CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 526/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., L'Aquila.
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Finocchi del foro di
Pescara in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il domicilio digitale del predetto avvocato.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 821/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
27.12.2023 – Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Si chiede che l'Ill.ma Corte di appello adita, in riforma della sentenza impugnata del
Tribunale di L'Aquila ed in accoglimento dei motivi di appello, voglia rideterminare la condanna a carico della in favore della Parte_1 Controparte_2 a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per l'annualità 2016,
[...] nella minor somma di € 381.520,44, con l'aggiunta dei soli interessi legali.
Con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e di CTU di primo e secondo grado”.
Per l'appellata:
“Si chiede all'On.le Corte adita di voler –contrariis reiectis- così giudicare:
1) Rigettare l'appello proposto dalla , confermando in toto la sentenza Parte_1 impugnata;
2) Condannare la al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1 professionali maturati in relazione al presente giudizio, oltre gli accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 58/2019 – promosso dalla contro la Parte_2 Pt_1
(onde ottenere la condanna della convenuta al pagamento dei conguagli sui
[...] contributi di esercizio relativi all'anno 2016) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistendo alla domanda- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1) Parte_1 condanna la AB a corrispondere alla Pt_1 Controparte_1
a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per l'annualità
[...]
2016, la somma complessiva di € 499.268,34; 2) condanna, altresì, la Parte_1 al pagamento in favore di Parte_2 degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché del maggiore danno –corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi primo comma dell'art. 1284 c.c., sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 08.01.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna, infine, la AB al pagamento in favore di Pt_1 Parte_2 delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in € 11.405,00 di
[...] cui € 545,00 per esborsi ed € 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della
AB le spese della C.T.U. già liquidate con separato provvedimento del Pt_1
10.02.2022”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che l'attrice aveva invocato la condanna della al pagamento delle somme a questa dovute a titolo di conguagli sui Parte_1 contributi di esercizio ex artt. 49 e 56 della Legge regionale AB n. 62 del 1983, relativi all'annualità 2016 come quantificate in sede di istruttoria, maggiorate degli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, codice civile dalla domanda al soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 codice civile.
Dava ancora atto che si era costituita in giudizio la chiedendo dichiararsi Pt_1 inammissibili e comunque respingersi le domande attoree.
1.2. Il Tribunale disattendeva in primo luogo l'eccezione svolta dalla in Parte_1 ordine alla inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, per avere l'attrice rimesso il petitum della domanda alle determinazioni del consulente tecnico d'ufficio, affermando solo in linea di principio il proprio diritto di credito, senza avere fornito la prova che il conteggio richiesto conducesse ad alcun risultato positivo.
Al riguardo chiariva essere evidente nella specie l'interesse ad agire concreto, costituito dalle somme richieste a conguaglio per i contributi di esercizio dovuti ai sensi degli articoli
49 e 56 della legge della 62 del 1983 per l'annualità 2016, oltre interessi Parte_1 di mora e maggior danno, atteso che non risultava contestato che i servizi fossero stati effettivamente resi dalla concessionaria mentre il solo esatto ammontare era stato rimesso all'accertamento istruttorio.
Rilevava che neanche poteva considerarsi indeterminato l'oggetto della domanda, atteso che risultava chiaramente indicato, nell'atto di citazione, il titolo in base al quale la società aveva fondato la propria pretesa, sebbene questa non fosse stata quantificata in termini monetari.
Spiegava invero che la domanda attorea risultava ampiamente specificata con riferimento, non solo alla normativa regionale richiamata, ma anche al periodo di riferimento per il quale era stato richiesto il conguaglio, con allegazione delle percorrenze chilometriche effettivamente realizzate dai mezzi di trasporto per cui si era chiesto il conguaglio, sicché alcuna lesione del diritto di difesa era possibile ravvisare in capo alla convenuta, per la mera mancata quantificazione del contributi spettanti a conguaglio.
1.3 Tanto preliminarmente chiarito richiamava i criteri e principi della legge quadro n.
151/1981 (la quale all'articolo 6 prevede: ”Sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti… Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto
"ricavi-costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”) e spiegava che la , in attuazione di tali criteri e principi, aveva emanato la legge Parte_1 regionale n. 62/1983 definendo le procedure per la determinazione ed erogazione dei contributi spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale, in particolare disciplinando all'art. 49 la determinazione delle somme dovute a titolo di contributi di esercizio, con previsione che l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è calcolato sulla base della differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto, ed i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla
Regione.
1.4. Dava atto che nella specie l'azienda attrice aveva chiesto quanto a lei spettante a titolo di conguaglio per i contributi di esercizio dovuti ai sensi degli articoli 49 e 56 della legge della regione 62 del 1983 in relazione all' annualità 2016, deducendo di essere Pt_1 concessionaria della per il servizio di trasporto pubblico locale su linee Parte_1 extraurbane, nonché dei comuni di Ortona e Guardiagrele, per il servizio di trasporto pubblico locale su linee urbane, ai sensi della L. n. 151/1981.
1.5. Spiegava che da quanto emergeva dall'esame della documentazione versata in atti la non aveva provveduto a determinare in via consuntiva, entro il termine del 31 Pt_1 dicembre di ogni anno, i costi standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale relativo agli anni compresi tra il 1989 ed il 2016, secondo quanto prescritto dall'art. 58 L.R.A. n. 62/1983, risalendo l'ultima determinazione in tal senso alla delibera di Giunta
Regionale n. 7786 del 1990 (che aveva disciplinato le procedure per il computo, in via consuntiva, dei costi economici standardizzati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale ai sensi della L. 151 del 1981 e dell'art. 49 della L.R.A., prevedendo che i predetti costi standard fossero calcolati sulla base di parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinti per categorie e modi di trasporto, e determinati annualmente sulla base dei costi di trazione per tipo di servizio, dei costi del personale e dei costi tecnici di esercizio generali).
1.6. Dava atto che l'impresa concessionaria aveva dimostrato di avere tempestivamente formulato regolare istanza di conguaglio per i contributi di esercizio con i documenti richiesti in allegato (bilanci di esercizio, dichiarazioni giurate attestanti la veridicità delle percorrenze effettive dichiarate dall'azienda nei modelli predisposti) entro la scadenza temporale imposta, ovvero entro il 31 ottobre 2017.
Dava ancora atto che la non aveva mai ritualmente contestato nel corso del giudizio Pt_1
l'effettiva esecuzione delle prestazioni del servizio pubblico in oggetto, essendosi limitata ad eccepire il tetto massimo contribuibile – dal 2011 in poi- per le linee regionali, pari a Km
913.086,900, per effetto della Determina Direttoriale n. 29 del 31.03.2011, per le linee comunali pari a Km 245.250 per il , come da Delibera della Giunta Parte_3 comunale n. 10 del 31.01.2011 e pari a Km 54.000 per il comune di Guardiagrele, come da
Delibera comunale n. 1105/1998 e Delibera della Giunta Regionale n. 2683/1998.
Riteneva pertanto che il dato delle percorrenze chilometriche realizzate dall'azienda concessionaria nell'anno 2016 potesse essere ragionevolmente posto a fondamento del calcolo contabile per la determinazione del costo standard, dovendo l'accertamento essere limitato alla quantificazione del conguaglio.
1.7 Spiegava quindi che in corso di causa era stata espletata una CTU, con affidamento dell'incarico al dott. il quale aveva elaborato i calcoli sulla base del metodo Persona_1 indicato nella deliberazione n. 2865 del 1989, tendo conto dei costi di trazione (carburanti, lubrificanti, pneumatici, manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie), dei costi del personale dipendente della società e dei costi tecnici (spese generali, tasse di circolazione, assicurazioni, ammortamenti autobus e ammortamenti immobili strumentali) calcolando i ricavi presunti ed il deficit standard quale differenza tra i costi standard ed i ricavi consuntivi, tenendo inoltre conto degli acconti erogati dalla per ogni singola annualità Parte_1 oggetto di esame, con conseguente determinazione degli conguagli dovuti.
Con riferimento alla determinazione a consuntivo dei costi economici standardizzati del servizio di trasporto pubblico locale nell'anno oggetto di analisi spiegava che il CTU aveva preso in considerazione i costi standardizzati indicati nelle tabelle allegate alle deliberazioni della G.R. n. 2865/89 e proceduto alla loro rivalutazione sulla base degli indici Istat FOI medi annuali.
Spiegava che il deficit standard era dato dalla differenza tra il costo standard e i ricavi presunti, calcolati nella percentuale del 35% dei costi effettivi del servizio mentre il Pt_4 saldo dei contributi dovuti dall'ente era dato dalla differenza tra il deficit standard e gli acconti erogati all'azienda di Pt_4
Evidenziava che il consulente nella determinazione del costo standard, per le sole voci del gasolio e del personale dipendente, aveva considerato il costo effettivo, criterio da ritenersi preferibile rispetto a quello, seguito per le altre voci, del mero adeguamento ISTAT dei valori individuati nella deliberazione di G.R. n. 2865/1989, trattandosi di prezzi che negli anni avevano subito variazioni superiori a quelle degli indici di riferimento.
Rilevava ancora che, in punto di metodologia da utilizzare ai fini del calcolo del conguaglio, condivisibile si rivelava la valutazione compiuta dal CTU in ordine alla necessità di tenere in considerazione ai fini del conteggio solo delle percorrenze contribuibili (cioè le percorrenze regionali e comunali autorizzate con le varie determine regionali e delibere comunali, tutte ridotte del 10% per effetto della L.R. n. 1/2011) non anche quelle effettivamente compiute.
Rilevava che all'esito di dette operazioni di calcolo, il perito aveva individuato un conguaglio residuo in favore di parte attrice pari ad € 499.268,34 relativamente ai chilometri assentiti dalla e dai Comuni di Ortona e Guardiagrele. Parte_1
Rilevava ancora che all'esito delle osservazioni formulate da parte convenuta il CTU aveva individuato una seconda opzione di calcolo che prevedeva un conguaglio finale in favore della parte attrice pari ad € 381.520,44, considerando tra gli acconti ricevuti anche quelli derivanti dalla DPE n. 001/57 del 30.12.2016, concernente il “Contributo chilometrico aggiuntivo per la gestione delle linee operaie delle aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2016” e dalla DPE n. 001/58 del 30.12.2016, avente ad oggetto la “Erogazione contributi di esercizio in favore delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per le corse bis e straordinarie operaie anno 2016”.
Tra le due soluzioni proposte il Tribunale riteneva preferibile la prima rilevando: - con riferimento alle “linee operaie”, che le stesse fossero destinate a realizzare finalità diverse rispetto a quelle perseguite tramite l'erogazione dei contributi di esercizio, tanto che lo stesso art. 2 della L.R. 43/1999 qualifica detto contributo come aggiuntivo rispetto a quello relativo ai costi standard di esercizio, non potendosi peraltro tenere conto della previsione di cui all'art. 56 della medesima legge, introdotta dalla L.R. AB n. 38/2017, non applicabile retroattivamente;
con riferimento ai contributi aggiuntivi per lo svolgimento di corse bis e straordinarie operaie, che le relative prestazioni rivestivano natura straordinaria svolte una tantum su espressa richiesta dei competenti uffici regionali.
1.8 Pertanto riconosceva alla concessionaria la complessiva somma di € Controparte_1
499.268,34, oltre agli interessi di mora ed il maggior danno ex art. 1224. c.c. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la e ne ha invocato la Parte_1 riforma, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, aderendo in maniera erronea al primo prospetto di calcolo elaborato dal CTU, ha riconosciuto un conguaglio a saldo in favore di parte attrice pari ad € 499.268,34 invece della minor somma di € 381.520,44, come da secondo prospetto del CTU;
2) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione in favore della Società di interessi ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c..
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la società opposta ed ha diffusamente contestato il gravame, invocandone il rigetto con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 18.02.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte appellata ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali, entrambe hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice, nell'aderire alla prima ipotesi di calcolo elaborata dal CTU, è incorso in errore.
Ritiene che sarebbe invece corretto il secondo calcolo operato dal CTU in cui sono stati considerati, tra gli acconti già ricevuti dalla società, ai fini della determinazione del conguaglio a saldo, anche quelli ottenuti da quella con la determina di pagamento n.
DPE001/57 del 30.12.2016, pari ad € 88.304,77 a titolo di “Contributo chilometrico aggiuntivo per la gestione delle linee operaie alla aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2016” e con la determina di pagamento n. DPE001/58 del 30.12.2016, pari ad € 29.443,03 a titolo di “Erogazione contributi di esercizio in favore delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per le corse bis e straordinarie operaie per l'anno 2016”. Deduce che non condivisibili sono le motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione, non avendo egli considerato che sia i costi per la produzione dei chilometri relativi alle linee operaie che quelli per la produzione delle corse bis sono oggetto di riclassificazione e contabilizzazione nei prospetti di bilancio allegati alla domanda di saldo prodotta dalla ricorrente e sono stati utilizzati dallo stesso CTU per i propri conteggi. Pt_2
Segnala che i contributi in questione non rappresentano affatto contributi ulteriori né possono essere considerati come rivolti a realizzare finalità diverse ed ulteriori, rappresentando, invece, poste attive da sottrarre alle spettanze per la definizione dei saldi di che trattasi.
6.2. Il Collegio rileva in primo luogo come la questione relativa ai cd. contributi sulle linee operaie sia stata già affrontata da questa Corte, nella medesima composizione, nella pronuncia n. 384/2024, ove, richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9393/2023, si è evidenziato che tali contributi “si aggiungono al contributo di esercizio calcolato in base al costo standardizzato, essendo volti a realizzare finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle perseguite tramite l'erogazione dei contributi di esercizio” e si è affermato che “anche con riferimento a tali contributi va peraltro ribadita l'irretroattività della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 56 della L.R. n. 62 del 1983, introdotta dalla L.R.
n. 38 del 2017, secondo cui il conguaglio dovuto alle imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale è “decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”.
6.3. In questa sede giova ulteriormente precisare che i contributi sulle linee operaie sono stati introdotti dalla legge regionale 23.12.1999 n. 143, con la quale è stato previsto un contributo forfettario per la gestione delle sole linee operarie in aggiunta al contributo di esercizio, calcolato in base al costo standardizzato (l'art. 2 prevede “La giunta regionale, previa istruttoria del Settore trasporti, eroga il contributo aggiuntivo di cui all'art. 1 alle ditte concessionarie delle linee operaie in contemporanea al contributo relativo ai costi standard del servizio a partire dall'anno 1999).
6. Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la spettanza degli interessi moratori previsti dall'art. 1284, IV comma, C.C.
Spiega invero che nei contratti di pubblico servizio, quale quello oggetto di causa, non si applicano gli interessi commerciali per non essere ravvisabile una transazione commerciale. 6.2. Il Collegio rileva che la Suprema Corte ha reiteratamente chiarito che il saggio di interessi previsto dall'art. 1285, comma 4, non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale –che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura- a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo di applicazione (Cass. 7677/2025; Cass. 61/2023).
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad
IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliere rel. est. La Presidente
(dott. Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 526/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., L'Aquila.
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Finocchi del foro di
Pescara in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il domicilio digitale del predetto avvocato.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 821/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
27.12.2023 – Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Si chiede che l'Ill.ma Corte di appello adita, in riforma della sentenza impugnata del
Tribunale di L'Aquila ed in accoglimento dei motivi di appello, voglia rideterminare la condanna a carico della in favore della Parte_1 Controparte_2 a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per l'annualità 2016,
[...] nella minor somma di € 381.520,44, con l'aggiunta dei soli interessi legali.
Con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e di CTU di primo e secondo grado”.
Per l'appellata:
“Si chiede all'On.le Corte adita di voler –contrariis reiectis- così giudicare:
1) Rigettare l'appello proposto dalla , confermando in toto la sentenza Parte_1 impugnata;
2) Condannare la al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1 professionali maturati in relazione al presente giudizio, oltre gli accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 58/2019 – promosso dalla contro la Parte_2 Pt_1
(onde ottenere la condanna della convenuta al pagamento dei conguagli sui
[...] contributi di esercizio relativi all'anno 2016) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistendo alla domanda- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1) Parte_1 condanna la AB a corrispondere alla Pt_1 Controparte_1
a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per l'annualità
[...]
2016, la somma complessiva di € 499.268,34; 2) condanna, altresì, la Parte_1 al pagamento in favore di Parte_2 degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché del maggiore danno –corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi primo comma dell'art. 1284 c.c., sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 08.01.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna, infine, la AB al pagamento in favore di Pt_1 Parte_2 delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in € 11.405,00 di
[...] cui € 545,00 per esborsi ed € 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della
AB le spese della C.T.U. già liquidate con separato provvedimento del Pt_1
10.02.2022”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che l'attrice aveva invocato la condanna della al pagamento delle somme a questa dovute a titolo di conguagli sui Parte_1 contributi di esercizio ex artt. 49 e 56 della Legge regionale AB n. 62 del 1983, relativi all'annualità 2016 come quantificate in sede di istruttoria, maggiorate degli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, codice civile dalla domanda al soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 codice civile.
Dava ancora atto che si era costituita in giudizio la chiedendo dichiararsi Pt_1 inammissibili e comunque respingersi le domande attoree.
1.2. Il Tribunale disattendeva in primo luogo l'eccezione svolta dalla in Parte_1 ordine alla inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, per avere l'attrice rimesso il petitum della domanda alle determinazioni del consulente tecnico d'ufficio, affermando solo in linea di principio il proprio diritto di credito, senza avere fornito la prova che il conteggio richiesto conducesse ad alcun risultato positivo.
Al riguardo chiariva essere evidente nella specie l'interesse ad agire concreto, costituito dalle somme richieste a conguaglio per i contributi di esercizio dovuti ai sensi degli articoli
49 e 56 della legge della 62 del 1983 per l'annualità 2016, oltre interessi Parte_1 di mora e maggior danno, atteso che non risultava contestato che i servizi fossero stati effettivamente resi dalla concessionaria mentre il solo esatto ammontare era stato rimesso all'accertamento istruttorio.
Rilevava che neanche poteva considerarsi indeterminato l'oggetto della domanda, atteso che risultava chiaramente indicato, nell'atto di citazione, il titolo in base al quale la società aveva fondato la propria pretesa, sebbene questa non fosse stata quantificata in termini monetari.
Spiegava invero che la domanda attorea risultava ampiamente specificata con riferimento, non solo alla normativa regionale richiamata, ma anche al periodo di riferimento per il quale era stato richiesto il conguaglio, con allegazione delle percorrenze chilometriche effettivamente realizzate dai mezzi di trasporto per cui si era chiesto il conguaglio, sicché alcuna lesione del diritto di difesa era possibile ravvisare in capo alla convenuta, per la mera mancata quantificazione del contributi spettanti a conguaglio.
1.3 Tanto preliminarmente chiarito richiamava i criteri e principi della legge quadro n.
151/1981 (la quale all'articolo 6 prevede: ”Sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti… Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto
"ricavi-costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”) e spiegava che la , in attuazione di tali criteri e principi, aveva emanato la legge Parte_1 regionale n. 62/1983 definendo le procedure per la determinazione ed erogazione dei contributi spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale, in particolare disciplinando all'art. 49 la determinazione delle somme dovute a titolo di contributi di esercizio, con previsione che l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è calcolato sulla base della differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto, ed i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla
Regione.
1.4. Dava atto che nella specie l'azienda attrice aveva chiesto quanto a lei spettante a titolo di conguaglio per i contributi di esercizio dovuti ai sensi degli articoli 49 e 56 della legge della regione 62 del 1983 in relazione all' annualità 2016, deducendo di essere Pt_1 concessionaria della per il servizio di trasporto pubblico locale su linee Parte_1 extraurbane, nonché dei comuni di Ortona e Guardiagrele, per il servizio di trasporto pubblico locale su linee urbane, ai sensi della L. n. 151/1981.
1.5. Spiegava che da quanto emergeva dall'esame della documentazione versata in atti la non aveva provveduto a determinare in via consuntiva, entro il termine del 31 Pt_1 dicembre di ogni anno, i costi standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale relativo agli anni compresi tra il 1989 ed il 2016, secondo quanto prescritto dall'art. 58 L.R.A. n. 62/1983, risalendo l'ultima determinazione in tal senso alla delibera di Giunta
Regionale n. 7786 del 1990 (che aveva disciplinato le procedure per il computo, in via consuntiva, dei costi economici standardizzati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale ai sensi della L. 151 del 1981 e dell'art. 49 della L.R.A., prevedendo che i predetti costi standard fossero calcolati sulla base di parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinti per categorie e modi di trasporto, e determinati annualmente sulla base dei costi di trazione per tipo di servizio, dei costi del personale e dei costi tecnici di esercizio generali).
1.6. Dava atto che l'impresa concessionaria aveva dimostrato di avere tempestivamente formulato regolare istanza di conguaglio per i contributi di esercizio con i documenti richiesti in allegato (bilanci di esercizio, dichiarazioni giurate attestanti la veridicità delle percorrenze effettive dichiarate dall'azienda nei modelli predisposti) entro la scadenza temporale imposta, ovvero entro il 31 ottobre 2017.
Dava ancora atto che la non aveva mai ritualmente contestato nel corso del giudizio Pt_1
l'effettiva esecuzione delle prestazioni del servizio pubblico in oggetto, essendosi limitata ad eccepire il tetto massimo contribuibile – dal 2011 in poi- per le linee regionali, pari a Km
913.086,900, per effetto della Determina Direttoriale n. 29 del 31.03.2011, per le linee comunali pari a Km 245.250 per il , come da Delibera della Giunta Parte_3 comunale n. 10 del 31.01.2011 e pari a Km 54.000 per il comune di Guardiagrele, come da
Delibera comunale n. 1105/1998 e Delibera della Giunta Regionale n. 2683/1998.
Riteneva pertanto che il dato delle percorrenze chilometriche realizzate dall'azienda concessionaria nell'anno 2016 potesse essere ragionevolmente posto a fondamento del calcolo contabile per la determinazione del costo standard, dovendo l'accertamento essere limitato alla quantificazione del conguaglio.
1.7 Spiegava quindi che in corso di causa era stata espletata una CTU, con affidamento dell'incarico al dott. il quale aveva elaborato i calcoli sulla base del metodo Persona_1 indicato nella deliberazione n. 2865 del 1989, tendo conto dei costi di trazione (carburanti, lubrificanti, pneumatici, manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie), dei costi del personale dipendente della società e dei costi tecnici (spese generali, tasse di circolazione, assicurazioni, ammortamenti autobus e ammortamenti immobili strumentali) calcolando i ricavi presunti ed il deficit standard quale differenza tra i costi standard ed i ricavi consuntivi, tenendo inoltre conto degli acconti erogati dalla per ogni singola annualità Parte_1 oggetto di esame, con conseguente determinazione degli conguagli dovuti.
Con riferimento alla determinazione a consuntivo dei costi economici standardizzati del servizio di trasporto pubblico locale nell'anno oggetto di analisi spiegava che il CTU aveva preso in considerazione i costi standardizzati indicati nelle tabelle allegate alle deliberazioni della G.R. n. 2865/89 e proceduto alla loro rivalutazione sulla base degli indici Istat FOI medi annuali.
Spiegava che il deficit standard era dato dalla differenza tra il costo standard e i ricavi presunti, calcolati nella percentuale del 35% dei costi effettivi del servizio mentre il Pt_4 saldo dei contributi dovuti dall'ente era dato dalla differenza tra il deficit standard e gli acconti erogati all'azienda di Pt_4
Evidenziava che il consulente nella determinazione del costo standard, per le sole voci del gasolio e del personale dipendente, aveva considerato il costo effettivo, criterio da ritenersi preferibile rispetto a quello, seguito per le altre voci, del mero adeguamento ISTAT dei valori individuati nella deliberazione di G.R. n. 2865/1989, trattandosi di prezzi che negli anni avevano subito variazioni superiori a quelle degli indici di riferimento.
Rilevava ancora che, in punto di metodologia da utilizzare ai fini del calcolo del conguaglio, condivisibile si rivelava la valutazione compiuta dal CTU in ordine alla necessità di tenere in considerazione ai fini del conteggio solo delle percorrenze contribuibili (cioè le percorrenze regionali e comunali autorizzate con le varie determine regionali e delibere comunali, tutte ridotte del 10% per effetto della L.R. n. 1/2011) non anche quelle effettivamente compiute.
Rilevava che all'esito di dette operazioni di calcolo, il perito aveva individuato un conguaglio residuo in favore di parte attrice pari ad € 499.268,34 relativamente ai chilometri assentiti dalla e dai Comuni di Ortona e Guardiagrele. Parte_1
Rilevava ancora che all'esito delle osservazioni formulate da parte convenuta il CTU aveva individuato una seconda opzione di calcolo che prevedeva un conguaglio finale in favore della parte attrice pari ad € 381.520,44, considerando tra gli acconti ricevuti anche quelli derivanti dalla DPE n. 001/57 del 30.12.2016, concernente il “Contributo chilometrico aggiuntivo per la gestione delle linee operaie delle aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2016” e dalla DPE n. 001/58 del 30.12.2016, avente ad oggetto la “Erogazione contributi di esercizio in favore delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per le corse bis e straordinarie operaie anno 2016”.
Tra le due soluzioni proposte il Tribunale riteneva preferibile la prima rilevando: - con riferimento alle “linee operaie”, che le stesse fossero destinate a realizzare finalità diverse rispetto a quelle perseguite tramite l'erogazione dei contributi di esercizio, tanto che lo stesso art. 2 della L.R. 43/1999 qualifica detto contributo come aggiuntivo rispetto a quello relativo ai costi standard di esercizio, non potendosi peraltro tenere conto della previsione di cui all'art. 56 della medesima legge, introdotta dalla L.R. AB n. 38/2017, non applicabile retroattivamente;
con riferimento ai contributi aggiuntivi per lo svolgimento di corse bis e straordinarie operaie, che le relative prestazioni rivestivano natura straordinaria svolte una tantum su espressa richiesta dei competenti uffici regionali.
1.8 Pertanto riconosceva alla concessionaria la complessiva somma di € Controparte_1
499.268,34, oltre agli interessi di mora ed il maggior danno ex art. 1224. c.c. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la e ne ha invocato la Parte_1 riforma, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, aderendo in maniera erronea al primo prospetto di calcolo elaborato dal CTU, ha riconosciuto un conguaglio a saldo in favore di parte attrice pari ad € 499.268,34 invece della minor somma di € 381.520,44, come da secondo prospetto del CTU;
2) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione in favore della Società di interessi ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c..
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la società opposta ed ha diffusamente contestato il gravame, invocandone il rigetto con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 18.02.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte appellata ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali, entrambe hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice, nell'aderire alla prima ipotesi di calcolo elaborata dal CTU, è incorso in errore.
Ritiene che sarebbe invece corretto il secondo calcolo operato dal CTU in cui sono stati considerati, tra gli acconti già ricevuti dalla società, ai fini della determinazione del conguaglio a saldo, anche quelli ottenuti da quella con la determina di pagamento n.
DPE001/57 del 30.12.2016, pari ad € 88.304,77 a titolo di “Contributo chilometrico aggiuntivo per la gestione delle linee operaie alla aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2016” e con la determina di pagamento n. DPE001/58 del 30.12.2016, pari ad € 29.443,03 a titolo di “Erogazione contributi di esercizio in favore delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per le corse bis e straordinarie operaie per l'anno 2016”. Deduce che non condivisibili sono le motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione, non avendo egli considerato che sia i costi per la produzione dei chilometri relativi alle linee operaie che quelli per la produzione delle corse bis sono oggetto di riclassificazione e contabilizzazione nei prospetti di bilancio allegati alla domanda di saldo prodotta dalla ricorrente e sono stati utilizzati dallo stesso CTU per i propri conteggi. Pt_2
Segnala che i contributi in questione non rappresentano affatto contributi ulteriori né possono essere considerati come rivolti a realizzare finalità diverse ed ulteriori, rappresentando, invece, poste attive da sottrarre alle spettanze per la definizione dei saldi di che trattasi.
6.2. Il Collegio rileva in primo luogo come la questione relativa ai cd. contributi sulle linee operaie sia stata già affrontata da questa Corte, nella medesima composizione, nella pronuncia n. 384/2024, ove, richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9393/2023, si è evidenziato che tali contributi “si aggiungono al contributo di esercizio calcolato in base al costo standardizzato, essendo volti a realizzare finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle perseguite tramite l'erogazione dei contributi di esercizio” e si è affermato che “anche con riferimento a tali contributi va peraltro ribadita l'irretroattività della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 56 della L.R. n. 62 del 1983, introdotta dalla L.R.
n. 38 del 2017, secondo cui il conguaglio dovuto alle imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale è “decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”.
6.3. In questa sede giova ulteriormente precisare che i contributi sulle linee operaie sono stati introdotti dalla legge regionale 23.12.1999 n. 143, con la quale è stato previsto un contributo forfettario per la gestione delle sole linee operarie in aggiunta al contributo di esercizio, calcolato in base al costo standardizzato (l'art. 2 prevede “La giunta regionale, previa istruttoria del Settore trasporti, eroga il contributo aggiuntivo di cui all'art. 1 alle ditte concessionarie delle linee operaie in contemporanea al contributo relativo ai costi standard del servizio a partire dall'anno 1999).
6. Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la spettanza degli interessi moratori previsti dall'art. 1284, IV comma, C.C.
Spiega invero che nei contratti di pubblico servizio, quale quello oggetto di causa, non si applicano gli interessi commerciali per non essere ravvisabile una transazione commerciale. 6.2. Il Collegio rileva che la Suprema Corte ha reiteratamente chiarito che il saggio di interessi previsto dall'art. 1285, comma 4, non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale –che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura- a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo di applicazione (Cass. 7677/2025; Cass. 61/2023).
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad
IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliere rel. est. La Presidente
(dott. Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)