Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2025, proposto da Società Fotovoltaico Tre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Regione Siciliana-Assessorato territorio e ambiente dipartimento ambiente (ARTA), Regione Siciliana-Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità-Dipartimento Energia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’accertamento
a) del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Sicilia sulla domanda di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs n. 387/03, per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Licodia Eubea (CT), presentata dalla ricorrente il 4 marzo 2024;
b) dell’obbligo della Regione Sicilia di concludere il procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs n. 387/03 e 27 bis del d.lgs. n. 152/06, ad oggi trasfuso nell’art. 9 del d.lgs n. 191/24, con provvedimento espresso e con provvedimento positivo nei dovuti termini di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato il 31 gennaio 2025 e depositato il successivo 14 febbraio 2025, la società ricorrente ha esposto:
- di avere presentato, in data 4 gennaio 2022, una prima istanza ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 – rimasta inevasa – per ottenere l’autorizzazione unica all’istallazione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico in località Sciri di Sotto nel Comune di Licodia Eubea (CT) poiché la Commissione tecnica specialistica della Regione Sicilia, in data 22 dicembre 2021, con parere n. 379/2021 aveva dichiarato la non assoggettabilità a VIA di tale progetto;
- di avere reiterato – senza alcun esito – l’istanza in data 4 marzo 2024.
Tanto premesso la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della condotta inerte della P.A. non avendo concluso il procedimento nei termini (90 giorni) di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003.
Si sono costituiti in giudizio gli assessorati regionali intimati con memoria di mera forma.
Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.
Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. 307/2003 – ratione temporis applicabile – “ L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3- bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti ”;
Nel caso che ci occupa, pertanto l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, amministrazione chiamata a concludere il procedimento ex art. 12, comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 non ha rispettato i predetti termini.
Sotto tale profilo, pertanto, la notifica del ricorso all’ARTA assume valenza di mera litis denuntiatio giacché per il progetto è stato emesso parere di non assoggettabilità alla VIA.
Pertanto, deve ritenersi che all’inadempimento della predetta amministrazione regionale consegua l’obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, ferma restando la natura discrezionale del potere in questione (cfr. T.a.r. per la Sicilia, sez. Catania, sez. I, n. 1077/2023).
Nel caso di perdurante inadempimento degli organi ordinariamente preposti alla conduzione e alla definizione del procedimento in questione, e in particolare si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Amministrazione dotato di adeguata professionalità e competenza, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di novanta giorni, ad assicurare la conclusione del procedimento.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si fa riserva, in caso di intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso – a carico dell’Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità e con segnalazione del conseguente danno all’Erario – in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Le spese di lite – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza nei confronti dell’assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità;
- assegna al detto Assessorato il termine di cui in motivazione per concludere il procedimento, e, nel caso di perdurante inerzia, nomina Commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente della Regione munito della necessaria competenza, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla scadenza del termine assegnato.
- condanna l’Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e al contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NC IA AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | NC IA AS |
IL SEGRETARIO