Articolo 312 del Codice di procedura penale
Articolo 282 bisArticolo 284
Versione
24 ottobre 1989
Art. 312. Condizioni di applicabilita' 1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2.
PMT114 PMP118
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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