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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12204/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12204/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to BACCI FRANCESCO Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO MA
, rappresentata e difesa dall'avv.to MONTAGNI ENRICO Controparte_2
CONVENUTA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a evocato in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Firenze e Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna in solido al pagamento di € 62.523,98, oltre CP_2
interessi moratori ai sensi del D. lgs. n. 231/2022.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che aveva fornito acqua e varie bevande alla società convenuta presso il pub sito in Piazza Mercatale, 24
(PO), gestito sotto l'insegna “Wallace Pub”. A fronte dell'esecuzione della prestazione aveva emesso fatture per € 46.547,39 rimaste insolute, dal mancato pagamento delle quali erano decorsi interessi moratori per € 15.976,59 fino al 10 giugno 2021 (totale € 62.523,98). 1 Ha pure aggiunto che la società convenuta aveva sottoscritto, a parziale Controparte_1
copertura del debito contratto, cambiali per € 11.217,00, non pagate alla scadenza e, quindi, protestate dall'attrice.
Parte attrice ha dedotto di aver appreso che il 25 Novembre 2016, con atto iscritto il 13
Dicembre 2016 in Camera di Commercio, era stata posta in liquidazione Controparte_1
e che, nel frattempo, l'azienda gestita in piazza Mercatale 24 e corrente sotto l'insegna
“Wallace Pub” era stata ceduta di fatto, senza soluzione di continuità, all'impresa individuale Wallace Pub di Amalia Alborino.
Ha lamentato che la mancata formalizzazione della cessione di azienda era stata improntata all'intento elusivo della responsabilità solidale della cessionaria per i debiti della cedente Controparte_1
Dunque, in riferimento al debito di l'attrice ha predicato la Controparte_1
responsabilità solidale di ex art. 2560 c.c. quale cessionaria di fatto Controparte_2
dell'azienda prima condotta da Controparte_1
Ha aggiunto anche che è configurabile una seconda e autonoma fonte di responsabilità per lesione del generale principio del neminem laedere, laddove l'operazione negoziale tra le due convenute è stata preordinata ad un intento elusivo, ossia quello di privare i creditori della cedente della garanzia patrimoniale, perseguibile di per sé quale illecito extracontrattuale.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., ha precisato le conclusioni chiedendo la condanna in solido, previo accertamento della simulazione del contratto di affitto di azienda tra la società Risto s.r.l.s. e . Parte attrice ha dedotto che tale Controparte_2
contratto si inserisce nell'operazione elusiva delle convenute, trattandosi di un atto totalmente simulato, al fine di mascherare la cessione di azienda e frapporre uno schermo formale che protegga dalle richieste dei creditori di Controparte_2 Controparte_1
Ha quindi contestato la titolarità stessa dell'azienda da parte di Risto s.r.l.s., in quanto la società, di cui è legale rappresentante la figlia di , era stata costituita un Controparte_2
mese prima della sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d'azienda e dalle visure camerali non risultava alcun atto di trasferimento dell'azienda da parte di Controparte_1
2 Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_2
attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha replicato di aver esercitato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sotto l'insegna Wallace Pub in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto il 6 Dicembre 2016 con Risto s.r.l.s., il 4 Dicembre 2017. Per CP_3
tale motivo, difetterebbe la legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea di condanna.
Ha aggiunto di non aver avuto alcun rapporto, nemmeno di fatto, con la società
[...]
e che che dalla visura camerale di emergeva come quest'ultima CP_1 Controparte_1
avesse affittato l'azienda a con atto del 2 Maggio 2016. Per_1
Inoltre, per quanto riferitole, era stata sfrattata per morosità Controparte_1
dall'immobile in cui esercitava l'azienda, mentre la convenuta aveva legittimamente esercitato l'attività nel locale di Piazza Mercatale, n. 24, subentrando nel contratto di locazione sottoscritto da Risto s.r.l.s..
Nel merito, ha comunque contestato che il credito vantato dall'attrice fosse basato unicamente su fatture, ossia documenti unilaterali, illeggibili, senza prova della consegna dei beni. Ha puntualizzato, peraltro, che tali crediti non risultavano neanche dai libri contabili della società affittante e perciò, ex art. 2560 comma 2 c.c., la convenuta non ne rispondeva.
A fronte della modifica della domanda in sede di memoria n. 1 ex art 183 comma 6
c.p.c., la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della modifica stessa trattandosi di mutatio
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_1
, della quale è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20
[...]
Settembre 2022.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 10
Settembre 2025.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
3 1.Parte attrice ha richiesto la condanna in solido delle convenute al pagamento dell'importo di € 62.523,98 a titolo di forniture di acqua e varie bevande consegnate presso il Wallace Pub.
1.1 Si rammenta, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, che spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass.
SS.UU. n. 13533/2001). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
1.2 A prova del proprio titolo, parte attrice si è limitata a produrre fatture commerciali emesse negli anni 2015 – 2016.
Come noto, la fattura commerciale, considerata la sua formazione unilaterale e funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, deve essere inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella
«dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova, ma, al più, un mero indizio»
(Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 9593/2004).
Difatti, «la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito» (Cass. n. 30309/2022).
1.3.Poiché non si è costituita in giudizio, deve essere Controparte_1
attribuita la valenza di ficta contestatio a tale condotta contumaciale (Cass. n. 22461/2015, secondo cui la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova). Spetta, dunque, all'attrice fornire dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda avanzate, ossia l'esecuzione
4 dell'obbligazione di consegna dei beni indicati nelle fatture in favore della società convenuta, dalla quale sorgerebbe il diritto di credito vantato.
1.4 Tale prova non è stata fornita. Le fatture prodotte dall'attrice con doc. 3 sono, peraltro, parzialmente illeggibili per quanto riguarda il numero identificativo. Soprattutto, in esse è incorporato il relativo documento di trasporto, che risulta firmato solamente dal conducente. Manca del tutto la firma del destinatario, cioè . Controparte_1
1.4.1 Il documento di trasporto è idoneo a certificare un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente), qualora sia da questi sottoscritto e la consegna avvenga presso il cessionario direttamente da parte del cedente che ha effettuato il trasporto oppure dal vettore che si assume l'incarico della consegna. Poiché il documento di trasporto è un documento commerciale che segue la merce durante il trasporto e certifica il trasferimento del bene al destinatario, ha valore probatorio in caso di merce smarrita o non consegnata.
Pertanto, la mancanza della sottoscrizione da parte del destinatario della merce non consente di ritenere provato l'adempimento dell'asserita fornitura di bevande da parte di
Parte_1
1.4.2 Solo in riferimento a 3 fatture si rinviene l'apposizione di una “firma”, anche se più propriamente si tratta dell'apposizione di un segno grafico non riconducibile neanche ad una sigla. Vi è la totale assenza di elementi che identifichino il soggetto autore della sottoscrizione (ft. n. 11201 del 9 Ottobre 2015 e ft. n. 11334 del 14 Ottobre 2015, pag. 72
e 75, doc. 3 fascicolo parte attrice). Peraltro, si evidenzia che il segno grafico nella fattura n. 7117 del 4 Luglio 2015 è il medesimo (pag. 66, doc. 3 fascicolo parte attrice) è il medesimo del conducente.
Tanto comporta che neanche in tal caso si possa ritenere provata la fornitura delle bevande dedotta in giudizio.
1.4.3 Né integra alcun riconoscimento di debito il messaggio pec prodotto da parte attrice sub doc. 6, laddove il liquidatore della società odierna convenuta AC aveva contestato il credito asseritamente vantato da parte attrice.
1.5 Né sono rilevanti le produzioni documentali denominate All. D e All. E di parte attrice, in quanto si riferiscono a generici ordini di forniture via chat whatsapp risalenti al
5 14 Marzo 2017, 26 Maggio 2017 (All. D), 27 Aprile 2017, 25 Marzo 2019 e 26 Marzo 2019
(All. E) mentre le asserite forniture di cui alle fatture prodotte sono del 2015 e 2016.
1.6 Non risulta, quindi, soddisfatto l'onere incombente sull'attrice di prova dello svolgimento dell'attività dedotta nelle fatture e nessun credito può essere riconosciuto rispetto a tale titolo.
2.Quanto alle cambiali prodotte, la stessa parte attrice ha allegato che la convenuta AC offrì cambiali per l'importo di € 11.217,00 a parziale copertura del debito che, lato creditore, ora viene azionato nella misura superiore di € 62.523,58.
2.1. Ora, è pur vero che le cambiali possano ben considerarsi quali promesse di pagamento, dispensando colui a favore del quale sono state fatte l'onere di provare il rapporto fondamentale. Ma nella presente vicenda, parte attrice ha prodotto tali cambiali alla stregua di prova che suffraga il fatto costitutivo del diritto di credito. La cambiale pone virtualmente in giudizio la causa del credito e ha un effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale producendo, in deroga al generale principio ex art. 2697 c.c., l'astrazione processuale della causa debendi del diritto di credito vantato, fino a prova contraria (Cass. n. 10574/2007, Cass n. 15057/2023).
2.2 Dall'interpretazione della domanda, così come degli atti di causa, emerge chiaramente che l'attrice ha inteso individuare la causa petendi del proprio asserito credito nel rapporto sottostante il rapporto cambiario. Si è, visto, però che il riparto dell'onere probatorio imponeva all'attore la prova del titolo, ovvero del rapporto negoziale da cui era sotto un diritto di credito in suo favore.
2.3 Si deve, perciò, precisare che è precluso, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il riconoscimento di un diritto di credito che è diritto eterodeterminato. Si rammenta, infatti, che sull'estensione di tale principio è intervenuta la giurisprudenza di legittimità a chiarire che «il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la causa petendi rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con differente portata» (Cass. n. 10402/2024).
2.4 Per le ragioni sopra esposte, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
6 3. Dal rigetto della domanda in punto di mancanza di prova del diritto di credito fatto valere, deriva conseguentemente il rigetto della domanda di condanna - anche in solido e anche a titolo ex art. 2043 c.c. -della convenuta . Controparte_2
4. Quanto alla posizione processuale di , le spese di lite seguono la Controparte_2
soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra
€ 52.000,01 ed € 260.000,00 (petitum pari ad € 62.523,98), operata una decurtazione del
40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Quanto alla posizione processuale della AC , Le Controparte_1
spese di lite seguono la soccombenza, ma, poiché risulta vittorioso la convenuta AC, queste non devono essere liquidate.
In tal senso, da ultimo, Cass n. 12897/2019: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del AC (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)».
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE ogni domanda attorea;
- CONDANNA parte attrice lla rifusione delle spese legali del Parte_1
presente giudizio a parte convenuta che si liquidano Controparte_2
complessivamente in € 11.835 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, di cui si dispone la distrazione in favore dell'avv. Enrico Montagni antistatario;
- Nulla sulle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta Parte_1
AC . Controparte_1
Firenze, 19 settembre 2025
7 La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12204/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to BACCI FRANCESCO Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO MA
, rappresentata e difesa dall'avv.to MONTAGNI ENRICO Controparte_2
CONVENUTA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a evocato in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Firenze e Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna in solido al pagamento di € 62.523,98, oltre CP_2
interessi moratori ai sensi del D. lgs. n. 231/2022.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che aveva fornito acqua e varie bevande alla società convenuta presso il pub sito in Piazza Mercatale, 24
(PO), gestito sotto l'insegna “Wallace Pub”. A fronte dell'esecuzione della prestazione aveva emesso fatture per € 46.547,39 rimaste insolute, dal mancato pagamento delle quali erano decorsi interessi moratori per € 15.976,59 fino al 10 giugno 2021 (totale € 62.523,98). 1 Ha pure aggiunto che la società convenuta aveva sottoscritto, a parziale Controparte_1
copertura del debito contratto, cambiali per € 11.217,00, non pagate alla scadenza e, quindi, protestate dall'attrice.
Parte attrice ha dedotto di aver appreso che il 25 Novembre 2016, con atto iscritto il 13
Dicembre 2016 in Camera di Commercio, era stata posta in liquidazione Controparte_1
e che, nel frattempo, l'azienda gestita in piazza Mercatale 24 e corrente sotto l'insegna
“Wallace Pub” era stata ceduta di fatto, senza soluzione di continuità, all'impresa individuale Wallace Pub di Amalia Alborino.
Ha lamentato che la mancata formalizzazione della cessione di azienda era stata improntata all'intento elusivo della responsabilità solidale della cessionaria per i debiti della cedente Controparte_1
Dunque, in riferimento al debito di l'attrice ha predicato la Controparte_1
responsabilità solidale di ex art. 2560 c.c. quale cessionaria di fatto Controparte_2
dell'azienda prima condotta da Controparte_1
Ha aggiunto anche che è configurabile una seconda e autonoma fonte di responsabilità per lesione del generale principio del neminem laedere, laddove l'operazione negoziale tra le due convenute è stata preordinata ad un intento elusivo, ossia quello di privare i creditori della cedente della garanzia patrimoniale, perseguibile di per sé quale illecito extracontrattuale.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., ha precisato le conclusioni chiedendo la condanna in solido, previo accertamento della simulazione del contratto di affitto di azienda tra la società Risto s.r.l.s. e . Parte attrice ha dedotto che tale Controparte_2
contratto si inserisce nell'operazione elusiva delle convenute, trattandosi di un atto totalmente simulato, al fine di mascherare la cessione di azienda e frapporre uno schermo formale che protegga dalle richieste dei creditori di Controparte_2 Controparte_1
Ha quindi contestato la titolarità stessa dell'azienda da parte di Risto s.r.l.s., in quanto la società, di cui è legale rappresentante la figlia di , era stata costituita un Controparte_2
mese prima della sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d'azienda e dalle visure camerali non risultava alcun atto di trasferimento dell'azienda da parte di Controparte_1
2 Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_2
attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha replicato di aver esercitato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sotto l'insegna Wallace Pub in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto il 6 Dicembre 2016 con Risto s.r.l.s., il 4 Dicembre 2017. Per CP_3
tale motivo, difetterebbe la legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea di condanna.
Ha aggiunto di non aver avuto alcun rapporto, nemmeno di fatto, con la società
[...]
e che che dalla visura camerale di emergeva come quest'ultima CP_1 Controparte_1
avesse affittato l'azienda a con atto del 2 Maggio 2016. Per_1
Inoltre, per quanto riferitole, era stata sfrattata per morosità Controparte_1
dall'immobile in cui esercitava l'azienda, mentre la convenuta aveva legittimamente esercitato l'attività nel locale di Piazza Mercatale, n. 24, subentrando nel contratto di locazione sottoscritto da Risto s.r.l.s..
Nel merito, ha comunque contestato che il credito vantato dall'attrice fosse basato unicamente su fatture, ossia documenti unilaterali, illeggibili, senza prova della consegna dei beni. Ha puntualizzato, peraltro, che tali crediti non risultavano neanche dai libri contabili della società affittante e perciò, ex art. 2560 comma 2 c.c., la convenuta non ne rispondeva.
A fronte della modifica della domanda in sede di memoria n. 1 ex art 183 comma 6
c.p.c., la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della modifica stessa trattandosi di mutatio
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_1
, della quale è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20
[...]
Settembre 2022.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 10
Settembre 2025.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
3 1.Parte attrice ha richiesto la condanna in solido delle convenute al pagamento dell'importo di € 62.523,98 a titolo di forniture di acqua e varie bevande consegnate presso il Wallace Pub.
1.1 Si rammenta, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, che spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass.
SS.UU. n. 13533/2001). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
1.2 A prova del proprio titolo, parte attrice si è limitata a produrre fatture commerciali emesse negli anni 2015 – 2016.
Come noto, la fattura commerciale, considerata la sua formazione unilaterale e funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, deve essere inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella
«dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova, ma, al più, un mero indizio»
(Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 9593/2004).
Difatti, «la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito» (Cass. n. 30309/2022).
1.3.Poiché non si è costituita in giudizio, deve essere Controparte_1
attribuita la valenza di ficta contestatio a tale condotta contumaciale (Cass. n. 22461/2015, secondo cui la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova). Spetta, dunque, all'attrice fornire dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda avanzate, ossia l'esecuzione
4 dell'obbligazione di consegna dei beni indicati nelle fatture in favore della società convenuta, dalla quale sorgerebbe il diritto di credito vantato.
1.4 Tale prova non è stata fornita. Le fatture prodotte dall'attrice con doc. 3 sono, peraltro, parzialmente illeggibili per quanto riguarda il numero identificativo. Soprattutto, in esse è incorporato il relativo documento di trasporto, che risulta firmato solamente dal conducente. Manca del tutto la firma del destinatario, cioè . Controparte_1
1.4.1 Il documento di trasporto è idoneo a certificare un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente), qualora sia da questi sottoscritto e la consegna avvenga presso il cessionario direttamente da parte del cedente che ha effettuato il trasporto oppure dal vettore che si assume l'incarico della consegna. Poiché il documento di trasporto è un documento commerciale che segue la merce durante il trasporto e certifica il trasferimento del bene al destinatario, ha valore probatorio in caso di merce smarrita o non consegnata.
Pertanto, la mancanza della sottoscrizione da parte del destinatario della merce non consente di ritenere provato l'adempimento dell'asserita fornitura di bevande da parte di
Parte_1
1.4.2 Solo in riferimento a 3 fatture si rinviene l'apposizione di una “firma”, anche se più propriamente si tratta dell'apposizione di un segno grafico non riconducibile neanche ad una sigla. Vi è la totale assenza di elementi che identifichino il soggetto autore della sottoscrizione (ft. n. 11201 del 9 Ottobre 2015 e ft. n. 11334 del 14 Ottobre 2015, pag. 72
e 75, doc. 3 fascicolo parte attrice). Peraltro, si evidenzia che il segno grafico nella fattura n. 7117 del 4 Luglio 2015 è il medesimo (pag. 66, doc. 3 fascicolo parte attrice) è il medesimo del conducente.
Tanto comporta che neanche in tal caso si possa ritenere provata la fornitura delle bevande dedotta in giudizio.
1.4.3 Né integra alcun riconoscimento di debito il messaggio pec prodotto da parte attrice sub doc. 6, laddove il liquidatore della società odierna convenuta AC aveva contestato il credito asseritamente vantato da parte attrice.
1.5 Né sono rilevanti le produzioni documentali denominate All. D e All. E di parte attrice, in quanto si riferiscono a generici ordini di forniture via chat whatsapp risalenti al
5 14 Marzo 2017, 26 Maggio 2017 (All. D), 27 Aprile 2017, 25 Marzo 2019 e 26 Marzo 2019
(All. E) mentre le asserite forniture di cui alle fatture prodotte sono del 2015 e 2016.
1.6 Non risulta, quindi, soddisfatto l'onere incombente sull'attrice di prova dello svolgimento dell'attività dedotta nelle fatture e nessun credito può essere riconosciuto rispetto a tale titolo.
2.Quanto alle cambiali prodotte, la stessa parte attrice ha allegato che la convenuta AC offrì cambiali per l'importo di € 11.217,00 a parziale copertura del debito che, lato creditore, ora viene azionato nella misura superiore di € 62.523,58.
2.1. Ora, è pur vero che le cambiali possano ben considerarsi quali promesse di pagamento, dispensando colui a favore del quale sono state fatte l'onere di provare il rapporto fondamentale. Ma nella presente vicenda, parte attrice ha prodotto tali cambiali alla stregua di prova che suffraga il fatto costitutivo del diritto di credito. La cambiale pone virtualmente in giudizio la causa del credito e ha un effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale producendo, in deroga al generale principio ex art. 2697 c.c., l'astrazione processuale della causa debendi del diritto di credito vantato, fino a prova contraria (Cass. n. 10574/2007, Cass n. 15057/2023).
2.2 Dall'interpretazione della domanda, così come degli atti di causa, emerge chiaramente che l'attrice ha inteso individuare la causa petendi del proprio asserito credito nel rapporto sottostante il rapporto cambiario. Si è, visto, però che il riparto dell'onere probatorio imponeva all'attore la prova del titolo, ovvero del rapporto negoziale da cui era sotto un diritto di credito in suo favore.
2.3 Si deve, perciò, precisare che è precluso, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il riconoscimento di un diritto di credito che è diritto eterodeterminato. Si rammenta, infatti, che sull'estensione di tale principio è intervenuta la giurisprudenza di legittimità a chiarire che «il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la causa petendi rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con differente portata» (Cass. n. 10402/2024).
2.4 Per le ragioni sopra esposte, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
6 3. Dal rigetto della domanda in punto di mancanza di prova del diritto di credito fatto valere, deriva conseguentemente il rigetto della domanda di condanna - anche in solido e anche a titolo ex art. 2043 c.c. -della convenuta . Controparte_2
4. Quanto alla posizione processuale di , le spese di lite seguono la Controparte_2
soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra
€ 52.000,01 ed € 260.000,00 (petitum pari ad € 62.523,98), operata una decurtazione del
40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Quanto alla posizione processuale della AC , Le Controparte_1
spese di lite seguono la soccombenza, ma, poiché risulta vittorioso la convenuta AC, queste non devono essere liquidate.
In tal senso, da ultimo, Cass n. 12897/2019: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del AC (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)».
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE ogni domanda attorea;
- CONDANNA parte attrice lla rifusione delle spese legali del Parte_1
presente giudizio a parte convenuta che si liquidano Controparte_2
complessivamente in € 11.835 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, di cui si dispone la distrazione in favore dell'avv. Enrico Montagni antistatario;
- Nulla sulle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta Parte_1
AC . Controparte_1
Firenze, 19 settembre 2025
7 La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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