TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3916/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3916/2020 promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Simeone, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spigno Saturnia Piazza Dante, n. 1……..Appellante
contro
(già p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Pietro De Angeli ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sezze Via ET 22/…Appellato
e c.f. , elettivamente domiciliato in Itri, alla C.da Vacardito, 34, Controparte_3 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Alessandro Saccoccio, che lo rappresenta e difende……………..….Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 27 novembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante ha esposto che in data 1 agosto
2018, convenne innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta, le in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, e il , al fine di ottenere, previa dichiarazione di Controparte_3
pagina 1 di 6 responsabilità esclusiva di quest'ultimo in merito alla causazione del sinistro stradale verificatosi in Itri
(LT), via Scalata di San Martino, il giorno 7 ottobre 2017, la condanna, in solido con la predetta compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni materiali, fisici e morali derivanti dall'incidente, per un importo quantificato in € 23.776,86, oltre interessi legali dal giorno dell'evento sino al completo soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio. Si costituì in giudizio solo la compagnia assicurativa contestando la dinamica dell'incidente come descritta nell'atto di citazione e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda mentre il pur essendo stato regolarmente citato, non CP_3
comparve né si costituì, rimanendo contumace per l'intero corso del processo. Con sentenza n.
113/2020 il Giudice di Pace di Gaeta così dispose in merito alla domanda proposta da Parte_1
contro in persona del legale rappresentante, e : Dichiara la Controparte_1 Controparte_3
contumacia del Sig. ; Rigetta la domanda dell'attore per le ragioni indicate in Controparte_3
sentenza; Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di costituzione in giudizio, che furono liquidate in complessivi € 3.600,00, oltre
IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza di primo grado e ha dedotto Parte_1
che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, la responsabilità per la causa del sinistro stradale deve essere attribuita solo al convenuto contumace : il Giudice di primo grado Controparte_3
ha erroneamente valutato le emergenze processuali, mostrando una carenza di motivazione e non ha assolto correttamente l'onere della prova. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…ritenere il Sig. unico responsabile civile del sinistro Controparte_3
stradale verificatosi in Itri (LT), il giorno 07 ottobre 2017, nel quale riportava danni materiali e lesioni
personali l'attore e condannarlo in solido con le in p.l.r.p.t., al Parte_1 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella somma di Euro 23.776,86, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
condannare i convenuti, CP_1
pagina 2 di 6 in p.l.r.p.t., e , al pagamento dei compensi professionali per il doppio CP_1 CP_4
grado di giudizio”.
Si è costituita , che ha impugnato e contestato le avverse domande deducendo che è Controparte_1
emersa l'assoluta estraneità del convenuto nella causa del sinistro stradale occorso al Controparte_3
il quale risulta essere l'unico responsabile dell'evento dannoso. Su tali presupposti la Pt_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “contrariis rejectis, respingere lo spiegato Controparte_1
appello siccome inammissibile, infondato e non provato;
con vittoria di spese, compenso professionale
ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito , il quale ha impugnato le avverse domande riportandosi alla difesa della Controparte_3
compagnia e ha così concluso: “…Piaccia All.Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare
inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, oltreché non
provato, l'appello proposto dal Sig. nei confronti delle , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con sede in OG ET (TV), alla via Marocchesa, 14, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: , partita IVA: P.IVA_2
, e contro il Sig. , avverso la sentenza n. 113/2020 emessa nel P.IVA_1 Controparte_3
procedimento n. R.G. 1229/2018 dal Giudice di Pace di Gaeta, (…).
2. In subordine, nelle denegata e
non creduta ipotesi di riforma della sentenza oggetto della presente impugnazione, dichiarare
l'appellata (già ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2
tempore, con sede in OG ET (TV), alla via Marocchessa, 14, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: , partita IVA: , ut supra P.IVA_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, tenuta a manlevare l'odierno il Sig. da ogni pretesa attorea in Controparte_3
ordine ad eventuale condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non in favore dell'odierno
appellante. Con vittoria di spese e competenze professionali difensive del grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario 15%, e cpa”.
Instauratosi il giudizio, il Giudice ha disposto ctu medico legale.
pagina 3 di 6 All'udienza del 27 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello deve essere rigettato.
L'eccezione della Compagnia sulla inammissibilità della nuova domanda non è meritevole di accoglimento perché il ha dichiarato di voler contenere e limitare la domanda entro i limiti Pt_1
della competenza per valore del Giudice di Pace in materia di sinistri stradali.
Nel merito, i motivi di gravame sono infondati, poiché il Giudice di prime cure ha assolto in maniera soddisfacente all'obbligo di specificare le ragioni della sua decisione, dando adeguata contezza delle prospettazioni delle parti. In ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, co. 2°, c.c., è
applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Invero, il tenore letterale della disposizione è chiarissimo nel riferimento all'ipotesi di “scontro tra veicoli”, sì da non potersi invocare allorché sia mancata la collisione tra gli stessi (Cass. n. 3704/2012). Ciò posto, è
pacificamente acclarato e incontestato tra le parti che non vi è stata alcuna collisione tra il motociclo condotto dal e l'autovettura condotta dal : la conferma dell'assenza di collisione tra Pt_1 CP_3
i mezzi è desumibile non soltanto dal contenuto di tutti gli scritti difensivi del ma anche dalle Pt_1
dichiarazioni rese dal testimone che ha espressamente dichiarato: “preciso che non Testimone_1
vi è stato urto tra i veicoli “. Pertanto, non essendovi stato scontro alcuno, in conformità ai tradizionali principi sul riparto dell'onus probandi disciplinato dall'art. 2697 c.c., era onere dell'odierno appellante dare prova di quanto dedotto in citazione, ossia della responsabilità dell'autovettura condotta dall'appellato nella causazione del sinistro che occupa: gli esiti istruttori del giudizio di primo grado portano a ritenere sussistente una condotta colposa del che ha perso il controllo del motociclo Pt_1
alla vista della fiat Panda che sopraggiungeva dal suo opposto senso di marcia, come da lui stesso affermato in sede di interrogatorio formale. Inoltre, l'appellante nella stessa sede ha dichiarato che percorreva la strada in discesa a velocità limitata e non si comprende allora come egli abbia potuto perdere il controllo del proprio veicolo quando ha visto la Panda, anche perché come è emerso dagli atti pagina 4 di 6 di causa la visuale era libera. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.141 cds, il trovandosi a Pt_1
percorrere una strada di montagna che si presentava stretta, senza linea di mezzeria, e con una curva a gomito con visuale libera, aveva l'obbligo di essere prudente e prevedere l'eventualità dell'arrivo di un veicolo dal suo opposto senso di marcia. D'altra parte, lo stesso teste da lui citato ha riferito che, per la conformazione della strada, il per affrontare la predetta curva avrebbe dovuto CP_3
necessariamente spostarsi a sinistra: non si configura pertanto, la lamentata invasione di corsia.
La CTU medica svolta in questo giudizio ha accertato che le lesioni sono compatibili con il sinistro ma nulla ha fornito o ha aggiunto sulla responsabilità e alla stessa non ci si può riferire per l'accoglimento della domanda. In particolare, il CTU ha dichiarato che: “ L'aspecificità del mezzo produttore a
riguardo dei traumi contusivi non consente di precisare la modalità dell'evento: è comunque possibile
ammettere che la suddetta lesione si sia prodotta in conseguenza del sinistro stradale secondo quanto è
stato riferito in anamnesi”: mentre la prima frase denota una certezza sulla mancanza, la seconda è
puramente ipotetica e priva di conferme oggettive e indiziarie.
Non hanno fondamento gli argomenti dell'appellante circa la mancata adesione all'invito a stipulare una convenzione in materia di negoziazione assistita e la contumacia nel giudizio di primo grado del
: la mancata adesione alla convenzione è giustificata dal disconoscimento della propria CP_3
responsabilità e la contumacia del nel giudizio di primo grado non dimostra la fondatezza CP_3
della pretesa del Al riguardo, la contumacia del convenuto e la mancata risposta del Pt_1
medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, perché il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 cod. proc. civ.): la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore (Cass. civ. 1648/1996). Nel caso in esame, il nel primo grado non si è neppure CP_3
sottratto all'interpello, nonostante la sua contumacia, e ha risposto coerentemente alla ricostruzione dei pagina 5 di 6 fatti operata da lui medesimo e dalla compagnia e non sono emersi altri elementi a favore dell'appellante.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/14 in conformità al valore dichiarato.
PQM
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Gaeta n.113/2020.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano nella misura di Parte_1
€ 5077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, in favore di , Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano nella misura di Parte_1
€ 5077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge in favore di . Controparte_3
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 1 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3916/2020 promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Simeone, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spigno Saturnia Piazza Dante, n. 1……..Appellante
contro
(già p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Pietro De Angeli ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sezze Via ET 22/…Appellato
e c.f. , elettivamente domiciliato in Itri, alla C.da Vacardito, 34, Controparte_3 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Alessandro Saccoccio, che lo rappresenta e difende……………..….Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 27 novembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante ha esposto che in data 1 agosto
2018, convenne innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta, le in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, e il , al fine di ottenere, previa dichiarazione di Controparte_3
pagina 1 di 6 responsabilità esclusiva di quest'ultimo in merito alla causazione del sinistro stradale verificatosi in Itri
(LT), via Scalata di San Martino, il giorno 7 ottobre 2017, la condanna, in solido con la predetta compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni materiali, fisici e morali derivanti dall'incidente, per un importo quantificato in € 23.776,86, oltre interessi legali dal giorno dell'evento sino al completo soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio. Si costituì in giudizio solo la compagnia assicurativa contestando la dinamica dell'incidente come descritta nell'atto di citazione e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda mentre il pur essendo stato regolarmente citato, non CP_3
comparve né si costituì, rimanendo contumace per l'intero corso del processo. Con sentenza n.
113/2020 il Giudice di Pace di Gaeta così dispose in merito alla domanda proposta da Parte_1
contro in persona del legale rappresentante, e : Dichiara la Controparte_1 Controparte_3
contumacia del Sig. ; Rigetta la domanda dell'attore per le ragioni indicate in Controparte_3
sentenza; Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di costituzione in giudizio, che furono liquidate in complessivi € 3.600,00, oltre
IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza di primo grado e ha dedotto Parte_1
che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, la responsabilità per la causa del sinistro stradale deve essere attribuita solo al convenuto contumace : il Giudice di primo grado Controparte_3
ha erroneamente valutato le emergenze processuali, mostrando una carenza di motivazione e non ha assolto correttamente l'onere della prova. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…ritenere il Sig. unico responsabile civile del sinistro Controparte_3
stradale verificatosi in Itri (LT), il giorno 07 ottobre 2017, nel quale riportava danni materiali e lesioni
personali l'attore e condannarlo in solido con le in p.l.r.p.t., al Parte_1 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella somma di Euro 23.776,86, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
condannare i convenuti, CP_1
pagina 2 di 6 in p.l.r.p.t., e , al pagamento dei compensi professionali per il doppio CP_1 CP_4
grado di giudizio”.
Si è costituita , che ha impugnato e contestato le avverse domande deducendo che è Controparte_1
emersa l'assoluta estraneità del convenuto nella causa del sinistro stradale occorso al Controparte_3
il quale risulta essere l'unico responsabile dell'evento dannoso. Su tali presupposti la Pt_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “contrariis rejectis, respingere lo spiegato Controparte_1
appello siccome inammissibile, infondato e non provato;
con vittoria di spese, compenso professionale
ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito , il quale ha impugnato le avverse domande riportandosi alla difesa della Controparte_3
compagnia e ha così concluso: “…Piaccia All.Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare
inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, oltreché non
provato, l'appello proposto dal Sig. nei confronti delle , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con sede in OG ET (TV), alla via Marocchesa, 14, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: , partita IVA: P.IVA_2
, e contro il Sig. , avverso la sentenza n. 113/2020 emessa nel P.IVA_1 Controparte_3
procedimento n. R.G. 1229/2018 dal Giudice di Pace di Gaeta, (…).
2. In subordine, nelle denegata e
non creduta ipotesi di riforma della sentenza oggetto della presente impugnazione, dichiarare
l'appellata (già ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2
tempore, con sede in OG ET (TV), alla via Marocchessa, 14, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: , partita IVA: , ut supra P.IVA_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, tenuta a manlevare l'odierno il Sig. da ogni pretesa attorea in Controparte_3
ordine ad eventuale condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non in favore dell'odierno
appellante. Con vittoria di spese e competenze professionali difensive del grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario 15%, e cpa”.
Instauratosi il giudizio, il Giudice ha disposto ctu medico legale.
pagina 3 di 6 All'udienza del 27 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello deve essere rigettato.
L'eccezione della Compagnia sulla inammissibilità della nuova domanda non è meritevole di accoglimento perché il ha dichiarato di voler contenere e limitare la domanda entro i limiti Pt_1
della competenza per valore del Giudice di Pace in materia di sinistri stradali.
Nel merito, i motivi di gravame sono infondati, poiché il Giudice di prime cure ha assolto in maniera soddisfacente all'obbligo di specificare le ragioni della sua decisione, dando adeguata contezza delle prospettazioni delle parti. In ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, co. 2°, c.c., è
applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Invero, il tenore letterale della disposizione è chiarissimo nel riferimento all'ipotesi di “scontro tra veicoli”, sì da non potersi invocare allorché sia mancata la collisione tra gli stessi (Cass. n. 3704/2012). Ciò posto, è
pacificamente acclarato e incontestato tra le parti che non vi è stata alcuna collisione tra il motociclo condotto dal e l'autovettura condotta dal : la conferma dell'assenza di collisione tra Pt_1 CP_3
i mezzi è desumibile non soltanto dal contenuto di tutti gli scritti difensivi del ma anche dalle Pt_1
dichiarazioni rese dal testimone che ha espressamente dichiarato: “preciso che non Testimone_1
vi è stato urto tra i veicoli “. Pertanto, non essendovi stato scontro alcuno, in conformità ai tradizionali principi sul riparto dell'onus probandi disciplinato dall'art. 2697 c.c., era onere dell'odierno appellante dare prova di quanto dedotto in citazione, ossia della responsabilità dell'autovettura condotta dall'appellato nella causazione del sinistro che occupa: gli esiti istruttori del giudizio di primo grado portano a ritenere sussistente una condotta colposa del che ha perso il controllo del motociclo Pt_1
alla vista della fiat Panda che sopraggiungeva dal suo opposto senso di marcia, come da lui stesso affermato in sede di interrogatorio formale. Inoltre, l'appellante nella stessa sede ha dichiarato che percorreva la strada in discesa a velocità limitata e non si comprende allora come egli abbia potuto perdere il controllo del proprio veicolo quando ha visto la Panda, anche perché come è emerso dagli atti pagina 4 di 6 di causa la visuale era libera. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.141 cds, il trovandosi a Pt_1
percorrere una strada di montagna che si presentava stretta, senza linea di mezzeria, e con una curva a gomito con visuale libera, aveva l'obbligo di essere prudente e prevedere l'eventualità dell'arrivo di un veicolo dal suo opposto senso di marcia. D'altra parte, lo stesso teste da lui citato ha riferito che, per la conformazione della strada, il per affrontare la predetta curva avrebbe dovuto CP_3
necessariamente spostarsi a sinistra: non si configura pertanto, la lamentata invasione di corsia.
La CTU medica svolta in questo giudizio ha accertato che le lesioni sono compatibili con il sinistro ma nulla ha fornito o ha aggiunto sulla responsabilità e alla stessa non ci si può riferire per l'accoglimento della domanda. In particolare, il CTU ha dichiarato che: “ L'aspecificità del mezzo produttore a
riguardo dei traumi contusivi non consente di precisare la modalità dell'evento: è comunque possibile
ammettere che la suddetta lesione si sia prodotta in conseguenza del sinistro stradale secondo quanto è
stato riferito in anamnesi”: mentre la prima frase denota una certezza sulla mancanza, la seconda è
puramente ipotetica e priva di conferme oggettive e indiziarie.
Non hanno fondamento gli argomenti dell'appellante circa la mancata adesione all'invito a stipulare una convenzione in materia di negoziazione assistita e la contumacia nel giudizio di primo grado del
: la mancata adesione alla convenzione è giustificata dal disconoscimento della propria CP_3
responsabilità e la contumacia del nel giudizio di primo grado non dimostra la fondatezza CP_3
della pretesa del Al riguardo, la contumacia del convenuto e la mancata risposta del Pt_1
medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, perché il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 cod. proc. civ.): la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore (Cass. civ. 1648/1996). Nel caso in esame, il nel primo grado non si è neppure CP_3
sottratto all'interpello, nonostante la sua contumacia, e ha risposto coerentemente alla ricostruzione dei pagina 5 di 6 fatti operata da lui medesimo e dalla compagnia e non sono emersi altri elementi a favore dell'appellante.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/14 in conformità al valore dichiarato.
PQM
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Gaeta n.113/2020.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano nella misura di Parte_1
€ 5077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, in favore di , Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano nella misura di Parte_1
€ 5077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge in favore di . Controparte_3
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 1 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6