Articolo 3 della Legge 12 agosto 1957, n. 733
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 settembre 1957
Art. 3.
Nei bilanci dell'Amministrazione, dei monopoli di Stato, della Azienda Monopolio Banane, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 11 settembre 1957