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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5711/2024 R.G. sul ricorso depositato il 25/11/2024 proposto da (difesa dagli avv.ti Domenico Sellaro e Carmen Maria Rosace) Parte_1 nei confronti del (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria) viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per l'anno di servizio a termine 2020 /2021 e 2021/2022 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 650,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute e contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Nel merito accogliere il presente ricorso perché fondato in fatto e diritto e per l'effetto:
1. dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022, per un totale di €
1000,00;
2. Condannare, sempre per l'effetto, il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1 prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma
1 indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. Condannare parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Parte ricorrente deduceva che: la ricorrente è stata assunta per chiamata da graduatoria provinciale quale docente di Scuola secondaria di primo grado, come docente di sostegno con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno di ogni anno nei seguenti istituti e per gli anni scolastici indicati (come da certificazione di servizio in allegato):
1. Anno scolastico 2020/21 per nr. 18 ore settimanali come docente di sostegno presso la scuola secondaria di primo grado “Zagari –Milone” di Palmi;
2. Anno scolastico 2021/22 per nr. 18 ore settimanali come docente di sostegno presso la scuola secondaria di primo grado “Cassiodoro – Don Bosco” di Reggio di Calabria.
Negli anni scolastici sopra indicati, la ricorrente non ha ricevuto il contributo di € 500,00 della c.d.
Carta Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo (pur avendo inviato con pec , in allegato al presente ricorso, diffida al resistente – senza ricevere alcun CP_1 riscontro). dal 2022 era docente di ruolo presso l'Istituto Comprensivo Statale “O. Lazzarino”in Gallico (RC).
Il si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
2 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla MA Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, emerge o da parte ricorrente emergono supplenze svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli abbi richiesti
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla MA (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge.
Parte ricorrente ha provato la permanenza nel sistema scolastico con attestazione di contratto a tempo indeterminato.
3 Il diritto infine sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede come fatto costitutivo del diritto una domanda specifica né la parte resistente dimostra come fosse possibile alla ricorrente accedere alla piattaforma .
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, e liquidate ex D.M. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147/2022) avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5711/2024 R.G. sul ricorso depositato il 25/11/2024 proposto da (difesa dagli avv.ti Domenico Sellaro e Carmen Maria Rosace) Parte_1 nei confronti del (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria) viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per l'anno di servizio a termine 2020 /2021 e 2021/2022 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 650,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute e contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Nel merito accogliere il presente ricorso perché fondato in fatto e diritto e per l'effetto:
1. dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022, per un totale di €
1000,00;
2. Condannare, sempre per l'effetto, il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1 prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma
1 indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. Condannare parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Parte ricorrente deduceva che: la ricorrente è stata assunta per chiamata da graduatoria provinciale quale docente di Scuola secondaria di primo grado, come docente di sostegno con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno di ogni anno nei seguenti istituti e per gli anni scolastici indicati (come da certificazione di servizio in allegato):
1. Anno scolastico 2020/21 per nr. 18 ore settimanali come docente di sostegno presso la scuola secondaria di primo grado “Zagari –Milone” di Palmi;
2. Anno scolastico 2021/22 per nr. 18 ore settimanali come docente di sostegno presso la scuola secondaria di primo grado “Cassiodoro – Don Bosco” di Reggio di Calabria.
Negli anni scolastici sopra indicati, la ricorrente non ha ricevuto il contributo di € 500,00 della c.d.
Carta Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo (pur avendo inviato con pec , in allegato al presente ricorso, diffida al resistente – senza ricevere alcun CP_1 riscontro). dal 2022 era docente di ruolo presso l'Istituto Comprensivo Statale “O. Lazzarino”in Gallico (RC).
Il si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
2 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla MA Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, emerge o da parte ricorrente emergono supplenze svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli abbi richiesti
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla MA (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge.
Parte ricorrente ha provato la permanenza nel sistema scolastico con attestazione di contratto a tempo indeterminato.
3 Il diritto infine sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede come fatto costitutivo del diritto una domanda specifica né la parte resistente dimostra come fosse possibile alla ricorrente accedere alla piattaforma .
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, e liquidate ex D.M. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147/2022) avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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