Articolo 3 della Legge 28 marzo 1968, n. 360
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 aprile 1968
Art. 3.
Ai lavori di cui ai precedenti articoli si applicano tutte le disposizioni contenute nella suindicata legge n. 729 e in particolare quelle degli articoli 8, 9, 11 e 13, comma terzo.
Entrata in vigore il 26 aprile 1968
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