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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
proc. n. 2805/2018 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2805/2018 del Ruolo Generale promossa
DA
in persona del legale rappresentante Sig. e Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Parte_3 Parte_4
, domiciliati in Torre Santa SA (BR) alla via N. Ricciotti n. 2/A presso e
[...] nello studio dell'Avv. Raffaele Missere
- OPPONENTE-
CONTRO
con sede legale in Bologna, Via Della Beverara n. 19, avente codice Controparte_1 fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bologna R.E.A. BO – P.IVA_1
, (in seguito la “Rappresentante”; “Cribis”), società intervenuta quale mandataria e P.IVA_2 per la gestione dei crediti della Società, rappresentata e difesa in virtù di Parte_5 procura speciale alle liti (procura alle liti) conferita dal Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. ( ), dall' Avv. CP_2 C.F._1
Pierluigi Federici ( , con studio in Roma, Via Barberini n. 86 (“ C.F._2 [...]
) CP_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento in parola veniva incardinato in data 26.06.2018, con ricorso ex art. 615
c.p.c. promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1
L'opponente chiedeva, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto impugnato;
nel merito, dichiararsi e riconoscersi che la
[...]
opposta ha convenuto tassi di interesse corrispettivi e moratori non dovuti in CP_4 quanto pattuiti oltre alla soglia di cui alla l. 108/96 nonché in violazione all'art. 1815 co.2 cc;
accertarsi e dichiararsi la nullità totale del contratto di mutuo rep. n. 81326/31957 per violazione di norma imperativa di legge ex art. 1418 c.c. ovvero nullità e/o invalidità anche parziale delle clausole statuenti la determinazione del tasso di interesse corrispettivo e di mora ai sensi degli artt. 1248, 1346 e dall'art. 1815 co. 2 c.c. e dall'art. 117 TUB;
accertarsi e
1
dichiararsi la nullità del predetto contratto di mutuo per carenza di forma e indeterminatezza dell'oggetto, nonché per violazione della l. 287/90 e quanto alla previsione degli interessi moratori per contrarietà all'art. 1283 c.c.; accertata la pattuizione di tassi usurari, dichiarare che nessun interesse è dovuto dalle società attrici e dai loro fideiussori in virtù dell'art. 1815 cc;
accertata l'usurarietà dei tassi convenuti, condannare la banca alla restituzione delle maggiori somme illegittimamente pretese dall'istituto per interessi moratori e corrispettivi;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta CP_4 per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia e informazione richiesti, dichiarando sussistente colpa professionale ex art 2236 c.c.; condannare la alla CP_4 rifusione delle spese.
In data 14.11.2018 si costituiva in giudizio la chiedendo, preliminarmente, Controparte_4 dichiararsi la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione e dichiararsi inammissibile e improcedibile le avverse domande, avendo introdotto il giudizio di merito con ricorso anziché con citazione;
nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto confermare la validità del titolo esecutivo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre gli accessori di legge.
In data 11.07.2019 le opponenti avanzavano istanza di nomina di CTU, che veniva accettata e in data 13.02.2020 si teneva udienza di giuramento del CTU.
In data 13.02.2020 avveniva sostituzione processuale ex art 111 cpc di con Controparte_4 in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli CP_5 effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, stipulato in data 19/09/2019 tra CP_4
e di Per effetto della predetta cessione, e per essa
[...] CP_6 CP_6 CP_5 subentrava, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente ivi compreso il presente rapporto.
In data 3.06.2020 veniva depositata CTU da parte del professionista delegato e questo
Giudice tratteneva la causa in decisione in data 16.01.2025.
In data 3.07.2024 avveniva la sostituzione processuale ex art 111 cpc di con CP_5 la quale interveniva sulla base di idoneo contratto di cessione di rapporti Controparte_1 giuridici in blocco tra e e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CP_5 Controparte_1
Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), concluso in data 31 maggio 2024, chiedendo l'estromissione di CP_6
In data 16 gennaio 2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso in appello
L'eccezione è infondata.
L'odierna opposta sollevava, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'opponente. A tal proposito, parte opposta ha eccepito che l'impugnazione avrebbe dovuto
2
essere proposta secondo le regole del procedimento ordinario, attraverso citazione, mentre l'impugnazione in oggetto è stata proposta con ricorso. Sul punto, risulta dirimente il principio della salvezza degli atti processuali, enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo più autorevole consesso (Cass. Civ., Sez. Un., 12 gennaio 2022, n. 758), secondo «Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso
e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte». Affermazione, senza dubbio, rispondente ad un criterio di economicità processuale, oltre che rinveniente il proprio fondamento logico nel principio di effettività della tutela che deve portare a escludere applicazioni formalistiche delle norme processuali.
In particolare, la pronuncia ha così affermato: «In base a tale principio, da decenni applicato nella giurisprudenza di legittimità, si afferma che, laddove come atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso come previsto dalla legge, la stessa può valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito nel termine perentorio, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis, Cass. n. 194 del 1981; Sez. un., n. 2714 del 1991); analogamente, nel caso in cui la forma prevista dalla legge sia la citazione ma sia proposto un ricorso, non è sufficiente che questo sia depositato ma occorre che sia anche notificato nel termine perentorio previsto (cfr.
Cass., Sez. un., n. 4166 del 1985; più recentemente, Sez. un., n. 21675 del 2013). Si tratta dunque di una sanatoria riferibile ai soli casi in cui l'atto introduttivo sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.)». Pertanto, questo giudice ritiene che nel caso di specie l'atto di opposizione abbia senz'altro raggiunto il suo scopo in termini di provocazione alla partecipazione al giudizio di parte convenuta, con conseguente sanatoria dello stesso e idoneità a produrre gli effetti sostanziali e processuali che gli sono propri.
2. Sulla presunta nullità del contratto di mutuo.
L'eccezione è infondata.
Parte ricorrente asseriva che il contratto di mutuo oggetto di causa è affetto da nullità assoluta a causa di violazione di norme imperative nonché da nullità relativa della clausola sulla determinazione del tasso di interesse passivo, per il superamento dei tassi soglia, nonché per assoluta indeterminatezza degli interessi.
Invero, stando a quanto sostenuto dai ricorrenti, anche gli interessi di mora avrebbero dovuto essere considerati ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Quindi, sommando gli interessi di mora con interessi corrispettivi e commissioni, remunerazioni e spese ne deriverebbe il superamento del tasso soglia e ne conseguirebbe ex art. 1815 c.c. l'usurarietà del contratto di mutuo, che, pertanto, deve essere convertito in mutuo gratuito.
In merito all'ammortamento alla francese, si sono pronunciate le Sezioni Unite con Sentenza
20 maggio 2024, n. 15130.
3
Per quanto concerne la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito derivante dal sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi, la sentenza Cassazione Sezioni Unite
20 maggio 2024, n. 15130, ha chiarito che tale mancanza non fa emergere un problema di determinatezza dell'oggetto del contratto.
Piuttosto, tale circostanza potrebbe eventualmente rilevare sotto il profilo della mancanza di un elemento previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b., che richiede l'indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati.
Questo porterebbe, semmai, a una nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo"
o costo aggiuntivo del prestito, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo.
Nel caso di specie, il ctu – che ha, comunque, proceduto alla rideterminazione del saldo del conto in favore dell'opponente - ha osservato che «dal punto di vista della comprensibilità da parte dell'utente medio si ritiene che la presenza del tasso fisso e del piano di ammortamento allegato al contratto abbia ridotto molto la eventuale difficoltà di comprensione dell'impegno assunto». L'allegazione del piano di ammortamento al contratto con l'indicazione delle rate permetterebbe, dunque, al mutuatario di calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso.
3. Sulla violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia e informazione richiesti, dichiarando sussistente colpa professionale ex art 2236 cc
Conseguentemente, deve ritenersi che la allegando il piano di ammortamento al CP_4 contratto con l'indicazione delle rate, abbia correttamente adempiuto gli obblighi comportamentali richiesti. Invero, si consideri che lo scopo degli obblighi di informazione è quello di garantire la trasparenza del contratto, finalizzata a consentire al consumatore di raffrontare le varie offerte esistenti sul mercato e di optare per quella per lui più conveniente.
La circostanza che la abbia allegato il piano di ammortamento al contratto è idonea ad CP_4 escludere la colpa professionale ex art. 2236 cc.
Tale ragionamento risulta confermato da Sezioni Unite Sentenza 20 maggio 2024, n. 15130, precisamente dal seguente passaggio: «Ed allora, se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze
e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di «credito ai consumatori», prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato»; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)»
4
4. Sull'usurarietà dei tassi convenuti
Sul punto, il ctu veniva chiamato anche a verificare se l'accertata capitalizzazione alla francese abbia dato luogo ad effetti anatocistici. Il ctu concludeva nel senso che il mutuo può essere ricalcolato secondo la modalità di calcolo lineare in luogo della modalità di capitalizzazione composta del cd ammortamento alla francese.
All'esito del ricalcolo con tale modalità lineare del rapporto oggetto di esame è risultato che alla data dell'ultimo pagamento effettuato 31/03/2014 il saldo del capitale residuo è pari a euro 231.336,43 in luogo di euro 260.842,43. La somma dovuta alla data di decadenza del beneficio del termine del 08/04/2015 è pari a euro 245.591,19 (di cui euro 14.254,76 per interessi convenzionali al 6,3%) in luogo di 276.915,33. Tale operazione è possibile perché, nell'ambito del piano di ammortamento alla francese, oltre al criterio di determinazione della rata con calcolo esponenziale che darebbe luogo all'anatocismo, esiste anche una modalità di calcolo cd. lineare, che produce un piano di ammortamento molto più favorevole per il mutuatario, con interessi calcolati inferiori, mantenendo le stesse caratteristiche di rata costante e interessi decrescenti.
5. Sulle spese e competenze di lite
Stante il parziale accoglimento, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene congruo compensare le spese del presente giudizio, nella misura della metà, ponendo la residua metà
a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) accoglie parzialmente la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma
l'ingiunzione di pagamento e ricalcola l'importo dovuto in euro 245.591,19 (di cui euro
14.254,76 per interessi convenzionali al 6,3%) in luogo di 276.915,33;
2) compensa, nella misura della metà, le spese del presente giudizio, che pone, per la parte residua, a carico dell'opposta e che liquida nel residuo importo di euro 3.000,00, oltre IVA e CAP, se dovuti.
Così deciso in Brindisi, in data 10/02/2025
Il Giudice
dott. Antonio Ivan Natali
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell' . Controparte_7
5
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2805/2018 del Ruolo Generale promossa
DA
in persona del legale rappresentante Sig. e Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Parte_3 Parte_4
, domiciliati in Torre Santa SA (BR) alla via N. Ricciotti n. 2/A presso e
[...] nello studio dell'Avv. Raffaele Missere
- OPPONENTE-
CONTRO
con sede legale in Bologna, Via Della Beverara n. 19, avente codice Controparte_1 fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bologna R.E.A. BO – P.IVA_1
, (in seguito la “Rappresentante”; “Cribis”), società intervenuta quale mandataria e P.IVA_2 per la gestione dei crediti della Società, rappresentata e difesa in virtù di Parte_5 procura speciale alle liti (procura alle liti) conferita dal Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. ( ), dall' Avv. CP_2 C.F._1
Pierluigi Federici ( , con studio in Roma, Via Barberini n. 86 (“ C.F._2 [...]
) CP_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento in parola veniva incardinato in data 26.06.2018, con ricorso ex art. 615
c.p.c. promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1
L'opponente chiedeva, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto impugnato;
nel merito, dichiararsi e riconoscersi che la
[...]
opposta ha convenuto tassi di interesse corrispettivi e moratori non dovuti in CP_4 quanto pattuiti oltre alla soglia di cui alla l. 108/96 nonché in violazione all'art. 1815 co.2 cc;
accertarsi e dichiararsi la nullità totale del contratto di mutuo rep. n. 81326/31957 per violazione di norma imperativa di legge ex art. 1418 c.c. ovvero nullità e/o invalidità anche parziale delle clausole statuenti la determinazione del tasso di interesse corrispettivo e di mora ai sensi degli artt. 1248, 1346 e dall'art. 1815 co. 2 c.c. e dall'art. 117 TUB;
accertarsi e
1
dichiararsi la nullità del predetto contratto di mutuo per carenza di forma e indeterminatezza dell'oggetto, nonché per violazione della l. 287/90 e quanto alla previsione degli interessi moratori per contrarietà all'art. 1283 c.c.; accertata la pattuizione di tassi usurari, dichiarare che nessun interesse è dovuto dalle società attrici e dai loro fideiussori in virtù dell'art. 1815 cc;
accertata l'usurarietà dei tassi convenuti, condannare la banca alla restituzione delle maggiori somme illegittimamente pretese dall'istituto per interessi moratori e corrispettivi;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta CP_4 per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia e informazione richiesti, dichiarando sussistente colpa professionale ex art 2236 c.c.; condannare la alla CP_4 rifusione delle spese.
In data 14.11.2018 si costituiva in giudizio la chiedendo, preliminarmente, Controparte_4 dichiararsi la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione e dichiararsi inammissibile e improcedibile le avverse domande, avendo introdotto il giudizio di merito con ricorso anziché con citazione;
nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto confermare la validità del titolo esecutivo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre gli accessori di legge.
In data 11.07.2019 le opponenti avanzavano istanza di nomina di CTU, che veniva accettata e in data 13.02.2020 si teneva udienza di giuramento del CTU.
In data 13.02.2020 avveniva sostituzione processuale ex art 111 cpc di con Controparte_4 in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli CP_5 effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, stipulato in data 19/09/2019 tra CP_4
e di Per effetto della predetta cessione, e per essa
[...] CP_6 CP_6 CP_5 subentrava, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente ivi compreso il presente rapporto.
In data 3.06.2020 veniva depositata CTU da parte del professionista delegato e questo
Giudice tratteneva la causa in decisione in data 16.01.2025.
In data 3.07.2024 avveniva la sostituzione processuale ex art 111 cpc di con CP_5 la quale interveniva sulla base di idoneo contratto di cessione di rapporti Controparte_1 giuridici in blocco tra e e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CP_5 Controparte_1
Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), concluso in data 31 maggio 2024, chiedendo l'estromissione di CP_6
In data 16 gennaio 2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso in appello
L'eccezione è infondata.
L'odierna opposta sollevava, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'opponente. A tal proposito, parte opposta ha eccepito che l'impugnazione avrebbe dovuto
2
essere proposta secondo le regole del procedimento ordinario, attraverso citazione, mentre l'impugnazione in oggetto è stata proposta con ricorso. Sul punto, risulta dirimente il principio della salvezza degli atti processuali, enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo più autorevole consesso (Cass. Civ., Sez. Un., 12 gennaio 2022, n. 758), secondo «Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso
e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte». Affermazione, senza dubbio, rispondente ad un criterio di economicità processuale, oltre che rinveniente il proprio fondamento logico nel principio di effettività della tutela che deve portare a escludere applicazioni formalistiche delle norme processuali.
In particolare, la pronuncia ha così affermato: «In base a tale principio, da decenni applicato nella giurisprudenza di legittimità, si afferma che, laddove come atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso come previsto dalla legge, la stessa può valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito nel termine perentorio, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis, Cass. n. 194 del 1981; Sez. un., n. 2714 del 1991); analogamente, nel caso in cui la forma prevista dalla legge sia la citazione ma sia proposto un ricorso, non è sufficiente che questo sia depositato ma occorre che sia anche notificato nel termine perentorio previsto (cfr.
Cass., Sez. un., n. 4166 del 1985; più recentemente, Sez. un., n. 21675 del 2013). Si tratta dunque di una sanatoria riferibile ai soli casi in cui l'atto introduttivo sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.)». Pertanto, questo giudice ritiene che nel caso di specie l'atto di opposizione abbia senz'altro raggiunto il suo scopo in termini di provocazione alla partecipazione al giudizio di parte convenuta, con conseguente sanatoria dello stesso e idoneità a produrre gli effetti sostanziali e processuali che gli sono propri.
2. Sulla presunta nullità del contratto di mutuo.
L'eccezione è infondata.
Parte ricorrente asseriva che il contratto di mutuo oggetto di causa è affetto da nullità assoluta a causa di violazione di norme imperative nonché da nullità relativa della clausola sulla determinazione del tasso di interesse passivo, per il superamento dei tassi soglia, nonché per assoluta indeterminatezza degli interessi.
Invero, stando a quanto sostenuto dai ricorrenti, anche gli interessi di mora avrebbero dovuto essere considerati ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Quindi, sommando gli interessi di mora con interessi corrispettivi e commissioni, remunerazioni e spese ne deriverebbe il superamento del tasso soglia e ne conseguirebbe ex art. 1815 c.c. l'usurarietà del contratto di mutuo, che, pertanto, deve essere convertito in mutuo gratuito.
In merito all'ammortamento alla francese, si sono pronunciate le Sezioni Unite con Sentenza
20 maggio 2024, n. 15130.
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Per quanto concerne la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito derivante dal sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi, la sentenza Cassazione Sezioni Unite
20 maggio 2024, n. 15130, ha chiarito che tale mancanza non fa emergere un problema di determinatezza dell'oggetto del contratto.
Piuttosto, tale circostanza potrebbe eventualmente rilevare sotto il profilo della mancanza di un elemento previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b., che richiede l'indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati.
Questo porterebbe, semmai, a una nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo"
o costo aggiuntivo del prestito, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo.
Nel caso di specie, il ctu – che ha, comunque, proceduto alla rideterminazione del saldo del conto in favore dell'opponente - ha osservato che «dal punto di vista della comprensibilità da parte dell'utente medio si ritiene che la presenza del tasso fisso e del piano di ammortamento allegato al contratto abbia ridotto molto la eventuale difficoltà di comprensione dell'impegno assunto». L'allegazione del piano di ammortamento al contratto con l'indicazione delle rate permetterebbe, dunque, al mutuatario di calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso.
3. Sulla violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia e informazione richiesti, dichiarando sussistente colpa professionale ex art 2236 cc
Conseguentemente, deve ritenersi che la allegando il piano di ammortamento al CP_4 contratto con l'indicazione delle rate, abbia correttamente adempiuto gli obblighi comportamentali richiesti. Invero, si consideri che lo scopo degli obblighi di informazione è quello di garantire la trasparenza del contratto, finalizzata a consentire al consumatore di raffrontare le varie offerte esistenti sul mercato e di optare per quella per lui più conveniente.
La circostanza che la abbia allegato il piano di ammortamento al contratto è idonea ad CP_4 escludere la colpa professionale ex art. 2236 cc.
Tale ragionamento risulta confermato da Sezioni Unite Sentenza 20 maggio 2024, n. 15130, precisamente dal seguente passaggio: «Ed allora, se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze
e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di «credito ai consumatori», prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato»; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)»
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4. Sull'usurarietà dei tassi convenuti
Sul punto, il ctu veniva chiamato anche a verificare se l'accertata capitalizzazione alla francese abbia dato luogo ad effetti anatocistici. Il ctu concludeva nel senso che il mutuo può essere ricalcolato secondo la modalità di calcolo lineare in luogo della modalità di capitalizzazione composta del cd ammortamento alla francese.
All'esito del ricalcolo con tale modalità lineare del rapporto oggetto di esame è risultato che alla data dell'ultimo pagamento effettuato 31/03/2014 il saldo del capitale residuo è pari a euro 231.336,43 in luogo di euro 260.842,43. La somma dovuta alla data di decadenza del beneficio del termine del 08/04/2015 è pari a euro 245.591,19 (di cui euro 14.254,76 per interessi convenzionali al 6,3%) in luogo di 276.915,33. Tale operazione è possibile perché, nell'ambito del piano di ammortamento alla francese, oltre al criterio di determinazione della rata con calcolo esponenziale che darebbe luogo all'anatocismo, esiste anche una modalità di calcolo cd. lineare, che produce un piano di ammortamento molto più favorevole per il mutuatario, con interessi calcolati inferiori, mantenendo le stesse caratteristiche di rata costante e interessi decrescenti.
5. Sulle spese e competenze di lite
Stante il parziale accoglimento, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene congruo compensare le spese del presente giudizio, nella misura della metà, ponendo la residua metà
a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) accoglie parzialmente la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma
l'ingiunzione di pagamento e ricalcola l'importo dovuto in euro 245.591,19 (di cui euro
14.254,76 per interessi convenzionali al 6,3%) in luogo di 276.915,33;
2) compensa, nella misura della metà, le spese del presente giudizio, che pone, per la parte residua, a carico dell'opposta e che liquida nel residuo importo di euro 3.000,00, oltre IVA e CAP, se dovuti.
Così deciso in Brindisi, in data 10/02/2025
Il Giudice
dott. Antonio Ivan Natali
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell' . Controparte_7
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