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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Teramo
r.g.n. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2023 promossa
da
, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MATTEO NARDINI, con domicilio presso lo studio del difensore in Sant'Omero (TE) alla Vi D. Bramante n. 4;
PARTE ATTRICE contro
( ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 469/2023
Con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2022, Parte_1
ha citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“condannare il sig. al pagamento della somma pari ad € 52.000,00 a titolo di CP_1
rimborso della metà delle spese finora sostenute dalla Sig.ra per il mantenimento della figlia Pt_1
Persona_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto quanto segue:
di aver intrattenuto una relazione more uxorio con nato a [...] CP_1
(Senegal) il 18 aprile 1971;
che dall'unione era nata la figlia (a Chieti il 30 marzo 2010), Persona_2
riconosciuta alla nascita soltanto dalla madre;
che venuti meno i presupposti, nel 2011 era cessata la convivenza;
che solo in data 8 giugno 2021 (11 anni dopo) aveva riconosciuto come CP_1 propria figlia la bambina dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile Persona_2 del Comune di Sant'Omero;
di essersi rivolta al Tribunale di Teramo per ottenere le statuizioni relative all'affidamento e al mantenimento della minore, e che in data 28 giugno 2022 il
Tribunale di Teramo aveva disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e aveva posto a carico del convenuto un contributo per il mantenimento della minore per un importo pari ad €
300,00, con decorrenza dalla domanda giudiziale, e aveva statuito che le spese straordinarie fossero ripartite in parti uguali tra i genitori;
che il convenuto non aveva mai contribuito in alcun modo alle spese necessarie della figlia sin dalla nascita.
Non si è costituito in giudizio il convenuto sicché con ordinanza del 2 CP_1
maggio 2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 18 dicembre 2024, svoltasi nelle forme della trattazione cartolare, è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Tribunale di Teramo
r.g.n. 469/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve segnalarsi che, stando all'intestazione dell'atto di citazione, l'attrice agisce in proprio e quale amministratrice di sostegno della Sig.ra Parte_1
; non è dato comprendere, tuttavia, a che titolo agisca l'amministrata, anche perché Controparte_2
costei non viene più menzionata nel prosieguo dell'atto e neanche nelle conclusioni;
parimenti, la sig.ra non compare nella comparsa conclusionale, sicché deve ritenersi che l'indicazione contenuta CP_2
nell'intestazione dell'atto di citazione sia frutto di un refuso.
Quanto al merito della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La giurisprudenza prevalente qualifica il dovere di mantenimento dei genitori come obbligazione di natura solidale che legittima quello che dei due abbia provveduto interamente al suo adempimento ad agire in regresso per la restituzione della quota gravante sull'altro, sulla scorta delle regole di cui agli artt. 1299 e ss. cc.
Segnatamente, è stato affermato che “nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori. Da ciò consegue, per un verso, che il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla obbligazione nei confronti del figlio per la quota posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, e, per altro verso, che il genitore, il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita (Cass. Civ. n. 23596/2006; Cass. Civ. n. 26575/2007; Cass. Civ. n.
7986/2014).
In seguito alla sentenza dichiarativa di paternità, ovvero al riconoscimento avvenuto spontaneamente, come nel caso di specie, il figlio acquisisce un differente status, comprensivo del diritto al mantenimento con efficacia retroattiva fin dalla nascita;
ne consegue che da tale data decorre l'obbligo del genitore dichiarato di rimborsare in proprio l'altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio, ma la condanna al rimborso di tale quota per il periodo anteriore alla proposizione dell'azione non può prescindere da una espressa domanda di parte, proposta "iure proprio" e non in rappresentanza del figlio, nell'ambito della definizione di rapporti pregressi tra
3 Tribunale di Teramo
r.g.n. 469/2023
debitori solidali in relazione a diritti disponibili. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23630 del 6/11/2009; Cass.
n. 24409/2007).
La domanda proposta dall'attrice è, quindi, senza dubbio fondata nell'an, essendo senz'altro pacifico che la minore è figlia del convenuto (cfr. doc. 3 allegato Persona_2 CP_1
al fascicolo di parte attrice); né sembra possano avanzarsi dubbi quanto al fatto che il convenuto non abbia mai contribuito al mantenimento della minore: trattandosi di circostanza negativa, la prova del fatto contrario incombeva senz'altro al convenuto che, non costituendosi in giudizio e rendendosi di fatto irreperibile, ha assunto una condotta processuale concludente e rivelatrice ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
Del resto, la circostanza che il convenuto abbia provveduto soltanto nel 2021 a riconoscere la figlia appare senz'altro significativo ai fini che qui interessano, nonché indicativo del fatto che – per oltre dieci anni - costui si sia disinteressato della bambina.
Ciò detto, deve ora procedersi a quantificare l'entità del rimborso dovuto dal convenuto all'attrice, della quota anticipata dalla madre per il mantenimento integrale della figlia.
È pacifico che allorché non sia possibile quantificare in modo esatto l'entità degli esborsi sostenuti in favore della prole, è consentito al giudice l'utilizzo del criterio equitativo al fine di determinare le somme spettanti al genitore che le ha anticipate (cfr. Cass. 2012/5652; Cass.
2011/26772; Cass. 2010/3991).
Poiché non risulta che il convenuto, fin dalla nascita, abbia minimamente concorso alla crescita della piccola con contributi in denaro o in natura, in mancanza di precisi riferimenti in Persona_1
ordine ai redditi del padre, deve quantificarsi l'importo da rimborsare nella misura di € 250,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie.
Del resto, l'attrice, pur menzionandolo, ha omesso di allegare il provvedimento reso da questo
Tribunale in data 28 giugno 2022, contenente le statuizioni sull'affidamento e sul mantenimento della minore, dal quale si sarebbe potuto, eventualmente, ricavare informazioni utili in ordine alla situazione reddituale del convenuto (il doc. 5 denominato come “provvedimento del 28.6.2022” è in realtà il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore).
L'importo così individuato deve essere corrisposto a far data da aprile 2010 fino a dicembre
2021, in quanto, per il periodo successivo rileva il provvedimento del Tribunale del 28 giugno 2022, che ha espressamente posto a carico del convenuto un assegno quale contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dal deposito del ricorso, sicché l'attrice è munita di un titolo da far valere eventualmente in via esecutiva in caso di inadempimento.
4 Tribunale di Teramo
r.g.n. 469/2023
In definitiva, quindi, il convenuto deve rimborsare all'attrice la complessiva somma di €
35.000,00, oltre interessi al tasso legale dalle singole mensilità al saldo. Tale importo è stato ottenuto moltiplicando € 250,00 per 140 mensilità, decorrenti, per l'appunto da aprile 2010 a dicembre 2021.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore del decisum, ivi comprese le fasi di studio e introduttiva secondo i parametri medi e quella decisionale secondo i parametri minimi;
si ritiene di non dover liquidare alcunchè per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria. Stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, tali importi devono essere liquidati in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 469/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da Parte_1
, e, per l'effetto,
[...]
2) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della complessiva somma di € 35.000,00, oltre interessi al tasso legale dalle
[...]
singole mensilità fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore dell'Erario di € 4.358,00, oltre rimborso CP_1
forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
5
r.g.n. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2023 promossa
da
, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MATTEO NARDINI, con domicilio presso lo studio del difensore in Sant'Omero (TE) alla Vi D. Bramante n. 4;
PARTE ATTRICE contro
( ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 469/2023
Con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2022, Parte_1
ha citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“condannare il sig. al pagamento della somma pari ad € 52.000,00 a titolo di CP_1
rimborso della metà delle spese finora sostenute dalla Sig.ra per il mantenimento della figlia Pt_1
Persona_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto quanto segue:
di aver intrattenuto una relazione more uxorio con nato a [...] CP_1
(Senegal) il 18 aprile 1971;
che dall'unione era nata la figlia (a Chieti il 30 marzo 2010), Persona_2
riconosciuta alla nascita soltanto dalla madre;
che venuti meno i presupposti, nel 2011 era cessata la convivenza;
che solo in data 8 giugno 2021 (11 anni dopo) aveva riconosciuto come CP_1 propria figlia la bambina dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile Persona_2 del Comune di Sant'Omero;
di essersi rivolta al Tribunale di Teramo per ottenere le statuizioni relative all'affidamento e al mantenimento della minore, e che in data 28 giugno 2022 il
Tribunale di Teramo aveva disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e aveva posto a carico del convenuto un contributo per il mantenimento della minore per un importo pari ad €
300,00, con decorrenza dalla domanda giudiziale, e aveva statuito che le spese straordinarie fossero ripartite in parti uguali tra i genitori;
che il convenuto non aveva mai contribuito in alcun modo alle spese necessarie della figlia sin dalla nascita.
Non si è costituito in giudizio il convenuto sicché con ordinanza del 2 CP_1
maggio 2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 18 dicembre 2024, svoltasi nelle forme della trattazione cartolare, è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Tribunale di Teramo
r.g.n. 469/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve segnalarsi che, stando all'intestazione dell'atto di citazione, l'attrice agisce in proprio e quale amministratrice di sostegno della Sig.ra Parte_1
; non è dato comprendere, tuttavia, a che titolo agisca l'amministrata, anche perché Controparte_2
costei non viene più menzionata nel prosieguo dell'atto e neanche nelle conclusioni;
parimenti, la sig.ra non compare nella comparsa conclusionale, sicché deve ritenersi che l'indicazione contenuta CP_2
nell'intestazione dell'atto di citazione sia frutto di un refuso.
Quanto al merito della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La giurisprudenza prevalente qualifica il dovere di mantenimento dei genitori come obbligazione di natura solidale che legittima quello che dei due abbia provveduto interamente al suo adempimento ad agire in regresso per la restituzione della quota gravante sull'altro, sulla scorta delle regole di cui agli artt. 1299 e ss. cc.
Segnatamente, è stato affermato che “nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori. Da ciò consegue, per un verso, che il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla obbligazione nei confronti del figlio per la quota posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, e, per altro verso, che il genitore, il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita (Cass. Civ. n. 23596/2006; Cass. Civ. n. 26575/2007; Cass. Civ. n.
7986/2014).
In seguito alla sentenza dichiarativa di paternità, ovvero al riconoscimento avvenuto spontaneamente, come nel caso di specie, il figlio acquisisce un differente status, comprensivo del diritto al mantenimento con efficacia retroattiva fin dalla nascita;
ne consegue che da tale data decorre l'obbligo del genitore dichiarato di rimborsare in proprio l'altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio, ma la condanna al rimborso di tale quota per il periodo anteriore alla proposizione dell'azione non può prescindere da una espressa domanda di parte, proposta "iure proprio" e non in rappresentanza del figlio, nell'ambito della definizione di rapporti pregressi tra
3 Tribunale di Teramo
r.g.n. 469/2023
debitori solidali in relazione a diritti disponibili. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23630 del 6/11/2009; Cass.
n. 24409/2007).
La domanda proposta dall'attrice è, quindi, senza dubbio fondata nell'an, essendo senz'altro pacifico che la minore è figlia del convenuto (cfr. doc. 3 allegato Persona_2 CP_1
al fascicolo di parte attrice); né sembra possano avanzarsi dubbi quanto al fatto che il convenuto non abbia mai contribuito al mantenimento della minore: trattandosi di circostanza negativa, la prova del fatto contrario incombeva senz'altro al convenuto che, non costituendosi in giudizio e rendendosi di fatto irreperibile, ha assunto una condotta processuale concludente e rivelatrice ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
Del resto, la circostanza che il convenuto abbia provveduto soltanto nel 2021 a riconoscere la figlia appare senz'altro significativo ai fini che qui interessano, nonché indicativo del fatto che – per oltre dieci anni - costui si sia disinteressato della bambina.
Ciò detto, deve ora procedersi a quantificare l'entità del rimborso dovuto dal convenuto all'attrice, della quota anticipata dalla madre per il mantenimento integrale della figlia.
È pacifico che allorché non sia possibile quantificare in modo esatto l'entità degli esborsi sostenuti in favore della prole, è consentito al giudice l'utilizzo del criterio equitativo al fine di determinare le somme spettanti al genitore che le ha anticipate (cfr. Cass. 2012/5652; Cass.
2011/26772; Cass. 2010/3991).
Poiché non risulta che il convenuto, fin dalla nascita, abbia minimamente concorso alla crescita della piccola con contributi in denaro o in natura, in mancanza di precisi riferimenti in Persona_1
ordine ai redditi del padre, deve quantificarsi l'importo da rimborsare nella misura di € 250,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie.
Del resto, l'attrice, pur menzionandolo, ha omesso di allegare il provvedimento reso da questo
Tribunale in data 28 giugno 2022, contenente le statuizioni sull'affidamento e sul mantenimento della minore, dal quale si sarebbe potuto, eventualmente, ricavare informazioni utili in ordine alla situazione reddituale del convenuto (il doc. 5 denominato come “provvedimento del 28.6.2022” è in realtà il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore).
L'importo così individuato deve essere corrisposto a far data da aprile 2010 fino a dicembre
2021, in quanto, per il periodo successivo rileva il provvedimento del Tribunale del 28 giugno 2022, che ha espressamente posto a carico del convenuto un assegno quale contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dal deposito del ricorso, sicché l'attrice è munita di un titolo da far valere eventualmente in via esecutiva in caso di inadempimento.
4 Tribunale di Teramo
r.g.n. 469/2023
In definitiva, quindi, il convenuto deve rimborsare all'attrice la complessiva somma di €
35.000,00, oltre interessi al tasso legale dalle singole mensilità al saldo. Tale importo è stato ottenuto moltiplicando € 250,00 per 140 mensilità, decorrenti, per l'appunto da aprile 2010 a dicembre 2021.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore del decisum, ivi comprese le fasi di studio e introduttiva secondo i parametri medi e quella decisionale secondo i parametri minimi;
si ritiene di non dover liquidare alcunchè per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria. Stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, tali importi devono essere liquidati in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 469/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da Parte_1
, e, per l'effetto,
[...]
2) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della complessiva somma di € 35.000,00, oltre interessi al tasso legale dalle
[...]
singole mensilità fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore dell'Erario di € 4.358,00, oltre rimborso CP_1
forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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