Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1015/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. INNOCENTI CARLO Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1
C.F._1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. (CF ) CP_2 C.F._2
SSA REDE DI (CF CP_2
) con il patrocinio dell'Avv. GRONCHI IVO (CF C.F._3
C.F._4
APPELLATO
avverso la sentenza n. 1007/2019 emessa dal Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
In data 16 luglio 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante INTESA Parte_1
NEL MERITO: pagina 1 di 23
Con ogni più ampia riserva di dedurre istanze istruttorie, anche all'esito della condotta processuale delle controparti.
IN OGNI CASO: con vittoria integrale di spese e competenze di causa, anche in relazione al procedimento di primo grado.
Per la parte appellata : Controparte_3
in via preliminare per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in denegata ipotesi, salvo gravame, per il rigetto dell'appello in quanto infondato;
in ulteriore denegata ipotesi, salvo gravame, per l'accoglimento delle domande assorbite in sentenza di primo grado e riproposte nella presente comparsa Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Per erede di CP_2
in accoglimento dei motivi suesposti:
- per il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore con l'atto di impugnazione di cui al presente procedimento, con conferma integrale della sentenza n.
1007/2019 resa dal Tribunale di Pisa, Giudice Dott. Daniele Mercadante, relativa al procedimento civile R.G. 5309/2018;
- per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in virtù della totale infondatezza e temerarietà dell'impugnazione proposta.
Con ogni conseguente pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio che dovranno seguire la soccombenza.
Delle stesse spese si chiede la distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario per averle anticipate.
pagina 2 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1007/2019 il Tribunale di Pisa, aveva così deciso:
“Con atto di opposizione all'esecuzione l'Attrice rappresenta di avere ricevuto, in data 22.12.2016, la notifica di un pignoramento immobiliare richiesto dalla
Convenuta ; che gli immobili oggetto del pignoramento erano stati CP_4 ipotecati a garanzia della restituzione di un mutuo contratto dalla Convenuta il 12.11.2013 con la Cassa di Risparmio di AN TO;
che la si era CP_2 CP_2 costituita nella procedura esecutiva che seguiva il pignoramento (n. r.e.i.
24/2017) affermando la prescrizione del credito, l'estinzione dell'ipoteca e la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente;
che tali assunti venivano contestati da;
che la fase preliminare del giudizio si CP_4 concludeva con una pronuncia di questo Tribunale del 5.10.2018, con la quale si affermava che: a) in pendenza della procedura esecutiva il termine di prescrizione subisce una interruzione;
b) la procedura esecutiva n. 206/1998 fu sospesa il
16.9.2004, ma si ignorava l'esito di tale procedura;
c) l'art. 2945, c. 3, c.c., deve ritenersi applicabile alle sole ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. da 629 a 631, c.p.c.; d) nei limiti di una delibazione della questione, la legittimazione attiva di appariva sussistere. CP_4
L'Attrice afferma che non è titolare di tale legittimazione;
che le CP_4 varie cessioni del credito per il quale è causa richiamate da non sono CP_4 state provate;
che, in particolare, non è dimostrato che le cessioni in blocco di crediti richiamate comprendessero il credito nei confronti della che l'art. CP_2
58, TUB, prevede che le semplificazioni probatorie e procedurali relative alla cessione di crediti in blocco siano prerogativa esclusiva degli istituti bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107, TUB, e che la norma riguardi solo crediti fondiari;
che, in mancanza di tali requisiti, la cessione non può ritenersi valida, in mancanza degli adempimenti prescritti dalla normativa civilistica generale.
L'Attrice eccepiva inoltre la prescrizione del credito dall'ottobre del 2008, a nulla pagina 3 di 23 valendo una successiva apertura di una procedura esecutiva da parte della
[...]
, in quanto non diretta nei confronti della ed in quanto non CP_5 CP_2 vi si menzionava quale titolo esecutivo il mutuo fondiario per il quale è causa;
che, dunque, il precetto notificato da alla è intervenuto a CP_4 CP_2 prescrizione ormai verificatasi.
Si costituiva , il quale rappresenta che la Cassa di Risparmio di AN CP_4
TO aveva concesso alla in data 12.11.1993, un mutuo ipotecario per CP_2
400 milioni di lire italiane;
che il debito è garantito da ipoteche su vari beni immobili;
che, intervenuto l'inadempimento del debitore, la banca, il 25.9.1998, ha notificato un atto di precetto, anche all'Attrice datrice di ipoteca;
che tale precetto fu opposto, ed il relativo giudizio fu definito con sentenza di questo
Tribunale, n. 781/2007; che il credito è stato ceduto, nell'ambito di una operazione di cessione in blocco, il 18.9.2003 (a CFT Finanziaria Spa), il
24.9.2004 (a LSF Italian Finance Company Srl), il 22.12.2006 (a – CP_6 oggi , ed il 10.3.2008 (a ); che Controparte_7 Controparte_5 [...]
ha notificato un ulteriore atto di precetto, il 31.3.2009, cui seguiva CP_5 la procedura esecutiva, n. r.g.e. 183/2009, alla quale veniva riunita la procedura n. r.g.e. 182/2011; che la creditrice , in data 16.12.2013, si è Controparte_5 fusa per incorporazione in;
che il 20.6.2014 Controparte_8 Controparte_8 si è fusa per incorporazione in;
che il 20.6.2014
[...] Parte_1 [...]
ha conferito a un ramo d'azienda relativo all'esercizio Parte_1 CP_4 dell'attività di factoring;
che il procedimento esecutivo già menzionato è stato dichiarato estinto il 13.3.2014, in quanto promosso in mancanza di idoneo titolo esecutivo;
che in tale procedimento non è stata sollevata alcuna eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, ed il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo;
che il presente procedimento trae origine dalla notifica all'Attrice di atto di precetto in data 14.10.2016, alla quale è seguita la procedura esecutiva n. r.g.e. 24/2017; che, proposta opposizione all'esecuzione, il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensiva ritenendo, in particolare, che la titolarità del credito da parte del creditore procedente sia, all'esito di una delibazione preliminare, verosimile. pagina 4 di 23 rappresenta, quanto alla asserita carenza di legittimazione attiva, CP_4 ovvero di titolarità effettiva del credito nei confronti della di allegare tutte CP_2 le comunicazioni effettuate in Gazzetta Ufficiale relativamente alla catena di cessioni di crediti in blocco ai quali appartiene quello oggetto del presente giudizio;
che tutti i successivi detentori del credito, già menzionati, sono autorizzati, ai sensi del TUB, a porre in essere operazioni di cessione in blocco di crediti.
nega inoltre che il credito sia prescritto, per gli stessi motivi di cui CP_4 all'Ordinanza di questo Tribunale del 17.12.2018.
Con la memoria autorizzata ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., produceva CP_4
i documenti attestanti l'iscrizione delle società facenti parte della catena di cessioni del credito all'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ad effettuare operazioni di cessione in blocco.
Si costituiva la la quale aderiva alle difese dell'Attrice. CP_2
***
Con provvedimento datato 13.3.2014 questo Tribunale, decidendo in merito alle già menzionate procedure esecutive n. r.g.e. 183/2009 e 182/2011, rigettava l'istanza di vendita, per il solo motivo che l'azione esecutiva era fondata su di una sentenza di mero accertamento, non già di condanna. La decisione in parola: a) non prende in alcuna considerazione la questione della titolarità del credito;
b) consiste di un provvedimento né logicamente, né giuridicamente fondato in alcun modo, neanche implicito o indiretto, su un accertamento relativo alla titolarità del credito.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 31188/2017, ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie pagina 5 di 23 consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Sulla base della predetta massima deve ritenersi che la mera allegazione, da parte di , della regolare pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli CP_4 avvisi di cessione in blocco di crediti non sia sufficiente a sollevare il creditore dall'ulteriore e distinto onere di allegare e, in caso di contestazione, provare l'inclusione del singolo credito per il quale è causa tra quelli (ripetutamente) ceduti, in particolare allegando per quali motivi il credito oggetto di (ripetuta) cessione sarebbe (in occasione di ciascuna singola cessione) individuato in quanto appartenente ad insiemi di crediti che, per la definizione dei criteri di appartenenza a detti insiemi, debbano per necessità logica includere il singolo credito per il quale si procede.
Solo laddove tale allegazione sia stata effettuata spetterà al debitore contestarla ed al Tribunale verificarla, anche, per la tecnicità della materia, attraverso consulenza d'ufficio.
Ritenere che sia il debitore a dovere eccepire non solo la mancata titolarità del credito in capo all'asserito creditore, bensì anche l'inidoneità descrittiva, ai fini che qui interessano, delle definizioni dei predetti insiemi di crediti pubblicate in
Gazzetta Ufficiale deve ritenersi interpretazione dei principi sull'onere di allegazione e prova distonica rispetto al sistema processual-civilistico, in quanto l'allegazione e la prova dell'adeguatezza dei criteri descrittivi degli insiemi di crediti ceduti contenuti nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, una volta eccepita la mancata titolarità del credito in capo al creditore da parte del debitore, deve spettare a chi è effettivamente in possesso dei contratti di cessione, ai quali il debitore non ha accesso;
a ritenere diversamente dovrebbe affermarsi che al debitore spetterebbe di ricostruire, a partire dalle sole sintetiche indicazioni di cui all'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, il contenuto di un contratto intercorso tra parti a lui estranee e che il suo avversario in giudizio non può non possedere.
La piena prova in materia di titolarità del credito è, peraltro, nell'agevole disponibilità del creditore, il quale ha accesso all'ultimo contratto di cessione, con il quale avrebbe asseritamente acquisito il credito, nonché a quelli che lo hanno pagina 6 di 23 preceduto nella catena delle cessioni (in quanto appare del tutto inverosimile che imprese altamente sofisticate e soggette a controlli da parte di autorità indipendenti dalla forte caratterizzazione tecnica possano avere acquistare crediti in blocco senza accertarsi che la catena di cessioni dalla quale provengono quelli che stanno volta a volta per acquisire sia, in ogni suo punto, continua, ponendo in tal modo a rischio la stabilità e la buona conduzione delle aziende operanti in settori nevralgici del sistema finanziario). “
In ragione di quanto sopra esposto accoglieva la opposizione per carenza della prova in merito alla legittimazione attiva del creditore e condannava CP_4 al pagamento delle spese nei confronti di e . Controparte_9 CP_2
Appellava la sentenza sulla base delle seguenti Parte_1 censure:
1-I. SULLA RITENUTA E ASSERITA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
DEL MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto, aderendo alla tesi dell'odierna appellata, che il non abbia fornito prova (i) delle cessioni del Controparte_10 credito per il quale è causa e (ii) del possesso dei requisiti da parte dei creditori necessari a porre in essere le cessioni ai sensi dell'art. 58 TUB. La richiamata eccezione era stata già sollevata dalla nelle procedure Controparte_1 esecutive RGE nn. 183/09 + 182/2011, tanto che il G.E. – con provvedimento del
3/7/2012 – aveva ordinato alla l'esibizione delle Gazzette Controparte_5
Ufficiali comprovanti le cessioni del credito portato dal contratto di mutuo ipotecario dell'12/11/1993, a rogito Notaio (rep. 359.415 – racc. Persona_1
16.134), con cui la Cassa di Risparmio di AN TO S.p.A. aveva concesso alla
RA un mutuo di originarie £ 400.000.000 (pari ad Euro CP_2
206.582,76 – cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte), garantito da ipoteca iscritta in data
13/11/1993, presso la Conservatoria dei RR. II. di IV (form. reg. gen.
11.604 e reg. part. 2.028), sugli immobili di proprietà della Controparte_1
(terza datrice d'ipoteca), tempestivamente rinnovata in data 21/10/2013
[...]
(form. reg. gen. 13.920 e reg. part. 2.149). Ottemperando alla richiesta del G.E.,
pagina 7 di 23 la aveva depositato una memoria esplicativa nella quale si Controparte_5 evidenziava che, nelle varie cessioni, per ragioni di privacy, non sono stati indicati i nominativi dei debitori, bensì i numeri di riferimento del credito e/o dell'NDG della posizione (cfr. doc. n. 26 fascicolo diparte).
La con la richiamata memoria, aveva altresì depositato Controparte_5
(i) l'estratto conto certificato dalla Cassa di Risparmio di AN TO S.p.A., relativo alla posizione della RA contraddistinta con il n. 4404 e CP_2
NDG n. 36945 (cfr. doc. n. 27 fascicolo di parte) e tutte le Gazzette Ufficiali attestanti che il credito portato dal contratto di mutuo ipotecario per cui è causa è stato oggetto delle seguenti cessioni:
1. cessione di crediti pecuniari in blocco del 18/9/2003, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. del 27/9/2003, Foglio delle Inserzioni, con cui CFT
Finanziaria S.p.A. ha acquistato pro-soluto dalla Cassa di Risparmio di AN
TO (tra gli altri anche) anche il credito de quo, contraddistinto con il n. 4404
(cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte e doc. n. 27 cit.);
2. cessione di rapporti giuridici in blocco del 24/9/2004, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 27/9/2004, con la quale la LSF Italian
Finance Company S.r.l. ha acquistato pro-soluto da CFT Finanziaria S.p.A. “tutti i crediti derivanti da mutui ipotecari stipulati da Cassa di Risparmio di AN TO
S.p.A. e ceduti a CFT Finanziaria in data 18 settembre 2003, il cui avviso di cessione è stato pubblicato al n. 225 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 settembre 2003” di cui al precedente punto 1. e, dunque, anche il credito ivi contraddistinto al n. 4404, di titolarità della RA (cfr. CP_2 doc. n. 5 fascicolo di parte);
3. cessione di rapporti giuridici in blocco del 22/12/2006, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28/12/2006, con cui (oggi CP_6
, ha acquistato pro-soluto dalla LSF Italian Finance Controparte_7
Company S.r.l. “tutti i crediti di proprietà di LSF alla data del 1 dicembre 2006 derivanti e/o in relazione ai mutui ipotecari e finanziamenti in altre forme tecniche che alla data del 1 dicembre 2006 rispettavano i criteri indicati nei seguenti avvisi pagina 8 di 23 pubblicati sulle Gazzette Ufficiali: (i) avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II, del 27 settembre 2004 foglio inserzioni numero 227 in relazione ai crediti ceduti a mezzo contratto tra CFT Finanziaria S.p.A. e LAS Italian Finance Company S.r.l.” di cui al precedente punto 2. e, dunque anche il credito de quo (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte);
4. cessione di rapporti giuridici in blocco del 10/3/2008, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 43 del 10/4/2008, con cui la CP_7 CP_7
(già , ha, infine, ceduto pro-soluto alla (tra CP_6 Controparte_5 gli altri anche) il credito contraddistinto con l'NDG di Cassa di Risparmio di AN
TO S.p.A. n. 36945, ovvero il credito de quo (cfr. doc. n. 7 fascicolo di parte e doc. n. 27 cit.). Anche la doglianza relativa alla asserita assenza dei requisiti degli istituti coinvolti nelle cessioni – oltre a profilarsi del tutto strumentale - è stata già sollevata sempre dalla con la predetta CP_1 CP_1 opposizione. Al riguardo, all'udienza del 18/12/2012, la è Controparte_5 stata autorizzata dal G.E. a depositare una memoria, nella quale l'istituto di credito ha rilevato che la Corte di Cassazione ha più volte sancito che, con l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), il legislatore ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la pagina 9 di 23 prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (cfr. Cassazione sentenza n. n. 5997 /2006 – cfr. doc. n. 28 fascicolo di parte).
Nonostante ciò, la - con il proprio scritto difensivo che, Controparte_1 opportunamente, si produce (cfr. doc. n. 29 fascicolo di parte) - ha insistito per la carenza di legittimazione attiva (oltreché per l'eccezione di prescrizione del credito) all'esito della quale la ha chiesto il rigetto delle Controparte_5 altrui domande (cfr. doc. n. 30 fascicolo di parte).
Con particolare riferimento alla asserita carenza di legittimazione attiva, la ha specificatamente rilevato che “nell'esecuzione de quo Controparte_1
è necessario accertare se tutte le formalità previste dalla legislazione speciale in merito alle cessioni in blocco da parte degli istituti bancari dei crediti fondiari è non solo rilevante, ma vera e propria condizione di procedibilità, influendo sull'esistenza stessa del credito” (cfr. pag. 1 doc. n. 29 cit.) all'uopo eccependo che l'applicazione della disciplina speciale è subordinata alla presenza di specifici requisiti quali (i) l'iscrizione dell'istituto bancario ex art. 107 TUB nello speciale elenco tenuto dalla Banca d'Italia e (ii) nel rispetto delle formalità previste dall'art. 58 TUB consistenti nell'iscrizione nel registro delle imprese e nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione dei crediti (cfr. pag. 3 doc. n. 29 cit.). Ovvero le medesime doglianze sollevate nel presente giudizio.
All'esito dello scambio delle memorie autorizzate, con ordinanza del 13/3/2014, il
G.E. ha dichiarato l'estinzione delle procedure in quanto promosse in assenza di idoneo titolo esecutivo (ossia la sentenza n. 781/2007 in luogo del contratto di mutuo) ritenendo implicitamente assorbite le due ulteriori eccezioni (di prescrizione e di carenza di legittimazione attiva - cfr. doc n. 14 fascicolo di controparte).
Nel successivo giudizio di reclamo promosso dalla (RG N. Controparte_5
1957/2014) avverso la predetta ordinanza, la ha Controparte_1 reiterato la sola eccezione relativa all'assenza di idoneo titolo esecutivo e non ha riproposto le ulteriori eccezioni relative alla asserita prescrizione del credito e pagina 10 di 23 carenza di legittimazione attiva della (cfr. doc. n. 31 Controparte_5 fascicolo di parte).
Alla luce di quanto precede, è di tutta evidenza che la (poi Controparte_5 fusa per incorporazione in a sua volta incorporata da Controparte_8
che ha conferito a il ramo Parte_1 Controparte_10
d'azienda “ex ” – cfr. docc. nn. 9- 10 - 11 fascicolo di parte) già CP_8 nell'ambito delle procedure esecutive RGE nn. 183/2009 + 182/2011 (Tribunale di Pisa) ha fornito prova di essere subentrata in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a Cassa di Risparmio di AN TO S.p.A..
Non solo, ad abundantiam, corre l'obbligo di evidenziare che:
- all'udienza del 16/9/2004, CFT Finanziaria S.p.A. (avente causa di Cassa di
Risparmio di AN TO S.p.A.) – premettendo di essere iscritta all'elenco speciale ex art. 107 TUB al n. 307101 – si è costituita nella procedura esecutiva
RGE n. 206/1998 nella sua qualità di cessionaria del credito portato da contratto di mutuo per cui è causa, in sostituzione della cedente Cassa di Risparmio di AN
TO (cfr. doc. n. 32 fascicolo di parte);
- in tale sede, la non ha contestato la legittimazione di Controparte_1
CFT Finanziaria S.p.A. ed anzi l'ha riconosciuta come legittima titolare del credito, all'uopo consegnandole banco judicis n. 4 assegni per complessivi € 181.000,00 intestati alla medesima creditrice CFT Finanziaria SPA, che sono stati dalla stessa accettati in acconto al maggior credito (cfr. doc. n. 32 cit. e n. 33 fascicolo di parte);
- per tale motivo, nell'atto di precetto notificato in data 14/10/2016, il ha intimato il pagamento di € 138.351,29 oltre Controparte_10 interessi maturandi, come riconosciuti nella sentenza n. 781/2007 e dovuti dal
16/12/2015 al saldo, ma detratto l'incasso di € 181.000,00 medio tempore conseguito.
Conseguentemente, non solo l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva del si profila del tutto inammissibile in quanto Controparte_10 oggetto di altro giudizio, ormai definito, ma si appalesa in ogni caso del tutto pagina 11 di 23 infondata e strumentale.
Fermo quanto precede, vi è che anche nell'ambito di tale giudizio, al fine di superare qualsiasi contestazione sul punto, il ha Controparte_10 depositato tutte le Gazzette Ufficiali attestanti che il credito portato dal contratto di mutuo ipotecario dell'12/11/1993, a rogito Notaio (rep. 359.415 Persona_1
– racc. 16.134), concesso dalla Cassa di Risparmio di AN TO S.p.A. alla
RA e contraddistinto con il n. 4404 ovvero con l'NDG n. 36945 CP_2 nelle predette cessioni.
Alla luce di ciò, risulta per tabulas che il è subentrato Controparte_10 in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a ed è il titolare Controparte_8 del credito per cui è causa, con sua pacifica legittimazione ad agire.
Anche l'ulteriore eccezione relativa ai requisiti degli istituti coinvolti nelle cessioni si profila del tutto strumentale in quanto gli stessi sono tutti legittimati a porre in essere tali operazioni essendo iscritti nell'elenco generale (ex art. 106, vecchio testo, TUB) e nell'elenco speciale (ex art. 107, vecchio testo, TUB) ed, in particolare:
- CFT Finanziaria S.p.A. risultava iscritta all'elenco speciale degli intermediari finanziaria ai sensi dell'art. 107 TUB (cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte);
- risultava iscritta Controparte_11 all'elenco speciale degli intermediari finanziaria ai sensi dell'art. 107 TUB (doc. n.
5 fascicolo di parte);
- (oggi CFT Finanziaria S.p.A. risultava CP_6 Controparte_7 iscritta all'elenco speciale degli intermediari finanziaria ai sensi dell'art. 106 TUB
(doc. n. 6 fascicolo di parte);
- risultava iscritta all'elenco speciale degli Controparte_5 intermediarifinanziaria ai sensi dell'art. 107 TUB (doc. n. 7 fascicolo di parte);
- risultava iscritta all'elenco speciale degli intermediari Controparte_8 finanziaria ai sensi dell'art. 107 TUB (doc. n. 9 fascicolo di parte).
In ogni caso l'altrui eccezione – oltre ad essere inammissibile - è del tutto pagina 12 di 23 generica e volta ad invertire l'onere probatorio:
considerato che
la CP_1 contesta (nuovamente) l'assenza dei requisiti in capo agli istituti bancari
[...] coinvolti nelle cessioni del credito, avrebbe dovuto provare tale circostanza
(l'assenza) invece di affidarsi ad una generica contestazione.
Del resto, è pacifico che incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate.
Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla carenza dei requisiti previsti dall'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) si ribadisce che la Corte di Cassazione ha più volte sancito che, con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale,
e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma,
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che
è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. (cfr. Cassazione sentenza n. n. 5997 /
2006).
In altri termini, gli adempimenti richiesti dall'art. 58 TUB rilevano unicamente ai fini di rendere nota a terzi l'intervenuta cessione del credito pertanto le conseguenze giuridiche sono le medesime stabilite dal codice civile per la notifica individuale o l'equipollente conoscenza della cessione che il debitore abbia avuto pagina 13 di 23 aliunde (nella specie in ogni caso avvenuta con la notifica degli atti di precetto e degli atti di pignoramento notificati all'odierna attrice ad istanza della
[...]
(cfr. docc. nn. 10, 11, 12 e 13 fascicolo ). Controparte_5 Controparte_1
Alla luce di quanto precede, l'altrui eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva del si appalesa inammissibile Controparte_10 oltreché infondata.
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II. SULLA ASSERITA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO.
Del pari, per quanto dedotto al precedente paragrafo, si rileva per scrupolo difensivo che anche l'eccezione di prescrizione, sollevata da controparte, risulta in ogni caso palesemente inammissibile in quanto oggetto di altro giudizio, ormai definito nonché, in ogni caso, del tutto infondata alla luce di ampiamente dedotto nei precedenti scritti difensivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
In particolare, si evidenzia come già della memoria autorizzata ex adverso depositata nelle procedure esecutive RGE nn. 183/2009 + 182/2011 (T. Pisa), la ha eccepito che la debitrice principale, RA Controparte_1 CP_2
“non ha mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, del precetto e del
[...] pignoramento” precisando come “da oltre quindici anni non ha mai ricevuto alcuna intimazione di pagamento né del creditore originario, né dai vari cessionari del credito che si sono succeduti nel tempo” e che “l'obbligazione principale della sarebbe effettivamente estinta per prescrizione e, di conseguenza, CP_2 ugualmente estinta ai sensi dell'art. 2878 n. 3 c.c. sarebbe anche l'ipoteca prestata dalla immobiliare a garanzia della stessa” (cfr. pag. 2 doc. n. CP_1
29 cit.). Concludendo, l'odierna attrice ha rilevato come fosse “pieno diritto della poter accertare se l'obbligazione principale per la quale Controparte_1 ha prestato garanzia ipotecaria si sia o meno estinta” (cfr. pag. 4 doc. n. 29 cit.).
Tuttavia, pur avendo rivendicato il proprio diritto in ordine all'accertamento alla asserita carenza di legittimazione attiva ed alla asserita prescrizione del credito, la non ha riproposto le predette eccezioni nell'ambito del Controparte_1
pagina 14 di 23 giudizio di reclamo (RG n. 1957/2014 (T. Pisa), avente ad oggetto l'ordinanza che le ha implicitamente rigettate.
Invero, nella propria comparsa, l'odierna attrice ha sostenuto che “controparte
(n.d.r. Centro factoring) messa alle strette da un'eccezione di prescrizione del credito vantato nei confronti della debitrice principale, con conseguente decadenza dalla garanzia ipotecaria, ha cercato di raggirare l'eccezione negando che il contratto di mutuo fosse il titolo su cui aveva fondato l'esecuzione” (cfr. pag. 3 doc. n. 31 cit.) ma ha, poi, concluso, chiedendo la conferma integrale dell'ordinanza impugnata “con la quale è stata rigettata l'istanza di vendita ed ordinata la cancellazione del pignoramento per essere le stesse procedure promosse in assenza di un titolo esecutivo” (cfr. pag. 5 doc. n. 31 cit.).
Fermo quanto precede, vi è che l'eccezione di prescrizione risulta, in ogni caso, infondata.
Invero, è circostanza pacifica che in data 25/9/1998 è stato notificato atto di precetto alla RA in virtù del contratto di mutuo ipotecario CP_2 dell'12/11/1993, a rogito Notaio (rep. 359.415 – racc. 16.134), Persona_1 stipulato tra quest'ultima e la Cassa di Risparmio di AN TO S.p.A. (cfr. doc.
n. 6 fascicolo controparte).
Il predetto precetto è stato notificato, ai sensi dell'art. 602 c.p.c., anche alla nella sua qualità di terza datrice di ipoteca. Controparte_1
Conseguentemente, la Banca ha incardinato, dinanzi il Tribunale di Pisa, la procedura esecutiva RGE n. 206/1998, sospesa all'udienza del 16/9/2004 in pendenza del giudizio di opposizione a precetto, spiegato dalla Controparte_1
(cfr. doc. n. 22 cit.).
[...]
Il giudizio di opposizione a precetto (RG n. 3794/1998), si è concluso con sentenza n. 781/2007, pubblicata in data 23/7/2007, con cui è stata accolta l'opposizione e dichiarata l'inefficacia del precetto in virtù del quale era stata promossa la procedura esecutiva RGE n. 20671998 (cfr. doc. n. 3 cit.).
Con l'ordinanza del 15/9/2009, il G.E. ha dichiarato l'estinzione del giudizio per pagina 15 di 23 non essere stata riassunta la procedura esecutiva sospesa (cfr. doc. n. 22 cit.).
Ebbene, l'altrui eccezione di prescrizione è fondata proprio su tale ordinanza in quanto, a dire di controparte, proprio per effetto della dichiara estinzione troverebbe applicazione l'art. 2945, terzo comma, c.p.c., a mente del quale il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall'atto interruttivo e, quindi, del precetto.
Tuttavia, come precisato anche dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza del
17/12/2018, la disposizione in esame deve ritenersi applicabile alle sole ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo di cui agli artt. 629-630-631 c.p.c., mentre “il provvedimento esibito di estinzione emesso nella procedura esecutiva n. 206/1998 R.G.E. parrebbe aver dato luogo ad un'estinzione c.d. atipica della procedura esecutiva, non risultando lo stesso inquadrabile nelle previsioni di cui agli artt. 629-630-631 c.p.c., con la conseguenza che, secondo quanto anche prospettato nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2945 comma 3° c.c.” (cfr. doc. n. 24 cit.).
Invero, il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva RGE n. 206/1998 non può essere inquadrato nelle ipotesi di estinzione tipica, per come previste dagli art. 629, 630, 631, c.p.c. e ciò, in quanto – nella specie - la mancata riassunzione della procedura esecutiva non è imputabile ad una inerzia consapevole del creditore ma all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione che ha dichiarato l'inefficacia del precetto in virtù del quale era stata sospesa la procedura esecutiva stessa.
Al riguardo, la giurisprudenza ricollega alla categoria della cause atipiche di estinzione delle procedure esecutive al difetto dei presupposti processuali, alla mancanza delle condizioni per l'esercizio dell'azione esecutiva o alla sua procedibilità, proprio come nella fattispecie per cui è causa.
Del resto, l'art. 630 c.p.c. ex adverso invocato, che disciplina proprio l'estinzione per inattività delle parti, cita testualmente: “oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo pagina 16 di 23 proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [c.p.c. 152, 157, 307, 497, 512, 547, 548, 549, 615, 619, 627; disp. att.
c.p.c. 172]”. La disposizione richiamata dalla norma in esame, rilevante nella fattispecie in esame, è l'art. 627 c.p.c. che disciplina, a sua volta, la riassunzione del processo esecutivo e che dispone espressamente che: “il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio [c.p.c. 153] fissato dal giudice dell'esecuzione [c.p.c. 625, 630] e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato [c.p.c. 324] della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione”.
Ebbene, nella specie non vi è alcuna sentenza che rigetta l'opposizione che possa condurre all'estinzione per causa tipica di cui all'art. 630 c.p.c. per omessa riassunzione della procedura esecutiva.
Viceversa, a seguito della sentenza di accoglimento dell'opposizione e della dichiarazione dell'inefficacia del precetto, la Banca non ha riassunto la procedura esecutiva che, dunque, è stata dichiarata estinta.
La procedura esecutiva si è conclusa, dunque, per una ragione diversa da quelle tipiche previste dal codice di rito e, per tale motivo, non può ritenersi operante il principio di cui all'art. 2945, comma terzo, c.c. con la conseguenza che l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione, ovvero dal 15/9/2009 (cfr. doc. n. 24 cit.) o, quantomeno, sino al 23/7/2007, data di pubblicazione della sentenza n. 781/2007 che ha definito – accogliendo le domande dell'opponente – il giudizio di opposizione.
E' noto, infatti, che l'esercizio dell'azione giudiziale nel processo esecutivo comporti la sospensione del decorso della prescrizione.
Sul punto è univoco l'orientamento della giurisprudenza, da ultimo confermato dalla pronuncia n. 6952 recentemente resa in data 20/3/2018, con cui la
Suprema Corte ha stabilito che “ove il terzo datore di ipoteca proponga l'opposizione all'esecuzione per un contratto di mutuo il termine di prescrizione è interrotto anche nei confronti del mutuatario. Tale principio opera sia se si ritenga pagina 17 di 23 di aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza che è nel senso che se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione (ed in tale categoria va compresa anche la mera richiesta di rigetto dell'opposizione), compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall'art. 2943, comma 2, cod. civ., sia se si dà rilevanza alla circostanza che il debitore diretto è da ritenersi comunque “parte” del processo esecutivo ai sensi dell'art. 602 e segg., sicché l'effetto interruttivo permanente determinato dal pignoramento si sarebbe verificato pure nei confronti di costui” (cfr. in senso conforme ex multis
Cassazione sentenza n. 19738/2014; sentenza n. 13438/2013; sentenza n.
7737/2007).
Entrambe le conclusioni, in uno al fatto che sono stati notificati due ulteriori atti di precetto, a seguito dei quali sono state promosse le procedure esecutive RGE nn.
183/2009 + 182/2011 ed un terzo atto di precetto, l'ultimo, notificato dal alla ed alla RA Controparte_10 CP_1 CP_1 CP_2
in data 14/10/2016, comportano l'infondatezza delle altrui eccezioni di
[...] prescrizione (cfr. atto di precetti in atti).
Fermo quanto precede, giova altresì evidenziare che, come rilevato dal G.E. nella propria ordinanza del 5/10/2018, alla fattispecie in esame è altresì applicabile l'art. 1 bis del D.L. 17.03.1999, convertito con legge 14.05.1999 n. 134 ai sensi del quale: “per i procedimenti esecutivi pendenti alla data del 8.09.1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art.1 della legge 3 agosto 1998 n.302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione”
(cfr. doc. n. 20 cit.).
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Alla luce di quanto precede, le eccezioni di prescrizione e di carenza di pagina 18 di 23 legittimazione attiva sono inammissibili, prima ancora che infondate, in quanto precluse dal giudicato formatosi sul punto.
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Sii è costituita in appello la quale Controparte_1 sui singoli motivi di appello, deduce quanto segue: in primo luogo dà atto del decessi dell'altra parte in secondo luogo rileva la inammissibilità CP_2 dell'atto di appello che non si confronta con la sentenza “In atto d'appello controparte si limita, infatti, a trascrivere, pressoché integralmente (facendone addirittura un palese copia ed incolla ), il contenuto delle note difensive datate 01.07.2019 depositate in primo grado , non preoccupandosi neppure di eliminare le proprie argomentazioni su quanto non è stato oggetto di pronunciamento nella sentenza impugnata.”. Nessuno dei due motivi su cui si fondava la decisione era stato censurato dalla controparte. Il secondo motivo era di poi inammissibile poiché nessuna pronuncia vi era in punto di prescrizione. In ogni caso reiterava le questioni ritenute assorbite in I grado :” In particolare, quindi, si ripropone la domanda di declaratoria di mancanza della titolarità del credito nei confronti di in capo della odierna appellante per tutti i CP_2 motivi specificati in atto di citazione in opposizione all'esecuzione al quale integralmente ci si riporta e si ripropone altresì, in subordine, l'eccezione di prescrizione del credito vantato nei confronti della , anche in questo CP_2 caso per i motivi tutti dedotti in atti depositati in primo grado ai quali integralmente ci si riporta e da aversi qui per integralmente trascritti. “.
Veniva dichiarata la interruzione del processo per morte di ai sensi CP_2 dell'art. 299 c.p.c..
Veniva chiesta e disposta la riassunzione del giudizio nei confronti del di lei erede.
La notifica veniva effettuata tempestivamente.
Si costituiva CH DR quale erede di , il quale eccepiva la CP_2 inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e ex art. 348 bis c.p.c.. nel merito si associava alle difese di . Controparte_1 pagina 19 di 23 In sede di comparse conclusionali le parti convenute eccepivano la tardività del deposito delle note conclusive della parte appellante.
La eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è fondata.
Intanto giova evidenziare che parte appellante prende scarsa se non nulla posizione sulla detta eccezione in comparsa conclusionale.
Si è sopra riportata la motivazione posta a base del I Giudice per ritenere fondata la opposizione alla esecuzione. In particolare, il Giudice ha rilevato la assenza di prova gravante su Intesa AN Paolo, della legittimazione attiva, per carenza di prova che il credito per cui si agiva, rientrasse nel blocco di crediti di cui alle dimostrate cessioni da un Istituto a quello successivo. La Banca aveva assolto l'onere di provare le intervenute cessioni in blocco, ma non la ricomprensione in dette cessioni del credito per cui si agiva esecutivamente. Tale onere gravava sulla parte creditrice. Ha qualificato nel dispositivo questa carenza come difetto di legittimazione attiva, ma nella motivazione ha motivato in ordine alla assenza di prova della titolarità del diritto di credito, assumendo la assenza di giudicato sul punto in relazione alle precedenti pronunce rese in altri processi, la insufficienza della mera produzione delle G.U. in cui si dava conto della cessione in blocco dei crediti e la conseguente necessità che la Banca provasse che il credito di cui si discute rientrasse tra i crediti ceduti.
Pare più propria la qualificazione della indagine effettuata come avente ad oggetto la titolarità del credito e non della legittimazione, atteso che La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la parte che promuove un giudizio deve prospettare la propria legittimazione attiva e, sulla base dell'art. 2967 c.c., dimostrare la propria titolarità della posizione giuridica soggettiva per cui chiede tutela. La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il cessionario ex art. 58 TUB non può dare la prova della titolarità del credito azionato per la prima volta in pagina 20 di 23 appello. Così Corte d'Appello Milano, Sez. I, 26/08/2022, n. 2776.
Risulta quindi confermato che, mentre non era in discussione la legittimazione ad agire in senso processuale, posto che si qualifica come titolare del diritto di Pt_1 azione in ragione delle cessioni di credito intervenute, ciò che il Giudice ha ritenuto non provato era, nel merito, il fatto costitutivo della titolarità del diritto di credito. Poiché appunto, a prescindere dalla posizione formale assunta in giudizio, tale onere pertiene a chi vanta la posizione creditoria quale fatto costitutivo, il mancato assolvimento grava su . Il Giudice di I grado ha ritenuto che non Pt_1 bastasse la mera produzione delle G.U. contenenti la cessione dei crediti, essendo necessaria anche la individuazione della cessione del credito di interesse, mediante sufficiente indicazione dei criteri di inclusione del singolo credito nel blocco ceduto.
Su tale ragione di decisione, non si è appuntata alcuna critica da parte di , Pt_1 la quale ha meramente ripercorso la questione della successione delle G.U. contenenti le varie cessioni in blocco e la qualifica da parte delle varie cessionarie, dei requisiti di cui all'art. 58 TUB, questioni all'evidenza ultronee rispetto alla questione dirimente. D'altra parte, la mancata censura è confermata dall'essere,
l'atto di appello, mera ripetizione della nota difensiva 1 luglio 2019 depositata in I grado. In particolare le pagine da 8 a 22 sono riproposte in copia nell'atto di appello dalle pagine 15 a 33 rinvenendosi perfino il richiamo alla parte non in giudizio in appello, a la difesa in materia di prescrizione, non CP_4 contenuta in sentenza.
Ne consegue che deve essere dichiarata la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc poiché “ La violazione dell'art. 342 c.p.c. si verifica quando la parte appellante si limita a riprodurre gli stessi argomenti già proposti in primo grado senza fornire una precisa e motivata critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, impedendo di fatto al giudice di appello di comprendere i presunti errori contenuti nel provvedimento contestato”, così Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 19/12/2024, n. 33274. Ed ancora Cass. civ., Sez. V, 05/11/2014, n.
23553. “I motivi di appello - che possono essere espressi anche in forma sintetica pagina 21 di 23 o concisa e che possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni - possono definirsi specifici quando alle argomentazioni svolte nella sentenza vengano contrapposte argomentazioni dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue oltre che la condanna alle spese anche la condanna ai sensi dell'art. 96 3 e 4 comma c.p.c.: la impugnazione è stata iniziata e proseguita in spregio alle norme di rito ed anche nonostante le difese articolate dalle parti convenute sullo specifico punto della inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , QUALE EREDE DI Controparte_1 Controparte_12
CATIA MACCHI, avverso la sentenza n. 1007/2019 emessa dal Tribunale CP_2 di Pisa, che conferma, condanna al pagamento delle spese legali sostenute Parte_1 da , , Controparte_1 Controparte_12
pagina 22 di 23 QUALE EREDE DI CATIA MACCHI, che liquida per ciascuna parte CP_2 processuale in € 3473 ( valore indeterminabile complessità bassa ai minimi di legge) per compensi, oltre rimborso forfetario IVA e cap, oltre € 1500 ai sensi dell'art. 96 III comma per ciascuna parte processuale ed oltre € 1500 a favore della Cassa ammende ai sensi dell'art. 96 IV comma c.p.c..
Raddoppio del C.U..
Firenze 31 marzo 2025
La Presidente rel.
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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