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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/09/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2075/2023
Verbale di udienza del 12/09/2025
Alle ore 10:20 è presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo, il quale si CP_1 riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni rassegnate chiedendone l'accoglimento. Chiede la decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, verificata la regolare comunicazione della ordinanza del
30/10/2024, con cui veniva disposto rinvio alla odierna udienza, a tutte le parti costituite;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 12.09.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2075/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. ESPOSITO MOCERINO ANTONIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P. Iva indicata: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
SCARPATI MARIA ROSARIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
(indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, (C.F. indicato , P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, conferita in Roma il 23/01/2023 (repertorio 37590/ raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente, (indirizzo pec indicato:
2 t); Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, (C.F. Controparte_4 indicato: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.7.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220239001165086/00, notificata il 23/06/2023, dell'importo complessivo di
€131.302,51 in relazione a: I) cartella n. 01220180004552514000 notificata il
17/09/2018; II) cartella n. 01220190008597787000 notificata il 07/10/2019; III) cartella n. 0122020000506802000 notificata il 05/02/2022; IV) avviso di addebito n.
3122018000924285000 notificato il 23/08/2018; V) avviso di addebito n.
3122018000225267000 notificato in data 08/02/2019; VI) avviso di addebito n.
31220190001952124000 notificato il 28/02/2020; VII) avviso di addebito n.
31220210000768760000 notificato il 25/01/2022; VIII) intimazione di pagamento n.
TFKIPPRN002992018 notificata il 31/08/2018; IX) Intimazione di pagamento n.
notificata il 31/08/2018. CodiceFiscale_2
Esponeva che la intimazione n. scaturiva dall'avviso di CodiceFiscale_2 accertamento n. TFK010402634, dichiarato nullo con sentenza n. 1501/2020 del
Tribunale di Avellino divenuta definitiva;
la cartella di pagamento n.
01220180004552514000 e la intimazione di pagamento Parte_2 scaturivano all'avviso di accertamento n. TFK010402597 e non risultavano ancora definite, essendo ancora pendenti i relativi giudizi.
Eccepiva altresì: 1) la violazione dell'art 7, comma 1, L. n. 212/2000, per la mancata allegazione ad essa degli atti presupposti;
2) la mancata prova della corretta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
3) la prescrizione quinquennale dei crediti;
4) la decadenza, non essendo tempestiva la iscrizione a ruolo ex art 25 D.Lgs 46/1999.
Chiedeva quindi dichiarare nulle e/o annullare tanto l'intimazione quanto le cartelle e
3 gli avvisi di addebito ad essa sottesi, con condanna ex art. 96 c.p.c. dell'Agente della
Riscossione. Il tutto con vittoria di spese e clausola di distrazione.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva Controparte_2
, la quale eccepiva l'incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c.
[...] relativamente ai crediti di competenza della Commissione Tributaria;
la estraneità del concessionario alle contestazioni attinenti la fase anteriore alla trasmissione del ruolo e il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto;
la inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla supposta prescrizione del credito maturata prima della notifica degli avvisi di addebito, per violazione del termine di cui all'art. art. 24, comma quinto, del Dlgs. N. 46/1999; la infondatezza della eccezione di prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica dei titoli impositivi, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, tenuto conto anche della notifica, con efficacia interruttiva, dell'intimazione di pagamento n
01220229000438491000 e della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n.
01276202200000196000, computati altresì i termini di sospensione disposta con L.
27.12.2013 n° 147 e con la disciplina normativa emergenziale da COVID 19.
Sosteneva la prescrizione decennale dei crediti previdenziali e la legittimità della opposta intimazione, concludendo come di seguito riportato: “in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c. relativamente a tutte le cartelle di pagamento indicate in premessa , afferenti a tributi di competenza della
CGT I grado;
rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
condannare, in ogni caso, parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori”.
Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti di e CP_1 [...]
, si costituiva tempestivamente l' il quale Controparte_4 CP_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze involgenti l'operato dell'Agente Riscossione, nonchè la inammissibilità CP_3 dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 24 d.lgs 46/1999, deducendo di avere regolarmente notificato i titoli impositivi.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' in quanto inammissibile ed infondata con ogni consequenziale CP_1 provvedimento favorevole all' ; in subordine e salvo gravame, Controparte_5 accertare e dichiarare il diritto del resistente e per Esso dell'Ente della CP_1
Riscossione di procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti che
4 risulteranno accertati all'esito del procedimento. Con vittoria di spese e competenze in favore dell' . CP_1
Si costituiva altresì , Direzione Provinciale Avellino, che eccepiva Controparte_2 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato e non provato.
Concludeva, sulla scorta di ampie e articolate argomentazioni, nei seguenti termini: “in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;
2) in via subordinata, rigettare l'avversa opposizione alla luce dei suindicati motivi in fatto indiritto, con condanna di controparte alle spese del medesimo”.
3. Preliminarmente, in rito, riguardo alle pretese di carattere tributario relative ad
Irpef, Imposta di Registro e Spese di Giustizia, è fondata la eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, atteso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità: “l'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso la cognizione del giudice tributario
a tutte le questioni che hanno ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, relativamente all'an o al quantum dell'obbligazione. Di conseguenza, anche
l'eccezione di prescrizione rientra nella giurisdizione tributaria, rappresentando un fatto che estingue l'obbligazione tributaria anche se si verifichi in un periodo successivo alla valida notificazione della cartella di pagamento” (v. ex multis Cass.
SS.UU. n. 16986/2022).
L'oggetto della domanda, infatti, è relativo, almeno parzialmente, a cartelle sottese all'intimazione di pagamento che rientrano nella giurisdizione tributaria.,
Il riferimento è alle cartelle e agli atti successivi all'avviso di accertamento di seguito indicati: cartella n. 01220180004552514000 per omesso versamento IRPEF dovuta all' per l'anno 2009 notificata in data Controparte_6
17.09.2018; cartella n. 01220190008597787000 per omesso versamento imposta di registro dovuta all'Amministrazione Finanziaria di Napoli II per l'anno 2018 notificata in data 07.10.2019; cartella n 01220200005068020000 per omesso versamento spese di giustizia dovuta all' Finanziaria per l'anno 2009 Controparte_6 CP_4 notificata in data 05.02.2022; intimazione di pagamento n. TFKIPPRN002992018 notificato il 31/08/2018; successiva all'avviso di accertamento n. TFK010402597/2014 notificato il 25.11.2014 per omesso versamento IRPEF dovuta all'Amministrazione
Finanziaria di Avellino per l'anno 2009; intimazione di pagamento n.
TFKIPPRN003002018 notificata il 31/08/2018 successiva all'avviso di accertamento
5 n. TFK010402634/2014 notificato il 11/12/2014 per omesso versamento IRPEF dovuta all'Amministrazione Finanziaria di Avellino per l'anno 2010.
Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, D. Lgs. n° 546/92), sono attribuite alla giurisdizione tributaria.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale con riferimento alle predette cartelle e intimazioni di pagamento.
4. Riguardo alle pretese di carattere non tributario (contributi IVS annualità 2017,
2018 e 2019) portati negli avvisi di addebito sottesi alla opposta intimazione,
l'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata.
5. E' inammissibile l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in quanto proposta elasso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 cit., e ciò a prescindere dalla documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, posto che, anche in ipotesi di notifica omessa o nulla, la parte ricorrente, con la ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata il 4.1.2023, nella quale sono indicati i titoli esecutivi in discorso unitamente al dettaglio del debito, ha avuto conoscenza dei titoli e, pertanto, ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla pretesa invalidità della notifica degli stessi;
ma a tali rilievi consegue che l'opposizione sul merito della pretesa (prescrizione estintiva quinquennale) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, vale a dire dalla notifica del primo atto con cui il debitore è venuto a conoscenza degli avvisi e delle cartelle, vale a dire entro 40 giorni dal 4.1.2023.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
6. E' infondata la eccezione di prescrizione del credito contributivo che parte attrice assume essere maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, in quanto -sebbene l'introduzione dell'opposizione all'esecuzione non sia soggetta ad alcun termine decadenziale, (cfr. Cass. sez. un. n. 23397 del 2016)- ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta e considerato che l'intimazione impugnata è stata pacificamente notificata il 23.06.2023, non è decorso il termine quinquennale di
6 prescrizione.
7. Infine, va rilevata la non tempestività dell'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, integranti motivi di opposizione agli atti esecutivi e che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (23.06.2023) ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data
26.07.2023 rende inammissibili tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi.
8. In conclusione, in ragione delle considerazioni di cui innanzi, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...] con ricorso depositato il 26.07.2023 nei confronti di Pt_1 Controparte_2
, e , , disattesa e/o
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_4 assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere munita di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. 2, d.Lgs. n. 546/1992 nella versione ratione temporis applicabile, in relazione all'intimazione di pagamento n.
01220239001165086/00, notificata il 23/06/2023 da Controparte_2
con riferimento alle cartelle n. 01220180004552514000, n.
[...]
01220190008597787000, n. 01220200005068020000, intimazioni di pagamento n.
TFKIPPRN002992018 e n. TFKIPPRN003002018;
2) visti gli artt. 50 c.p.c. e 59 l. n. 69/2009, assegna termine di mesi tre per la riassunzione;
3) Dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
4) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti,
[...]
, e , Controparte_7 CP_1 Controparte_8 delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di detti resistenti in € 4.201,00
7 (euroquattromiladuecentouno/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, 12/09/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2075/2023
Verbale di udienza del 12/09/2025
Alle ore 10:20 è presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo, il quale si CP_1 riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni rassegnate chiedendone l'accoglimento. Chiede la decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, verificata la regolare comunicazione della ordinanza del
30/10/2024, con cui veniva disposto rinvio alla odierna udienza, a tutte le parti costituite;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 12.09.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2075/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. ESPOSITO MOCERINO ANTONIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P. Iva indicata: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
SCARPATI MARIA ROSARIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
(indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, (C.F. indicato , P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, conferita in Roma il 23/01/2023 (repertorio 37590/ raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente, (indirizzo pec indicato:
2 t); Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, (C.F. Controparte_4 indicato: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.7.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220239001165086/00, notificata il 23/06/2023, dell'importo complessivo di
€131.302,51 in relazione a: I) cartella n. 01220180004552514000 notificata il
17/09/2018; II) cartella n. 01220190008597787000 notificata il 07/10/2019; III) cartella n. 0122020000506802000 notificata il 05/02/2022; IV) avviso di addebito n.
3122018000924285000 notificato il 23/08/2018; V) avviso di addebito n.
3122018000225267000 notificato in data 08/02/2019; VI) avviso di addebito n.
31220190001952124000 notificato il 28/02/2020; VII) avviso di addebito n.
31220210000768760000 notificato il 25/01/2022; VIII) intimazione di pagamento n.
TFKIPPRN002992018 notificata il 31/08/2018; IX) Intimazione di pagamento n.
notificata il 31/08/2018. CodiceFiscale_2
Esponeva che la intimazione n. scaturiva dall'avviso di CodiceFiscale_2 accertamento n. TFK010402634, dichiarato nullo con sentenza n. 1501/2020 del
Tribunale di Avellino divenuta definitiva;
la cartella di pagamento n.
01220180004552514000 e la intimazione di pagamento Parte_2 scaturivano all'avviso di accertamento n. TFK010402597 e non risultavano ancora definite, essendo ancora pendenti i relativi giudizi.
Eccepiva altresì: 1) la violazione dell'art 7, comma 1, L. n. 212/2000, per la mancata allegazione ad essa degli atti presupposti;
2) la mancata prova della corretta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
3) la prescrizione quinquennale dei crediti;
4) la decadenza, non essendo tempestiva la iscrizione a ruolo ex art 25 D.Lgs 46/1999.
Chiedeva quindi dichiarare nulle e/o annullare tanto l'intimazione quanto le cartelle e
3 gli avvisi di addebito ad essa sottesi, con condanna ex art. 96 c.p.c. dell'Agente della
Riscossione. Il tutto con vittoria di spese e clausola di distrazione.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva Controparte_2
, la quale eccepiva l'incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c.
[...] relativamente ai crediti di competenza della Commissione Tributaria;
la estraneità del concessionario alle contestazioni attinenti la fase anteriore alla trasmissione del ruolo e il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto;
la inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla supposta prescrizione del credito maturata prima della notifica degli avvisi di addebito, per violazione del termine di cui all'art. art. 24, comma quinto, del Dlgs. N. 46/1999; la infondatezza della eccezione di prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica dei titoli impositivi, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, tenuto conto anche della notifica, con efficacia interruttiva, dell'intimazione di pagamento n
01220229000438491000 e della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n.
01276202200000196000, computati altresì i termini di sospensione disposta con L.
27.12.2013 n° 147 e con la disciplina normativa emergenziale da COVID 19.
Sosteneva la prescrizione decennale dei crediti previdenziali e la legittimità della opposta intimazione, concludendo come di seguito riportato: “in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c. relativamente a tutte le cartelle di pagamento indicate in premessa , afferenti a tributi di competenza della
CGT I grado;
rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
condannare, in ogni caso, parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori”.
Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti di e CP_1 [...]
, si costituiva tempestivamente l' il quale Controparte_4 CP_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze involgenti l'operato dell'Agente Riscossione, nonchè la inammissibilità CP_3 dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 24 d.lgs 46/1999, deducendo di avere regolarmente notificato i titoli impositivi.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' in quanto inammissibile ed infondata con ogni consequenziale CP_1 provvedimento favorevole all' ; in subordine e salvo gravame, Controparte_5 accertare e dichiarare il diritto del resistente e per Esso dell'Ente della CP_1
Riscossione di procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti che
4 risulteranno accertati all'esito del procedimento. Con vittoria di spese e competenze in favore dell' . CP_1
Si costituiva altresì , Direzione Provinciale Avellino, che eccepiva Controparte_2 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato e non provato.
Concludeva, sulla scorta di ampie e articolate argomentazioni, nei seguenti termini: “in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;
2) in via subordinata, rigettare l'avversa opposizione alla luce dei suindicati motivi in fatto indiritto, con condanna di controparte alle spese del medesimo”.
3. Preliminarmente, in rito, riguardo alle pretese di carattere tributario relative ad
Irpef, Imposta di Registro e Spese di Giustizia, è fondata la eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, atteso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità: “l'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso la cognizione del giudice tributario
a tutte le questioni che hanno ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, relativamente all'an o al quantum dell'obbligazione. Di conseguenza, anche
l'eccezione di prescrizione rientra nella giurisdizione tributaria, rappresentando un fatto che estingue l'obbligazione tributaria anche se si verifichi in un periodo successivo alla valida notificazione della cartella di pagamento” (v. ex multis Cass.
SS.UU. n. 16986/2022).
L'oggetto della domanda, infatti, è relativo, almeno parzialmente, a cartelle sottese all'intimazione di pagamento che rientrano nella giurisdizione tributaria.,
Il riferimento è alle cartelle e agli atti successivi all'avviso di accertamento di seguito indicati: cartella n. 01220180004552514000 per omesso versamento IRPEF dovuta all' per l'anno 2009 notificata in data Controparte_6
17.09.2018; cartella n. 01220190008597787000 per omesso versamento imposta di registro dovuta all'Amministrazione Finanziaria di Napoli II per l'anno 2018 notificata in data 07.10.2019; cartella n 01220200005068020000 per omesso versamento spese di giustizia dovuta all' Finanziaria per l'anno 2009 Controparte_6 CP_4 notificata in data 05.02.2022; intimazione di pagamento n. TFKIPPRN002992018 notificato il 31/08/2018; successiva all'avviso di accertamento n. TFK010402597/2014 notificato il 25.11.2014 per omesso versamento IRPEF dovuta all'Amministrazione
Finanziaria di Avellino per l'anno 2009; intimazione di pagamento n.
TFKIPPRN003002018 notificata il 31/08/2018 successiva all'avviso di accertamento
5 n. TFK010402634/2014 notificato il 11/12/2014 per omesso versamento IRPEF dovuta all'Amministrazione Finanziaria di Avellino per l'anno 2010.
Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, D. Lgs. n° 546/92), sono attribuite alla giurisdizione tributaria.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale con riferimento alle predette cartelle e intimazioni di pagamento.
4. Riguardo alle pretese di carattere non tributario (contributi IVS annualità 2017,
2018 e 2019) portati negli avvisi di addebito sottesi alla opposta intimazione,
l'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata.
5. E' inammissibile l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in quanto proposta elasso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 cit., e ciò a prescindere dalla documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, posto che, anche in ipotesi di notifica omessa o nulla, la parte ricorrente, con la ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata il 4.1.2023, nella quale sono indicati i titoli esecutivi in discorso unitamente al dettaglio del debito, ha avuto conoscenza dei titoli e, pertanto, ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla pretesa invalidità della notifica degli stessi;
ma a tali rilievi consegue che l'opposizione sul merito della pretesa (prescrizione estintiva quinquennale) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, vale a dire dalla notifica del primo atto con cui il debitore è venuto a conoscenza degli avvisi e delle cartelle, vale a dire entro 40 giorni dal 4.1.2023.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
6. E' infondata la eccezione di prescrizione del credito contributivo che parte attrice assume essere maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, in quanto -sebbene l'introduzione dell'opposizione all'esecuzione non sia soggetta ad alcun termine decadenziale, (cfr. Cass. sez. un. n. 23397 del 2016)- ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta e considerato che l'intimazione impugnata è stata pacificamente notificata il 23.06.2023, non è decorso il termine quinquennale di
6 prescrizione.
7. Infine, va rilevata la non tempestività dell'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, integranti motivi di opposizione agli atti esecutivi e che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (23.06.2023) ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data
26.07.2023 rende inammissibili tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi.
8. In conclusione, in ragione delle considerazioni di cui innanzi, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...] con ricorso depositato il 26.07.2023 nei confronti di Pt_1 Controparte_2
, e , , disattesa e/o
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_4 assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere munita di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. 2, d.Lgs. n. 546/1992 nella versione ratione temporis applicabile, in relazione all'intimazione di pagamento n.
01220239001165086/00, notificata il 23/06/2023 da Controparte_2
con riferimento alle cartelle n. 01220180004552514000, n.
[...]
01220190008597787000, n. 01220200005068020000, intimazioni di pagamento n.
TFKIPPRN002992018 e n. TFKIPPRN003002018;
2) visti gli artt. 50 c.p.c. e 59 l. n. 69/2009, assegna termine di mesi tre per la riassunzione;
3) Dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
4) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti,
[...]
, e , Controparte_7 CP_1 Controparte_8 delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di detti resistenti in € 4.201,00
7 (euroquattromiladuecentouno/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, 12/09/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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