TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3194/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES AR AN ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno ordinario d'invalidità ex CP_1 art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
20/07/2021, così come accertato con decreto di omologa.
L' si costituiva ed eccepiva che la domanda di assegno ordinario di invalidità CP_1 presentata dall'istante era stata respinta con comunicazione del 31.8.2022 per carenza del requisito contributivo, sanato solo a partire da agosto 2024; talchè, alla data di deposito del ricorso (24/05/2024), il suddetto requisito risultava non soddisfatto.
Per tali motivi l'ente previdenziale forniva la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale” che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto nel caso di specie, tenuto conto che il requisito contributivo necessario per l'erogazione dell'assegno di cui all'art. 1 della l. 222/1984 risulta soddisfatto solo in data successiva all'instaurazione del giudizio, sussistono fondati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, il 18/06/2025
Il giudice
BE TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3194/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES AR AN ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno ordinario d'invalidità ex CP_1 art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
20/07/2021, così come accertato con decreto di omologa.
L' si costituiva ed eccepiva che la domanda di assegno ordinario di invalidità CP_1 presentata dall'istante era stata respinta con comunicazione del 31.8.2022 per carenza del requisito contributivo, sanato solo a partire da agosto 2024; talchè, alla data di deposito del ricorso (24/05/2024), il suddetto requisito risultava non soddisfatto.
Per tali motivi l'ente previdenziale forniva la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale” che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto nel caso di specie, tenuto conto che il requisito contributivo necessario per l'erogazione dell'assegno di cui all'art. 1 della l. 222/1984 risulta soddisfatto solo in data successiva all'instaurazione del giudizio, sussistono fondati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, il 18/06/2025
Il giudice
BE TT