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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1014/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1014/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA TRIESTE, 90 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. DI PASQUALE STEFANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DUOMO, 348 CP_1 P.IVA_2
80133 NAPOLI presso lo studio dell'avv. BONANNI PASQUALE, che la rappresenta e pagina 1 di 12 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANNUNZIATA BRUNELLA
( VIA DUOMO 80133 NAPOLI;
C.F._1
APPELLATA
avente ad oggetto: ONroparte_2
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.
680/2024 emessa in data 1° ottobre 2024 dal Tribunale di Lodi nella causa civile n.
52/2023 R.G., non notificata, contrariis reiectis:
NEL MERITO: 1) confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1015/2022 del 26 settembre 2022, R.G. n. 1826/2022 Tribunale di Lodi;
2) dichiarare che nulla deve a Parte_1 CP_1
3) conseguentemente, condannare a restituire a CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 7.425,58 dalla stessa versato in forza della pronuncia
[...]
di primo grado (cfr. doc. n. 3), oltre interessi di legge;
4) accertare e dichiarare che è creditrice di Parte_1 CP_1
della somma di Euro 89.936,48 e, conseguentemente, condannare a
[...] CP_1
versare all'odierna appellante detto importo, o somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 5 D.L. 231/2002;
5) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di primo e secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già dedotte con memoria depositata ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e che si riportano integralmente: pagina 2 di 12 prova testimoniale e interpello formale del legale rappresentante di sui CP_1
seguenti capitoli:
1) Vero che sin dal primo addebito di fatture per Parte_1
ONr sanzioni e servizi amministrativi operato da ha immediatamente contestato la debenza degli importi (doc. 3 ; Parte_1
2) Vero che respingeva, a mezzo PEC e mail ordinaria, ogni fattura emessa da Parte_1
PNP per sanzioni e contributi amministrativi;
3) Vero che precisava espressamente, a mezzo email (22.3.2019, 21.5.2019, Parte_1
28.09.2019, 17.10.2019, 28.02.2020 e successive) e comunicazioni orali, l'inesistenza del rapporto di affiliazione fra le parti (docc. 3,5,7); ONr 4) Vero che a far data da marzo 2020, chiedeva a di poter utilizzare i Parte_1
propri “ per poter leggere le spedizioni e trasmetterne la lettura a Parte_2
ONr ottenendo risposta positiva solo a febbraio 2022; ONr 5) Vero che l'utilizzo di barcode di proprietà di era finalizzato esclusivamente ad ONr accelerare le pratiche di disbrigo delle spedizioni su espressa richiesta di
6) Vero che ci sono rapporti commerciali con altre società quali ER e -E AL che prevedono utilizzo di strumentazione elettronica (barcode) di loro proprietà senza costituire alcun rapporto di affiliazione;
7) Vero che in data 03 febbraio 2022 inviava una pec sollecitando il Parte_1
pagamento dell'importo di € 133.929,27, precisando che soltanto il pagamento di detta somma avrebbe consentito la prosecuzione del rapporto commerciale fra le società (doc.
6);
8) Vero che in data 08 febbraio 2022 avveniva il pagamento di € 103.864,36 da parte di ONr (doc. 6);
9) Vero che a seguito del pagamento parziale dell'08 febbraio 2022, Parte_1
sollecitava il pagamento dell'importo residuo (doc. 6);
pagina 3 di 12 ONr 10) Vero che la prima richiesta di somme da parte di avveniva in data 15 marzo
2022 successivamente alla richiesta di di ottenere le proprie spettanze;
Parte_1
ONr 11) Vero che la richiesta di rimborso EPAL da parte di avveniva in data 07 marzo
2022 successivamente alla richiesta di di ottenere le proprie spettanze;
Parte_1
12) Vero che la Gestione EPAL fra le parti era priva di alcuna disciplina scritta che regolasse i rapporti.
Si indicano come testimoni sui capitoli da 1) a 12 i signori dipendente di Tes_1
ed , dipendente di Parte_1 Tes_2 Parte_1
entrambi domiciliati presso la sede operativa di Tirano (SO).
[...]
Si indicano i testi ed anche a prova contraria sui capitoli di Tes_1 Tes_2
controparte che dovessero essere ammessi.
Con opposizione ad eventuali nuove domande avversarie.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, reiectis contrariis:
A) Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello, con attribuzione ai procuratori per averne fatto anticipo.
pagina 4 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto ON La (d'ora in avanti anche otteneva dal Tribunale di Lodi il decreto ingiuntivo n. CP_1
1015\2022 nei confronti della (d'ora in avanti anche , Parte_1 Parte_1 con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento della somma di euro 25.594,55 oltre accessori, in forza di alcune fatture allegate al ricorso.
Proponeva opposizione al detto decreto la assumendo di nulla Parte_1 dovere alla PNP ed anzi di essere creditrice di questa di ingenti importi.
L'opponente esponeva che tra le parti era intercorso, oltre ad un rapporto di locazione di un proprio ON immobile in favore della un rapporto commerciale avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di trasporto e spedizione reciprocamente resi, di volta in volta, in favore dell'una o dell'altra parte. ON Negava invece la di avere mai stipulato con la un contratto di affiliazione commerciale. Parte_1
Pertanto, le fatture azionate che trovavano causa nell'asserito rapporto di affiliazione commerciale erano state illegittimamente emesse.
L'opponente contestava anche la debenza delle altre fatture emesse ed allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di parte opposta al pagamento della somma di euro 89.936,48, come risultava dall'estratto conto prodotto.
Si costituiva in giudizio la PNP contestando il fondamento della opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente, delle quali si chiedeva il rigetto.
In particolare, quanto alla domanda riconvenzionale, l'opposta ne faceva rilevare la nullità per genericità, non potendo comprendersi di quali fatture tra quelle indicate nell'estratto conto l'opponente chiedesse il pagamento, assumeva come compensate le reciproche poste, il detto credito fosse inesistente ed eccepiva la prescrizione ex art. 2951 c.c. dei crediti relativi alle fatture emesse nel 2020.
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n.680\2024 pubblicata l'1-10-2024, revocava il decreto opposto e ON condannava al pagamento in favore di della somma di euro 2.751,45, respingeva la Parte_1 domanda riconvenzionale di e condannava quest'ultima alle spese del giudizio, ivi Parte_1 comprese quelle della fase monitoria, facendo applicazione dello scaglione fino ad euro 5.200.
Il primo giudice, quanto al credito azionato in via monitoria, riconosceva la debenza unicamente della somma di euro 2.751,45 relativa a servizi di trasporto resi in favore di mentre riteneva non Parte_1
ON dovuti gli importi oggetto delle altre fatture allegate dalla ON Il tribunale in particolare, per gli asseriti crediti per servizi resi dal , riteneva che non CP_3 pagina 5 di 12 avesse fornito la prova di un contratto di affiliazione stipulato tra le parti, mentre per i crediti relativi alla mancata restituzione di pallet utilizzati nell'esecuzione dei servizi di trasporto, quantificati dalla ON in euro 10.612,50, difettava qualsiasi prova circa un accordo avente ad oggetto la gestione ed un obbligo di restituzione dei detti contenitori.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, il giudice di primo grado, dopo avere osservato come la stessa era formulata in modo generico, riteneva che le fatture emesse nel 2022, le sole che ON l'opponente aveva dichiarato in conclusionale di azionare in giudizio, risultavano già stornate da ed i crediti portati dalle altre due fatture azionate relative ad annualità diverse, non erano dimostrati, posto che la fattura 94\2021 si riferiva ad un danno del quale non vi era prova e lo stesso era a dirsi per la fattura n.154\2020, che si riferiva a pretese differenze tariffarie.
Detta pronuncia è stata impugnata da in forza di tre motivi di Parte_1 appello.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone CP_1 il rigetto.
Spirati i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per l'udienza dell'11 novembre 2025, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Osserva preliminarmente il Collegio come le prove orali articolate in primo grado dalla non Parte_1 ammesse dal primo giudice, e riproposte in questo grado di appello, risultino del tutto superflue, alla stregua della documentazione già prodotta in giudizio.
Del resto l'appellante neppure illustra i motivi che renderebbero rilevanti, ai fini della decisione, le dette prove.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto un credito di
PNP di euro 2.751,45.
Assumeva l'appellante come il tribunale aveva errato sia nel ritenere che le fatture relative al detto credito non fossero state oggetto di contestazione, sia nel ritenere raggiunta la dimostrazione del credito. ON Aggiunge l'appellante come in nessuna delle lettere di vettura prodotte dalla c'era un richiamo a e come nelle fatture c'erano spese -quali “addebito per spese Parte_1 telefoniche”, “contributo divulgazione marchio network”, “smistamento pallet”, “contributo assicurazione”, “contributo costi generali”, “gestione Epal”- per le quali non spettava il rimborso alla pagina 6 di 12 odierna appellata.
Il motivo non ha fondamento.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la si era limitata, nell'atto di Parte_1 opposizione, a ritenere “errate [le fatture] perché non viene precisato quale sia il trasporto a cui si riferiscono”. ON A seguito della produzione da parte di con la comparsa di risposta, delle lettere di vettura relative ai trasporti eseguiti, l'opponente, nella memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., non ha sollevato alcuna contestazione, ciò che permette di ritenere, così come ritenuto dal primo giudice, che la detta ON documentazione allegata dalla sia idonea a dimostrare la fondatezza del credito azionato.
Le contestazioni circa il contenuto delle lettere di vettura e delle fatture prodotte con la comparsa di risposta di primo grado, avanzate solo in questa sede di appello dalla sono, palesemente, Parte_1 tardive, e quindi inammissibili.
Con il secondo motivo l'appellante censura il rigetto da parte del tribunale della domanda riconvenzionale proposta con l'atto di opposizione.
Assume la come la motivazione del giudice di primo grado fosse anzitutto contraddittoria, Parte_1 perché da un lato si affermava che la domanda riconvenzionale era stata proposta dall'opponente senza indicazione delle fatture rimaste insolute, salvo poi numerare le fatture oggetto di pretesa.
L'appellante fa rilevare come le fatture emesse nell'anno 2022 recassero espressamente l'oggetto della prestazione, ed ammontassero ad un importo complessivo di euro 63.069,10.
Dovevano poi aggiungersi gli importi di euro 11.461,00 portato dalla fattura n.94\2021 e quello di euro
16.856,17 portato dalla fattura n.154\2020, per un totale di euro 91.386,27.
Visto che per mero errore era stata indicata in atti la somma di euro 89.936,48, in questi limiti era contenuta la domanda di pagamento avanzata.
Aggiunge l'appellante come la fondatezza della detta domanda riconvenzionale, esclusa dal giudice di ON primo grado, era stata in realtà confermata dalla difesa della che costituendosi in giudizio aveva espressamente riconosciuto il credito di affermando però che questo dovesse compensarsi Parte_1 con il credito dalla stessa PNP vantato in forza dell'asserito contratto di affiliazione.
Secondo l'appellante, una volta accertata l'insussistenza del contratto di affiliazione, doveva ritenersi ON inesistente anche la compensazione eccepita dalla
La doglianza è infondata, anche se la motivazione del primo giudice deve essere integrata.
Va anzitutto ricordato in quali termini sia stata proposta la domanda riconvenzionale da parte della pagina 7 di 12 Parte_1
ON L'opponente in primo grado ha allegato che, dal momento in cui la aveva iniziato ad emettere fatture ingiustificate in forza dell'inesistente contratto di affiliazione, non era stato più possibile operare una compensazione tra le opposte partite di dare ed avere, e conseguentemente la Parte_1 risulta creditrice della somma di € 89.936,48 come da fatture ed estratto conto allegato”.
[...]
Detto documento, indicato come numero 4, è composto da una serie di fatture emesse nel 2022, e da un elenco di fatture emesse a partire dal 2020, il cui ammontare complessivo è indicato in calce al documento in euro 433.003,79.
Accanto a detto importo viene indicato quello di euro 342.934,04 e nel rigo sottostante quello di euro
90.069,75 che corrisponde alla sottrazione del secondo importo da quello di euro 433.003,79.
Nella memoria depositata ai sensi del comma sesto n.1 dell'art. 183 c.p.c. (nella formulazione allora vigente), la deduceva che l'importo oggetto della domanda riconvenzionale era Parte_1 rappresentato dal proprio credito alla data dell'8 febbraio 2022, pari ad euro 30.064,91, residuato dopo ON l'avvenuto pagamento da parte di dell'importo di euro 103.864,36, e dalle fatture emesse nel periodo gennaio 2022-aprile 2022, per ulteriori trasporti e risarcimento danni, non scadute alla data dell'8 febbraio 2022.
Nella comparsa conclusionale di primo grado, la precisava che il credito alla data dell'8 Parte_1 febbraio 2022 era rappresentato da quanto alla stessa dovuto in forza delle fatture 154\2021 e 94\2021, mentre l'importo ulteriore era quello maturato successivamente a tale data, in forza delle fatture maturate nel primo quadrimestre del 2022.
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio come il giudice di primo grado ha respinto la domanda riconvenzionale della rilevando che: Parte_1
-la domanda era stata formulata genericamente, non avendo l'opponente indicato in modo specifico le fatture da cui traeva origine la pretesa, non indicando espressamente quelle insolute, e producendo solo le fatture emesse nel 2022 (mentre nell'estratto conto erano indicate fatture relative anche ad anni precedenti);
-solo in conclusionale era stato precisato che la domanda aveva ad oggetto solo le fatture del 2022 e quelle n 94\2021 e n.154\2021; ON
-le fatture emesse nel 2022 erano già state stornate da come emergeva dall'estratto conto dalla medesima prodotto come documento n.4 (rectius 14), mentre il credito indicato nelle altre due -una relativa ad un presunto danno, l'altra ad asserite differenze tariffarie a credito della non era Parte_1
pagina 8 di 12 stato dimostrato.
Ciò posto, osserva il Collegio come la indicazione di una serie di fatture, a sostegno della propria domanda di pagamento, soddisfa il requisito minimo per individuare la pretesa azionata in giudizio, impregiudicata ovviamente la questione della fondatezza e della prova della stessa.
La ha indicato una serie di fatture, l'importo della loro somma, dando atto di avere ricevuto Parte_1 pagamenti in acconto, e ciò è sufficiente per consentire alla controparte di sollevare ogni eccezione o contestazione.
Peraltro, la specificazione che la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto il credito residuo alla data ON dell'8 febbraio 2022 -dopo che con mail del 3 febbraio 2022 la aveva chiesto alla il Parte_1 pagamento della somma di euro 133.929,27 ricevendo poi da quest'ultima il pagamento della somma di euro 103.864,36- e le fatture emesse nel 2022, è contenuto nella memoria ex art. 183 comma sesto n.1
c.p.c. (nella formulazione allora vigente).
Se pertanto il rilievo del primo giudice sulla genericità della domanda riconvenzionale della Parte_1 non è corretto, ciò tuttavia non conduce all'accoglimento del motivo in esame.
Rileva anzitutto la Corte come l'appello è con evidenza infondato, quanto al credito asseritamente portato dalle fatture n. 154\2020 e n.94\2021, posto che l'argomentazione del primo giudice, circa l'assenza di prova di dette ragioni creditorie, non è stato neppure sottoposto a specifica critica da parte dell'appellante.
Per quanto attiene alle fatture emesse nel 2022 dalla che il tribunale ha indicato Parte_1 analiticamente nella sentenza impugnata, va rilevato anzitutto come la PNP non abbia contestato che tali fatture corrispondano a servizi di trasporto resi da Parte_1
L'odierna appellata sostiene infatti come gli importi indicati nelle dette fatture siano “stati pagati e/o ON compensati con i crediti vantati da (v. comparsa di risposta di primo grado), e come “a fronte dell'ampia prova documentale fornita da (estratto conto prodotto come doc. 14 nel giudizio di CP_1 primo grado), di aver eseguito molteplici pagamenti, mai contestati da imputati a tali fatture Parte_1
e di averle in parte compensate con i propri crediti, derivanti dall'attività di trasporto eseguita per conto ON dell'appellante” (comparsa di risposta di nel presente grado di appello).
L'affermazione del primo giudice, che con espressione alquanto criptica, assume che le fatture in ON questione “risultano già stornate da come risulta dall'estratto conto prodotto dall'opposta”, va pertanto meglio precisata.
L'analisi degli elementi istruttori acquisiti al processo, deve muovere dal granitico principio in tema di pagina 9 di 12 onere probatorio, secondo il quale, una volta dimostrata l'esistenza dell'obbligazione, incombe sul debitore la prova di un pagamento o di un fatto estintivo, e dall'altrettanto pacifico principio ricavabile dall'art. 115 c.p.c., secondo cui devono ritenersi provati in giudizio i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra. ON Ciò posto, va rilevato come il citato estratto conto prodotto dalla come documento n.14, includa anche le fatture oggetto della domanda riconvenzionale, e confrontate le reciproche poste attive e passive tra le parti, derivante dalla reciproca esecuzione a favore dell'una e dell'altra, di servizi di ON trasporto, perviene ad evidenziare un credito della pari ad euro 25.551,47.
Questo estratto conto non è stato, nella memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c. (nella ON formulazione allora vigente), in replica alla comparsa di risposta della contestato dalla se non per i crediti derivanti dal contratto di affiliazione, del quale si è negata l'esistenza. Parte_1
Come accertato dal giudice di primo grado, senza impugnazioni delle parti sul punto, le poste creditorie ON della derivanti dall'insussistente contratto di affiliazione tra le parti, non sono dovute e ammontano, sottraendo dal credito oggetto del ricorso monitorio l'importo di euro 2.751,45 - riconosciuto come dovuto- e quello di euro 10.612,50 -ritenuto privo di dimostrazione- ad euro
12.230,60.
Tenuto conto che ha sempre negato di avere stipulato un contratto di affiliazione Parte_1
ON commerciale con e di avere mai pagato a quest'ultima somme a tale titolo, la non debenza, accertata dal primo giudice, dell'importo di euro 12.230,60 ha spiegato il suo effetto nel rendere ON infondata, in modo corrispondente, la domanda della ma è del tutto irrilevante al fine di attribuire fondatezza alla domanda riconvenzionale della Parte_1
ON Dall'estratto conto prodotto dalla anche eliminando i crediti derivanti dal contratto di affiliazione commerciale, ritenuto inesistente, residua comunque un credito della odierna appellata, pari, come ritenuto dal primo giudice, ad euro 2.751,45.
Con il terzo motivo l'appellante, oltre a far rilevare come l'accoglimento dei primi due motivi doveva condurre ad una revisione del capo della sentenza che aveva regolato le spese processuali, lamenta come, in ogni caso, il giudice di primo grado, una volta revocato il decreto opposto, aveva errato nel ON riconoscere le spese processuali in favore di anche per la fase monitoria, mentre l'esito del giudizio avrebbe dovuto condurre, attesa la reciproca soccombenza, ad una integrale compensazione delle dette spese.
Anche questo motivo non ha fondamento.
pagina 10 di 12 Avuto riguardo all'esito del giudizio di primo grado, che ha visto l'accoglimento, seppure per il ON limitato importo di euro 2.751,45, della domanda della ed il rigetto di quella della del Parte_1 rilevante importo di euro 89.936,48, la soccombenza prevalente dell'opponente in primo grado giustifica la decisione del primo giudice di porre a carico della medesima le spese di lite, liquidate ON secondo lo scaglione corrispondente all'importo della somma riconosciuta alla
Neppure la decisione di porre a carico dell'opponente anche le spese della fase monitoria, risulta emessa in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass. 24482\2022).
Ha osservato la Corte Regolatrice come nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt.
91 e 92 cod. proc. civ. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite, non risultando quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale Bonanni e Brunella Annunziata, dichiaratisi antistatari.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da confermando di conseguenza la Parte_1 sentenza impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente grado CP_1 che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie, da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale Bonanni e Brunella Annunziata;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1014/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA TRIESTE, 90 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. DI PASQUALE STEFANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DUOMO, 348 CP_1 P.IVA_2
80133 NAPOLI presso lo studio dell'avv. BONANNI PASQUALE, che la rappresenta e pagina 1 di 12 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANNUNZIATA BRUNELLA
( VIA DUOMO 80133 NAPOLI;
C.F._1
APPELLATA
avente ad oggetto: ONroparte_2
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.
680/2024 emessa in data 1° ottobre 2024 dal Tribunale di Lodi nella causa civile n.
52/2023 R.G., non notificata, contrariis reiectis:
NEL MERITO: 1) confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1015/2022 del 26 settembre 2022, R.G. n. 1826/2022 Tribunale di Lodi;
2) dichiarare che nulla deve a Parte_1 CP_1
3) conseguentemente, condannare a restituire a CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 7.425,58 dalla stessa versato in forza della pronuncia
[...]
di primo grado (cfr. doc. n. 3), oltre interessi di legge;
4) accertare e dichiarare che è creditrice di Parte_1 CP_1
della somma di Euro 89.936,48 e, conseguentemente, condannare a
[...] CP_1
versare all'odierna appellante detto importo, o somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 5 D.L. 231/2002;
5) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di primo e secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già dedotte con memoria depositata ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e che si riportano integralmente: pagina 2 di 12 prova testimoniale e interpello formale del legale rappresentante di sui CP_1
seguenti capitoli:
1) Vero che sin dal primo addebito di fatture per Parte_1
ONr sanzioni e servizi amministrativi operato da ha immediatamente contestato la debenza degli importi (doc. 3 ; Parte_1
2) Vero che respingeva, a mezzo PEC e mail ordinaria, ogni fattura emessa da Parte_1
PNP per sanzioni e contributi amministrativi;
3) Vero che precisava espressamente, a mezzo email (22.3.2019, 21.5.2019, Parte_1
28.09.2019, 17.10.2019, 28.02.2020 e successive) e comunicazioni orali, l'inesistenza del rapporto di affiliazione fra le parti (docc. 3,5,7); ONr 4) Vero che a far data da marzo 2020, chiedeva a di poter utilizzare i Parte_1
propri “ per poter leggere le spedizioni e trasmetterne la lettura a Parte_2
ONr ottenendo risposta positiva solo a febbraio 2022; ONr 5) Vero che l'utilizzo di barcode di proprietà di era finalizzato esclusivamente ad ONr accelerare le pratiche di disbrigo delle spedizioni su espressa richiesta di
6) Vero che ci sono rapporti commerciali con altre società quali ER e -E AL che prevedono utilizzo di strumentazione elettronica (barcode) di loro proprietà senza costituire alcun rapporto di affiliazione;
7) Vero che in data 03 febbraio 2022 inviava una pec sollecitando il Parte_1
pagamento dell'importo di € 133.929,27, precisando che soltanto il pagamento di detta somma avrebbe consentito la prosecuzione del rapporto commerciale fra le società (doc.
6);
8) Vero che in data 08 febbraio 2022 avveniva il pagamento di € 103.864,36 da parte di ONr (doc. 6);
9) Vero che a seguito del pagamento parziale dell'08 febbraio 2022, Parte_1
sollecitava il pagamento dell'importo residuo (doc. 6);
pagina 3 di 12 ONr 10) Vero che la prima richiesta di somme da parte di avveniva in data 15 marzo
2022 successivamente alla richiesta di di ottenere le proprie spettanze;
Parte_1
ONr 11) Vero che la richiesta di rimborso EPAL da parte di avveniva in data 07 marzo
2022 successivamente alla richiesta di di ottenere le proprie spettanze;
Parte_1
12) Vero che la Gestione EPAL fra le parti era priva di alcuna disciplina scritta che regolasse i rapporti.
Si indicano come testimoni sui capitoli da 1) a 12 i signori dipendente di Tes_1
ed , dipendente di Parte_1 Tes_2 Parte_1
entrambi domiciliati presso la sede operativa di Tirano (SO).
[...]
Si indicano i testi ed anche a prova contraria sui capitoli di Tes_1 Tes_2
controparte che dovessero essere ammessi.
Con opposizione ad eventuali nuove domande avversarie.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, reiectis contrariis:
A) Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello, con attribuzione ai procuratori per averne fatto anticipo.
pagina 4 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto ON La (d'ora in avanti anche otteneva dal Tribunale di Lodi il decreto ingiuntivo n. CP_1
1015\2022 nei confronti della (d'ora in avanti anche , Parte_1 Parte_1 con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento della somma di euro 25.594,55 oltre accessori, in forza di alcune fatture allegate al ricorso.
Proponeva opposizione al detto decreto la assumendo di nulla Parte_1 dovere alla PNP ed anzi di essere creditrice di questa di ingenti importi.
L'opponente esponeva che tra le parti era intercorso, oltre ad un rapporto di locazione di un proprio ON immobile in favore della un rapporto commerciale avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di trasporto e spedizione reciprocamente resi, di volta in volta, in favore dell'una o dell'altra parte. ON Negava invece la di avere mai stipulato con la un contratto di affiliazione commerciale. Parte_1
Pertanto, le fatture azionate che trovavano causa nell'asserito rapporto di affiliazione commerciale erano state illegittimamente emesse.
L'opponente contestava anche la debenza delle altre fatture emesse ed allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di parte opposta al pagamento della somma di euro 89.936,48, come risultava dall'estratto conto prodotto.
Si costituiva in giudizio la PNP contestando il fondamento della opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente, delle quali si chiedeva il rigetto.
In particolare, quanto alla domanda riconvenzionale, l'opposta ne faceva rilevare la nullità per genericità, non potendo comprendersi di quali fatture tra quelle indicate nell'estratto conto l'opponente chiedesse il pagamento, assumeva come compensate le reciproche poste, il detto credito fosse inesistente ed eccepiva la prescrizione ex art. 2951 c.c. dei crediti relativi alle fatture emesse nel 2020.
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n.680\2024 pubblicata l'1-10-2024, revocava il decreto opposto e ON condannava al pagamento in favore di della somma di euro 2.751,45, respingeva la Parte_1 domanda riconvenzionale di e condannava quest'ultima alle spese del giudizio, ivi Parte_1 comprese quelle della fase monitoria, facendo applicazione dello scaglione fino ad euro 5.200.
Il primo giudice, quanto al credito azionato in via monitoria, riconosceva la debenza unicamente della somma di euro 2.751,45 relativa a servizi di trasporto resi in favore di mentre riteneva non Parte_1
ON dovuti gli importi oggetto delle altre fatture allegate dalla ON Il tribunale in particolare, per gli asseriti crediti per servizi resi dal , riteneva che non CP_3 pagina 5 di 12 avesse fornito la prova di un contratto di affiliazione stipulato tra le parti, mentre per i crediti relativi alla mancata restituzione di pallet utilizzati nell'esecuzione dei servizi di trasporto, quantificati dalla ON in euro 10.612,50, difettava qualsiasi prova circa un accordo avente ad oggetto la gestione ed un obbligo di restituzione dei detti contenitori.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, il giudice di primo grado, dopo avere osservato come la stessa era formulata in modo generico, riteneva che le fatture emesse nel 2022, le sole che ON l'opponente aveva dichiarato in conclusionale di azionare in giudizio, risultavano già stornate da ed i crediti portati dalle altre due fatture azionate relative ad annualità diverse, non erano dimostrati, posto che la fattura 94\2021 si riferiva ad un danno del quale non vi era prova e lo stesso era a dirsi per la fattura n.154\2020, che si riferiva a pretese differenze tariffarie.
Detta pronuncia è stata impugnata da in forza di tre motivi di Parte_1 appello.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone CP_1 il rigetto.
Spirati i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per l'udienza dell'11 novembre 2025, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Osserva preliminarmente il Collegio come le prove orali articolate in primo grado dalla non Parte_1 ammesse dal primo giudice, e riproposte in questo grado di appello, risultino del tutto superflue, alla stregua della documentazione già prodotta in giudizio.
Del resto l'appellante neppure illustra i motivi che renderebbero rilevanti, ai fini della decisione, le dette prove.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto un credito di
PNP di euro 2.751,45.
Assumeva l'appellante come il tribunale aveva errato sia nel ritenere che le fatture relative al detto credito non fossero state oggetto di contestazione, sia nel ritenere raggiunta la dimostrazione del credito. ON Aggiunge l'appellante come in nessuna delle lettere di vettura prodotte dalla c'era un richiamo a e come nelle fatture c'erano spese -quali “addebito per spese Parte_1 telefoniche”, “contributo divulgazione marchio network”, “smistamento pallet”, “contributo assicurazione”, “contributo costi generali”, “gestione Epal”- per le quali non spettava il rimborso alla pagina 6 di 12 odierna appellata.
Il motivo non ha fondamento.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la si era limitata, nell'atto di Parte_1 opposizione, a ritenere “errate [le fatture] perché non viene precisato quale sia il trasporto a cui si riferiscono”. ON A seguito della produzione da parte di con la comparsa di risposta, delle lettere di vettura relative ai trasporti eseguiti, l'opponente, nella memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., non ha sollevato alcuna contestazione, ciò che permette di ritenere, così come ritenuto dal primo giudice, che la detta ON documentazione allegata dalla sia idonea a dimostrare la fondatezza del credito azionato.
Le contestazioni circa il contenuto delle lettere di vettura e delle fatture prodotte con la comparsa di risposta di primo grado, avanzate solo in questa sede di appello dalla sono, palesemente, Parte_1 tardive, e quindi inammissibili.
Con il secondo motivo l'appellante censura il rigetto da parte del tribunale della domanda riconvenzionale proposta con l'atto di opposizione.
Assume la come la motivazione del giudice di primo grado fosse anzitutto contraddittoria, Parte_1 perché da un lato si affermava che la domanda riconvenzionale era stata proposta dall'opponente senza indicazione delle fatture rimaste insolute, salvo poi numerare le fatture oggetto di pretesa.
L'appellante fa rilevare come le fatture emesse nell'anno 2022 recassero espressamente l'oggetto della prestazione, ed ammontassero ad un importo complessivo di euro 63.069,10.
Dovevano poi aggiungersi gli importi di euro 11.461,00 portato dalla fattura n.94\2021 e quello di euro
16.856,17 portato dalla fattura n.154\2020, per un totale di euro 91.386,27.
Visto che per mero errore era stata indicata in atti la somma di euro 89.936,48, in questi limiti era contenuta la domanda di pagamento avanzata.
Aggiunge l'appellante come la fondatezza della detta domanda riconvenzionale, esclusa dal giudice di ON primo grado, era stata in realtà confermata dalla difesa della che costituendosi in giudizio aveva espressamente riconosciuto il credito di affermando però che questo dovesse compensarsi Parte_1 con il credito dalla stessa PNP vantato in forza dell'asserito contratto di affiliazione.
Secondo l'appellante, una volta accertata l'insussistenza del contratto di affiliazione, doveva ritenersi ON inesistente anche la compensazione eccepita dalla
La doglianza è infondata, anche se la motivazione del primo giudice deve essere integrata.
Va anzitutto ricordato in quali termini sia stata proposta la domanda riconvenzionale da parte della pagina 7 di 12 Parte_1
ON L'opponente in primo grado ha allegato che, dal momento in cui la aveva iniziato ad emettere fatture ingiustificate in forza dell'inesistente contratto di affiliazione, non era stato più possibile operare una compensazione tra le opposte partite di dare ed avere, e conseguentemente la Parte_1 risulta creditrice della somma di € 89.936,48 come da fatture ed estratto conto allegato”.
[...]
Detto documento, indicato come numero 4, è composto da una serie di fatture emesse nel 2022, e da un elenco di fatture emesse a partire dal 2020, il cui ammontare complessivo è indicato in calce al documento in euro 433.003,79.
Accanto a detto importo viene indicato quello di euro 342.934,04 e nel rigo sottostante quello di euro
90.069,75 che corrisponde alla sottrazione del secondo importo da quello di euro 433.003,79.
Nella memoria depositata ai sensi del comma sesto n.1 dell'art. 183 c.p.c. (nella formulazione allora vigente), la deduceva che l'importo oggetto della domanda riconvenzionale era Parte_1 rappresentato dal proprio credito alla data dell'8 febbraio 2022, pari ad euro 30.064,91, residuato dopo ON l'avvenuto pagamento da parte di dell'importo di euro 103.864,36, e dalle fatture emesse nel periodo gennaio 2022-aprile 2022, per ulteriori trasporti e risarcimento danni, non scadute alla data dell'8 febbraio 2022.
Nella comparsa conclusionale di primo grado, la precisava che il credito alla data dell'8 Parte_1 febbraio 2022 era rappresentato da quanto alla stessa dovuto in forza delle fatture 154\2021 e 94\2021, mentre l'importo ulteriore era quello maturato successivamente a tale data, in forza delle fatture maturate nel primo quadrimestre del 2022.
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio come il giudice di primo grado ha respinto la domanda riconvenzionale della rilevando che: Parte_1
-la domanda era stata formulata genericamente, non avendo l'opponente indicato in modo specifico le fatture da cui traeva origine la pretesa, non indicando espressamente quelle insolute, e producendo solo le fatture emesse nel 2022 (mentre nell'estratto conto erano indicate fatture relative anche ad anni precedenti);
-solo in conclusionale era stato precisato che la domanda aveva ad oggetto solo le fatture del 2022 e quelle n 94\2021 e n.154\2021; ON
-le fatture emesse nel 2022 erano già state stornate da come emergeva dall'estratto conto dalla medesima prodotto come documento n.4 (rectius 14), mentre il credito indicato nelle altre due -una relativa ad un presunto danno, l'altra ad asserite differenze tariffarie a credito della non era Parte_1
pagina 8 di 12 stato dimostrato.
Ciò posto, osserva il Collegio come la indicazione di una serie di fatture, a sostegno della propria domanda di pagamento, soddisfa il requisito minimo per individuare la pretesa azionata in giudizio, impregiudicata ovviamente la questione della fondatezza e della prova della stessa.
La ha indicato una serie di fatture, l'importo della loro somma, dando atto di avere ricevuto Parte_1 pagamenti in acconto, e ciò è sufficiente per consentire alla controparte di sollevare ogni eccezione o contestazione.
Peraltro, la specificazione che la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto il credito residuo alla data ON dell'8 febbraio 2022 -dopo che con mail del 3 febbraio 2022 la aveva chiesto alla il Parte_1 pagamento della somma di euro 133.929,27 ricevendo poi da quest'ultima il pagamento della somma di euro 103.864,36- e le fatture emesse nel 2022, è contenuto nella memoria ex art. 183 comma sesto n.1
c.p.c. (nella formulazione allora vigente).
Se pertanto il rilievo del primo giudice sulla genericità della domanda riconvenzionale della Parte_1 non è corretto, ciò tuttavia non conduce all'accoglimento del motivo in esame.
Rileva anzitutto la Corte come l'appello è con evidenza infondato, quanto al credito asseritamente portato dalle fatture n. 154\2020 e n.94\2021, posto che l'argomentazione del primo giudice, circa l'assenza di prova di dette ragioni creditorie, non è stato neppure sottoposto a specifica critica da parte dell'appellante.
Per quanto attiene alle fatture emesse nel 2022 dalla che il tribunale ha indicato Parte_1 analiticamente nella sentenza impugnata, va rilevato anzitutto come la PNP non abbia contestato che tali fatture corrispondano a servizi di trasporto resi da Parte_1
L'odierna appellata sostiene infatti come gli importi indicati nelle dette fatture siano “stati pagati e/o ON compensati con i crediti vantati da (v. comparsa di risposta di primo grado), e come “a fronte dell'ampia prova documentale fornita da (estratto conto prodotto come doc. 14 nel giudizio di CP_1 primo grado), di aver eseguito molteplici pagamenti, mai contestati da imputati a tali fatture Parte_1
e di averle in parte compensate con i propri crediti, derivanti dall'attività di trasporto eseguita per conto ON dell'appellante” (comparsa di risposta di nel presente grado di appello).
L'affermazione del primo giudice, che con espressione alquanto criptica, assume che le fatture in ON questione “risultano già stornate da come risulta dall'estratto conto prodotto dall'opposta”, va pertanto meglio precisata.
L'analisi degli elementi istruttori acquisiti al processo, deve muovere dal granitico principio in tema di pagina 9 di 12 onere probatorio, secondo il quale, una volta dimostrata l'esistenza dell'obbligazione, incombe sul debitore la prova di un pagamento o di un fatto estintivo, e dall'altrettanto pacifico principio ricavabile dall'art. 115 c.p.c., secondo cui devono ritenersi provati in giudizio i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra. ON Ciò posto, va rilevato come il citato estratto conto prodotto dalla come documento n.14, includa anche le fatture oggetto della domanda riconvenzionale, e confrontate le reciproche poste attive e passive tra le parti, derivante dalla reciproca esecuzione a favore dell'una e dell'altra, di servizi di ON trasporto, perviene ad evidenziare un credito della pari ad euro 25.551,47.
Questo estratto conto non è stato, nella memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c. (nella ON formulazione allora vigente), in replica alla comparsa di risposta della contestato dalla se non per i crediti derivanti dal contratto di affiliazione, del quale si è negata l'esistenza. Parte_1
Come accertato dal giudice di primo grado, senza impugnazioni delle parti sul punto, le poste creditorie ON della derivanti dall'insussistente contratto di affiliazione tra le parti, non sono dovute e ammontano, sottraendo dal credito oggetto del ricorso monitorio l'importo di euro 2.751,45 - riconosciuto come dovuto- e quello di euro 10.612,50 -ritenuto privo di dimostrazione- ad euro
12.230,60.
Tenuto conto che ha sempre negato di avere stipulato un contratto di affiliazione Parte_1
ON commerciale con e di avere mai pagato a quest'ultima somme a tale titolo, la non debenza, accertata dal primo giudice, dell'importo di euro 12.230,60 ha spiegato il suo effetto nel rendere ON infondata, in modo corrispondente, la domanda della ma è del tutto irrilevante al fine di attribuire fondatezza alla domanda riconvenzionale della Parte_1
ON Dall'estratto conto prodotto dalla anche eliminando i crediti derivanti dal contratto di affiliazione commerciale, ritenuto inesistente, residua comunque un credito della odierna appellata, pari, come ritenuto dal primo giudice, ad euro 2.751,45.
Con il terzo motivo l'appellante, oltre a far rilevare come l'accoglimento dei primi due motivi doveva condurre ad una revisione del capo della sentenza che aveva regolato le spese processuali, lamenta come, in ogni caso, il giudice di primo grado, una volta revocato il decreto opposto, aveva errato nel ON riconoscere le spese processuali in favore di anche per la fase monitoria, mentre l'esito del giudizio avrebbe dovuto condurre, attesa la reciproca soccombenza, ad una integrale compensazione delle dette spese.
Anche questo motivo non ha fondamento.
pagina 10 di 12 Avuto riguardo all'esito del giudizio di primo grado, che ha visto l'accoglimento, seppure per il ON limitato importo di euro 2.751,45, della domanda della ed il rigetto di quella della del Parte_1 rilevante importo di euro 89.936,48, la soccombenza prevalente dell'opponente in primo grado giustifica la decisione del primo giudice di porre a carico della medesima le spese di lite, liquidate ON secondo lo scaglione corrispondente all'importo della somma riconosciuta alla
Neppure la decisione di porre a carico dell'opponente anche le spese della fase monitoria, risulta emessa in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass. 24482\2022).
Ha osservato la Corte Regolatrice come nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt.
91 e 92 cod. proc. civ. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite, non risultando quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale Bonanni e Brunella Annunziata, dichiaratisi antistatari.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da confermando di conseguenza la Parte_1 sentenza impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente grado CP_1 che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie, da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale Bonanni e Brunella Annunziata;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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