Articolo 602 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 601Articolo 585
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9 ottobre 2010
Art. 602. Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace 1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1906, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, e' valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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