Articolo 1 della Legge 28 aprile 1975, n. 135
Articolo 2
Versione
22 maggio 1975
Art. 1.
A decorrere dal 1 febbraio 1975, le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , nelle parti successivamente rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926 , sono aumentate di lire 25.000.
Tale aumento spetta nella stessa misura alle ispettrici e alle assistenti del Corpo di polizia femminile.
A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e' elevata a lire 55.000.
Entrata in vigore il 22 maggio 1975