardanti il minore, incluse quelle in materia di salute e istruzione e rilascio di documenti di identità del minore;
la sospensione della responsabilità genitoriale del padre e della madre disposta in corso di causa è revocata;
pertanto viene meno l'incarico del tutore;
il collocamento di madre e figlio presso la struttura ospitante - individuata dai servizi sociali in equipe con AST/consultorio familiare - proseguirà fino a quando i servizi sociali e il consultorio non riterranno maturi i tempi per una diversa tipologia di collocazione di madre e figlio, presso una struttura di accoglienza o casa-famiglia o altra soluzione abitativa;
servizi sociali e AST accompagneranno la madre nel percorso finalizzato al raggiungimento graduale della autonomia nell'accudimento, nella cura, nella gestione del figlio, fornendole gli interventi di sostegno più opportuni;
il percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori proseguirà, con la modalità e l'approccio più adatti per ciascuno dei genitori;
il padre vedrà il figlio presso la struttura ospitante, possibilmente almeno due volte al mese, con possibilità di incrementare ulteriormente la frequenza degli pagina 3 di 4 incontri; la modalità di svolgimento degli incontri potrà essere gradualmente liberalizzata con le tempistiche che verranno valutate dai servizi sociali in equipe con il consultorio in base alla evoluzione del contesto;
le video-chiamate tra padre e figlio potranno svolgersi liberamente, con la collaborazione dei servizi sociali o della madre, una o più volte a settimana;
le spese straordinarie del figlio – da individuare come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale - verranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
per il mantenimento ordinario del figlio il sig. verserà Parte_1
l'importo di euro 250,00 mensili, da corrispondere al Comune di Cagli – in quanto il minore è affidato ai servizi sociali di Cagli che sta provvedendo al costo della struttura ospitante - fino a che il bambino dimorerà presso la struttura;
successivamente – cioè quando saranno maturi i tempi per una sistemazione abitativa indipendente di madre e figlio - l'assegno per il mantenimento del figlio verrà corrisposto dal ricorrente alla convenuta CP_1
, entro il giorno 5 del mese;
[...]
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
Spese di causa compensate.
La presente sentenza verrà comunicata ai servizi sociali e alla AST territorialmente competenti per il Comune di Cagli a cura della cancelleria.
Urbino, così deciso nella camera di consiglio in data 25 novembre 2025.
Il Presidente rel./est.
AN MA atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AN MA PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa n.440/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Blasi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Loretta Blasi;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento di avv. Giuseppe Briganti in qualità di tutore e curatore speciale del minore
(nato a [...] il [...]); Persona_1
e con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Urbino dott.
[...]
Per_2
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 25.11.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.9.2024 (nato nel 1967 a Cagli) ha Parte_1 promosso la presente causa di separazione nei confronti della coniuge CP_1
(nata nel 1984 in Marocco), con la quale ha contratto matrimonio a
[...]
Cagli (PU) il 18.7.2020. Dal matrimonio è nato un figlio, Persona_1
(nato a [...] il [...]).
[...]
Si è costituita . CP_1
Si è costituito l'avv. Giuseppe Briganti, curatore speciale e tutore del minore, nominato dal Tribunale per i Minorenni di Ancona.
Nel corso del procedimento è stata acquisita la copia degli atti del fascicolo che era stato aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona n.1133/2024 RG, nel frattempo definito con una pronuncia di incompetenza emessa il 29.4.2024.
Sono stati richiesti approfondimenti ai servizi sociali, alla AST/consultorio familiare territorialmente competenti per il Comune di Cagli e alla struttura ospitante presso cui si trovavano madre e figlio.
In data 2.7.2025 questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione dei coniugi.
All'udienza del 25.11.2025, valutata l'evoluzione della situazione, chiarito che non pendeva alcun procedimento penale, è stato raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione e le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse morale e materiale del minore;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.440/2024
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di pagina 2 di 4 ; CP_1
CONVENUTA con l'intervento di avv. Giuseppe Briganti in qualità di tutore e curatore speciale del minore
(nato a [...] il [...]); Persona_1
e con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
premesso che in data 2.7.2025 è già stata pronunciata da questo Tribunale la sentenza parziale di separazione dei coniugi;
dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
25.11.2025, che vengono recepite dal Tribunale, di seguito trascritte: viene confermato affidamento del minore ai servizi Persona_1 sociali territorialmente competenti in base alla residenza del minore
(attualmente Comune di Cagli); i servizi sociali in quanto ente affidatario sono competenti per tutte le decisioni più importanti riguardanti il minore, incluse quelle in materia di salute e istruzione e rilascio di documenti di identità del minore;
la sospensione della responsabilità genitoriale del padre e della madre disposta in corso di causa è revocata;
pertanto viene meno l'incarico del tutore;
il collocamento di madre e figlio presso la struttura ospitante - individuata dai servizi sociali in equipe con AST/consultorio familiare - proseguirà fino a quando i servizi sociali e il consultorio non riterranno maturi i tempi per una diversa tipologia di collocazione di madre e figlio, presso una struttura di accoglienza o casa-famiglia o altra soluzione abitativa;
servizi sociali e AST accompagneranno la madre nel percorso finalizzato al raggiungimento graduale della autonomia nell'accudimento, nella cura, nella gestione del figlio, fornendole gli interventi di sostegno più opportuni;
il percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori proseguirà, con la modalità e l'approccio più adatti per ciascuno dei genitori;
il padre vedrà il figlio presso la struttura ospitante, possibilmente almeno due volte al mese, con possibilità di incrementare ulteriormente la frequenza degli pagina 3 di 4 incontri; la modalità di svolgimento degli incontri potrà essere gradualmente liberalizzata con le tempistiche che verranno valutate dai servizi sociali in equipe con il consultorio in base alla evoluzione del contesto;
le video-chiamate tra padre e figlio potranno svolgersi liberamente, con la collaborazione dei servizi sociali o della madre, una o più volte a settimana;
le spese straordinarie del figlio – da individuare come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale - verranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
per il mantenimento ordinario del figlio il sig. verserà Parte_1
l'importo di euro 250,00 mensili, da corrispondere al Comune di Cagli – in quanto il minore è affidato ai servizi sociali di Cagli che sta provvedendo al costo della struttura ospitante - fino a che il bambino dimorerà presso la struttura;
successivamente – cioè quando saranno maturi i tempi per una sistemazione abitativa indipendente di madre e figlio - l'assegno per il mantenimento del figlio verrà corrisposto dal ricorrente alla convenuta CP_1
, entro il giorno 5 del mese;
[...]
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
Spese di causa compensate.
La presente sentenza verrà comunicata ai servizi sociali e alla AST territorialmente competenti per il Comune di Cagli a cura della cancelleria.
Urbino, così deciso nella camera di consiglio in data 25 novembre 2025.
Il Presidente rel./est.
AN MA atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4