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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/09/2025, n. 12855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12855 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 43599/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ciasco, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ovidio n.20, in virtù di procura allegata Pt_1 telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Via Attilio Friggeri Pt_1
n. 82, presso lo studio dell'avv. Mario Fiandanese e il suo indirizzo di posta elettronica certificata, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 21.5.2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cooperativa Ambra conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
Contr (di seguito chiedendo:
[...] previo accertamento dell'applicazione di interessi usurari nel contratto di mutuo stipulato tra le Contr parti, di condannare alla restituzione della somma di euro € 30.000,00 indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurai non dovuti, nonché di condannarla alla rifusione delle spese di mediazione pari ad euro € 48,80 in quanto non ha ritenuto di aderirvi.
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c. contestava anche l'usura soggettiva. Contr si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Nel merito, va premesso che oggetto del procedimento è il contratto di mutuo stipulato in data
24.11.1997 (come da contratto allegato, la cui data di rogito è erroneamente indicata in citazione in data 30.10.1997), contratto successivamente rinegoziato il 30.6.2007 (e “suddiviso” in data
14.11.2016).
Al riguardo, va osservato, innanzitutto, in ordine alle contestazioni della pattuizione ed applicazione di interessi usurari, che l'art. 644 c.p.c è l'unica norma che prevede il reato di usura;
la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art.644, III co., c.p. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Va evidenziato, poi, che per giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Sez. Un. sent. n.19597/2020) gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.
Detta circostanza non comporta, però, in nessun caso che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.
Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria (la differenza di funzione è evidenziata anche dalla suddetta pronuncia delle Sezioni
Unite del 2020). Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio
2014).
La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.
Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.
Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati.
Irrilevante al riguardo di detta valutazione è che gli interessi di mora decorrono sull'intera rata scaduta.
Va aggiunto che, in ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, poi, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. Tasso Effettivo Moratorio); infatti l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento.
Inoltre, infondata è anche la determinazione di un tasso di estinzione anticipata, in quanto l'indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo (cfr. anche, a riscontro, Cass., Sez. III, sent. 7352/2022).
Ciò premesso, va evidenziato, innanzitutto, che la parte che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di allegare la documentazione contrattuale da cui risulti la fondatezza della domanda.
Nel caso di specie, la parte attrice ha allegato solo il contratto di mutuo originario non allegando la documentazione contrattuale relativa all'erogazione, alla rinegoziazione e successiva suddivisione - documentazione che la parte attrice doveva avere a disposizione, in quanto parte contrattuale titolare del rapporto dedotto - non consentendo una verifica dei dati contrattuali contenuta in detti atti.
Ciò detto, va rilevato che dalla stessa perizia di parte è esclusa la presenza di interessi usurari in sede di rinegoziazione del mutuo.
Riguardo, alle pattuizioni originari, a fronte di un interesse iniziale quantificato (art.7) nella misura annua di 7.277 (Ribor sei mesi più 1,125), pur seguendo le indicazioni del c.t.p. di parte che indica un T.A.N. di 8,36% ed un teg pari all'8,49 % si evidenzia come in base alle istruzioni della
Banca d'Italia, la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della determinazione di dette pattuizioni a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella dei mutui ipotecari a tasso fisso e variabile il cui tasso soglia era pari al 14,085 (Tegm 9,39%), misura superiore ai tassi pattuiti.
Inoltre, per quanto detto, è erroneo considerare l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata del mutuo ai fini di verificare l'applicazione di interessi usurari.
Pertanto, dal raffronto dei tassi pattuiti ed il tasso soglia, emerge che essi siano nettamente sotto il tasso soglia.
Va esclusa anche l'ipotesi di una usura soggettiva, in quanto genericamente contestata e non risultante dalla documentazione allegata.
Va esclusa, poi, la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr.
Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017). Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, confermata la non necessità di espletare c.t.u. contabile, si ritiene di rigettare le domande attoree, compresa quella relativa al rimborso delle spese di mediazione essendo, peraltro, facoltà della controparte di non aderire alla stessa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande attoree;
condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in €5.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 20.09.2025 Il Giudice
Alfredo Landi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 43599/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ciasco, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ovidio n.20, in virtù di procura allegata Pt_1 telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Via Attilio Friggeri Pt_1
n. 82, presso lo studio dell'avv. Mario Fiandanese e il suo indirizzo di posta elettronica certificata, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 21.5.2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cooperativa Ambra conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
Contr (di seguito chiedendo:
[...] previo accertamento dell'applicazione di interessi usurari nel contratto di mutuo stipulato tra le Contr parti, di condannare alla restituzione della somma di euro € 30.000,00 indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurai non dovuti, nonché di condannarla alla rifusione delle spese di mediazione pari ad euro € 48,80 in quanto non ha ritenuto di aderirvi.
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c. contestava anche l'usura soggettiva. Contr si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Nel merito, va premesso che oggetto del procedimento è il contratto di mutuo stipulato in data
24.11.1997 (come da contratto allegato, la cui data di rogito è erroneamente indicata in citazione in data 30.10.1997), contratto successivamente rinegoziato il 30.6.2007 (e “suddiviso” in data
14.11.2016).
Al riguardo, va osservato, innanzitutto, in ordine alle contestazioni della pattuizione ed applicazione di interessi usurari, che l'art. 644 c.p.c è l'unica norma che prevede il reato di usura;
la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art.644, III co., c.p. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Va evidenziato, poi, che per giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Sez. Un. sent. n.19597/2020) gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.
Detta circostanza non comporta, però, in nessun caso che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.
Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria (la differenza di funzione è evidenziata anche dalla suddetta pronuncia delle Sezioni
Unite del 2020). Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio
2014).
La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.
Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.
Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati.
Irrilevante al riguardo di detta valutazione è che gli interessi di mora decorrono sull'intera rata scaduta.
Va aggiunto che, in ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, poi, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. Tasso Effettivo Moratorio); infatti l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento.
Inoltre, infondata è anche la determinazione di un tasso di estinzione anticipata, in quanto l'indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo (cfr. anche, a riscontro, Cass., Sez. III, sent. 7352/2022).
Ciò premesso, va evidenziato, innanzitutto, che la parte che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di allegare la documentazione contrattuale da cui risulti la fondatezza della domanda.
Nel caso di specie, la parte attrice ha allegato solo il contratto di mutuo originario non allegando la documentazione contrattuale relativa all'erogazione, alla rinegoziazione e successiva suddivisione - documentazione che la parte attrice doveva avere a disposizione, in quanto parte contrattuale titolare del rapporto dedotto - non consentendo una verifica dei dati contrattuali contenuta in detti atti.
Ciò detto, va rilevato che dalla stessa perizia di parte è esclusa la presenza di interessi usurari in sede di rinegoziazione del mutuo.
Riguardo, alle pattuizioni originari, a fronte di un interesse iniziale quantificato (art.7) nella misura annua di 7.277 (Ribor sei mesi più 1,125), pur seguendo le indicazioni del c.t.p. di parte che indica un T.A.N. di 8,36% ed un teg pari all'8,49 % si evidenzia come in base alle istruzioni della
Banca d'Italia, la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della determinazione di dette pattuizioni a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella dei mutui ipotecari a tasso fisso e variabile il cui tasso soglia era pari al 14,085 (Tegm 9,39%), misura superiore ai tassi pattuiti.
Inoltre, per quanto detto, è erroneo considerare l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata del mutuo ai fini di verificare l'applicazione di interessi usurari.
Pertanto, dal raffronto dei tassi pattuiti ed il tasso soglia, emerge che essi siano nettamente sotto il tasso soglia.
Va esclusa anche l'ipotesi di una usura soggettiva, in quanto genericamente contestata e non risultante dalla documentazione allegata.
Va esclusa, poi, la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr.
Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017). Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, confermata la non necessità di espletare c.t.u. contabile, si ritiene di rigettare le domande attoree, compresa quella relativa al rimborso delle spese di mediazione essendo, peraltro, facoltà della controparte di non aderire alla stessa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande attoree;
condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in €5.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 20.09.2025 Il Giudice
Alfredo Landi