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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 27/02/2026, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1767/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4129/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023902027094209 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 578/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:rinuncia alla cartella....40611 e fa presente che c è cessata materia per la parte residua
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.05.2024, la sig.ra Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) impugnava l'intimazione di pagamento n. 2932023902027094209000, notificatale il 15/2/2024, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede il pagamento di complessivi € 3.007,57 portati da due diversi titoli, individuati nell'ambito dello stesso provvedimento;
ovverosia:
- la cartella esattoriale n. 29320190008040611000 (per € 2.070,01), e
- l'avviso di accertamento n. TXD05T100060/2018 (per € 937,56).
A fondamento della impugnazione, la difesa della contribuente (che strumentalmente alla domanda annullatoria dell'intimazione opposta conveniva, oltre al soggetto esattore notificante, altresì, la Direzione provinciale di Catania della Agenzia delle Entrate) adduceva:
a) che la vicenda relativa all'avviso di accertamento n. TXD05T100060, regolarmente impugnato con ricorso alla C.T.P. di Catania con ricorso iscritto al n. 7.094/2018, è stata definita con i benefici di cui agli artt. 6 e 7
D.L. n. 119/2018, suffragando l'affermazione mediante il decreto n. 2600/2020 col quale il Presidente dell'allora C.T.P. di Catania ha dichiarato l'estinzione del giudizio per avvenuta definizione in via amministrativa della questione;
e b) che anche le somme di cui alla cartella n. 29320190008040611 non siano dovute (trattandosi di ruolo emesso ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/72 sul presupposto che l'interessata avesse omesso il pagamento delle somme dichiarate, quando, invece, la Ricorrente_1 ha pagato quanto dovuto sicché il relativo ruolo, anch'esso sub iudice è sicuramente ingiusto. Il ruolo, in esame, del resto, era stato tempestivamente impugnato con ricorso davanti l'allora C.T.P. ma la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per ragioni di rito che l'interessata afferma d'esser «in condizione di sanare in grado di appello»).
L'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni il 10.06.2024, eccependo l'inammissibilità del ricorso contro l'Intimazione di pagamento, in quanto preceduta da altri atti prodromici regolarmente e tempestivamente notificati e non autonomamente impugnati, in violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs.
n. 546/1992, e rappresentando al processo, che per quanto attiene in particolare alla cartella n.
29320190008040611, emessa per imposte dichiarate a debito nel modello unico integrativo presentato per l'anno d'imposta 2014 e non versate, la stessa era stata impugnata con esito del ricorso di inammissibilità
(allegandosi copia della sentenza: la n. 1937/6/2024).
Per quanto riguarda l'accertamento TXD05T100060/2018, l'Ufficio legale ha effettuato uno sgravio totale sulla partita per avvenuta definizione con lite pendente.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 20.02.2026. Quivi si è svolta la discussione in presenza dei difensori di entrambe le parti costituite. Le parti hanno convenuto sulla sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere, stante lo sgravio supra narrato;
mentre per la residua porzione di domanda, il difensore della ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. La rappresentante dell'Amministrazione ha accettato la rinuncia, esprimendosi, altresì a favore della compensazione integrale delle spese processuali.
Chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica prende atto:
a) dell'intervenuto sgravio totale della partita attinente all'accertamento n. TXD05T100060/2018, sotteso alla intimazione principalmente opposta, e b) dell'espressa rinuncia al ricorso per ciò che attiene alle pretese di cui alla cartella n. 29320190008040611, manifestata dal difensore della sig.ra Ricorrente_1 all'udienza di discussione, nel corso della quale l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare.
Ne deriva che, seppur sulla scorta di due distinte rationes legis, il processo si è interamente estinto: a mente dell'art. 46, comma 1, D. lgs. n. 546/1992 (per ciò che consegue alla c.m.c.) ed a mente dell'art. 44, comma
1, del medesimo D. lgs. (per ciò che consegue alla rinuncia al ricorso).
Stante l'accordo delle parti in udienza, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio: a) per cessata materia del contendere, con riferimento alla domanda relativa all'avviso di accertamento n. TXD05T100060/2018, sotteso alla intimazione principalmente impugnata, e b) per rinuncia al ricorso, con riferimento alla residua domanda relativa alla cartella n. 29320190008040611000, sottesa, anch'essa, alla intimazione principalmente impugnata. Spese processuali compensate fra le parti costituite.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4129/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023902027094209 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 578/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:rinuncia alla cartella....40611 e fa presente che c è cessata materia per la parte residua
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.05.2024, la sig.ra Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) impugnava l'intimazione di pagamento n. 2932023902027094209000, notificatale il 15/2/2024, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede il pagamento di complessivi € 3.007,57 portati da due diversi titoli, individuati nell'ambito dello stesso provvedimento;
ovverosia:
- la cartella esattoriale n. 29320190008040611000 (per € 2.070,01), e
- l'avviso di accertamento n. TXD05T100060/2018 (per € 937,56).
A fondamento della impugnazione, la difesa della contribuente (che strumentalmente alla domanda annullatoria dell'intimazione opposta conveniva, oltre al soggetto esattore notificante, altresì, la Direzione provinciale di Catania della Agenzia delle Entrate) adduceva:
a) che la vicenda relativa all'avviso di accertamento n. TXD05T100060, regolarmente impugnato con ricorso alla C.T.P. di Catania con ricorso iscritto al n. 7.094/2018, è stata definita con i benefici di cui agli artt. 6 e 7
D.L. n. 119/2018, suffragando l'affermazione mediante il decreto n. 2600/2020 col quale il Presidente dell'allora C.T.P. di Catania ha dichiarato l'estinzione del giudizio per avvenuta definizione in via amministrativa della questione;
e b) che anche le somme di cui alla cartella n. 29320190008040611 non siano dovute (trattandosi di ruolo emesso ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/72 sul presupposto che l'interessata avesse omesso il pagamento delle somme dichiarate, quando, invece, la Ricorrente_1 ha pagato quanto dovuto sicché il relativo ruolo, anch'esso sub iudice è sicuramente ingiusto. Il ruolo, in esame, del resto, era stato tempestivamente impugnato con ricorso davanti l'allora C.T.P. ma la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per ragioni di rito che l'interessata afferma d'esser «in condizione di sanare in grado di appello»).
L'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni il 10.06.2024, eccependo l'inammissibilità del ricorso contro l'Intimazione di pagamento, in quanto preceduta da altri atti prodromici regolarmente e tempestivamente notificati e non autonomamente impugnati, in violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs.
n. 546/1992, e rappresentando al processo, che per quanto attiene in particolare alla cartella n.
29320190008040611, emessa per imposte dichiarate a debito nel modello unico integrativo presentato per l'anno d'imposta 2014 e non versate, la stessa era stata impugnata con esito del ricorso di inammissibilità
(allegandosi copia della sentenza: la n. 1937/6/2024).
Per quanto riguarda l'accertamento TXD05T100060/2018, l'Ufficio legale ha effettuato uno sgravio totale sulla partita per avvenuta definizione con lite pendente.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 20.02.2026. Quivi si è svolta la discussione in presenza dei difensori di entrambe le parti costituite. Le parti hanno convenuto sulla sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere, stante lo sgravio supra narrato;
mentre per la residua porzione di domanda, il difensore della ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. La rappresentante dell'Amministrazione ha accettato la rinuncia, esprimendosi, altresì a favore della compensazione integrale delle spese processuali.
Chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica prende atto:
a) dell'intervenuto sgravio totale della partita attinente all'accertamento n. TXD05T100060/2018, sotteso alla intimazione principalmente opposta, e b) dell'espressa rinuncia al ricorso per ciò che attiene alle pretese di cui alla cartella n. 29320190008040611, manifestata dal difensore della sig.ra Ricorrente_1 all'udienza di discussione, nel corso della quale l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare.
Ne deriva che, seppur sulla scorta di due distinte rationes legis, il processo si è interamente estinto: a mente dell'art. 46, comma 1, D. lgs. n. 546/1992 (per ciò che consegue alla c.m.c.) ed a mente dell'art. 44, comma
1, del medesimo D. lgs. (per ciò che consegue alla rinuncia al ricorso).
Stante l'accordo delle parti in udienza, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio: a) per cessata materia del contendere, con riferimento alla domanda relativa all'avviso di accertamento n. TXD05T100060/2018, sotteso alla intimazione principalmente impugnata, e b) per rinuncia al ricorso, con riferimento alla residua domanda relativa alla cartella n. 29320190008040611000, sottesa, anch'essa, alla intimazione principalmente impugnata. Spese processuali compensate fra le parti costituite.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.