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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/08/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 610/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesco BANCHINI Parte_1 appellante/i contro
, con il patrocinio degli avvocati Valeria GIROLDI, Renato VESTINI e Oreste MANZI CP_1 Appellato
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito – recupero contributivo posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata (enfasi aggiunta),
“1.1. Con ricorso depositato in data 5.01.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso di
[...] CP_1 addebito n. 378 2023 0004062 13 000, emesso in data 09.10.2023 e notificato in data 05.12.2023 (doc. 2 fasc. parte ricorrente), a mezzo del quale la sede di Parma dell'Istituto Previdenziale gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 47.416,06 a titolo di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale afferente alla Gestione Commercianti, limitatamente al periodo ricompreso tra marzo 2003 e dicembre 2022. Parte opponente eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato con riguardo a distinti e molteplici profili.
pag. 1 di 16 A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente sosteneva, anzitutto, la necessità di circoscrivere temporalmente gli esiti degli accertamenti ispettivi sui quali si fondava il disconoscimento del rapporto di lavoro al solo periodo 26 giugno 2003 - 26 giugno 2008; e, ciò, da un lato, avendo riguardo al periodo pregresso, invocando il disposto di cui all'art. 8 D.P.R. n. 818 del 1957, che prescrive l'obbligo per l'Istituto di accreditare, agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, anche i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento, e, dall'altro, avendo riguardo al periodo successivo, evidenziando come la qualificazione giuridica operata dall' nell'accertamento del 2008 non potesse valere per gli anni Controparte_2 successivi al predetto accertamento. Il ricorrente eccepiva, poi, l'estinzione dell'obbligazione contributiva, e, dunque, il difetto di interesse ad agire in capo all' convenuto, lamentando, sul punto, il CP_2 mancato riconoscimento, nel profilo contributivo del ricorrente, delle somme versate dalla società ON AR S.r.l., nell'interesse dello stesso, a favore del
[...]
nonostante “il relativo accreditamento fosse Controparte_3 avvenuto senza riserve e nonostante la società medesima avesse manifestato all' , con PEC del 18 dicembre 2020, la volontà di considerare i versamenti CP_2 fatti come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c.”. Il ricorrente eccepiva inoltre: a) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, in quanto l' non aveva provveduto, successivamente al 2008, CP_2 ad interrompere il decorso prescrizionale;
b) l'inapplicabilità delle sanzioni applicate per violazione delle clausole generale di buona fede e correttezza ex art. 1175, 1366 e 1375 c.c, nonché dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e dell'art. 10 della L. n. 212/2000” Il assegnava le conclusioni riportate in sentenza1. Pt_1
Nel contraddittorio con , che resisteva alla domanda, formulando tuzioristiche CP_1 gradate conclusioni, il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo che tutte le ragioni di opposizione proposte con l'atto introduttivo fossero attinenti al merito della pretesa contributiva e dunque suscettibili di esame (perché tempestivamente proposte, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99; ha invece dichiarato inammissibili le 1 Così da pag. 4 della sentenza, con correzione del refuso nella numerazione: “1) accogliere la presente opposizione, dichiarare la illegittimità ed inammissibilità del provvedimento impugnato, dichiarando l'insussistenza, per le ragioni esposte, del credito portato dall'avviso di addebito impugnato, dichiarandone la nullità e/o dìchiarandone l'annullamento, con revoca dello stesso, ovvero, in subordine, dichiarandone la prescrizione;
2) dichiarare l'inammissibilità della pretesa azionata, per mancanza dell'interesse ad agire e per abuso del diritto e del processo;
in via subordinata:
3) dichiarare le sanzioni non dovute per le ragioni esposte in premessa e tenuto anche conto della CP_ decadenza dal diritto di pretenderle da parte dell' per i motivi tutti esposti in premessa. CP_
4) condannare l' al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in misura multipla delle spese e competenze processuali che verranno liquidate, tenuto conto della gravità del comportamento CP_ assunto dall' CP_
5) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge pag. 2 di 16 ulteriori censure, articolate nelle note conclusive e nella seconda e ultima udienza di discussione del 16/4/2024. In sintesi – e per quanto qui ancora rileva – il primo giudice ha ricordato i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'onere della prova gravante a carico dell'ente impositore, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione, nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva. Diversamente, infatti, l'atto introduttivo assumerebbe natura puramente esplorativa laddove l'onere di specifica allegazione a carico dell'opponente, che delimita il thema decidendum, trova giustificazione nella preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni. In sostanza l'opponente - convenuto in senso sostanziale - è tenuto ad adempiere già con l'atto introduttivo del giudizio all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 416 c.p.c.. (cfr. Cassaz. n. 27274/2018)”. Nel merito della questione, poi, ha osservato che la decisione della Corte di Cassazione intervenuta nella causa di impugnazione del verbale di accertamento del 26/6/2008 ha ritenuto “la legittimità dell'iscrizione di e CP_1 Pt_1 Parte_2 nella Gestione Commercianti, con conseguente obbligo degli stessi di versare i contributi dovuti per tale Gestione” e la qualificazione giuridica operata dall'Istituto bene può e deve estendersi agli anni successivi, “in assenza di allegazioni circa il mutamento della situazione di fatto negli anni successivi, con particolare riferimento alle relazioni tra il ricorrente e la società ON AR” (richiamando altra decisione del medesimo Tribunale - sent. 597/23). Il Tribunale ha poi argomentatamente disatteso la richiesta di applicazione dell'art. 8 DPR 818/57 in ragione di testo e ratio della norma e quella di considerare il pagamento dei contributi effettuato dalla società ON AR s.r.l. a favore del CP_4 quale adempimento del terzo, per la comprovata convinzione e volontà della società di adempiere a un debito proprio (in contrasto dunque con i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità) – precisando ulteriormente che “la società ON AR
– come, peraltro, pacificamente ammesso anche nell'ambito del presente giudizio - ha preteso, nei confronti dell' , l'imputazione delle somme dalla medesima CP_2 versate a favore del Fondo Lavoratori Dipendenti, a tacitazione degli obblighi contributivi degli odierni ricorrenti, con efficacia ex nunc. Di talché, tali versamenti, che configurano un adempimento meramente parziale e, peraltro, condizionato (adempimento dinnanzi al quale, come detto, il creditore è legittimato ad opporre il proprio rifiuto di ricevere la prestazione), sono insuscettibili di determinare l'estinzione dell'obbligazione contributiva dell'odierno ricorrente”. Il primo giudice ha poi respinto l'eccezione di prescrizione sulla scorta dell'art. 2945 c.c. (evidenziando che il versamento della contribuzione omessa era stato richiesto già nell'originario giudizio introdotto con il ricorso del 2009, relativo alla controversa legittimità dell'iscrizione del e del nella Gestione Commercianti Pt_1 Parte_2
e conclusosi con la sentenza della Suprema Corte di cui si è detto).
pag. 3 di 16 Il primo giudice ha poi ritenuto l'inconferenza sia del richiamo all'art. 14 L. 689/81 quanto alle sanzioni, di natura civile, sia degli invocati principi di affidamento e di rispetto dell'art. 21nonies L. 241/90, in quanto estranei alla materia in esame.
2. Ha proposto appello il con un lungo scritto, ampiamente eccedente i Pt_1 limiti dimensionali dell'art. 46 disp.att.c.p.c., che neppure il riassunto sollecitato da questa Corte è riuscito a rispettare), riproponendo le ragioni di diritto disattese in prime cure. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che a propria volta ha CP_1 insistito per la conferma della decisione appellata, sulla scorta delle difese già vittoriosamente svolte. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Lo sforzo di sintesi di parte appellante è utile almeno a confermare la natura degli argomenti trattati, che sono stati così indicati:
“A) Applicabilità dell'art. 8 DPR 26 aprile 1957 n. 818, pag. 2; B) Gli accertamenti ispettivi del 2008. Il loro contenuto meramente valutativo. La loro inefficacia a seguito della opposizione. Esclusivo valore endoprocessuale, all'interno del giudizio di opposizione. Le sentenze. I diritti e i doveri delle parti, a seguito della opposizione agli accertamenti, sono contenuti, esclusivamente, nelle sentenze di quel giudizio, pag. 14; C) Inconfigurabilità di un giudicato esterno nelle obbligazioni contributive. Inconfigurabilità di un giudicato esterno nella sentenza 6717/2013 della Corte d'appello di Bologna e nella ordinanza 14972/2020 della S.C. pag.18 D) Applicabilità degli artt. 1180 e 1181 c.c., pag. 24; E) La prescrizione, pag. 26 F) Il titolo: natura personale delle azioni di recupero del credito contributivo ed invariabilità del titolo posto a base del credito azionato, pag. 26; G) Onere della prova - la nullità di tutti gli avvisi di addebito per mancanza dei relativi presupposti e di motivazione, pag. 27; H) Sul giudicato esterno costituito dalla ordinanza 15.2.2022 pronunciata dal giudice, dott.ssa Zampieri, nell'ambito del giudizio RG 322/2021 Tribunale di Parma, pag. 29 I) nullità della CTU, pag. 30; L) sull'affidamento, pag. 30; M) Obbligo del Giudice di esaminare argomenti difensivi non sollevati in primo grado. La sentenza 671/2013 della Corte d'appello di Bologna, pag.34; N) Ammissione nuove prove in appello, pag.35 O) Abuso del diritto e del processo – lite temeraria, pag. 36 P) risarcimento danno, pag. 42” Più coerente con le esigenze di trattazione è lo scritto depositato da , a riassunto CP_1 delle proprie difese, che tratta utilmente tutti i temi di causa e al quale si può (e si deve) fare testuale riferimento, per la più corretta gestione delle risorse dell'ufficio.
pag. 4 di 16 Noto che “la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive” (Cassazione civile sez. VI, 7/11/2016, n. 22562; conformi le successive, da ultimo Cassazione civile sez. III, 29/10/2024, n. 27904), nel caso qui in esame la molteplicità delle cause già esaminate da questa Corte e la ripetitività delle difese tutte consente appunto di fare rinvio ad altri scritti, dell'ufficio e di parte.
4. Prima delle ragioni di gravame è riferita all'applicabilità dell'art. 8 DPR 26 aprile 1957 n. 818 Come già ritenuto, agli argomenti correttamente indicati dal primo giudice e a confutazione di quanto sostenuto da parte appellante in sede di discussione d'udienza, la portata della norma è chiara e funzionale ad altre ipotesi, in cui vi sia una gestione utile, ovvero un contenitore di contribuzione, per così dire, pertinente al rapporto. In tal caso, laddove non abbia tempestivamente contestato la CP_1 correttezza dei versamenti, essi “rimangono acquisiti” e sono produttivi di effetti. La terminologia è eloquente: l'acquisizione presuppone un conto legittimamente acceso e la produzione di effetti presuppone la legittima costituzione del rapporto assicurativo. Nel caso di specie, non potevano in alcun modo i ricorrenti attivare un Con conto presso la gestione e dunque nulla poteva rimanere a questa acquisito. La circolare invocata dagli appellanti e dagli stessi prodotta è strettamente CP_1 dedicata al mondo agricolo, avente caratteristiche sue proprie (si pensi alla particolare valorizzazione della contribuzione – sia pure con conseguenze applicative a volte paradossali, come comprovato da un recente e nutrito contenzioso). La stessa circolare, peraltro, al suo punto 5 conferma l'esegesi di cui sopra: “Si premette, innanzitutto, che la giurisprudenza unanime (per tutte Cass. N: 1423/1993) ha statuito che la "disposizione invocata (art. 8) presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo e quindi non è applicabile nei casi di accertata inesistenza, viceversa, dei requisiti necessari per la instaurazione e la protrazione di detto rapporto". Tutto ciò confermato dalla attuale dottrina: "la norma è, stante il suo carattere eccezionale, di stretta applicazione e comunque presuppone che esista un valido obbligo assicurativo". Ne consegue che è escluso che siano nella fattispecie acquisiti alle singole gestioni i contributi relativi ai rapporti di lavoro dichiarati inesistenti. In tutti gli altri casi, contemplati dalla norma in esame, all'atto dell'accertamento dell'indebito da parte dell' sono da convalidare e da considerare utili ai fini CP_2 delle prestazioni, e non sono quindi rimborsabili, i contributi riferiti a periodi in relazione ai quali sia già decorso un quinquennio così come calcolato ai punti precedenti.
pag. 5 di 16 Ne consegue che rientrano nella sfera di applicazione e quindi di convalida, ex art. 8 della contribuzione versata e relativa conferma delle giornate cristallizzate negli elenchi annuali, tutte quelle situazioni riferite a rapporti di lavoro accertati come esistenti ma nei confronti dei quali l'accertamento stesso abbia determinato una riduzione delle giornate accreditate in elenco (esempio gg dichiarate 51 accertate in elenco 35)” [Circolare numero 144 del 18-7-2001]. Altrettanto dicasi della giurisprudenza indicata a presunto sostegno della diversa tesi interpretativa, potendosi citare, in via esemplificativa: Cass. 12582/2013 concerne un caso affatto diverso (“L'intento del legislatore è, dunque, quello di sanare i versamenti indebiti all'interno del rapporto di assicurazione obbligatoria dell' ed il limite di applicazione della disposizione è CP_1 costituito dall'inesistenza di un rapporto di lavoro assicurabile ovvero dall'assoggettamento per legge del lavoratore all'obbligo di assicurazione presso altro ente di previdenza assicurativo. … Orbene, nella fattispecie in esame tali presupposti sussistevano in quanto la modifica dell'iscrizione del , operata CP_6 dall' ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 non faceva venir meno la qualità, CP_1 in capo allo stesso, di parte di un rapporto nell'ambito del quale vi erano posizioni lavorative assicurabili in base alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827) e così la possibilità, per il decorso del termine quinquennale, che i contributi già versati a titolo di CUAF (destinati al finanziamento delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare), non più restituibili, fossero definitivamente acquisiti alle singole gestioni e da computarsi utili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse, producendo effetti come se fossero dovuti legittimamente”) Cass. 30561/2023 è relativa ad un caso in cui “la Corte d'appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione CP_ di indebito svolta da (già avverso l' e avente ad Parte_3 Parte_4 oggetto contributi pagati in misura superiore per il periodo 1.1.87 - 30.11.91 stante CP_ il sopravvenuto provvedimento di variazione dell'inquadramento dell'impresa, da industria ad agricoltura.” Cass. 15079/2008 riguarda un caso in cui “l'Istituto previdenziale aveva proceduto all'annullamento della contribuzione per il periodo dal 1952 al 1958 in ragione del convincimento, rivelatosi poi erroneo, come accertato dai Giudici di merito, della inesistenza del rapporto di lavoro con la ditta S.G.” Altre decisioni richiamate (Cass. 12355/2010) sono proprio contrarie all'assunto degli appellanti: “La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento, ha carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale CP_ obbligatoria con l' , onde la stessa non può essere invocata al di fuori della pag. 6 di 16 possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'accreditamento in relazione ai contributi indebitamente versati da un lavoratore dello spettacolo, sul presupposto che questi appartenesse al "personale artistico, teatrale e cinematografico" non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e dell'inesistenza, CP_ pertanto, di un valido rapporto assicurativo con l )” 5. La seconda delle censure riguarda “Gli accertamenti ispettivi del 2008. Il loro contenuto meramente valutativo. La loro inefficacia a seguito della opposizione. Esclusivo valore endoprocessuale, all'interno del giudizio di opposizione. Le sentenze. I diritti e i doveri delle parti, a seguito della opposizione agli accertamenti, sono contenuti, esclusivamente, nelle sentenze di quel giudizio”. Il motivo va trattato in uno con il successivo, riguardante la ritenuta “Inconfigurabilità di un giudicato esterno nelle obbligazioni contributive. Inconfigurabilità di un giudicato esterno nella sentenza 6717/2013 della Corte d'appello di Bologna e nella ordinanza 14972/2020 della S.C”, con quello trattato sotto la rubrica “Il titolo: natura personale delle azioni di recupero del credito contributivo ed invariabilità del titolo posto a base del credito azionato e con quello rubricato “Onere della prova - la nullità di tutti gli avvisi di addebito per mancanza dei relativi presupposti e di motivazione” (precisandosi sin da ora che l'ultimo inciso sembra introdurre una censura formale invero non sviluppata – e peraltro tardiva). I motivi sono infondati e può premettersi quanto affermato nella decisione confermata dalla Corte di Cassazione nel 2020 “… Giova muovere dalla seguente massima: 'La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci.' Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2002, n. 7465.”.
… Orbene la svolta istruttoria ha consentito di accertare l'insussistenza del predetto Tes_ assoggettamento. Ha, infatti, riferito il teste : '(…) non ho mai visto
Parte_2 chiedere permessi per assentarsi' (…) Ha dichiarato il teste 'non ho mai visto Tes_2 che prendesse ordini da qualcuno (…)' Ha chiarito il teste 'erano
Parte_2 Tes_3 ndr cioè i tre componenti del c.d.a.) che si riunivano nel
Parte_2 Pt_1 Per_1 punto vendita per decidersi il dar farsi'. Ha precisato il teste 'non ho mai Tes_4 visto ricevere disposizioni sul lavoro, né questo è capitato per
Parte_2 Pt_1
(…)'”…. “Ne consegue quanto in calce dovendosi accogliere la domanda riconvenzionale dell'ente incontestata nel quantum”. Alla luce di quanto sopra, si ritiene calzante quanto dedotto da e di seguito CP_1 trascritto, con alcune sottrazioni e interpolazioni funzionali alla più agevole lettura come parte integrante della presente motivazione.
pag. 7 di 16 <l'odierno giudizio ha ad oggetto opposizione avviso di addebito intimante il pagamento della contribuzione dovuta alla gestione commercianti dal 04 2003 al 12 2012. i presupposti afferenti lo svolgimento attività abituale e prevalente a favore pronto carni, nel periodo in contestazione, da parte non solo sono pt_1 contestati, ma anzi allegati propugnati anche ex adveso. muta titolo quale le parti riconducono prestazioni ed conseguenti obblighi contributivi già socio di ON AR nella misura del 33.33 % unitamente ai soci paritari Pt_1
e inquadrato quale lavoratore dipendente della società, nell'ottobre Parte_2 Per_1 del 1994 ha assunto la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, unitamente a nominato Presidente. Parte_2
Sono stati loro attribuiti, disgiuntamente, tutti i poteri inerenti alla gestione della società e svolgimento della relativa attività Ciò non di meno entrambi, rappresentanti la maggioranza in seno al DA, hanno mantenuto l'inquadramento quali lavoratori subordinati Nel corso di un accertamento svoltosi nel 2008, i funzionari sul presupposto che CP_1 la compatibilità tra ruoli societari apicali (presidenziali) e subordinazione richiedesse la prova , da fornirsi da parte degli interessati, dell'esistenza di un soggetto che impartisse direttive ed ordini, esercitasse il controllo e fosse investito del potere disciplinare, hanno proceduto alla disamina delle delibere assembleari (oltre all'assunzione delle dichiarazioni di diversi dipendenti) All'esito, si è concluso che non esistesse alcun soggetto sovrordinato all'appellante ed al Presidente, essendo, al contrario, costoro a dirigere, sovrordinare, coordinare tutta l'operatività e l'attività sociale. Conseguentemente, i funzionari ispettivi hanno disconosciuto e considerato nullo ed improduttivo di effetti, a decorrere dal ottobre 1994 (e senza termine finale in assenza di mutamento delle circostanze fattuali) il rapporto di lavoro subordinato fittiziamente stipulato per assoluta carenza dei presupposti, precisando, nel proprio verbale, che lo stesso era considerarsi privo di qualsivoglia effetto sul piano dell'ordinamento previdenziale, con conseguente inidoneità a fondare diritti pensionistici o verso altre prestazioni previdenziali. Al disconoscimento della posizione subordinata ha fatto riscontro l'apertura di una posizione presso la Gestione commercianti, nel rispetto dei limiti prescrizionali, ovvero a decorrere dall'aprile 2003, per la quale sussistevano i presupposti di fatto e di diritto, ove l'appellante non ha mai versato contribuzione alcuna. Avverso il disconoscimento è stato esperito ricorso per accertamento della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato congiuntamente dai due soci e dalla società che, dopo decisioni contrastanti in primo e secondo grado, è stato definito con conferma della fondatezza delle contestazioni dell'istituto dall'ordinanza della Corte di Cassazione 14972/2020 (doc 2) la quale ha sancito:
“l'insussistenza nella specie del preteso assoggettamento da cui derivavano i formalizzati rapporti di lavoro subordinato dei due soci e amministratori rispetto alla società
pag. 8 di 16 , in ordine al ruolo del DA …il cui consiglio di amministrazione risultava per Parte_5 giunta composto in maggioranza dagli stessi T. e P., che peraltro con lo stesso ricorso de quo dichiarano espressamente di agire non solo in proprio, ma anche quali legali rappresentanti della stessa .. … Parte_6
Pertanto, la Corte Bolognese ha del tutto correttamente osservato come la circostanza che gli appellati esercitassero, oltre all'attività inerente al rapporto gestorio, un ulteriore facere esecutivo, in favore della società, abituale e continuativo, secondo quanto dagli stessi allegato ed in base pure a quanto emerso dall'espletata Istruttoria, giustificava l'iscrizione alla gestione commercianti non quella al FPLD per difetto dell'elemento della subordinazione….omissis Pacifica, in quanto definita con valore di giudicato, l'insussistenza dei requisiti della subordinazione dall'ottobre 1994 in poi, assente qualsivoglia inizio, sospetto o prova di un mutamento della situazione lavorativa de qua, a prescindere da eventuali strumentai comunicazioni formali, inconferenti e meramente intese ad alimentare la simulazione di un rapporto la cui inesistenza è stata definitivamente accertata dalla Suprema Corte. ha, dunque, proceduto all'annullamento della posizione assicurativa fittiziamente CP_1 istituita ed alimentata presso il Fondo di Previdenza Lavoratori Dipendenti ed ad intimare il pagamento della contribuzione dovuta, dal 2003 in poi, alla gestione commercianti, tramite emissione e notifica di diversi avvisi (alcuni emessi e notificati precedentemente . vd sen 574/2024 ; 575/2024; 576/2024 di codesta Corte) tra i quali quello oggetto di odierna opposizione.>> Sui requisiti fondanti obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e sul riparto dell'onere della prova, così puntualmente prosegue l' : CP_2
<<ai sensi della l 662 1996, così come interpretata dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, i soci società capitali hanno l'obbligo iscriversi alla gestione commercianti qualora prestino, ivi, attività carattere esecutivo in via abituale (ed eventualmente prevalente). il relativo onere prova grava su cp_1
Nell'odierna fattispecie l'avvenuto svolgimento di opera lavorativa di carattere commerciale ed esecutivo in via diuturna, continuativa ed abituale da parte dell'appellante non solo non è contestata, ma viene addirittura allegata e propugnata Tale profilo dovrà dunque ritenersi acquisito agli atti ed inoppugnabile anche ex art 115 cpc L'appellante sostiene di aver prestato la propria opera in qualità di lavoratore subordinato. ha contestato l'esistenza dei presupposti della subordinazione a decorrere dal CP_1 ottobre 1994 in poi ( senza limite finale). Di fronte a tale contestazione, incombe(va) sulle figure apicali della società l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti costitutivi della subordinazione, ovvero l'esistenza di un soggetto che impartisse ordini e direttive cogenti, esercitasse il controllo, esplicasse il potere sanzionatorio disciplinare- in proposito, oltre alla stessa ordinanza C Cass . 14972/2020 ed alle sentenze di codesta Corte 574/2024-575/2024 e 576/2024, si segala, per l'identità di fattispecie Corte di Cassazione 9273/2019
pag. 9 di 16 Le qualità di amministratore e lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.
… Orbene, a fronte di tale obbligo, parte [appellante non solo nulla ha allegato né Pt_1 provato al fine di avvalorare l'esistenza della subordinazione, ma ha evidenziato, con il proprio comportamento processuale, extraprocessuale e le proprie produzioni, l'esistenza di una confusione assoluta ed indistinguibile tra la volontà, gli interessi, le decisioni anche esecutive ed i rispettivi patrimoni
- vedansi le missive pec allegate da parte appellante ove la società, in assenza di delibera assembleare e del cda, con sottoscrizione degli interessati, del loro avvocato e del terzo socio, dichiara di voler rinunciare alla ripetizione della somme indebitamente versate- offerte da e non ancora riscosse- al mero e precipuo scopo di sovvenire ai personali CP_1 ed egoistici interessi del Presidente ed (ex) Vice Presidente (…) In tali missive le volontà di e della società sono non solo univoche e Pt_1 Parte_2 coincidenti, ma addirittura indistinguibili e gli interessi sociali appiattiti ed identificati con quelli delle figura apicali. L'identificazione soggettiva appare assoluta ed indiscriminata, ben oltre l'immedesimazione organica.
… Conseguentemente legittima la cancellazione della posizione assicurativa quale lavoratore subordinato e l'apertura di posizione quale commerciante a decorrere dal 2003 nonché , in mancanza di versamenti spontanei, l'intimazione di pagamento della contribuzione dovuta tramite notifica di avvisi di addebito tra i quali quello opposto.>> A ciò si può solo aggiungere che la rilevanza di un giudicato esterno opponibile nelle materie quali quella in esame è tema trattato più volte dalla giurisprudenza di legittimità. Anche di recente, a conferma di principi consolidati, è stato affermato che “In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame;
tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi pag. 10 di 16 d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cassazione civile sez. trib., 29/3/2025, n.8291). Questa Corte territoriale non ignora alcune pronunce della Corte di legittimità che sembrano condurre ad opposta conclusione. Anche queste pronunce sono chiare tuttavia nel valorizzare la specificità di quanto sottoposto a giudizio, non essendo certo impossibile che un rapporto previdenziale sia condizionato da elementi (anche di fonte regolamentare) mutevoli nel tempo. Si legge dunque in Cassazione civile, sez. lav. 24/4/2025, n. 10886 (enfasi aggiunta) che “In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nell'identità dei termini di riferimento e della connotazione del rapporto, basta a configurare come diversi i rapporti contributivi che ad essi attengono e a impedire che si possa invocare la vincolatività del giudicato allorché venga in rilievo un distinto arco temporale (Cass., sez. lav., 20 aprile 2016, n. 7981; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30853, sui rapporti futuri, di cui ancora non risultino integrati gli elementi costitutivi). Il giudicato sull'annualità 2013, proprio perché si atteggia come regola del caso concreto, calibrata sulla peculiare fattispecie devoluta all'esame del giudice e sull'indissolubile legame tra il fatto e la norma, non può dispiegare alcun effetto preclusivo con riferimento a un diverso periodo, nella specie anteriore. Nel rapporto contributivo dedotto in causa, l'elemento temporale assurge a tratto qualificante e distintivo della fattispecie concreta, proprio per l'irriducibile particolarità che ogni periodo presenta in relazione all'obbligazione contributiva, legata al presupposto intrinsecamente mutevole della prestazione di attività professionale, secondo le caratteristiche tipizzate dalle fonti regolamentari. Tale elemento vale di per sé a contraddire, sul versante oggettivo, quell'identità tra i due giudizi che costituisce requisito indefettibile dell'autorità del giudicato” A ciò si aggiunga che il caso sottoposto alla cognizione della Corte concerneva un presunto (e negato) giudicato riguardante fatti posteriori a quelli oggetto del giudizio in corso, il che differenzia la fattispecie da quella qui in esame. Ancora, la giurisprudenza là richiamata è a sua volta chiara nell'escludere che si possa avere vincolo di interpretazione della norma per il futuro (“In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti” – Cass. 7981/2016). In buona sostanza, come peraltro coerente con una lettura funzionale del sistema e volta ad evitare dispersione di energie processuali (ovvero il ricorso strumentale alla tutela giurisdizionale), deve ritenersi che il giudice non è vincolato ogni qual volta il caso si atteggi in modo diverso da quello già conosciuto e giudicato. Quello temporale è dunque il primo elemento di differenziazione virtualmente utile e da cui bene si può
pag. 11 di 16 e si deve muovere, ma non è elemento sufficiente, in difetto di qualsiasi allegazione di diversità del caso concreto. Nel caso di specie, l'elemento che ha indotto a ravvisare il giudicato è l'atteggiarsi del rapporto-societario intercorrente tra i ricorrenti e la presunta datrice di lavoro e l'assunzione di cariche rappresentative ritenute incompatibili con l'affermato vincolo di subordinazione e sotto questo profilo (anche per la parte essenzialmente di fatto) nulla è mutato (né si dice esserlo).
6. In ordine alla controversa applicabilità degli artt. 1180 e 1181, poco è da aggiungere a quanto affermato da questa Corte in analogo precedente contenzioso:
“per quanto riguarda i versamenti effettuati da ON AR s.r.l. alla gestione lavoratori dipendenti per i signori e in epoca successiva al 2008, Parte_2 Pt_1 pacifica la sussistenza di un credito restitutorio della società per indebito oggettivo nei limiti della prescrizione decennale ex art. 2033 c.c., l' non avrebbe in alcun CP_1 modo potuto imputarli alla gestione commercianti, atteso che la società non aveva alcun obbligo di versare ivi alcunché e considerata anche l'assenza di una inequivoca manifestazione di volontà di quest'ultima in tal senso. Al riguardo, è sin troppo ovvio evidenziare che il rapporto assicurativo è quello che si instaura tra l'Istituto ed il debitore, tenuto al versamento di una determinata tipologia di contribuzione, per sé o per i propri dipendenti. Orbene, il rapporto assicurativo tra ON AR ed , avente ad oggetto la CP_1 contribuzione afferente le prestazioni dei dipendenti e è insorto Pt_1 Parte_2 rispettivamente in data 16/02/1988 ed in data 09/04/1992 ed è cessato, estinguendosi, nell'ottobre 1994, così come definitivamente acclarato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14972/2020. Da tale data non è più esistito alcun rapporto tra la predetta società e l' idoneo CP_1
a riverberare effetto alcuno sui profili e sui fatti di causa. Ovviamente non rappresenta un omologo, né, ovviamente, in alcun modo la prosecuzione, il diverso ed eterogeneo rapporto instaurato d'ufficio tra i sigg. e e l' . Innanzitutto trattasi di 2 diverse “relazioni” Parte_2 Pt_1 CP_2 intercorrenti tra soggetti diversi, ovvero aventi ad Parte_7 oggetto l'obbligo di ciascuno di costoro di iscriversi alla gestione commercianti e di versare la relativa contribuzione, costituendo ivi una valida posizione assicurativa. Appare evidente l'assoluta differenza, eterogeneità, indipendenza tra i tre rapporti
– – , intercorrenti tra soggetti Parte_8 CP_7 Parte_2 CP_1 diversi ed aventi oggetto diverso. I versamenti effettuati da ON AR s.r.l. alla gestione lavoratori dipendenti dell' per i signori n epoca successiva al 2008, peraltro, non CP_1 Parte_2 Pt_1 possono essere nemmeno considerati alla stregua di pagamento del terzo ex art. 1180 c.c. L'adempimento spontaneo del terzo, infatti, disciplinato dall'art 1180 c.c., è atto di volontà che richiede, oltre alla ovvia capacità di agire, anche la piena e totale contezza di adempiere ad quel preciso debito altrui in assenza di qualsivoglia obbligo in tale senso c.d. animo solvendi debiti alieni.
pag. 12 di 16 Segnatamente, esistono due requisiti precipui ed indefettibili che condizionano la configurabilità dell'adempimento del terzo: a) la consapevolezza di adempiere ad una obbligazione/debito altrui;
b) l'idem debitum, ovvero la volontà di adempiere quella precisa obbligazione/debito cui era tenuto il terzo. Trattasi di acquisizione normativa e giurisprudenziale talmente pacifica da rendere superflua ogni altra considerazione sul punto. Orbene, nessuna delle due condizioni si è avverata nella odierna fattispecie. Quanto al primo aspetto, si rileva che ON AR s.r.l. ha assunto e inquadrato i signori n qualità di dipendenti rispettivamente in data 16/02/1988, con Pt_1 Parte_2 qualifica di macellaio specializzato provetto ed in data 09/04/1992 con la qualifica di quadro iscrivendoli all'uopo al Fondo Lavoratori Dipendenti. Pacificamente, in quanto pretesa datrice di lavoro, la predetta società era obbligata al versamento della contribuzione per lavoro subordinato. Quindi, i pagamenti effettuati dalla stessa sono avvenuti nella convinzione di adempiere ad un debito proprio. ON AR s.r.l. ha mantenuto ed alimentato tale persuasione durante tutti i tre gradi del giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo alla c.d. gestione commercianti, cui ha ritenuto di partecipare sostenendo le ragioni dei signori e e Parte_2 Pt_1 continuando a versare al Fondo Lavoratori Dipendenti dell' la relativa CP_1 contribuzione al precipuo ed evidente scopo di avvalorare la fondatezza delle tesi propugnate. Ergo la società in questione, sedicente datrice di lavoro, fino al 2020 ha ritenuto di adempiere ad un debito proprio nei confronti del Fondo Lavoratori Dipendenti. Come è lapalissiano, se il terzo adempie nell'erronea convinzione di estinguere una propria obbligazione si configura indebito soggettivo (2036 c.c.) oppure oggettivo, come nella fattispecie, che gli consente di agire per la ripetizione, ma non adempimento dell'obbligo altrui o pagamento del terzo. Per altro, l' si è sempre trovato nella legittima posizione di rifiutare un eventuale CP_1 adempimento di ON AR s.r.l. alle obbligazioni dei signori ei Parte_2 Pt_1 confronti della c.d. gestione commercianti, posto che il credito restitutorio di tale società nei confronti dell'Istituto, calcolato nei limiti della prescrizione decennale di cui all'art. 2033 c.c. ed asseritamente offerto in compensazione dei debiti dei prevenuti (cfr. punto D dell'atto di appello), è nettamente inferiore a tali debiti, avendo riguardo ai conteggi sviluppati sul punto dall'ente di previdenza, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione. In proposito, deve richiamarsi il disposto dell'art. 1181 c.c. ai sensi del quale: “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”. Per di più non risulta, né viene allegato che ON AR s.r.l. abbia mai ceduto ai propri soci il credito vantando verso l' , affinché costoro potessero adempiere, CP_1 pro currente quantitate, al proprio debito. Né appare dirimente, in senso favorevole all'odierno appellante, la circostanza che l' , prima dell'emanazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. CP_1
14972/2020, gli abbia concesso un trattamento pensionistico in ragione dei pag. 13 di 16 contributi versati al Fondo Lavoratori Dipendenti. Tale erogazione, infatti, è avvenuta allorché la situazione contributiva dell'odierno appellante era ancora controversa e controvertibile, essendo pendente il giudizio di accertamento negativo più volte citato. Ed invero, dopo il pronunciamento nel 2020 della Suprema Corte, la prestazione pensionistica in parola è stata revocata. In tale contesto, quindi, l'erogazione del trattamento pensionistico de quo non può essere valutata alla stregua di un'acquiescenza dell alle pretese dell'odierno appellante o come CP_1 rinuncia ai crediti per cui è causa….” (sent 575/24 in RGA 66/24).
7. Della prescrizione ha bene trattato il primo giudice: “Anche l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali è infondata, atteso che il versamento della contribuzione omessa dall'odierno opponente alla favore della Gestione Commercianti è stato richiesto, dall'Istituto convenuto, a seguito dell'iscrizione di nella Gestione Commercianti, già nell'ambito del giudizio Pt_1 incardinato presso l'intestato Tribunale di cui al n. R.G. 16/2009 (doc. 9 fasc. parte ricorrente), e che, come noto, ai sensi della disposizione di cui all'art. 2945 c.c., l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, intervenuto, nel caso di specie, in data 14.07.2020”. Non può ritenersi che “la sentenza di condanna al pagamento della somma di euro 14.790,00 riguarda quel credito e nessun altro;
nemmeno pertanto sarebbe concepibile un effetto interruttivo per un credito diverso, precedente, contestuale o successivo ad essa” (così a pag. 26 della memoria di parte appellante) perché il primo giudizio aveva già introdotto una pretesa contributiva destinata ad aumentare nel tempo, come sostanzialmente chiaro dalle conclusioni dell' in quella sede (a CP_1 poco rilevando che il dato testuale fosse riferito alle somme allora ingiunte, posto che lo stesso ricorso dei contribuenti menzionava un indefinito periodo “dal 14/10/94 in avanti”, “successivo all'ottobre 1994” e con un evidente richiamo all'attualità:
“Accertato e dichiarato che a far tempo dal 14/10/94 in avanti l'attività di lavoro prestata da ciascuno di essi esponenti in favore della Ditta ON AR s.r.l. principalmente nel magazzino in Baganzola, viene eseguita, conformemente alle direttive stabilite dall'organo rappresentativo della loro società con lo stesso contenuto e modalità di prima dell'ottobre 1994, in premessa specificate, sotto il costante controllo del C.d.A. e dietro corresponsione, ogni mese, della somma specificata nella busta” – cfr. conclusioni del ricorso come riportate nella sentenza prodotta sub doc. 9 da parte appellante, enfasi aggiunta). Peraltro, anche una lettura restrittiva di quella richiesta non condurrebbe a risultato diverso, perché l'operato dell' deve ritenersi necessariamente condizionato CP_2 dal preventivo scrutinio circa la contestata sussistenza dell'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti: solo dopo la definitività di quell'accertamento, una volta impugnato, poteva l'ente legittimamente intraprendere iniziative recuperatorie senza incorrere nel rischio di abusare di strumenti privilegiati di riscossione del credito.
pag. 14 di 16 8. Gli argomenti dedicati al presunto valore di giudicato – per giunta con rilevanza esterna – dell'ordinanza ammissiva di CTU disposta in altro giudizio sono del tutto ed evidentemente inconsistenti. Afferma Cassazione civile, sez. III, 6/11/2020, n. 24955 che “al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché costituiscano "sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura civile contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio", ravvisandosi, invece, un'ordinanza tutte le volte in cui il giudice "non ha pronunciato su alcuna delle questioni previste dall'articolo 279, comma 2, del codice di procedura civile ma si è limitato a provvedere per l'ulteriore svolgimento del processo, rimettendo la causa in istruttoria". E' del tutto evidente che l'ordinanza de qua mai avrebbe potuto definire il giudizio, che infatti è proseguito ben oltre. Ogni altro argomentare sarebbe esercizio di stile. Il riflesso “pratico” di questo argomento, nel presente contenzioso, sarebbe solo di natura contabile, ma non è questo il profilo censurato dall'appellante.
9. L'argomento/censura riferito all'affidamento (consegnato alle pagg. 30-34 della memoria riassuntiva del ricorrente) ripropone in parte difese concernenti il già trattato art. 8 DPR 818/57. Per altra parte, può rilevarsi che quantomeno da giugno 2008, epoca dell'accertamento che ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dei due soci, il ricorrente doveva necessariamente dubitare della possibilità di conseguire la prestazione pensionistica come richiesta e non sarebbe dunque suscettibile di tutela l'affidamento sul fatto che l' non si avvedesse CP_1 dell'incoerenza della pensione come erogata rispetto alla diversa qualificazione dei rapporti di lavoro. Questo rende irrilevante la circostanza che, non ancora definitivamente accertata la legittimità dell'iscrizione dei ricorrenti in una piuttosto che in altra gestione, stante la pendenza del giudizio in merito, l' abbia erogato CP_1 la prestazione sulla base di quanto a suo tempo versato. 10. Sollecita poi il ricorrente/appellante l'esame di argomenti nuovi e l'adozione di mezzi di prova prima non dedotti, invocando i poteri istruttori officiosi. L'argomento nuovo2 è quello in relazione al quale il ricorrente formula istanza di prove. La richiesta istruttoria non può trovare accoglimento. A prescindere, infatti,
pag. 15 di 16 dalla manifesta tardività di una sollecitazione probatoria che giunge a circa quindici anni dall'esordio del contenzioso, essa si rivela generica e valutativa, inidonea dunque a superare quanto evidenziato nella decisione confermata dalla Corte di legittimità (v. pag. 7 sopra).
11. Gli argomenti ulteriori (“O) Abuso del diritto e del processo – lite temeraria, pag. 36 e P) risarcimento danno, pag. 42”) sono evidentemente assorbiti dal rigetto dei precedenti.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e nella loro liquidazione si tiene conto della ripetitività delle difese tutte. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 322/2024 del Tribunale di Parte_1
Parma pubblicata il giorno 18/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 10/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
nei quali, come visto, fra l'altro, il rapporto di lavoro aveva assunto connotazioni completamente diverse) (Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2016, n. 7981 doc.26).; Cassazione civile, sez. lav., 29/10/2021, n. 30853 doc.25).; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2007, n. 3628 doc.27).; Cassazione civile, sez. un., 07/11/1997, n. 10933-doc.29). CP_ Nella fattispecie nessun accertamento è stato mai fatto dall' in via amministrativa, pur avendone l' il potere ed anche il dovere laddove avesse ritenuto insussistente la subordinazione in quel CP_2 CP_ periodo e nessuna allegazione e nessuna prova è stata fatta dall' in ordine all'assenza della subordinazione nel rapporto fra il ricorrente e ON AR s.r.l.”
pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “La sentenza 671/2013 della Corte d'appello di Bologna, era una mera sentenza di condanna ad una determinata somma (14.790,00 euro) per i contributi commercianti dovuti nel periodo 1.4.2003-31.3.2008. Il fatto che la stessa legittimasse l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per quel periodo CP_ (mai effettuata dall' , non comportava alcuna conseguenza per i periodi successivi, in difetto di un CP_ accertamento delle diverse modalità con cui, secondo l il rapporto lavorativo si sarebbe svolto (e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 610/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesco BANCHINI Parte_1 appellante/i contro
, con il patrocinio degli avvocati Valeria GIROLDI, Renato VESTINI e Oreste MANZI CP_1 Appellato
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito – recupero contributivo posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata (enfasi aggiunta),
“1.1. Con ricorso depositato in data 5.01.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso di
[...] CP_1 addebito n. 378 2023 0004062 13 000, emesso in data 09.10.2023 e notificato in data 05.12.2023 (doc. 2 fasc. parte ricorrente), a mezzo del quale la sede di Parma dell'Istituto Previdenziale gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 47.416,06 a titolo di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale afferente alla Gestione Commercianti, limitatamente al periodo ricompreso tra marzo 2003 e dicembre 2022. Parte opponente eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato con riguardo a distinti e molteplici profili.
pag. 1 di 16 A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente sosteneva, anzitutto, la necessità di circoscrivere temporalmente gli esiti degli accertamenti ispettivi sui quali si fondava il disconoscimento del rapporto di lavoro al solo periodo 26 giugno 2003 - 26 giugno 2008; e, ciò, da un lato, avendo riguardo al periodo pregresso, invocando il disposto di cui all'art. 8 D.P.R. n. 818 del 1957, che prescrive l'obbligo per l'Istituto di accreditare, agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, anche i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento, e, dall'altro, avendo riguardo al periodo successivo, evidenziando come la qualificazione giuridica operata dall' nell'accertamento del 2008 non potesse valere per gli anni Controparte_2 successivi al predetto accertamento. Il ricorrente eccepiva, poi, l'estinzione dell'obbligazione contributiva, e, dunque, il difetto di interesse ad agire in capo all' convenuto, lamentando, sul punto, il CP_2 mancato riconoscimento, nel profilo contributivo del ricorrente, delle somme versate dalla società ON AR S.r.l., nell'interesse dello stesso, a favore del
[...]
nonostante “il relativo accreditamento fosse Controparte_3 avvenuto senza riserve e nonostante la società medesima avesse manifestato all' , con PEC del 18 dicembre 2020, la volontà di considerare i versamenti CP_2 fatti come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c.”. Il ricorrente eccepiva inoltre: a) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, in quanto l' non aveva provveduto, successivamente al 2008, CP_2 ad interrompere il decorso prescrizionale;
b) l'inapplicabilità delle sanzioni applicate per violazione delle clausole generale di buona fede e correttezza ex art. 1175, 1366 e 1375 c.c, nonché dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e dell'art. 10 della L. n. 212/2000” Il assegnava le conclusioni riportate in sentenza1. Pt_1
Nel contraddittorio con , che resisteva alla domanda, formulando tuzioristiche CP_1 gradate conclusioni, il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo che tutte le ragioni di opposizione proposte con l'atto introduttivo fossero attinenti al merito della pretesa contributiva e dunque suscettibili di esame (perché tempestivamente proposte, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99; ha invece dichiarato inammissibili le 1 Così da pag. 4 della sentenza, con correzione del refuso nella numerazione: “1) accogliere la presente opposizione, dichiarare la illegittimità ed inammissibilità del provvedimento impugnato, dichiarando l'insussistenza, per le ragioni esposte, del credito portato dall'avviso di addebito impugnato, dichiarandone la nullità e/o dìchiarandone l'annullamento, con revoca dello stesso, ovvero, in subordine, dichiarandone la prescrizione;
2) dichiarare l'inammissibilità della pretesa azionata, per mancanza dell'interesse ad agire e per abuso del diritto e del processo;
in via subordinata:
3) dichiarare le sanzioni non dovute per le ragioni esposte in premessa e tenuto anche conto della CP_ decadenza dal diritto di pretenderle da parte dell' per i motivi tutti esposti in premessa. CP_
4) condannare l' al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in misura multipla delle spese e competenze processuali che verranno liquidate, tenuto conto della gravità del comportamento CP_ assunto dall' CP_
5) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge pag. 2 di 16 ulteriori censure, articolate nelle note conclusive e nella seconda e ultima udienza di discussione del 16/4/2024. In sintesi – e per quanto qui ancora rileva – il primo giudice ha ricordato i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'onere della prova gravante a carico dell'ente impositore, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione, nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva. Diversamente, infatti, l'atto introduttivo assumerebbe natura puramente esplorativa laddove l'onere di specifica allegazione a carico dell'opponente, che delimita il thema decidendum, trova giustificazione nella preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni. In sostanza l'opponente - convenuto in senso sostanziale - è tenuto ad adempiere già con l'atto introduttivo del giudizio all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 416 c.p.c.. (cfr. Cassaz. n. 27274/2018)”. Nel merito della questione, poi, ha osservato che la decisione della Corte di Cassazione intervenuta nella causa di impugnazione del verbale di accertamento del 26/6/2008 ha ritenuto “la legittimità dell'iscrizione di e CP_1 Pt_1 Parte_2 nella Gestione Commercianti, con conseguente obbligo degli stessi di versare i contributi dovuti per tale Gestione” e la qualificazione giuridica operata dall'Istituto bene può e deve estendersi agli anni successivi, “in assenza di allegazioni circa il mutamento della situazione di fatto negli anni successivi, con particolare riferimento alle relazioni tra il ricorrente e la società ON AR” (richiamando altra decisione del medesimo Tribunale - sent. 597/23). Il Tribunale ha poi argomentatamente disatteso la richiesta di applicazione dell'art. 8 DPR 818/57 in ragione di testo e ratio della norma e quella di considerare il pagamento dei contributi effettuato dalla società ON AR s.r.l. a favore del CP_4 quale adempimento del terzo, per la comprovata convinzione e volontà della società di adempiere a un debito proprio (in contrasto dunque con i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità) – precisando ulteriormente che “la società ON AR
– come, peraltro, pacificamente ammesso anche nell'ambito del presente giudizio - ha preteso, nei confronti dell' , l'imputazione delle somme dalla medesima CP_2 versate a favore del Fondo Lavoratori Dipendenti, a tacitazione degli obblighi contributivi degli odierni ricorrenti, con efficacia ex nunc. Di talché, tali versamenti, che configurano un adempimento meramente parziale e, peraltro, condizionato (adempimento dinnanzi al quale, come detto, il creditore è legittimato ad opporre il proprio rifiuto di ricevere la prestazione), sono insuscettibili di determinare l'estinzione dell'obbligazione contributiva dell'odierno ricorrente”. Il primo giudice ha poi respinto l'eccezione di prescrizione sulla scorta dell'art. 2945 c.c. (evidenziando che il versamento della contribuzione omessa era stato richiesto già nell'originario giudizio introdotto con il ricorso del 2009, relativo alla controversa legittimità dell'iscrizione del e del nella Gestione Commercianti Pt_1 Parte_2
e conclusosi con la sentenza della Suprema Corte di cui si è detto).
pag. 3 di 16 Il primo giudice ha poi ritenuto l'inconferenza sia del richiamo all'art. 14 L. 689/81 quanto alle sanzioni, di natura civile, sia degli invocati principi di affidamento e di rispetto dell'art. 21nonies L. 241/90, in quanto estranei alla materia in esame.
2. Ha proposto appello il con un lungo scritto, ampiamente eccedente i Pt_1 limiti dimensionali dell'art. 46 disp.att.c.p.c., che neppure il riassunto sollecitato da questa Corte è riuscito a rispettare), riproponendo le ragioni di diritto disattese in prime cure. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che a propria volta ha CP_1 insistito per la conferma della decisione appellata, sulla scorta delle difese già vittoriosamente svolte. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Lo sforzo di sintesi di parte appellante è utile almeno a confermare la natura degli argomenti trattati, che sono stati così indicati:
“A) Applicabilità dell'art. 8 DPR 26 aprile 1957 n. 818, pag. 2; B) Gli accertamenti ispettivi del 2008. Il loro contenuto meramente valutativo. La loro inefficacia a seguito della opposizione. Esclusivo valore endoprocessuale, all'interno del giudizio di opposizione. Le sentenze. I diritti e i doveri delle parti, a seguito della opposizione agli accertamenti, sono contenuti, esclusivamente, nelle sentenze di quel giudizio, pag. 14; C) Inconfigurabilità di un giudicato esterno nelle obbligazioni contributive. Inconfigurabilità di un giudicato esterno nella sentenza 6717/2013 della Corte d'appello di Bologna e nella ordinanza 14972/2020 della S.C. pag.18 D) Applicabilità degli artt. 1180 e 1181 c.c., pag. 24; E) La prescrizione, pag. 26 F) Il titolo: natura personale delle azioni di recupero del credito contributivo ed invariabilità del titolo posto a base del credito azionato, pag. 26; G) Onere della prova - la nullità di tutti gli avvisi di addebito per mancanza dei relativi presupposti e di motivazione, pag. 27; H) Sul giudicato esterno costituito dalla ordinanza 15.2.2022 pronunciata dal giudice, dott.ssa Zampieri, nell'ambito del giudizio RG 322/2021 Tribunale di Parma, pag. 29 I) nullità della CTU, pag. 30; L) sull'affidamento, pag. 30; M) Obbligo del Giudice di esaminare argomenti difensivi non sollevati in primo grado. La sentenza 671/2013 della Corte d'appello di Bologna, pag.34; N) Ammissione nuove prove in appello, pag.35 O) Abuso del diritto e del processo – lite temeraria, pag. 36 P) risarcimento danno, pag. 42” Più coerente con le esigenze di trattazione è lo scritto depositato da , a riassunto CP_1 delle proprie difese, che tratta utilmente tutti i temi di causa e al quale si può (e si deve) fare testuale riferimento, per la più corretta gestione delle risorse dell'ufficio.
pag. 4 di 16 Noto che “la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive” (Cassazione civile sez. VI, 7/11/2016, n. 22562; conformi le successive, da ultimo Cassazione civile sez. III, 29/10/2024, n. 27904), nel caso qui in esame la molteplicità delle cause già esaminate da questa Corte e la ripetitività delle difese tutte consente appunto di fare rinvio ad altri scritti, dell'ufficio e di parte.
4. Prima delle ragioni di gravame è riferita all'applicabilità dell'art. 8 DPR 26 aprile 1957 n. 818 Come già ritenuto, agli argomenti correttamente indicati dal primo giudice e a confutazione di quanto sostenuto da parte appellante in sede di discussione d'udienza, la portata della norma è chiara e funzionale ad altre ipotesi, in cui vi sia una gestione utile, ovvero un contenitore di contribuzione, per così dire, pertinente al rapporto. In tal caso, laddove non abbia tempestivamente contestato la CP_1 correttezza dei versamenti, essi “rimangono acquisiti” e sono produttivi di effetti. La terminologia è eloquente: l'acquisizione presuppone un conto legittimamente acceso e la produzione di effetti presuppone la legittima costituzione del rapporto assicurativo. Nel caso di specie, non potevano in alcun modo i ricorrenti attivare un Con conto presso la gestione e dunque nulla poteva rimanere a questa acquisito. La circolare invocata dagli appellanti e dagli stessi prodotta è strettamente CP_1 dedicata al mondo agricolo, avente caratteristiche sue proprie (si pensi alla particolare valorizzazione della contribuzione – sia pure con conseguenze applicative a volte paradossali, come comprovato da un recente e nutrito contenzioso). La stessa circolare, peraltro, al suo punto 5 conferma l'esegesi di cui sopra: “Si premette, innanzitutto, che la giurisprudenza unanime (per tutte Cass. N: 1423/1993) ha statuito che la "disposizione invocata (art. 8) presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo e quindi non è applicabile nei casi di accertata inesistenza, viceversa, dei requisiti necessari per la instaurazione e la protrazione di detto rapporto". Tutto ciò confermato dalla attuale dottrina: "la norma è, stante il suo carattere eccezionale, di stretta applicazione e comunque presuppone che esista un valido obbligo assicurativo". Ne consegue che è escluso che siano nella fattispecie acquisiti alle singole gestioni i contributi relativi ai rapporti di lavoro dichiarati inesistenti. In tutti gli altri casi, contemplati dalla norma in esame, all'atto dell'accertamento dell'indebito da parte dell' sono da convalidare e da considerare utili ai fini CP_2 delle prestazioni, e non sono quindi rimborsabili, i contributi riferiti a periodi in relazione ai quali sia già decorso un quinquennio così come calcolato ai punti precedenti.
pag. 5 di 16 Ne consegue che rientrano nella sfera di applicazione e quindi di convalida, ex art. 8 della contribuzione versata e relativa conferma delle giornate cristallizzate negli elenchi annuali, tutte quelle situazioni riferite a rapporti di lavoro accertati come esistenti ma nei confronti dei quali l'accertamento stesso abbia determinato una riduzione delle giornate accreditate in elenco (esempio gg dichiarate 51 accertate in elenco 35)” [Circolare numero 144 del 18-7-2001]. Altrettanto dicasi della giurisprudenza indicata a presunto sostegno della diversa tesi interpretativa, potendosi citare, in via esemplificativa: Cass. 12582/2013 concerne un caso affatto diverso (“L'intento del legislatore è, dunque, quello di sanare i versamenti indebiti all'interno del rapporto di assicurazione obbligatoria dell' ed il limite di applicazione della disposizione è CP_1 costituito dall'inesistenza di un rapporto di lavoro assicurabile ovvero dall'assoggettamento per legge del lavoratore all'obbligo di assicurazione presso altro ente di previdenza assicurativo. … Orbene, nella fattispecie in esame tali presupposti sussistevano in quanto la modifica dell'iscrizione del , operata CP_6 dall' ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 non faceva venir meno la qualità, CP_1 in capo allo stesso, di parte di un rapporto nell'ambito del quale vi erano posizioni lavorative assicurabili in base alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827) e così la possibilità, per il decorso del termine quinquennale, che i contributi già versati a titolo di CUAF (destinati al finanziamento delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare), non più restituibili, fossero definitivamente acquisiti alle singole gestioni e da computarsi utili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse, producendo effetti come se fossero dovuti legittimamente”) Cass. 30561/2023 è relativa ad un caso in cui “la Corte d'appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione CP_ di indebito svolta da (già avverso l' e avente ad Parte_3 Parte_4 oggetto contributi pagati in misura superiore per il periodo 1.1.87 - 30.11.91 stante CP_ il sopravvenuto provvedimento di variazione dell'inquadramento dell'impresa, da industria ad agricoltura.” Cass. 15079/2008 riguarda un caso in cui “l'Istituto previdenziale aveva proceduto all'annullamento della contribuzione per il periodo dal 1952 al 1958 in ragione del convincimento, rivelatosi poi erroneo, come accertato dai Giudici di merito, della inesistenza del rapporto di lavoro con la ditta S.G.” Altre decisioni richiamate (Cass. 12355/2010) sono proprio contrarie all'assunto degli appellanti: “La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento, ha carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale CP_ obbligatoria con l' , onde la stessa non può essere invocata al di fuori della pag. 6 di 16 possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'accreditamento in relazione ai contributi indebitamente versati da un lavoratore dello spettacolo, sul presupposto che questi appartenesse al "personale artistico, teatrale e cinematografico" non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e dell'inesistenza, CP_ pertanto, di un valido rapporto assicurativo con l )” 5. La seconda delle censure riguarda “Gli accertamenti ispettivi del 2008. Il loro contenuto meramente valutativo. La loro inefficacia a seguito della opposizione. Esclusivo valore endoprocessuale, all'interno del giudizio di opposizione. Le sentenze. I diritti e i doveri delle parti, a seguito della opposizione agli accertamenti, sono contenuti, esclusivamente, nelle sentenze di quel giudizio”. Il motivo va trattato in uno con il successivo, riguardante la ritenuta “Inconfigurabilità di un giudicato esterno nelle obbligazioni contributive. Inconfigurabilità di un giudicato esterno nella sentenza 6717/2013 della Corte d'appello di Bologna e nella ordinanza 14972/2020 della S.C”, con quello trattato sotto la rubrica “Il titolo: natura personale delle azioni di recupero del credito contributivo ed invariabilità del titolo posto a base del credito azionato e con quello rubricato “Onere della prova - la nullità di tutti gli avvisi di addebito per mancanza dei relativi presupposti e di motivazione” (precisandosi sin da ora che l'ultimo inciso sembra introdurre una censura formale invero non sviluppata – e peraltro tardiva). I motivi sono infondati e può premettersi quanto affermato nella decisione confermata dalla Corte di Cassazione nel 2020 “… Giova muovere dalla seguente massima: 'La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci.' Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2002, n. 7465.”.
… Orbene la svolta istruttoria ha consentito di accertare l'insussistenza del predetto Tes_ assoggettamento. Ha, infatti, riferito il teste : '(…) non ho mai visto
Parte_2 chiedere permessi per assentarsi' (…) Ha dichiarato il teste 'non ho mai visto Tes_2 che prendesse ordini da qualcuno (…)' Ha chiarito il teste 'erano
Parte_2 Tes_3 ndr cioè i tre componenti del c.d.a.) che si riunivano nel
Parte_2 Pt_1 Per_1 punto vendita per decidersi il dar farsi'. Ha precisato il teste 'non ho mai Tes_4 visto ricevere disposizioni sul lavoro, né questo è capitato per
Parte_2 Pt_1
(…)'”…. “Ne consegue quanto in calce dovendosi accogliere la domanda riconvenzionale dell'ente incontestata nel quantum”. Alla luce di quanto sopra, si ritiene calzante quanto dedotto da e di seguito CP_1 trascritto, con alcune sottrazioni e interpolazioni funzionali alla più agevole lettura come parte integrante della presente motivazione.
pag. 7 di 16 <l'odierno giudizio ha ad oggetto opposizione avviso di addebito intimante il pagamento della contribuzione dovuta alla gestione commercianti dal 04 2003 al 12 2012. i presupposti afferenti lo svolgimento attività abituale e prevalente a favore pronto carni, nel periodo in contestazione, da parte non solo sono pt_1 contestati, ma anzi allegati propugnati anche ex adveso. muta titolo quale le parti riconducono prestazioni ed conseguenti obblighi contributivi già socio di ON AR nella misura del 33.33 % unitamente ai soci paritari Pt_1
e inquadrato quale lavoratore dipendente della società, nell'ottobre Parte_2 Per_1 del 1994 ha assunto la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, unitamente a nominato Presidente. Parte_2
Sono stati loro attribuiti, disgiuntamente, tutti i poteri inerenti alla gestione della società e svolgimento della relativa attività Ciò non di meno entrambi, rappresentanti la maggioranza in seno al DA, hanno mantenuto l'inquadramento quali lavoratori subordinati Nel corso di un accertamento svoltosi nel 2008, i funzionari sul presupposto che CP_1 la compatibilità tra ruoli societari apicali (presidenziali) e subordinazione richiedesse la prova , da fornirsi da parte degli interessati, dell'esistenza di un soggetto che impartisse direttive ed ordini, esercitasse il controllo e fosse investito del potere disciplinare, hanno proceduto alla disamina delle delibere assembleari (oltre all'assunzione delle dichiarazioni di diversi dipendenti) All'esito, si è concluso che non esistesse alcun soggetto sovrordinato all'appellante ed al Presidente, essendo, al contrario, costoro a dirigere, sovrordinare, coordinare tutta l'operatività e l'attività sociale. Conseguentemente, i funzionari ispettivi hanno disconosciuto e considerato nullo ed improduttivo di effetti, a decorrere dal ottobre 1994 (e senza termine finale in assenza di mutamento delle circostanze fattuali) il rapporto di lavoro subordinato fittiziamente stipulato per assoluta carenza dei presupposti, precisando, nel proprio verbale, che lo stesso era considerarsi privo di qualsivoglia effetto sul piano dell'ordinamento previdenziale, con conseguente inidoneità a fondare diritti pensionistici o verso altre prestazioni previdenziali. Al disconoscimento della posizione subordinata ha fatto riscontro l'apertura di una posizione presso la Gestione commercianti, nel rispetto dei limiti prescrizionali, ovvero a decorrere dall'aprile 2003, per la quale sussistevano i presupposti di fatto e di diritto, ove l'appellante non ha mai versato contribuzione alcuna. Avverso il disconoscimento è stato esperito ricorso per accertamento della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato congiuntamente dai due soci e dalla società che, dopo decisioni contrastanti in primo e secondo grado, è stato definito con conferma della fondatezza delle contestazioni dell'istituto dall'ordinanza della Corte di Cassazione 14972/2020 (doc 2) la quale ha sancito:
“l'insussistenza nella specie del preteso assoggettamento da cui derivavano i formalizzati rapporti di lavoro subordinato dei due soci e amministratori rispetto alla società
pag. 8 di 16 , in ordine al ruolo del DA …il cui consiglio di amministrazione risultava per Parte_5 giunta composto in maggioranza dagli stessi T. e P., che peraltro con lo stesso ricorso de quo dichiarano espressamente di agire non solo in proprio, ma anche quali legali rappresentanti della stessa .. … Parte_6
Pertanto, la Corte Bolognese ha del tutto correttamente osservato come la circostanza che gli appellati esercitassero, oltre all'attività inerente al rapporto gestorio, un ulteriore facere esecutivo, in favore della società, abituale e continuativo, secondo quanto dagli stessi allegato ed in base pure a quanto emerso dall'espletata Istruttoria, giustificava l'iscrizione alla gestione commercianti non quella al FPLD per difetto dell'elemento della subordinazione….omissis Pacifica, in quanto definita con valore di giudicato, l'insussistenza dei requisiti della subordinazione dall'ottobre 1994 in poi, assente qualsivoglia inizio, sospetto o prova di un mutamento della situazione lavorativa de qua, a prescindere da eventuali strumentai comunicazioni formali, inconferenti e meramente intese ad alimentare la simulazione di un rapporto la cui inesistenza è stata definitivamente accertata dalla Suprema Corte. ha, dunque, proceduto all'annullamento della posizione assicurativa fittiziamente CP_1 istituita ed alimentata presso il Fondo di Previdenza Lavoratori Dipendenti ed ad intimare il pagamento della contribuzione dovuta, dal 2003 in poi, alla gestione commercianti, tramite emissione e notifica di diversi avvisi (alcuni emessi e notificati precedentemente . vd sen 574/2024 ; 575/2024; 576/2024 di codesta Corte) tra i quali quello oggetto di odierna opposizione.>> Sui requisiti fondanti obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e sul riparto dell'onere della prova, così puntualmente prosegue l' : CP_2
<<ai sensi della l 662 1996, così come interpretata dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, i soci società capitali hanno l'obbligo iscriversi alla gestione commercianti qualora prestino, ivi, attività carattere esecutivo in via abituale (ed eventualmente prevalente). il relativo onere prova grava su cp_1
Nell'odierna fattispecie l'avvenuto svolgimento di opera lavorativa di carattere commerciale ed esecutivo in via diuturna, continuativa ed abituale da parte dell'appellante non solo non è contestata, ma viene addirittura allegata e propugnata Tale profilo dovrà dunque ritenersi acquisito agli atti ed inoppugnabile anche ex art 115 cpc L'appellante sostiene di aver prestato la propria opera in qualità di lavoratore subordinato. ha contestato l'esistenza dei presupposti della subordinazione a decorrere dal CP_1 ottobre 1994 in poi ( senza limite finale). Di fronte a tale contestazione, incombe(va) sulle figure apicali della società l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti costitutivi della subordinazione, ovvero l'esistenza di un soggetto che impartisse ordini e direttive cogenti, esercitasse il controllo, esplicasse il potere sanzionatorio disciplinare- in proposito, oltre alla stessa ordinanza C Cass . 14972/2020 ed alle sentenze di codesta Corte 574/2024-575/2024 e 576/2024, si segala, per l'identità di fattispecie Corte di Cassazione 9273/2019
pag. 9 di 16 Le qualità di amministratore e lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.
… Orbene, a fronte di tale obbligo, parte [appellante non solo nulla ha allegato né Pt_1 provato al fine di avvalorare l'esistenza della subordinazione, ma ha evidenziato, con il proprio comportamento processuale, extraprocessuale e le proprie produzioni, l'esistenza di una confusione assoluta ed indistinguibile tra la volontà, gli interessi, le decisioni anche esecutive ed i rispettivi patrimoni
- vedansi le missive pec allegate da parte appellante ove la società, in assenza di delibera assembleare e del cda, con sottoscrizione degli interessati, del loro avvocato e del terzo socio, dichiara di voler rinunciare alla ripetizione della somme indebitamente versate- offerte da e non ancora riscosse- al mero e precipuo scopo di sovvenire ai personali CP_1 ed egoistici interessi del Presidente ed (ex) Vice Presidente (…) In tali missive le volontà di e della società sono non solo univoche e Pt_1 Parte_2 coincidenti, ma addirittura indistinguibili e gli interessi sociali appiattiti ed identificati con quelli delle figura apicali. L'identificazione soggettiva appare assoluta ed indiscriminata, ben oltre l'immedesimazione organica.
… Conseguentemente legittima la cancellazione della posizione assicurativa quale lavoratore subordinato e l'apertura di posizione quale commerciante a decorrere dal 2003 nonché , in mancanza di versamenti spontanei, l'intimazione di pagamento della contribuzione dovuta tramite notifica di avvisi di addebito tra i quali quello opposto.>> A ciò si può solo aggiungere che la rilevanza di un giudicato esterno opponibile nelle materie quali quella in esame è tema trattato più volte dalla giurisprudenza di legittimità. Anche di recente, a conferma di principi consolidati, è stato affermato che “In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame;
tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi pag. 10 di 16 d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cassazione civile sez. trib., 29/3/2025, n.8291). Questa Corte territoriale non ignora alcune pronunce della Corte di legittimità che sembrano condurre ad opposta conclusione. Anche queste pronunce sono chiare tuttavia nel valorizzare la specificità di quanto sottoposto a giudizio, non essendo certo impossibile che un rapporto previdenziale sia condizionato da elementi (anche di fonte regolamentare) mutevoli nel tempo. Si legge dunque in Cassazione civile, sez. lav. 24/4/2025, n. 10886 (enfasi aggiunta) che “In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nell'identità dei termini di riferimento e della connotazione del rapporto, basta a configurare come diversi i rapporti contributivi che ad essi attengono e a impedire che si possa invocare la vincolatività del giudicato allorché venga in rilievo un distinto arco temporale (Cass., sez. lav., 20 aprile 2016, n. 7981; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30853, sui rapporti futuri, di cui ancora non risultino integrati gli elementi costitutivi). Il giudicato sull'annualità 2013, proprio perché si atteggia come regola del caso concreto, calibrata sulla peculiare fattispecie devoluta all'esame del giudice e sull'indissolubile legame tra il fatto e la norma, non può dispiegare alcun effetto preclusivo con riferimento a un diverso periodo, nella specie anteriore. Nel rapporto contributivo dedotto in causa, l'elemento temporale assurge a tratto qualificante e distintivo della fattispecie concreta, proprio per l'irriducibile particolarità che ogni periodo presenta in relazione all'obbligazione contributiva, legata al presupposto intrinsecamente mutevole della prestazione di attività professionale, secondo le caratteristiche tipizzate dalle fonti regolamentari. Tale elemento vale di per sé a contraddire, sul versante oggettivo, quell'identità tra i due giudizi che costituisce requisito indefettibile dell'autorità del giudicato” A ciò si aggiunga che il caso sottoposto alla cognizione della Corte concerneva un presunto (e negato) giudicato riguardante fatti posteriori a quelli oggetto del giudizio in corso, il che differenzia la fattispecie da quella qui in esame. Ancora, la giurisprudenza là richiamata è a sua volta chiara nell'escludere che si possa avere vincolo di interpretazione della norma per il futuro (“In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti” – Cass. 7981/2016). In buona sostanza, come peraltro coerente con una lettura funzionale del sistema e volta ad evitare dispersione di energie processuali (ovvero il ricorso strumentale alla tutela giurisdizionale), deve ritenersi che il giudice non è vincolato ogni qual volta il caso si atteggi in modo diverso da quello già conosciuto e giudicato. Quello temporale è dunque il primo elemento di differenziazione virtualmente utile e da cui bene si può
pag. 11 di 16 e si deve muovere, ma non è elemento sufficiente, in difetto di qualsiasi allegazione di diversità del caso concreto. Nel caso di specie, l'elemento che ha indotto a ravvisare il giudicato è l'atteggiarsi del rapporto-societario intercorrente tra i ricorrenti e la presunta datrice di lavoro e l'assunzione di cariche rappresentative ritenute incompatibili con l'affermato vincolo di subordinazione e sotto questo profilo (anche per la parte essenzialmente di fatto) nulla è mutato (né si dice esserlo).
6. In ordine alla controversa applicabilità degli artt. 1180 e 1181, poco è da aggiungere a quanto affermato da questa Corte in analogo precedente contenzioso:
“per quanto riguarda i versamenti effettuati da ON AR s.r.l. alla gestione lavoratori dipendenti per i signori e in epoca successiva al 2008, Parte_2 Pt_1 pacifica la sussistenza di un credito restitutorio della società per indebito oggettivo nei limiti della prescrizione decennale ex art. 2033 c.c., l' non avrebbe in alcun CP_1 modo potuto imputarli alla gestione commercianti, atteso che la società non aveva alcun obbligo di versare ivi alcunché e considerata anche l'assenza di una inequivoca manifestazione di volontà di quest'ultima in tal senso. Al riguardo, è sin troppo ovvio evidenziare che il rapporto assicurativo è quello che si instaura tra l'Istituto ed il debitore, tenuto al versamento di una determinata tipologia di contribuzione, per sé o per i propri dipendenti. Orbene, il rapporto assicurativo tra ON AR ed , avente ad oggetto la CP_1 contribuzione afferente le prestazioni dei dipendenti e è insorto Pt_1 Parte_2 rispettivamente in data 16/02/1988 ed in data 09/04/1992 ed è cessato, estinguendosi, nell'ottobre 1994, così come definitivamente acclarato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14972/2020. Da tale data non è più esistito alcun rapporto tra la predetta società e l' idoneo CP_1
a riverberare effetto alcuno sui profili e sui fatti di causa. Ovviamente non rappresenta un omologo, né, ovviamente, in alcun modo la prosecuzione, il diverso ed eterogeneo rapporto instaurato d'ufficio tra i sigg. e e l' . Innanzitutto trattasi di 2 diverse “relazioni” Parte_2 Pt_1 CP_2 intercorrenti tra soggetti diversi, ovvero aventi ad Parte_7 oggetto l'obbligo di ciascuno di costoro di iscriversi alla gestione commercianti e di versare la relativa contribuzione, costituendo ivi una valida posizione assicurativa. Appare evidente l'assoluta differenza, eterogeneità, indipendenza tra i tre rapporti
– – , intercorrenti tra soggetti Parte_8 CP_7 Parte_2 CP_1 diversi ed aventi oggetto diverso. I versamenti effettuati da ON AR s.r.l. alla gestione lavoratori dipendenti dell' per i signori n epoca successiva al 2008, peraltro, non CP_1 Parte_2 Pt_1 possono essere nemmeno considerati alla stregua di pagamento del terzo ex art. 1180 c.c. L'adempimento spontaneo del terzo, infatti, disciplinato dall'art 1180 c.c., è atto di volontà che richiede, oltre alla ovvia capacità di agire, anche la piena e totale contezza di adempiere ad quel preciso debito altrui in assenza di qualsivoglia obbligo in tale senso c.d. animo solvendi debiti alieni.
pag. 12 di 16 Segnatamente, esistono due requisiti precipui ed indefettibili che condizionano la configurabilità dell'adempimento del terzo: a) la consapevolezza di adempiere ad una obbligazione/debito altrui;
b) l'idem debitum, ovvero la volontà di adempiere quella precisa obbligazione/debito cui era tenuto il terzo. Trattasi di acquisizione normativa e giurisprudenziale talmente pacifica da rendere superflua ogni altra considerazione sul punto. Orbene, nessuna delle due condizioni si è avverata nella odierna fattispecie. Quanto al primo aspetto, si rileva che ON AR s.r.l. ha assunto e inquadrato i signori n qualità di dipendenti rispettivamente in data 16/02/1988, con Pt_1 Parte_2 qualifica di macellaio specializzato provetto ed in data 09/04/1992 con la qualifica di quadro iscrivendoli all'uopo al Fondo Lavoratori Dipendenti. Pacificamente, in quanto pretesa datrice di lavoro, la predetta società era obbligata al versamento della contribuzione per lavoro subordinato. Quindi, i pagamenti effettuati dalla stessa sono avvenuti nella convinzione di adempiere ad un debito proprio. ON AR s.r.l. ha mantenuto ed alimentato tale persuasione durante tutti i tre gradi del giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo alla c.d. gestione commercianti, cui ha ritenuto di partecipare sostenendo le ragioni dei signori e e Parte_2 Pt_1 continuando a versare al Fondo Lavoratori Dipendenti dell' la relativa CP_1 contribuzione al precipuo ed evidente scopo di avvalorare la fondatezza delle tesi propugnate. Ergo la società in questione, sedicente datrice di lavoro, fino al 2020 ha ritenuto di adempiere ad un debito proprio nei confronti del Fondo Lavoratori Dipendenti. Come è lapalissiano, se il terzo adempie nell'erronea convinzione di estinguere una propria obbligazione si configura indebito soggettivo (2036 c.c.) oppure oggettivo, come nella fattispecie, che gli consente di agire per la ripetizione, ma non adempimento dell'obbligo altrui o pagamento del terzo. Per altro, l' si è sempre trovato nella legittima posizione di rifiutare un eventuale CP_1 adempimento di ON AR s.r.l. alle obbligazioni dei signori ei Parte_2 Pt_1 confronti della c.d. gestione commercianti, posto che il credito restitutorio di tale società nei confronti dell'Istituto, calcolato nei limiti della prescrizione decennale di cui all'art. 2033 c.c. ed asseritamente offerto in compensazione dei debiti dei prevenuti (cfr. punto D dell'atto di appello), è nettamente inferiore a tali debiti, avendo riguardo ai conteggi sviluppati sul punto dall'ente di previdenza, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione. In proposito, deve richiamarsi il disposto dell'art. 1181 c.c. ai sensi del quale: “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”. Per di più non risulta, né viene allegato che ON AR s.r.l. abbia mai ceduto ai propri soci il credito vantando verso l' , affinché costoro potessero adempiere, CP_1 pro currente quantitate, al proprio debito. Né appare dirimente, in senso favorevole all'odierno appellante, la circostanza che l' , prima dell'emanazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. CP_1
14972/2020, gli abbia concesso un trattamento pensionistico in ragione dei pag. 13 di 16 contributi versati al Fondo Lavoratori Dipendenti. Tale erogazione, infatti, è avvenuta allorché la situazione contributiva dell'odierno appellante era ancora controversa e controvertibile, essendo pendente il giudizio di accertamento negativo più volte citato. Ed invero, dopo il pronunciamento nel 2020 della Suprema Corte, la prestazione pensionistica in parola è stata revocata. In tale contesto, quindi, l'erogazione del trattamento pensionistico de quo non può essere valutata alla stregua di un'acquiescenza dell alle pretese dell'odierno appellante o come CP_1 rinuncia ai crediti per cui è causa….” (sent 575/24 in RGA 66/24).
7. Della prescrizione ha bene trattato il primo giudice: “Anche l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali è infondata, atteso che il versamento della contribuzione omessa dall'odierno opponente alla favore della Gestione Commercianti è stato richiesto, dall'Istituto convenuto, a seguito dell'iscrizione di nella Gestione Commercianti, già nell'ambito del giudizio Pt_1 incardinato presso l'intestato Tribunale di cui al n. R.G. 16/2009 (doc. 9 fasc. parte ricorrente), e che, come noto, ai sensi della disposizione di cui all'art. 2945 c.c., l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, intervenuto, nel caso di specie, in data 14.07.2020”. Non può ritenersi che “la sentenza di condanna al pagamento della somma di euro 14.790,00 riguarda quel credito e nessun altro;
nemmeno pertanto sarebbe concepibile un effetto interruttivo per un credito diverso, precedente, contestuale o successivo ad essa” (così a pag. 26 della memoria di parte appellante) perché il primo giudizio aveva già introdotto una pretesa contributiva destinata ad aumentare nel tempo, come sostanzialmente chiaro dalle conclusioni dell' in quella sede (a CP_1 poco rilevando che il dato testuale fosse riferito alle somme allora ingiunte, posto che lo stesso ricorso dei contribuenti menzionava un indefinito periodo “dal 14/10/94 in avanti”, “successivo all'ottobre 1994” e con un evidente richiamo all'attualità:
“Accertato e dichiarato che a far tempo dal 14/10/94 in avanti l'attività di lavoro prestata da ciascuno di essi esponenti in favore della Ditta ON AR s.r.l. principalmente nel magazzino in Baganzola, viene eseguita, conformemente alle direttive stabilite dall'organo rappresentativo della loro società con lo stesso contenuto e modalità di prima dell'ottobre 1994, in premessa specificate, sotto il costante controllo del C.d.A. e dietro corresponsione, ogni mese, della somma specificata nella busta” – cfr. conclusioni del ricorso come riportate nella sentenza prodotta sub doc. 9 da parte appellante, enfasi aggiunta). Peraltro, anche una lettura restrittiva di quella richiesta non condurrebbe a risultato diverso, perché l'operato dell' deve ritenersi necessariamente condizionato CP_2 dal preventivo scrutinio circa la contestata sussistenza dell'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti: solo dopo la definitività di quell'accertamento, una volta impugnato, poteva l'ente legittimamente intraprendere iniziative recuperatorie senza incorrere nel rischio di abusare di strumenti privilegiati di riscossione del credito.
pag. 14 di 16 8. Gli argomenti dedicati al presunto valore di giudicato – per giunta con rilevanza esterna – dell'ordinanza ammissiva di CTU disposta in altro giudizio sono del tutto ed evidentemente inconsistenti. Afferma Cassazione civile, sez. III, 6/11/2020, n. 24955 che “al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché costituiscano "sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura civile contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio", ravvisandosi, invece, un'ordinanza tutte le volte in cui il giudice "non ha pronunciato su alcuna delle questioni previste dall'articolo 279, comma 2, del codice di procedura civile ma si è limitato a provvedere per l'ulteriore svolgimento del processo, rimettendo la causa in istruttoria". E' del tutto evidente che l'ordinanza de qua mai avrebbe potuto definire il giudizio, che infatti è proseguito ben oltre. Ogni altro argomentare sarebbe esercizio di stile. Il riflesso “pratico” di questo argomento, nel presente contenzioso, sarebbe solo di natura contabile, ma non è questo il profilo censurato dall'appellante.
9. L'argomento/censura riferito all'affidamento (consegnato alle pagg. 30-34 della memoria riassuntiva del ricorrente) ripropone in parte difese concernenti il già trattato art. 8 DPR 818/57. Per altra parte, può rilevarsi che quantomeno da giugno 2008, epoca dell'accertamento che ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dei due soci, il ricorrente doveva necessariamente dubitare della possibilità di conseguire la prestazione pensionistica come richiesta e non sarebbe dunque suscettibile di tutela l'affidamento sul fatto che l' non si avvedesse CP_1 dell'incoerenza della pensione come erogata rispetto alla diversa qualificazione dei rapporti di lavoro. Questo rende irrilevante la circostanza che, non ancora definitivamente accertata la legittimità dell'iscrizione dei ricorrenti in una piuttosto che in altra gestione, stante la pendenza del giudizio in merito, l' abbia erogato CP_1 la prestazione sulla base di quanto a suo tempo versato. 10. Sollecita poi il ricorrente/appellante l'esame di argomenti nuovi e l'adozione di mezzi di prova prima non dedotti, invocando i poteri istruttori officiosi. L'argomento nuovo2 è quello in relazione al quale il ricorrente formula istanza di prove. La richiesta istruttoria non può trovare accoglimento. A prescindere, infatti,
pag. 15 di 16 dalla manifesta tardività di una sollecitazione probatoria che giunge a circa quindici anni dall'esordio del contenzioso, essa si rivela generica e valutativa, inidonea dunque a superare quanto evidenziato nella decisione confermata dalla Corte di legittimità (v. pag. 7 sopra).
11. Gli argomenti ulteriori (“O) Abuso del diritto e del processo – lite temeraria, pag. 36 e P) risarcimento danno, pag. 42”) sono evidentemente assorbiti dal rigetto dei precedenti.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e nella loro liquidazione si tiene conto della ripetitività delle difese tutte. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 322/2024 del Tribunale di Parte_1
Parma pubblicata il giorno 18/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 10/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
nei quali, come visto, fra l'altro, il rapporto di lavoro aveva assunto connotazioni completamente diverse) (Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2016, n. 7981 doc.26).; Cassazione civile, sez. lav., 29/10/2021, n. 30853 doc.25).; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2007, n. 3628 doc.27).; Cassazione civile, sez. un., 07/11/1997, n. 10933-doc.29). CP_ Nella fattispecie nessun accertamento è stato mai fatto dall' in via amministrativa, pur avendone l' il potere ed anche il dovere laddove avesse ritenuto insussistente la subordinazione in quel CP_2 CP_ periodo e nessuna allegazione e nessuna prova è stata fatta dall' in ordine all'assenza della subordinazione nel rapporto fra il ricorrente e ON AR s.r.l.”
pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “La sentenza 671/2013 della Corte d'appello di Bologna, era una mera sentenza di condanna ad una determinata somma (14.790,00 euro) per i contributi commercianti dovuti nel periodo 1.4.2003-31.3.2008. Il fatto che la stessa legittimasse l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per quel periodo CP_ (mai effettuata dall' , non comportava alcuna conseguenza per i periodi successivi, in difetto di un CP_ accertamento delle diverse modalità con cui, secondo l il rapporto lavorativo si sarebbe svolto (e