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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 11497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11497 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18801/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, , con Parte_1 Parte_2 sede in Napoli, alla Via Bernini, n. 28 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto P.IVA_1
MA AR, in virtù di procura allegata agli atti opponente
E
C.F. n. e per essa (già , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 CP_3 con sede sociale in Viale Dell'Agricoltura n. 7, 37121 Verona, Italia, C.F. n. , p. IVA P.IVA_3
, in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio P.IVA_4
Orabona C.F. , in virtù di procura generale alle liti in autentica dr. C.F._1 Per_1
, Notaio in Verona, in data 20 luglio 2011, repertorio 68807, raccolta 19357
[...] opposto
NONCHE'
Il , sito in Napoli alla Via Girolamo Santacroce n. 19 IS. H-I-L-M-Q-R, Controparte_4
C.F. , in persona dell'Amministratore pro-tempore , C.F. P.IVA_5 Controparte_5
, rapp.to e difeso dall'avv. Dario Marra (C.F. ), in C.F._2 C.F._3 virtù di procura in atti opposto
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Angelo MA Parte_3 C.F._4
AL (C.F. ) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._5
1 opposto
CONCLUSIONI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L (a cui è subentrata la cessionaria del credito ex art. 58 Lb), CP_6 Controparte_1 ha notificato pignoramento immobiliare il 13 aprile 2017, iscritto al n. 349/2017 RGE, nei confronti della IM e UZ SR (successivamente dichiarata fallita, con conseguente intervento del curatore ex art. 197 L.F.), in forza del contratto di mutuo del 28 luglio 2011 a rogito del notaio recante repertorio n. 113051. Persona_2
Con decreto emesso in data 16/12/21 il G.E. ha trasferito alla aggiudicataria il terzo lotto oggetto di pignoramento “Con proporzionali diritti su aree scoperte limitrofe al fabbricato e materialmente in uso a quest'ultimo, attu23almente adibite a giardino e piazzale di sosta (p.lla 153 del foglio 132 del
Catasto Terreni) ovvero a passetto di collegamento con il viale di accesso carrabile (p.lla 329 del foglio 132 del Catasto Terreni)” (doc. 1).
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4/4/2022 (corretta con ordinanza del 6/4/2022), ha ordinato la liberazione, fra l'altro, delle “aree di terreno identificate nel NCT del Comune di Napoli al foglio 132, part. 153 e foglio 132, part. 329, attualmente adibite rispettivamente a giardino e piazzale di sosta ovvero a passetto di collegamento con il viale di accesso carrabile”.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 maggio 2022, ha precisato “con riferimento al cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello
31, che lo stesso è allocato sulla particella di terreno 329, oggetto dell'ordine di liberazione emesso da questo giudice il 4-5/4/2022”.
La ha presentato opposizione in data 10.05.2022, in cui, dopo aver sostenuto che in data Parte_1
4.05.2022 il custode le aveva comunicato che l'accesso per la liberazione delle particelle 153 e 329 del foglio 12 sarebbe avvenuto in data 18.05.2022, ha eccepito che non era vero “che il cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello 31 è allocato sulla particella di terreno 329; – Infatti, come emerge dal rilievo planimetrico allegato (e già
a conoscenza del G.E. per quanto infra meglio illustrato), il cancello di ingresso è posizionato sulla particella 330 (doc. 5), di proprietà della ricorrente (per una quota di 124,63/1000 centoventiquattro virgola sessantatré millesimi) per acquisto fattone in data 19/4/2021 (doc. 6), che non forma oggetto della procedura, né è mai stato di proprietà della debitrice IM e UZ S.R.L.”.
Pertanto ha chiesto al GE, “previa sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza del 2/5/2022 atteso il grave pericolo per l'immobile della ricorrente, estraneo alla procedura, e per la incolumità fisica delle persone che interverranno all'accesso fissato per il 18/5/2022 e previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti … : a) Revocare l'ordinanza del 2/5/2022, perché
2 colpisce beni di terzi, per quanto illustrato in narrativa;
b) Adottare ogni altro provvedimento consequenziale”.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24.06.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione con la seguente motivazione:
“Anche se a verbale l'opponente ha affermato che l'atto impugnato è il provvedimento emesso da questo giudice il 2-6/5/2022, il che renderebbe tempestivo il ricorso depositato il 10/5/2022, tale assunto non merita di essere condiviso. Il provvedimento del 2-6/5/2022 non è un atto autonomamente impugnabile, in quanto con esso ci si è limitati a ricordare che nelle prescrizioni allegate all'ordine di liberazione emesso il 4/4/2022 il custode è già autorizzato a richiedere l'ausilio della forza pubblica e di tutti gli ausiliari necessari, così entrando in possesso dei dispositivi necessari all'accesso nell'area da liberare. Dimostrazione ne è la considerazione che anche se quel provvedimento fosse revocato, resterebbe pienamente efficace l'ordine di liberazione, con le annesse prescrizioni, emesso il 4/4/2022, il quale prevede, per l'appunto, la possibilità di accedere all'area da liberare con qualsiasi mezzo, con l'aiuto di qualsiasi ausiliario e con l'ausilio anche della forza pubblica. Va solo precisato che l'ordine di liberazione emesso il 4/4/2022, così come l'ordinanza di correzione del 6/4/2022, è stato comunicato alla nella stessa data del deposito nel fascicolo Parte_1 telematico, presso il difensore costituito, avv. Luca Angelo Signorelli. Da tanto deriva il rigetto dell'istanza di sospensione, in quanto connessa ad una opposizione agli atti esecutivi da dichiarare, nella eventuale fase a cognizione piena, inammissibile, come eccepito da tutte le avverse parti costituite”.
Il GE, con la stessa ordinanza del 24.06.2022, ha, inoltre, così provveduto:
- revoca i provvedimenti assunti con il decreto del 16/5/2022; - provvede con allegata ordinanza ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dell'ordine di liberazione;
- assegna alla parte interessata il termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà; - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_7 [...]
di e di (con attribuzione, per quest'ultima, al Controparte_1 Parte_3 Parte_4 difensore, avv. Alberto, che ha si è dichiarato anticipatario), liquidandole in euro 1.600,00 ciascuno per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi. ha introdotto il giudizio di merito, reiterando le stesse argomentazioni e rassegnando le CP_7 seguenti conclusioni:
“a)revocare l'ordinanza del 2/5/2022, perché colpisce beni di terzi, per quanto illustrato in narrativa;
b) adottare ogni altro provvedimento consequenziale;
c) Accertare e dichiarare che la particella 330 del foglio 132 non è oggetto della procedura esecutiva N.R.G.E. 349/2017 pendente
3 innanzi il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, espropriazione immobiliare, G.E. Dr. Enrico
Ardituro; d) accertare e dichiarare che il cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello 31 è allocato sulla particella di terreno 330”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha così concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 per sua tardività, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto.
Si è costituito in giudizio anche il che si è rimesso al prudente apprezzamento del CP_4
Tribunale adito, in merito alla valutazione della ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda.
Si è costituita, infine, che ha così concluso: Parte_3
“Voglia il Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese: - rigettare integralmente ed in ogni sua parte l'opposizione proposta da perché inammissibile, Controparte_7
o comunque infondata, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
- condannare CP_7 al pagamento, in favore di , delle spese e dei compensi di lite di cui al presente
[...] Parte_3 giudizio, da liquidarsi nella misura prevista dal D.M. 55/2014 e ss.mm., con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del predetto D.M. essendo stato, il presente atto, redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e che, in particolare, consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
La causa è stata riservata in decisione in data 24.09.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ratione temporis applicabile.
MOTIVI DI DIRITTO
L'opponente, con l'introduzione del giudizio di merito ha inteso precisare che il provvedimento dallo stesso impugnato con l'opposizione in esame, non è l'ordine di liberazione del 4.04.2022, ma esclusivamente l'ordinanza del 2.05.2022 poiché è l'unico atto che menzionerebbe una circostanza non vera, lesiva dei suoi diritti, laddove afferma “con riferimento al cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello 31, che lo stesso è allocato sulla particella di terreno 329, oggetto dell'ordine di liberazione emesso da questo giudice il 4-
5/4/2022”.
Ciò premesso, pur volendosi ritenere l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza del 2.05.2022, deve comunque rilevarsi una carenza di interesse della ad introdurre il giudizio di merito. Parte_1
Va, in primo luogo, rilevato che la questione sollevata con l'opposizione da era già emersa Pt_1 nel corso del giudizio ed evidenziata nell'avviso di vendita, proprio su precisa disposizione del GE contenuta nel provvedimento del 27.04.2021.
Infatti il GE, già con provvedimento del 27.04.2021, aveva disposto quanto segue:
4 “considerato, con riguardo alla circostanza che “il varco di accesso ed il relativo cancello carrabile, non ricadono nella particella 329 di proprietà della società esecutata, bensì ricadono nella particella
330 di proprietà aliena” che l'esperto ha evidenziato nella propria perizia, debitamente pubblicizzata, la ricostruzione relativa alla servitù di passaggio, affermando che : <> e che <>; - rilevato, però, che il reclamante ha allegato alla propria produzione un rilievo topografico dal quale risulterebbe che, effettivamente, il cancello di accesso non sia posizionato né sulla particella pignorata né su quella dove grava la servitù di passaggio, ma su particella di proprietà di terzi;
- ritenuto che tale eventuale problematica – qualora acclarata nelle debite forme – sia idonea a tradursi in un vizio che non appare tale da determinare un ulteriore abbattimento del prezzo di stima, oltre la riduzione già fatta in perizia per la mancanza di garanzia per vizi nella procedura esecutiva;
- considerato, peraltro, che la problematica dell'accesso sulla pubblica via sembra comunque eventualmente risolvibile mediante l'allocazione del cancello lungo il percorso della particella gravata dalla servitù di passaggio, qualora risultasse dimostrato che effettivamente il cancello di accesso ricada nella particella 330 di proprietà aliena;
- considerato che nell'avviso di vendita la circostanza, in parte, è già stata pubblicizzata, essendosi precisato che “i beni pignorati sono tutti ubicati nel medesimo fabbricato sito in Napoli avente duplice accesso dal civico 14 di Vico
Pedamentina a San Martino e dal civico 31 di Viale Raffaello, in virtù di mero diritto di passaggio su viale privato di proprietà aliena che si diparte da detta strada”; - ritenuto, comunque, che sia opportuno che la circostanza emersa in questa sede, circa l'accesso al complesso pignorato, sia debitamente pubblicizzata con una integrazione dell'avviso di vendita, così da rendere edotti gli eventuali interessati della possibile pretesa di terzi volta ad impedire l'accesso dal varco in questione;
P.Q.M.
…. dispone che il delegato provveda ad una mera integrazione delle avvertenze contenute nell'avviso di vendita, secondo quanto indicato in motivazione.
La questione del varco di accesso e del relativo cancello si è, poi, ripresentata in sede di esecuzione dell'ordine di liberazione dell'immobile aggiudicato.
Va rilevato, in proposito, che il GE, dopo aver emesso l'ordine di liberazione del 4.04.2022 e rigettato l'istanza di sospensione dello stesso in data 24.06.2022, sul presupposto dell'inammissibilità dell'opposizione di presentata in data 10.05.2022, ha proceduto, con separato Parte_1 provvedimento emesso sempre in data 24.06.2022, alla nomina di un CTU per verificare proprio se il cancello fosse allocato sulla particella 329 o sulla particella 330. Si riporta di seguito uno stralcio del provvedimento di nomina del 24.06.2022:
“ritenuto necessario – al fine di risolvere nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'ordinamento al giudice dell'esecuzione – procedere ad una integrazione della perizia di stima volta ad accertare se il cancello attraverso cui vi è l'accesso carrabile sul viale Raffaello sia allocato sulla particella
5 pignorata, la 329, ovvero sulla particella di proprietà aliena, la 330 e, in questo caso, se la particella
330 derivi dalla più ampia particella sulla quale è riconosciuto il diritto di servitù di passaggio in favore del complesso immobiliare trasferito alla esecutata, in forza della scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio di Napoli in data 27 dicembre 1990 e trascritta presso la Persona_3 competente conservatoria in data 15/1/1991 ai nn. 2036/1776, come evidenziato dall'esperto stimatore nella relazione di stima (pag. 34 e 35) (…omissis)
Nomina esperto l'arch. e dispone che, esaminati tutti gli atti prodotti nel fascicolo Persona_4
d'ufficio e acquisita presso i pubblici uffici - al cui scopo viene rilasciata ampia autorizzazione - tutta la documentazione necessaria, accerti se il cancello - attraverso cui vi è, per i beni facenti parte del complesso pignorato, l'accesso carrabile sul viale Raffaello - sia allocato sulla particella pignorata,
NCT foglio 132, part. 329, ovvero sulla particella di proprietà aliena, la 330 e, in questo caso, se la particella 330 derivi dalla più ampia particella sulla quale è riconosciuto il diritto di servitù di passaggio in favore del complesso immobiliare trasferito alla esecutata, in forza della scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio di Napoli in data 27 dicembre 1990 e Persona_3 trascritta presso la competente conservatoria in data 15/1/1991 ai nn. 2036/1776; accerti, in definitiva, se il cancello, in quanto collocato sulla particella pignorata, appartenga alla debitrice esecutata e quindi agli aggiudicatari, ovvero a terzi e, in questo caso, se esso sia collocato su una particella sulla quale il complesso immobiliare pignorato, quale fondo dominante (in forza dell'indicato atto di servitù) possa esercitare il proprio diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile;
- autorizza sin da ora il consulente ad avvalersi di tutti gli ausiliari necessari per l'espletamento dell'incarico, anche in caso di necessità di eseguire rilievi topografici”.
Dal tenore del predetto provvedimento di nomina del CTU arch del 24.06.2022 Persona_4 emerge, chiaramente, che non è stata data esecuzione all'ordinanza del 2 maggio 2022, in cui il GE ha precisato “con riferimento al cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello 31, che lo stesso è allocato sulla particella di terreno 329, oggetto dell'ordine di liberazione emesso da questo giudice il 4-5/4/2022”, ciò proprio in considerazione del fatto che lo stesso GE ha inteso approfondire la questione sollevata e rinviare ogni decisione sul varco di accesso e sul cancello all'esito della perizia integrativa disposta in data
24.06.2022, poi depositata in data 7.09.2022.
Il GE, solo con l'ordinanza del 16.10.2022, si è definitivamente pronunciato sulla questione come segue “In conclusione, diversamente da quanto eccepito, i beni immobili oggetto di trasferimento
(cfr. la particella 329) corrispondono esattamente a quelli oggetto di liberazione, in quanto il passetto carrabile con il viale di accesso carrabile (particella 329), nella sua reale consistenza, è oggetto di liberazione, ma tale liberazione deve necessariamente avvenire attraverso il cancello
6 attualmente posto sulla particella 330, non pignorata e di proprietà aliena, con la conseguenza che la liberazione deve avvenire previa messa a disposizione del custode, da parte degli aggiudicatari/proprietari interessati, di un provvedimento giurisdizionale legittimante l'accesso forzoso attraverso il cancello”.
Alla luce della ricostruzione dell'intera vicenda processuale, non si vede, pertanto, quale interesse abbia l'opponente a coltivare il giudizio di merito avverso l'ordinanza del 2.05.2022, in sostanza revocata dal GE già in data 24.06.2022.
Va, pertanto, dichiarata inammissibile la presente opposizione sia sotto il profilo evidenziato dal GE nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione nella fase cautelare, sia sotto il profilo della carenza di interesse ad agire nel giudizio di merito sopra evidenziata.
Ogni altra questione è assorbita.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, le stesse vanno compensate tra le parti dovendosi tener conto dell'esito complessivo della controversia e delle risultanze della perizia dell'arch. . Per_4
PQM
-dichiara inammissibile l'opposizione;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli l'8.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
Firma digitale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18801/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, , con Parte_1 Parte_2 sede in Napoli, alla Via Bernini, n. 28 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto P.IVA_1
MA AR, in virtù di procura allegata agli atti opponente
E
C.F. n. e per essa (già , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 CP_3 con sede sociale in Viale Dell'Agricoltura n. 7, 37121 Verona, Italia, C.F. n. , p. IVA P.IVA_3
, in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio P.IVA_4
Orabona C.F. , in virtù di procura generale alle liti in autentica dr. C.F._1 Per_1
, Notaio in Verona, in data 20 luglio 2011, repertorio 68807, raccolta 19357
[...] opposto
NONCHE'
Il , sito in Napoli alla Via Girolamo Santacroce n. 19 IS. H-I-L-M-Q-R, Controparte_4
C.F. , in persona dell'Amministratore pro-tempore , C.F. P.IVA_5 Controparte_5
, rapp.to e difeso dall'avv. Dario Marra (C.F. ), in C.F._2 C.F._3 virtù di procura in atti opposto
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Angelo MA Parte_3 C.F._4
AL (C.F. ) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._5
1 opposto
CONCLUSIONI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L (a cui è subentrata la cessionaria del credito ex art. 58 Lb), CP_6 Controparte_1 ha notificato pignoramento immobiliare il 13 aprile 2017, iscritto al n. 349/2017 RGE, nei confronti della IM e UZ SR (successivamente dichiarata fallita, con conseguente intervento del curatore ex art. 197 L.F.), in forza del contratto di mutuo del 28 luglio 2011 a rogito del notaio recante repertorio n. 113051. Persona_2
Con decreto emesso in data 16/12/21 il G.E. ha trasferito alla aggiudicataria il terzo lotto oggetto di pignoramento “Con proporzionali diritti su aree scoperte limitrofe al fabbricato e materialmente in uso a quest'ultimo, attu23almente adibite a giardino e piazzale di sosta (p.lla 153 del foglio 132 del
Catasto Terreni) ovvero a passetto di collegamento con il viale di accesso carrabile (p.lla 329 del foglio 132 del Catasto Terreni)” (doc. 1).
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4/4/2022 (corretta con ordinanza del 6/4/2022), ha ordinato la liberazione, fra l'altro, delle “aree di terreno identificate nel NCT del Comune di Napoli al foglio 132, part. 153 e foglio 132, part. 329, attualmente adibite rispettivamente a giardino e piazzale di sosta ovvero a passetto di collegamento con il viale di accesso carrabile”.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 maggio 2022, ha precisato “con riferimento al cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello
31, che lo stesso è allocato sulla particella di terreno 329, oggetto dell'ordine di liberazione emesso da questo giudice il 4-5/4/2022”.
La ha presentato opposizione in data 10.05.2022, in cui, dopo aver sostenuto che in data Parte_1
4.05.2022 il custode le aveva comunicato che l'accesso per la liberazione delle particelle 153 e 329 del foglio 12 sarebbe avvenuto in data 18.05.2022, ha eccepito che non era vero “che il cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello 31 è allocato sulla particella di terreno 329; – Infatti, come emerge dal rilievo planimetrico allegato (e già
a conoscenza del G.E. per quanto infra meglio illustrato), il cancello di ingresso è posizionato sulla particella 330 (doc. 5), di proprietà della ricorrente (per una quota di 124,63/1000 centoventiquattro virgola sessantatré millesimi) per acquisto fattone in data 19/4/2021 (doc. 6), che non forma oggetto della procedura, né è mai stato di proprietà della debitrice IM e UZ S.R.L.”.
Pertanto ha chiesto al GE, “previa sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza del 2/5/2022 atteso il grave pericolo per l'immobile della ricorrente, estraneo alla procedura, e per la incolumità fisica delle persone che interverranno all'accesso fissato per il 18/5/2022 e previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti … : a) Revocare l'ordinanza del 2/5/2022, perché
2 colpisce beni di terzi, per quanto illustrato in narrativa;
b) Adottare ogni altro provvedimento consequenziale”.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24.06.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione con la seguente motivazione:
“Anche se a verbale l'opponente ha affermato che l'atto impugnato è il provvedimento emesso da questo giudice il 2-6/5/2022, il che renderebbe tempestivo il ricorso depositato il 10/5/2022, tale assunto non merita di essere condiviso. Il provvedimento del 2-6/5/2022 non è un atto autonomamente impugnabile, in quanto con esso ci si è limitati a ricordare che nelle prescrizioni allegate all'ordine di liberazione emesso il 4/4/2022 il custode è già autorizzato a richiedere l'ausilio della forza pubblica e di tutti gli ausiliari necessari, così entrando in possesso dei dispositivi necessari all'accesso nell'area da liberare. Dimostrazione ne è la considerazione che anche se quel provvedimento fosse revocato, resterebbe pienamente efficace l'ordine di liberazione, con le annesse prescrizioni, emesso il 4/4/2022, il quale prevede, per l'appunto, la possibilità di accedere all'area da liberare con qualsiasi mezzo, con l'aiuto di qualsiasi ausiliario e con l'ausilio anche della forza pubblica. Va solo precisato che l'ordine di liberazione emesso il 4/4/2022, così come l'ordinanza di correzione del 6/4/2022, è stato comunicato alla nella stessa data del deposito nel fascicolo Parte_1 telematico, presso il difensore costituito, avv. Luca Angelo Signorelli. Da tanto deriva il rigetto dell'istanza di sospensione, in quanto connessa ad una opposizione agli atti esecutivi da dichiarare, nella eventuale fase a cognizione piena, inammissibile, come eccepito da tutte le avverse parti costituite”.
Il GE, con la stessa ordinanza del 24.06.2022, ha, inoltre, così provveduto:
- revoca i provvedimenti assunti con il decreto del 16/5/2022; - provvede con allegata ordinanza ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dell'ordine di liberazione;
- assegna alla parte interessata il termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà; - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_7 [...]
di e di (con attribuzione, per quest'ultima, al Controparte_1 Parte_3 Parte_4 difensore, avv. Alberto, che ha si è dichiarato anticipatario), liquidandole in euro 1.600,00 ciascuno per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi. ha introdotto il giudizio di merito, reiterando le stesse argomentazioni e rassegnando le CP_7 seguenti conclusioni:
“a)revocare l'ordinanza del 2/5/2022, perché colpisce beni di terzi, per quanto illustrato in narrativa;
b) adottare ogni altro provvedimento consequenziale;
c) Accertare e dichiarare che la particella 330 del foglio 132 non è oggetto della procedura esecutiva N.R.G.E. 349/2017 pendente
3 innanzi il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, espropriazione immobiliare, G.E. Dr. Enrico
Ardituro; d) accertare e dichiarare che il cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello 31 è allocato sulla particella di terreno 330”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha così concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 per sua tardività, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto.
Si è costituito in giudizio anche il che si è rimesso al prudente apprezzamento del CP_4
Tribunale adito, in merito alla valutazione della ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda.
Si è costituita, infine, che ha così concluso: Parte_3
“Voglia il Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese: - rigettare integralmente ed in ogni sua parte l'opposizione proposta da perché inammissibile, Controparte_7
o comunque infondata, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
- condannare CP_7 al pagamento, in favore di , delle spese e dei compensi di lite di cui al presente
[...] Parte_3 giudizio, da liquidarsi nella misura prevista dal D.M. 55/2014 e ss.mm., con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del predetto D.M. essendo stato, il presente atto, redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e che, in particolare, consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
La causa è stata riservata in decisione in data 24.09.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ratione temporis applicabile.
MOTIVI DI DIRITTO
L'opponente, con l'introduzione del giudizio di merito ha inteso precisare che il provvedimento dallo stesso impugnato con l'opposizione in esame, non è l'ordine di liberazione del 4.04.2022, ma esclusivamente l'ordinanza del 2.05.2022 poiché è l'unico atto che menzionerebbe una circostanza non vera, lesiva dei suoi diritti, laddove afferma “con riferimento al cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello 31, che lo stesso è allocato sulla particella di terreno 329, oggetto dell'ordine di liberazione emesso da questo giudice il 4-
5/4/2022”.
Ciò premesso, pur volendosi ritenere l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza del 2.05.2022, deve comunque rilevarsi una carenza di interesse della ad introdurre il giudizio di merito. Parte_1
Va, in primo luogo, rilevato che la questione sollevata con l'opposizione da era già emersa Pt_1 nel corso del giudizio ed evidenziata nell'avviso di vendita, proprio su precisa disposizione del GE contenuta nel provvedimento del 27.04.2021.
Infatti il GE, già con provvedimento del 27.04.2021, aveva disposto quanto segue:
4 “considerato, con riguardo alla circostanza che “il varco di accesso ed il relativo cancello carrabile, non ricadono nella particella 329 di proprietà della società esecutata, bensì ricadono nella particella
330 di proprietà aliena” che l'esperto ha evidenziato nella propria perizia, debitamente pubblicizzata, la ricostruzione relativa alla servitù di passaggio, affermando che : <> e che <>; - rilevato, però, che il reclamante ha allegato alla propria produzione un rilievo topografico dal quale risulterebbe che, effettivamente, il cancello di accesso non sia posizionato né sulla particella pignorata né su quella dove grava la servitù di passaggio, ma su particella di proprietà di terzi;
- ritenuto che tale eventuale problematica – qualora acclarata nelle debite forme – sia idonea a tradursi in un vizio che non appare tale da determinare un ulteriore abbattimento del prezzo di stima, oltre la riduzione già fatta in perizia per la mancanza di garanzia per vizi nella procedura esecutiva;
- considerato, peraltro, che la problematica dell'accesso sulla pubblica via sembra comunque eventualmente risolvibile mediante l'allocazione del cancello lungo il percorso della particella gravata dalla servitù di passaggio, qualora risultasse dimostrato che effettivamente il cancello di accesso ricada nella particella 330 di proprietà aliena;
- considerato che nell'avviso di vendita la circostanza, in parte, è già stata pubblicizzata, essendosi precisato che “i beni pignorati sono tutti ubicati nel medesimo fabbricato sito in Napoli avente duplice accesso dal civico 14 di Vico
Pedamentina a San Martino e dal civico 31 di Viale Raffaello, in virtù di mero diritto di passaggio su viale privato di proprietà aliena che si diparte da detta strada”; - ritenuto, comunque, che sia opportuno che la circostanza emersa in questa sede, circa l'accesso al complesso pignorato, sia debitamente pubblicizzata con una integrazione dell'avviso di vendita, così da rendere edotti gli eventuali interessati della possibile pretesa di terzi volta ad impedire l'accesso dal varco in questione;
P.Q.M.
…. dispone che il delegato provveda ad una mera integrazione delle avvertenze contenute nell'avviso di vendita, secondo quanto indicato in motivazione.
La questione del varco di accesso e del relativo cancello si è, poi, ripresentata in sede di esecuzione dell'ordine di liberazione dell'immobile aggiudicato.
Va rilevato, in proposito, che il GE, dopo aver emesso l'ordine di liberazione del 4.04.2022 e rigettato l'istanza di sospensione dello stesso in data 24.06.2022, sul presupposto dell'inammissibilità dell'opposizione di presentata in data 10.05.2022, ha proceduto, con separato Parte_1 provvedimento emesso sempre in data 24.06.2022, alla nomina di un CTU per verificare proprio se il cancello fosse allocato sulla particella 329 o sulla particella 330. Si riporta di seguito uno stralcio del provvedimento di nomina del 24.06.2022:
“ritenuto necessario – al fine di risolvere nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'ordinamento al giudice dell'esecuzione – procedere ad una integrazione della perizia di stima volta ad accertare se il cancello attraverso cui vi è l'accesso carrabile sul viale Raffaello sia allocato sulla particella
5 pignorata, la 329, ovvero sulla particella di proprietà aliena, la 330 e, in questo caso, se la particella
330 derivi dalla più ampia particella sulla quale è riconosciuto il diritto di servitù di passaggio in favore del complesso immobiliare trasferito alla esecutata, in forza della scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio di Napoli in data 27 dicembre 1990 e trascritta presso la Persona_3 competente conservatoria in data 15/1/1991 ai nn. 2036/1776, come evidenziato dall'esperto stimatore nella relazione di stima (pag. 34 e 35) (…omissis)
Nomina esperto l'arch. e dispone che, esaminati tutti gli atti prodotti nel fascicolo Persona_4
d'ufficio e acquisita presso i pubblici uffici - al cui scopo viene rilasciata ampia autorizzazione - tutta la documentazione necessaria, accerti se il cancello - attraverso cui vi è, per i beni facenti parte del complesso pignorato, l'accesso carrabile sul viale Raffaello - sia allocato sulla particella pignorata,
NCT foglio 132, part. 329, ovvero sulla particella di proprietà aliena, la 330 e, in questo caso, se la particella 330 derivi dalla più ampia particella sulla quale è riconosciuto il diritto di servitù di passaggio in favore del complesso immobiliare trasferito alla esecutata, in forza della scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio di Napoli in data 27 dicembre 1990 e Persona_3 trascritta presso la competente conservatoria in data 15/1/1991 ai nn. 2036/1776; accerti, in definitiva, se il cancello, in quanto collocato sulla particella pignorata, appartenga alla debitrice esecutata e quindi agli aggiudicatari, ovvero a terzi e, in questo caso, se esso sia collocato su una particella sulla quale il complesso immobiliare pignorato, quale fondo dominante (in forza dell'indicato atto di servitù) possa esercitare il proprio diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile;
- autorizza sin da ora il consulente ad avvalersi di tutti gli ausiliari necessari per l'espletamento dell'incarico, anche in caso di necessità di eseguire rilievi topografici”.
Dal tenore del predetto provvedimento di nomina del CTU arch del 24.06.2022 Persona_4 emerge, chiaramente, che non è stata data esecuzione all'ordinanza del 2 maggio 2022, in cui il GE ha precisato “con riferimento al cancello di accesso pedonale e carrabile al fabbricato dal viale privato che si diparte da Viale Raffaello 31, che lo stesso è allocato sulla particella di terreno 329, oggetto dell'ordine di liberazione emesso da questo giudice il 4-5/4/2022”, ciò proprio in considerazione del fatto che lo stesso GE ha inteso approfondire la questione sollevata e rinviare ogni decisione sul varco di accesso e sul cancello all'esito della perizia integrativa disposta in data
24.06.2022, poi depositata in data 7.09.2022.
Il GE, solo con l'ordinanza del 16.10.2022, si è definitivamente pronunciato sulla questione come segue “In conclusione, diversamente da quanto eccepito, i beni immobili oggetto di trasferimento
(cfr. la particella 329) corrispondono esattamente a quelli oggetto di liberazione, in quanto il passetto carrabile con il viale di accesso carrabile (particella 329), nella sua reale consistenza, è oggetto di liberazione, ma tale liberazione deve necessariamente avvenire attraverso il cancello
6 attualmente posto sulla particella 330, non pignorata e di proprietà aliena, con la conseguenza che la liberazione deve avvenire previa messa a disposizione del custode, da parte degli aggiudicatari/proprietari interessati, di un provvedimento giurisdizionale legittimante l'accesso forzoso attraverso il cancello”.
Alla luce della ricostruzione dell'intera vicenda processuale, non si vede, pertanto, quale interesse abbia l'opponente a coltivare il giudizio di merito avverso l'ordinanza del 2.05.2022, in sostanza revocata dal GE già in data 24.06.2022.
Va, pertanto, dichiarata inammissibile la presente opposizione sia sotto il profilo evidenziato dal GE nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione nella fase cautelare, sia sotto il profilo della carenza di interesse ad agire nel giudizio di merito sopra evidenziata.
Ogni altra questione è assorbita.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, le stesse vanno compensate tra le parti dovendosi tener conto dell'esito complessivo della controversia e delle risultanze della perizia dell'arch. . Per_4
PQM
-dichiara inammissibile l'opposizione;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli l'8.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
Firma digitale
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