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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1892/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1892/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. PRENNA GABRIELE ARISTIDE ANTONIO, elettivamente domiciliati come in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. TITTARELLI RO P.IVA_1 ALESSANDRA NURI e dall'avv. GIACOBINO MARIA LUISA, elettivamente domiciliata come in atti,
(C.F./P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. MAMMONE ANTONIO, elettivamente domiciliata P.IVA_2 come in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VESCHINI Controparte_3 C.F._4
GIUSY, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previ gli opportuni accertamenti e comunque contrariis reiectis:
pagina 1 di 11 nel merito:
- in via principale, dichiarare l'annullamento dei contratti oggetto di causa (ed in particolare quelle contrassegnate dal n. 30871495, n. 30956918, n. 31116979, n. 31149159, n. 33086588, n. 30863207 e n. 30980194) per errore ai sensi dell'art. 1428 e segg. c.c. ovvero per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., con conseguente condanna delle convenute al rimborso in favore degli attori delle somme versate in relazione ad essi, oltre interessi e rivalutazione;
somme che si indicano in € 137.103,58 salvo più aggiornata indicazione, che ci si riserva per il prosieguo;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare comunque la responsabilità delle convenute ai sensi dell'art. 1440 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, quella precontrattuale ex art. 1337 c.c. e/o contrattuale ex artt. 1175, 1176, 2° comma, e 1375 c.c., oltre che dall'art. 183 CAP, con conseguente obbligo risarcitorio delle convenute stesse per l'importo indicato al punto che precede ovvero per la diversa (maggiore o minor) somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: e specialmente nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte ai punti che precedono, dichiarare la cessazione delle polizze nn. 30871495 - 30956918 - 31116979 - 31149159 per effetto del trasferimento all'estero della residenza del sig. e pertanto Parte_3 condannare le convenute alla restituzione in favore del medesimo dei premi nelle Parte_3 medesime versati per complessivi € 78.330,43;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze non accolte dal Tribunale, e in particolare:
- nella richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_4
e del OR;
[...] Controparte_3
- nell'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) “Vero che il OR , subagente assicurativo dell'Agenzia Generale Ina-Assitalia Controparte_3
Monza B.B.R., nel corso degli anni 2015-2016 si è recato più volte presso l'abitazione dei NO
e in Varedo (MB) al fine di convincerli e far loro sottoscrivere le 12 polizze identificate Pt_1 Pt_2 nei punti da 1 a 12 delle premesse dell'atto di citazione, che si rammostra”; 2) “Vero che il OR in tali occasioni convinse i NO , Controparte_3 Parte_1 [...]
e alla sottoscrizione delle proposte di polizza, assicurando loro che la stipula Pt_2 Parte_3 non avrebbe comportato necessariamente un impegno di lungo periodo in quanto, a suo dire, decorsi tre anni dalla sottoscrizione dei contratti e in caso di regolare pagamento dei premi ricorrenti (in particolare, il riferimento è alle polizze n. 30871495, n. 30956918, n. 31116979, n. 31149159, n.
33086588, n. 30863207 e n. 30980194), gli attori avrebbero potuto esercitare la facoltà di riscatto totale dei premi annualmente versati, così rivalutati, senza incorrere in alcuna penale ed ottenendo un guadagno di solito di almeno il 2%”; 3) “Vero che il OR nelle stesse occasioni assicurò ai NO , Controparte_3 Parte_1
e che dopo 3/5 anni di versamento dei premi avrebbero anche potuto Parte_2 Parte_3 lasciare le polizze in riduzione e in tale caso al termine del piano di versamenti avrebbero ottenuto un interesse molto basso ma comunque la prestazione ridotta sarebbe stata pari alla somma complessivamente versata, dando la certezza di mantenimento del valore delle polizze”;
4) “Vero che per ottenere copia della Nota Informativa e delle condizioni di assicurazione delle polizze si deve accedere all'area clienti del sito internet di ”; RO
5) “Vero che i NO , e , dopo la sottoscrizione delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 polizze, hanno tentato in più occasioni e senza esito, anche con l'aiuto del OR , di accedere _3 all'area clienti per ottenere la Nota Informativa e le condizioni di assicurazione delle polizze”;
pagina 2 di 11 6) “Vero che gli attori in data 4 giugno 2018, decorsi tre anni dalla sottoscrizione con il regolare versamento dei premi annuali previsti, hanno manifestato la volontà di riscattare le polizze, ricevendo per contro la prospettazione di un valore di riscatto notevolmente inferiore rispetto a quanto versato, in quanto i riscatti anticipati delle polizze, contrariamente a quanto loro prospettato nella fase precontrattuale dall'agente assicurativo, avrebbero comportato l'applicazione di penalizzanti procedure di calcolo degli importi riscattabili, ciò che li avrebbe esposti a significative perdite finanziarie”;
7) “Vero che nel settembre del 2018, nel corso di una lunga telefonata fra il OR e il Parte_3 OR , quest'ultimo, in difformità a quanto in precedenza prospettato, ammise che il Controparte_3 riscatto anticipato delle polizze avrebbe comportato una perdita del 25% ed affermò che se dopo 4 o 5 anni di versamento dei premi avesse avuto bisogno di soldi, avrebbe potuto interrompere i Pt_1 versamenti e avviare una pratica di prestito, ciò che non avrebbe comportato penalizzazioni di sorta”;
8) “Vero che in un incontro avvenuto in in data 4 gennaio 2019 presso l'Agenzia Generale Ina- CP_2
Assitalia Monza B.B.R. la ORa smentendo quanto sopra riferito dal OR NE
, spiegò ai NO e che le polizze dai medesimi sottoscritte hanno _3 Parte_1 Parte_3 una convenienza soltanto se portate a scadenza e che se invece vengono riscattate o si smette di versare i premi le conseguenze del riscatto o della riduzione sarebbero state penalizzanti per il contraente, in quanto avrebbe ricevuto in entrambi i casi una somma inferiore ai premi versati” Si indica a teste la ORa domiciliata presso la sede della NE [...] in Monza (MB), Largo XXV Aprile n. 6; Controparte_5 sulle spese:
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per RO
nel riportarsi a tutto quanto già dedotto e prodotto, si insiste, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento.
In via principale e nel merito:
- respingere integralmente tutte le domande avanzate nei confronti di perché RO inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte, e non provate. In via subordinata:
- nella non creduta e denegata ipotesi in cui trovassero accoglimento, anche solo parzialmente, le domande avversarie, stabilire quanto eventualmente dovuto da ai sig.ri RO Pt_1
, e , tenuto conto delle condizioni contrattuali e dello stato di
[...] Parte_3 Parte_2 riduzione di molte polizze. In via istruttoria:
- si chiede, se del caso e comunque senza invertire l'onere della prova, l'ammissione per interrogatorio formale dei sig.ri sig. sig.ra e sig. Parte_3 Parte_1 Parte_2
sulle seguenti circostanze di fatto: Controparte_3
1) Vero che LL ha sottoscritto di aver ricevuto in allegato alle polizze oggetto di causa (doc. da 1 a 7 di parte attrice) i Progetti esemplificativi personalizzati, ove sono indicati, anno per anno, i valori di riscatto e di riduzione;
pagina 3 di 11 2) Vero che LL, dato atto delle diverse annualità di premio corrisposte per le polizze sottoscritte con
si informava degli effettivi valori di riscatto, come da mail che si rammostra RO
(doc.01- ; RO
3) Vero che LL precisava nella mail del 25.04.2018 (doc. 01 – di voler RO
“smettere di versare senza dover pagare penali, pur lasciando nelle polizze il capitale versato”; 4) Vero che sono state sottoscritte nel corso degli anni, dal 2015 al 2017, n.12 polizze con
[...]
tra cui: polizza n. 31353623, decorrenza 19.12.2016, polizza n. 31461255, decorrenza CP_1
09.05.2017 e polizza n. 31461938, decorrenza 10.05.2017, come da doc. 10,11 e 12 di parte attrice, che Le si rammostrano. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova di parte attrice per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 n.3 c.p.c. e nella denegata ipotesi di ammissionedelle prove dedotte da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova contraria, con il teste indicato, la sig.ra NE
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_2
Nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione della domanda di annullamento spiegata da parte attrice;
in via principale, rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni in precedenza esposte, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati negli scritti difensivi depositati e, in particolare, chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
- Vero che Lei è impiegata amministrativa presso l'Agenzia Generale Ina –Assitalia
[...]
? Controparte_2
- Vero che in data 4 gennaio 2019 presso la sede dell' Controparte_5 [...]
Lei ha incontrato il OR e il OR Vero che la Controparte_2 Parte_1 Parte_3 sig.ra ha delegato il OR a rappresentare gli interessi della stessa? Pt_2 Parte_3
- Vero che i NO e erano a conoscenza delle caratteristiche delle polizze dai Pt_1 Parte_3 medesimi sottoscritte?
Sui predetti capitoli indica a teste la ORa:
- C.F.: nata ad [...] il [...] e residente NE C.F._5
Felizzano (AL), Via Monferrato 3. Nella non creduta ipotesi di ammissione della prova orale ex adverso articolata, la scrivente difesa chiede, in ogni caso, di essere autorizzata ad espletare la prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con il teste già indicato a prova diretta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali e accessori tutti di legge, fiscali e previdenziali. Per Controparte_3
Nel riportarsi a tutto quanto già dedotto prodotto ed eccepito nei propri atti difensivi, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: pagina 4 di 11 Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Monza adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di annullamento spiegata da parte attrice e della relativa domanda restitutoria per i motivi di cui agli atti difensivi depositati;
in via principale, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui agli atti difensivi depositati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie avversarie escludere o limitare il danno per i motivi di cui agli atti difensivi depositati;
in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle controparti e già non accolte dal Tribunale adito.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione della prova ex adverso articolata, si richiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova dedotti dalle controparti nei rispettivi scritti difensivi con i testi già indicati a prova diretta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali e accessori tutti di legge, somme da distrarsi in favore dell'Avv. Giusy Veschini, dichiaratosi procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 5 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio RO Controparte_2
e , esponendo in fatto quanto segue. Controparte_3
Gli attori, componenti di un unico nucleo familiare (padre, madre e figlio), avevano stipulato n. 12 polizze vita emesse dalla per il tramite dell'intermediario Controparte_6 assicurativo (precisamente, con Controparte_7
l'agente ). Controparte_3
Nello specifico, le polizze sottoscritte sono le seguenti:
1) Polizza di ramo I n. 30871495 denominata “Generali Sette Massima”, sottoscritta da in Parte_3 data 05.05.2015, con durata di 25 anni (doc. 1);
2) Polizza di ramo I n. 30956918 denominata “Generali Sette Massima Special”, sottoscritta da Pt_1 in data 28.07.2015, ceduta a il 04.07.2017, con durata di 25 anni (doc. 2);
[...] Parte_3 3) Polizza di ramo I n. 31116979 denominata “Generali Sette Massima Special”, sottoscritta da
[...]
in data 22.01.2016 (decorrenza dal 08.02.2016), con durata di 25 anni (doc. 3); Parte_3 4) Polizza di ramo I n. 31149159 denominata “Generali Sette Massima Special”, sottoscritta da Pt_3 in data 07.03.2016 (decorrenza dal 10.03.2016), con durata di 25 anni (doc. 4);
[...]
5) Polizza di ramo I n. 33086588 denominata “Valore Protetto Plus”, sottoscritta da Parte_2 in data 04.02.2015 (decorrenza dal 05.05.2015), con durata di 12 anni (doc. 5);
6) Polizza di ramo I n. 30863207 denominata “Valore Protetto Plus”, sottoscritta da in Parte_1 data 06.02.2015 (decorrenza dal 25.03.2015), con durata di 10 anni (doc. 6);
7) Polizza di ramo I n. 30980194 denominata “Valore Protetto Plus”, sottoscritta da Parte_2 in data 27.07.2015 (decorrenza dal 22.09.2015), con durata di 11 anni (doc. 7);
8) Polizza di ramo I n. 30861442 denominata “Valore Futuro Plan”, sottoscritta da in Parte_2 data 22.01.2016, (doc. 8);
9) Polizza di ramo I n. 30867735 denominata anch'essa “Valore Futuro Plan”, sottoscritta da Pt_1 in data 30.04.2015 (doc. 9);
[...] 10) Polizza di ramo I n. 31353623 denominata “Generali Ottima Client”, sottoscritta da Parte_1
e decorrente dal 19.12.2016 (doc. 10); 11) Polizza di ramo I n. 31461255 denominata “Generali Ottima Client”, sottoscritta da Parte_1
e decorrente dal 09.05.2017(doc. 11);
12) Polizza di ramo I n. 31461938 denominata “Generali Ottima Client”, sottoscritta da Parte_1
e decorrente dal 10.05.2017 (doc. 12).
Gli attori hanno quindi allegato che, l'intermediario nel tentativo di convincere gli Controparte_3 attori a stipulare le polizze, li avrebbe rassicurati circa la possibilità di esercitare la facoltà di riscatto dei premi versati decorsi tre anni dalla sottoscrizione senza incorrere in alcuna penale.
Rassicurati di ciò, gli attori in data 4 giugno 2018 avevano quindi manifestato la volontà di riscattare le polizze ma la compagnia assicurativa aveva loro applicato delle penalizzanti procedure di calcolo per il riscatto.
Per questo motivo, gli attori hanno sostenuto che avrebbe loro fornito informazioni Controparte_3 non veritiere e contrastanti con le condizioni generali di contratto, senza mai consegnare loro la documentazione informativa.
pagina 6 di 11 In forza di tali allegazioni, gli attori hanno quindi concluso domandando l'annullamento dei contratti di polizza per errore e/o dolo ai sensi dell'art. 1427, 1428 c.c. e ss. ovvero 1439/1440 c.c., con conseguente condanna delle convenute al rimborso delle somme fino ad oggi versate (pari ad euro
137.103,58), oltre interessi e rivalutazione dalla data dei versamenti al saldo.
In subordine, gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità precontrattuale/contrattuale delle convenute ai sensi degli artt. 1337 c.c.,1175, 1176 co. 2, 1375 c.c., e 183 CAP, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito dagli attori e pari ad euro 137.103,58, oltre interessi e rivalutazione o, quanto meno, pari agli importi che la compagnia emittente ha trattenuto fino ad oggi ovvero ancora per la diversa somma ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata, gli attori hanno chiesto dichiarare la cessazione delle quattro polizze intestate a in forza del suo trasferimento in Svizzera, con conseguente condanna delle Parte_3 convenute alla restituzione dei premi versati per le stesse, ammontanti a € 78.330,43.
Con separate comparse di risposta, si sono costituite in giudizio RO [...]
e che hanno contestato in fatto e in diritto Controparte_2 Controparte_3 quanto dedotto dagli attori. In particolare, tutte le convenute hanno sostenuto che Controparte_3 avrebbe fornito le corrette informazioni agli attori nonché consegnato loro il fascicolo informativo e la documentazione contrattuale relativa ad ogni polizza. Hanno poi allegato che gli attori erano stati resi edotti delle particolari condizioni di polizza inerenti ai versamenti minimi obbligatori e della penale per il riscatto anticipato. In forza di ciò, i convenuti hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande attoree perché infondate e, in ogni caso, hanno eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento ai sensi dell'art. 1442 c.c. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto determinare quanto eventualmente dovuto tenendo conto delle condizioni contrattuali e dello stato di riduzione delle polizze. In prima udienza, sono stati concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. richiesti dalle parti. Dopodiché, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sono stati assegnati i termini per gli scritti conclusionali difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è giunta in decisione.
***
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per i motivi di seguito esposti. È incontestata la stipula da parte degli attori di n.12 polizze vita emesse da e che, RO nello specifico, tre di queste siano state sottoscritte da , tre da e sei da Parte_2 Parte_3
Parte_1
È invece contestato se, al momento della sottoscrizione delle polizze, l'agente intermediario _3 abbia o meno fornito ai clienti odierni attori indicazioni esaustive circa le condizioni di polizza e abbia o meno consegnato loro idonea documentazione esplicativa.
Risulta agevole esaminare preliminarmente la domanda formulata in via subordinata dagli attori e, quindi, valutare se nel rapporto contrattuale di specie abbia tenuto condotte integranti Controparte_3 una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e/o contrattuale ai sensi degli artt. 1175, 1176 co. 2,
1375 c.c. e 183 CAP. Si evidenzia che ha agito nel rapporto di causa in qualità di professionista, circostanza Controparte_3 che gli impone l'utilizzo di una diligenza qualificata e adeguata alle sue funzioni.
pagina 7 di 11 La normativa di settore (in particolare gli artt. 119-ter e 183 C.A.P.) prevede una serie di obblighi di trasparenza e adeguatezza in capo all'assicuratore o al consulente assicurativo. In particolare, l'assicuratore i) è chiamato ad acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le sue richieste ed esigenze, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto;
inoltre, ii) deve fornire al cliente informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile, al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Risulta innanzitutto dai documenti di causa che , prima di formulare le proposte Controparte_3 contrattuali, abbia sottoposto agli odierni attori alcuni “Questionari informativi per la valutazione dell'adeguatezza del contratto”, dai cui risultati il convenuto ha poi dedotto le condizioni di polizza più adatte alle esigenze dei clienti. Trattasi di indagini preliminari dalle quali desumere le condizioni economiche del cliente, la sua propensione al rischio e il suo obbiettivo di investimento (se di lungo o corto termine).
Avendo riguardo ai questionari prodotti in atti, alla lettera B) del modello, gli odierni attori avevano indicato un obiettivo di polizza di lungo periodo (superiore ai dieci anni) e un range di reddito annuale medio.
Tutti questi elementi, da un lato, smentiscono la tesi attorea secondo la quale le polizze sottoscritte sarebbero inadeguate rispetto alle loro condizioni di vita e contrastanti con l'asserita volontà di stipulare una polizza di breve periodo;
dall'altro, escludono una violazione dell'obbligo di formulazione di proposte contrattuali adeguate da parte del . _3 L'ulteriore obbligo dell'assicuratore di fornire al cliente informazioni esaustive, chiare e comprensibili circa i prodotti assicurativi stipulati non deriva esclusivamente dalle specifiche normative di settore sopra citate ma è anche ricavabile dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.1. Dunque, l'assicuratore che pone in essere condotte contrastanti tali dettami normativi incorre in una responsabilità precontrattuale/contrattuale.
Nel caso in esame, gli attori hanno sostenuto di non aver ricevuto corrette informazioni circa la previsione di una durata minima obbligatoria di versamenti annuali e l'esistenza di penali per il riscatto anticipato della polizza.
Di contro, le convenute hanno contestato tale asserzione, sostenendo che avrebbe Controparte_3 sottoposto ai clienti, nell'ordine: 1) il “Foglio Informativo” (che si compone di Scheda Sintetica, Nota informativa, Condizioni Generali e Regolamento delle gestioni separate cui erano ricollegati i contratti); 2) la proposta di polizza sottoscritta dalle parti;
3) il contratto definitivo di polizza con allegato il Progetto esemplificativo personalizzato.
Si rileva, innanzitutto, che non vi è dubbio sull'avvenuta consegna dei documenti indicati ai punti 2) e
3) in quanto tali documenti inerenti ad ogni polizza stipulata sono stati prodotti in atti dagli attori stessi
(si veda, ad esempio, il doc. 1). Resta controversa l'avvenuta consegna del cd. . Parte_4 Sul punto, si evidenzia che gli odierni attori hanno sottoscritto il “Modulo di proposta di assicurazione sulla vita” all'interno del quale hanno apposto doppia firma a clausole dichiarative della ricezione del fascicolo informativo nonché delle condizioni generali di assicurazione. Nello specifico, a pagina 9 del documento 1 prodotto dagli attori si legge: “Il sottoscritto contraente (…) dichiara, essendo consapevole del contenuto del contratto per averlo letto prima della sottoscrizione della proposta di accettare le Condizioni di assicurazione previste nel “Fascicolo Informativo” e “Il sottoscritto 1 Cfr. per tutte Cass. civ., sez. III, n. 8412/2015 pagina 8 di 11 Contraente (o suo Legale Rappresentate) dichiara di aver ricevuto il “Fascicolo Informativo” mod ___ - ed. ___ che si compone della Scheda Sintetica (non presente nei contratti di puro rischio), della
Nota Informativa, delle Condizioni di assicurazione comprensive del regolamento della gestione separata, del Glossario e della presente Proposta di assicurazione”. Inoltre, si rileva che all'interno documentazione contrattuale prodotta in giudizio dagli attori in relazione alle diverse polizze sottoscritte (cfr., ad. es., doc. 1 ultima pagina), vi è un atto denominato
“attestazione dell'adempimento degli obblighi informativi ex regolamento Isvap n. 5/2006”. Attraverso la sottoscrizione di tale documento per ogni polizza contratta, gli odierni attori hanno dichiarato di aver ricevuto il modulo relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nonché il modulo relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta. Nella corrispondenza scambiatasi nell'aprile del 2018 tra e quest'ultimo Controparte_3 Parte_3 affermava: “nel foglio informativo di tutte le polizze leggo “durata minima 5 anni” dando atto, dunque, di essere in possesso del fascicolo informativo (cfr. dco. 1 . CP_1
Questi elementi dimostrano inequivocabilmente che agli odierni attori era stato consegnato il Foglio
Informativo relativo ad ogni polizza stipulata. Di fatto, è inverosimile che il soggetto contraente una polizza assicurativa, sottoscrivendo in doppia firma specifiche clausole dichiarative non ne esamini o legga il contenuto, e - se anche così fosse - si ravviserebbe comunque una condotta colpevole dello stesso soggetto sottoscrittore.
Considerata la consegna del foglio informativo, deve ora valutarsi se l'agente abbia correttamente esplicitato ai clienti tutte le condizioni di polizza riportate nei documenti loro consegnati.
Sul punto, esaminando gli elementi emersi nel presente giudizio, può facilmente desumersi che gli odierni attori erano ben consapevoli circa le condizioni dei prodotti loro offerti.
Innanzitutto, da una semplice lettura dei contratti depositati in atti si evince con chiarezza la tipologia di polizza vita stipulata e, in particolare, la presenza di penalizzazioni economiche per il riscatto anticipato. Infatti, nel “Progetto esemplificativo personalizzato”, consegnato e sottoscritto dalle parti per ogni polizza (cfr., ad esempio, doc. 1 attori), viene indicato espressamente che “l'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica” e viene riportato a chiare righe il prospetto del diverso valore di riscatto della polizza per ogni anno dalla sottoscrizione alla scadenza (cfr. pag. 2).
Va inoltre considerato che, leggendo il documento in esame, si evince facilmente che questo ha la finalità di esemplificare le diverse opzioni di operatività della penale per il riscatto anticipato della polizza. Dunque, gli attori avrebbero dovuto ritenere fuorviante la consegna di un tale documento e non sottoscriverlo, se realmente erano convinti – come da loro dedotto - dell'inesistenza di condizioni penalizzanti per il riscatto anticipato.
Va poi considerato che dalle comunicazioni intercorse tra e (cfr. doc. 1 Controparte_3 Parte_3
emerge la consapevolezza degli attori circa l'obbligatorietà di versamenti minimi e CP_1 dell'esistenza di penali di riscatto anticipato. In particolare, in merito alle polizze con durata minima quinquennale, chiedeva Parte_3 all'agente: “Quali sono le penali e le possibilità di riscatto del capitale?”, mentre, per le polizze a premio unico scriveva: “se non sbaglio, posso riscattare fin da subito senza penali, è corretto?”. Da ciò può desumersi che il sottoscrittore fosse ben consapevole della differenza tra i prodotti assicurativi sottoscritti e, nello specifico, che per le polizze a durata quinquennale erano previste penali per il riscatto anticipato.
Ad ogni buon conto, si evidenza infine che gli attori hanno regolarmente adempiuto al contratto senza sollevare alcuna problematica fino al momento in cui si è trovato in condizioni di Parte_3 pagina 9 di 11 difficoltà a procedere con il versamento dei premi assicurativi. Infatti, nella mail datata 25.04.2018 comunicava al quanto segue: “La mia situazione è comunque di precarietà perché Parte_3 _3 ho un tasso di occupazione variabile, per ora nessun contratto a tempo indeterminato e diverse spese che si sono aggiunte come l'assicurazione sanitaria obbligatoria qui in Svizzera. Anche a lungo termine le spese vivendo qui sono tali da non poter continuare a versare per tutti i quattro prodotti” (cfr. doc. 1 . CP_1
Tutto ciò considerato, si ritiene che gli attori fossero stati resi edotti di tutte le condizioni di polizza, inclusa la puntuale indicazione circa la previsione di una penale per il riscatto anticipato.
Per questo motivo, non si rileva alcuna violazione degli obblighi di trasparenza e informazione da parte di , che ha operato con la corretta diligenza lui richiesta e che, dunque, resta esente da Controparte_3 qualsiasi addebito di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale. Ora, richiamando le argomentazioni finora esposte, va delibata la domanda svolta in via principale dagli attori di annullamento dei contratti di causa perché viziati da errore e/o dolo ai sensi degli artt.
1427, 1428 e 1439 c.c.
In merito, va considerato che l'errore rilevante ai sensi dell'art. 1428 c.c. consiste nella falsa rappresentazione della realtà, tale da viziare la volontà a contrarre del soggetto interessato. Nel caso in esame, stante l'accertata consapevolezza da parte degli attori di ogni condizione e caratteristica dei contratti da loro sottoscritti, non si rileva alcun errore sul consenso prestato dalle parti.
In ogni caso, giova precisarsi che, affinché il negozio giuridico possa essere annullato per errore, occorre che questo sia essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1431 e 1433 c.c., elementi che non risultano integrati nel caso in esame. Inoltre, gli attori non hanno in alcun modo dimostrato che l'esistenza di una penale per il riscatto anticipato li avrebbe determinati a non stipulare la polizza.
Va anche ulteriormente escluso che l'errore asserito dagli attori fosse riconoscibile da _3
. Invero, come sopra già evidenziato, l'agente ha proposto alle parti delle condizioni di polizza
[...] coerenti con le loro esigenze e, comunque, non è emerso che gli attori gli avessero mai espresso la volontà di escludere clausole prescrittive di versamenti minimi obbligatori e penali per il riscatto anticipato.
Queste stesse considerazioni valgono anche a respingere la tesi attorea secondo la quale i contratti sarebbero viziati da dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. e 1440 c.c. Infatti, non risulta (ma neppure viene allegato da parte attrice) che l'agente abbia posto in essere raggiri tali da determinare gli attori alla stipula delle dodici polizze assicurative. Quest'ultimo, tra l'altro, non era consapevole (perché non informato dalle parti) che la durata minima quinquennale e/o la presenza di penali per il riscatto anticipato sarebbero state ragioni ostative alla stipula delle polizze. A corroborare tale tesi vi è anche il fatto che le polizze sono state sottoscritte in momenti diversi e in un arco temporale di due anni. Invero, gli attori si sono rivolti al in plurime occasioni allo stesso e per la stipula di diverse tipologie _3 contrattuali, contattandolo personalmente anche a distanza di anni dall'apertura dei prodotti assicurativi. Tutti elementi che fanno presumere una soddisfazione da parte dei clienti per il lavoro svolto da nel tempo. Controparte_3
Per tutti questi motivi, anche la domanda di annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1427, 1428 e
1439 c.c. va rigettata. Va infine rigettata la domanda subordinata svolta dagli attori circa la dichiarazione di cessazione dei contratti assicurativi per effetto del trasferimento all'estero di Infatti, parte attrice non ha Parte_3
pagina 10 di 11 fornito valide motivazioni a sostegno della tesi secondo cui la variazione di residenza dell'intestatario di polizza comporterebbe l'invalidità o l'automatica risoluzione dei contratti di polizza. In ogni caso, non vi è alcuna norma di legge che vieta ad un cittadino italiano residente all'estero di stipulare un'assicurazione sulla vita con un agenzia italiana e, nei contratti sottoscritti da Parte_3 non viene contemplata l'ipotesi di recesso/revoca/cessazione del contratto per trasferimento all'estero del contraente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
I Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra eccezione o domanda, così decide:
1. rigetta le domande attoree perché infondate per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna gli attori e in solido alla refusione Parte_3 Parte_1 Parte_2 delle spese legali del presente giudizio in favore di liquidate in euro RO
5.000,00, oltre 15%, c.p.a. e Iva se dovuta come per legge;
3. condanna gli attori e in solido alla refusione Parte_3 Parte_1 Parte_2 delle spese legali del presente giudizio in favore di Controparte_2 liquidate in euro 5.000,00, oltre 15%, c.p.a. e Iva se dovuta come per legge
[...]
4. condanna gli attori e alla refusione delle spese Parte_3 Parte_1 Parte_2 legali del presente giudizio in favore di , liquidate in euro 5.000,00, oltre 15%, Controparte_3
c.p.a. e Iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, in data 28.04.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1892/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. PRENNA GABRIELE ARISTIDE ANTONIO, elettivamente domiciliati come in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. TITTARELLI RO P.IVA_1 ALESSANDRA NURI e dall'avv. GIACOBINO MARIA LUISA, elettivamente domiciliata come in atti,
(C.F./P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. MAMMONE ANTONIO, elettivamente domiciliata P.IVA_2 come in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VESCHINI Controparte_3 C.F._4
GIUSY, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previ gli opportuni accertamenti e comunque contrariis reiectis:
pagina 1 di 11 nel merito:
- in via principale, dichiarare l'annullamento dei contratti oggetto di causa (ed in particolare quelle contrassegnate dal n. 30871495, n. 30956918, n. 31116979, n. 31149159, n. 33086588, n. 30863207 e n. 30980194) per errore ai sensi dell'art. 1428 e segg. c.c. ovvero per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., con conseguente condanna delle convenute al rimborso in favore degli attori delle somme versate in relazione ad essi, oltre interessi e rivalutazione;
somme che si indicano in € 137.103,58 salvo più aggiornata indicazione, che ci si riserva per il prosieguo;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare comunque la responsabilità delle convenute ai sensi dell'art. 1440 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, quella precontrattuale ex art. 1337 c.c. e/o contrattuale ex artt. 1175, 1176, 2° comma, e 1375 c.c., oltre che dall'art. 183 CAP, con conseguente obbligo risarcitorio delle convenute stesse per l'importo indicato al punto che precede ovvero per la diversa (maggiore o minor) somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: e specialmente nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte ai punti che precedono, dichiarare la cessazione delle polizze nn. 30871495 - 30956918 - 31116979 - 31149159 per effetto del trasferimento all'estero della residenza del sig. e pertanto Parte_3 condannare le convenute alla restituzione in favore del medesimo dei premi nelle Parte_3 medesime versati per complessivi € 78.330,43;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze non accolte dal Tribunale, e in particolare:
- nella richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_4
e del OR;
[...] Controparte_3
- nell'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) “Vero che il OR , subagente assicurativo dell'Agenzia Generale Ina-Assitalia Controparte_3
Monza B.B.R., nel corso degli anni 2015-2016 si è recato più volte presso l'abitazione dei NO
e in Varedo (MB) al fine di convincerli e far loro sottoscrivere le 12 polizze identificate Pt_1 Pt_2 nei punti da 1 a 12 delle premesse dell'atto di citazione, che si rammostra”; 2) “Vero che il OR in tali occasioni convinse i NO , Controparte_3 Parte_1 [...]
e alla sottoscrizione delle proposte di polizza, assicurando loro che la stipula Pt_2 Parte_3 non avrebbe comportato necessariamente un impegno di lungo periodo in quanto, a suo dire, decorsi tre anni dalla sottoscrizione dei contratti e in caso di regolare pagamento dei premi ricorrenti (in particolare, il riferimento è alle polizze n. 30871495, n. 30956918, n. 31116979, n. 31149159, n.
33086588, n. 30863207 e n. 30980194), gli attori avrebbero potuto esercitare la facoltà di riscatto totale dei premi annualmente versati, così rivalutati, senza incorrere in alcuna penale ed ottenendo un guadagno di solito di almeno il 2%”; 3) “Vero che il OR nelle stesse occasioni assicurò ai NO , Controparte_3 Parte_1
e che dopo 3/5 anni di versamento dei premi avrebbero anche potuto Parte_2 Parte_3 lasciare le polizze in riduzione e in tale caso al termine del piano di versamenti avrebbero ottenuto un interesse molto basso ma comunque la prestazione ridotta sarebbe stata pari alla somma complessivamente versata, dando la certezza di mantenimento del valore delle polizze”;
4) “Vero che per ottenere copia della Nota Informativa e delle condizioni di assicurazione delle polizze si deve accedere all'area clienti del sito internet di ”; RO
5) “Vero che i NO , e , dopo la sottoscrizione delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 polizze, hanno tentato in più occasioni e senza esito, anche con l'aiuto del OR , di accedere _3 all'area clienti per ottenere la Nota Informativa e le condizioni di assicurazione delle polizze”;
pagina 2 di 11 6) “Vero che gli attori in data 4 giugno 2018, decorsi tre anni dalla sottoscrizione con il regolare versamento dei premi annuali previsti, hanno manifestato la volontà di riscattare le polizze, ricevendo per contro la prospettazione di un valore di riscatto notevolmente inferiore rispetto a quanto versato, in quanto i riscatti anticipati delle polizze, contrariamente a quanto loro prospettato nella fase precontrattuale dall'agente assicurativo, avrebbero comportato l'applicazione di penalizzanti procedure di calcolo degli importi riscattabili, ciò che li avrebbe esposti a significative perdite finanziarie”;
7) “Vero che nel settembre del 2018, nel corso di una lunga telefonata fra il OR e il Parte_3 OR , quest'ultimo, in difformità a quanto in precedenza prospettato, ammise che il Controparte_3 riscatto anticipato delle polizze avrebbe comportato una perdita del 25% ed affermò che se dopo 4 o 5 anni di versamento dei premi avesse avuto bisogno di soldi, avrebbe potuto interrompere i Pt_1 versamenti e avviare una pratica di prestito, ciò che non avrebbe comportato penalizzazioni di sorta”;
8) “Vero che in un incontro avvenuto in in data 4 gennaio 2019 presso l'Agenzia Generale Ina- CP_2
Assitalia Monza B.B.R. la ORa smentendo quanto sopra riferito dal OR NE
, spiegò ai NO e che le polizze dai medesimi sottoscritte hanno _3 Parte_1 Parte_3 una convenienza soltanto se portate a scadenza e che se invece vengono riscattate o si smette di versare i premi le conseguenze del riscatto o della riduzione sarebbero state penalizzanti per il contraente, in quanto avrebbe ricevuto in entrambi i casi una somma inferiore ai premi versati” Si indica a teste la ORa domiciliata presso la sede della NE [...] in Monza (MB), Largo XXV Aprile n. 6; Controparte_5 sulle spese:
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per RO
nel riportarsi a tutto quanto già dedotto e prodotto, si insiste, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento.
In via principale e nel merito:
- respingere integralmente tutte le domande avanzate nei confronti di perché RO inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte, e non provate. In via subordinata:
- nella non creduta e denegata ipotesi in cui trovassero accoglimento, anche solo parzialmente, le domande avversarie, stabilire quanto eventualmente dovuto da ai sig.ri RO Pt_1
, e , tenuto conto delle condizioni contrattuali e dello stato di
[...] Parte_3 Parte_2 riduzione di molte polizze. In via istruttoria:
- si chiede, se del caso e comunque senza invertire l'onere della prova, l'ammissione per interrogatorio formale dei sig.ri sig. sig.ra e sig. Parte_3 Parte_1 Parte_2
sulle seguenti circostanze di fatto: Controparte_3
1) Vero che LL ha sottoscritto di aver ricevuto in allegato alle polizze oggetto di causa (doc. da 1 a 7 di parte attrice) i Progetti esemplificativi personalizzati, ove sono indicati, anno per anno, i valori di riscatto e di riduzione;
pagina 3 di 11 2) Vero che LL, dato atto delle diverse annualità di premio corrisposte per le polizze sottoscritte con
si informava degli effettivi valori di riscatto, come da mail che si rammostra RO
(doc.01- ; RO
3) Vero che LL precisava nella mail del 25.04.2018 (doc. 01 – di voler RO
“smettere di versare senza dover pagare penali, pur lasciando nelle polizze il capitale versato”; 4) Vero che sono state sottoscritte nel corso degli anni, dal 2015 al 2017, n.12 polizze con
[...]
tra cui: polizza n. 31353623, decorrenza 19.12.2016, polizza n. 31461255, decorrenza CP_1
09.05.2017 e polizza n. 31461938, decorrenza 10.05.2017, come da doc. 10,11 e 12 di parte attrice, che Le si rammostrano. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova di parte attrice per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 n.3 c.p.c. e nella denegata ipotesi di ammissionedelle prove dedotte da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova contraria, con il teste indicato, la sig.ra NE
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_2
Nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione della domanda di annullamento spiegata da parte attrice;
in via principale, rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni in precedenza esposte, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati negli scritti difensivi depositati e, in particolare, chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
- Vero che Lei è impiegata amministrativa presso l'Agenzia Generale Ina –Assitalia
[...]
? Controparte_2
- Vero che in data 4 gennaio 2019 presso la sede dell' Controparte_5 [...]
Lei ha incontrato il OR e il OR Vero che la Controparte_2 Parte_1 Parte_3 sig.ra ha delegato il OR a rappresentare gli interessi della stessa? Pt_2 Parte_3
- Vero che i NO e erano a conoscenza delle caratteristiche delle polizze dai Pt_1 Parte_3 medesimi sottoscritte?
Sui predetti capitoli indica a teste la ORa:
- C.F.: nata ad [...] il [...] e residente NE C.F._5
Felizzano (AL), Via Monferrato 3. Nella non creduta ipotesi di ammissione della prova orale ex adverso articolata, la scrivente difesa chiede, in ogni caso, di essere autorizzata ad espletare la prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con il teste già indicato a prova diretta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali e accessori tutti di legge, fiscali e previdenziali. Per Controparte_3
Nel riportarsi a tutto quanto già dedotto prodotto ed eccepito nei propri atti difensivi, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: pagina 4 di 11 Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Monza adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di annullamento spiegata da parte attrice e della relativa domanda restitutoria per i motivi di cui agli atti difensivi depositati;
in via principale, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui agli atti difensivi depositati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie avversarie escludere o limitare il danno per i motivi di cui agli atti difensivi depositati;
in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle controparti e già non accolte dal Tribunale adito.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione della prova ex adverso articolata, si richiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova dedotti dalle controparti nei rispettivi scritti difensivi con i testi già indicati a prova diretta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali e accessori tutti di legge, somme da distrarsi in favore dell'Avv. Giusy Veschini, dichiaratosi procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 5 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio RO Controparte_2
e , esponendo in fatto quanto segue. Controparte_3
Gli attori, componenti di un unico nucleo familiare (padre, madre e figlio), avevano stipulato n. 12 polizze vita emesse dalla per il tramite dell'intermediario Controparte_6 assicurativo (precisamente, con Controparte_7
l'agente ). Controparte_3
Nello specifico, le polizze sottoscritte sono le seguenti:
1) Polizza di ramo I n. 30871495 denominata “Generali Sette Massima”, sottoscritta da in Parte_3 data 05.05.2015, con durata di 25 anni (doc. 1);
2) Polizza di ramo I n. 30956918 denominata “Generali Sette Massima Special”, sottoscritta da Pt_1 in data 28.07.2015, ceduta a il 04.07.2017, con durata di 25 anni (doc. 2);
[...] Parte_3 3) Polizza di ramo I n. 31116979 denominata “Generali Sette Massima Special”, sottoscritta da
[...]
in data 22.01.2016 (decorrenza dal 08.02.2016), con durata di 25 anni (doc. 3); Parte_3 4) Polizza di ramo I n. 31149159 denominata “Generali Sette Massima Special”, sottoscritta da Pt_3 in data 07.03.2016 (decorrenza dal 10.03.2016), con durata di 25 anni (doc. 4);
[...]
5) Polizza di ramo I n. 33086588 denominata “Valore Protetto Plus”, sottoscritta da Parte_2 in data 04.02.2015 (decorrenza dal 05.05.2015), con durata di 12 anni (doc. 5);
6) Polizza di ramo I n. 30863207 denominata “Valore Protetto Plus”, sottoscritta da in Parte_1 data 06.02.2015 (decorrenza dal 25.03.2015), con durata di 10 anni (doc. 6);
7) Polizza di ramo I n. 30980194 denominata “Valore Protetto Plus”, sottoscritta da Parte_2 in data 27.07.2015 (decorrenza dal 22.09.2015), con durata di 11 anni (doc. 7);
8) Polizza di ramo I n. 30861442 denominata “Valore Futuro Plan”, sottoscritta da in Parte_2 data 22.01.2016, (doc. 8);
9) Polizza di ramo I n. 30867735 denominata anch'essa “Valore Futuro Plan”, sottoscritta da Pt_1 in data 30.04.2015 (doc. 9);
[...] 10) Polizza di ramo I n. 31353623 denominata “Generali Ottima Client”, sottoscritta da Parte_1
e decorrente dal 19.12.2016 (doc. 10); 11) Polizza di ramo I n. 31461255 denominata “Generali Ottima Client”, sottoscritta da Parte_1
e decorrente dal 09.05.2017(doc. 11);
12) Polizza di ramo I n. 31461938 denominata “Generali Ottima Client”, sottoscritta da Parte_1
e decorrente dal 10.05.2017 (doc. 12).
Gli attori hanno quindi allegato che, l'intermediario nel tentativo di convincere gli Controparte_3 attori a stipulare le polizze, li avrebbe rassicurati circa la possibilità di esercitare la facoltà di riscatto dei premi versati decorsi tre anni dalla sottoscrizione senza incorrere in alcuna penale.
Rassicurati di ciò, gli attori in data 4 giugno 2018 avevano quindi manifestato la volontà di riscattare le polizze ma la compagnia assicurativa aveva loro applicato delle penalizzanti procedure di calcolo per il riscatto.
Per questo motivo, gli attori hanno sostenuto che avrebbe loro fornito informazioni Controparte_3 non veritiere e contrastanti con le condizioni generali di contratto, senza mai consegnare loro la documentazione informativa.
pagina 6 di 11 In forza di tali allegazioni, gli attori hanno quindi concluso domandando l'annullamento dei contratti di polizza per errore e/o dolo ai sensi dell'art. 1427, 1428 c.c. e ss. ovvero 1439/1440 c.c., con conseguente condanna delle convenute al rimborso delle somme fino ad oggi versate (pari ad euro
137.103,58), oltre interessi e rivalutazione dalla data dei versamenti al saldo.
In subordine, gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità precontrattuale/contrattuale delle convenute ai sensi degli artt. 1337 c.c.,1175, 1176 co. 2, 1375 c.c., e 183 CAP, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito dagli attori e pari ad euro 137.103,58, oltre interessi e rivalutazione o, quanto meno, pari agli importi che la compagnia emittente ha trattenuto fino ad oggi ovvero ancora per la diversa somma ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata, gli attori hanno chiesto dichiarare la cessazione delle quattro polizze intestate a in forza del suo trasferimento in Svizzera, con conseguente condanna delle Parte_3 convenute alla restituzione dei premi versati per le stesse, ammontanti a € 78.330,43.
Con separate comparse di risposta, si sono costituite in giudizio RO [...]
e che hanno contestato in fatto e in diritto Controparte_2 Controparte_3 quanto dedotto dagli attori. In particolare, tutte le convenute hanno sostenuto che Controparte_3 avrebbe fornito le corrette informazioni agli attori nonché consegnato loro il fascicolo informativo e la documentazione contrattuale relativa ad ogni polizza. Hanno poi allegato che gli attori erano stati resi edotti delle particolari condizioni di polizza inerenti ai versamenti minimi obbligatori e della penale per il riscatto anticipato. In forza di ciò, i convenuti hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande attoree perché infondate e, in ogni caso, hanno eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento ai sensi dell'art. 1442 c.c. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto determinare quanto eventualmente dovuto tenendo conto delle condizioni contrattuali e dello stato di riduzione delle polizze. In prima udienza, sono stati concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. richiesti dalle parti. Dopodiché, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sono stati assegnati i termini per gli scritti conclusionali difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è giunta in decisione.
***
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per i motivi di seguito esposti. È incontestata la stipula da parte degli attori di n.12 polizze vita emesse da e che, RO nello specifico, tre di queste siano state sottoscritte da , tre da e sei da Parte_2 Parte_3
Parte_1
È invece contestato se, al momento della sottoscrizione delle polizze, l'agente intermediario _3 abbia o meno fornito ai clienti odierni attori indicazioni esaustive circa le condizioni di polizza e abbia o meno consegnato loro idonea documentazione esplicativa.
Risulta agevole esaminare preliminarmente la domanda formulata in via subordinata dagli attori e, quindi, valutare se nel rapporto contrattuale di specie abbia tenuto condotte integranti Controparte_3 una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e/o contrattuale ai sensi degli artt. 1175, 1176 co. 2,
1375 c.c. e 183 CAP. Si evidenzia che ha agito nel rapporto di causa in qualità di professionista, circostanza Controparte_3 che gli impone l'utilizzo di una diligenza qualificata e adeguata alle sue funzioni.
pagina 7 di 11 La normativa di settore (in particolare gli artt. 119-ter e 183 C.A.P.) prevede una serie di obblighi di trasparenza e adeguatezza in capo all'assicuratore o al consulente assicurativo. In particolare, l'assicuratore i) è chiamato ad acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le sue richieste ed esigenze, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto;
inoltre, ii) deve fornire al cliente informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile, al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Risulta innanzitutto dai documenti di causa che , prima di formulare le proposte Controparte_3 contrattuali, abbia sottoposto agli odierni attori alcuni “Questionari informativi per la valutazione dell'adeguatezza del contratto”, dai cui risultati il convenuto ha poi dedotto le condizioni di polizza più adatte alle esigenze dei clienti. Trattasi di indagini preliminari dalle quali desumere le condizioni economiche del cliente, la sua propensione al rischio e il suo obbiettivo di investimento (se di lungo o corto termine).
Avendo riguardo ai questionari prodotti in atti, alla lettera B) del modello, gli odierni attori avevano indicato un obiettivo di polizza di lungo periodo (superiore ai dieci anni) e un range di reddito annuale medio.
Tutti questi elementi, da un lato, smentiscono la tesi attorea secondo la quale le polizze sottoscritte sarebbero inadeguate rispetto alle loro condizioni di vita e contrastanti con l'asserita volontà di stipulare una polizza di breve periodo;
dall'altro, escludono una violazione dell'obbligo di formulazione di proposte contrattuali adeguate da parte del . _3 L'ulteriore obbligo dell'assicuratore di fornire al cliente informazioni esaustive, chiare e comprensibili circa i prodotti assicurativi stipulati non deriva esclusivamente dalle specifiche normative di settore sopra citate ma è anche ricavabile dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.1. Dunque, l'assicuratore che pone in essere condotte contrastanti tali dettami normativi incorre in una responsabilità precontrattuale/contrattuale.
Nel caso in esame, gli attori hanno sostenuto di non aver ricevuto corrette informazioni circa la previsione di una durata minima obbligatoria di versamenti annuali e l'esistenza di penali per il riscatto anticipato della polizza.
Di contro, le convenute hanno contestato tale asserzione, sostenendo che avrebbe Controparte_3 sottoposto ai clienti, nell'ordine: 1) il “Foglio Informativo” (che si compone di Scheda Sintetica, Nota informativa, Condizioni Generali e Regolamento delle gestioni separate cui erano ricollegati i contratti); 2) la proposta di polizza sottoscritta dalle parti;
3) il contratto definitivo di polizza con allegato il Progetto esemplificativo personalizzato.
Si rileva, innanzitutto, che non vi è dubbio sull'avvenuta consegna dei documenti indicati ai punti 2) e
3) in quanto tali documenti inerenti ad ogni polizza stipulata sono stati prodotti in atti dagli attori stessi
(si veda, ad esempio, il doc. 1). Resta controversa l'avvenuta consegna del cd. . Parte_4 Sul punto, si evidenzia che gli odierni attori hanno sottoscritto il “Modulo di proposta di assicurazione sulla vita” all'interno del quale hanno apposto doppia firma a clausole dichiarative della ricezione del fascicolo informativo nonché delle condizioni generali di assicurazione. Nello specifico, a pagina 9 del documento 1 prodotto dagli attori si legge: “Il sottoscritto contraente (…) dichiara, essendo consapevole del contenuto del contratto per averlo letto prima della sottoscrizione della proposta di accettare le Condizioni di assicurazione previste nel “Fascicolo Informativo” e “Il sottoscritto 1 Cfr. per tutte Cass. civ., sez. III, n. 8412/2015 pagina 8 di 11 Contraente (o suo Legale Rappresentate) dichiara di aver ricevuto il “Fascicolo Informativo” mod ___ - ed. ___ che si compone della Scheda Sintetica (non presente nei contratti di puro rischio), della
Nota Informativa, delle Condizioni di assicurazione comprensive del regolamento della gestione separata, del Glossario e della presente Proposta di assicurazione”. Inoltre, si rileva che all'interno documentazione contrattuale prodotta in giudizio dagli attori in relazione alle diverse polizze sottoscritte (cfr., ad. es., doc. 1 ultima pagina), vi è un atto denominato
“attestazione dell'adempimento degli obblighi informativi ex regolamento Isvap n. 5/2006”. Attraverso la sottoscrizione di tale documento per ogni polizza contratta, gli odierni attori hanno dichiarato di aver ricevuto il modulo relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nonché il modulo relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta. Nella corrispondenza scambiatasi nell'aprile del 2018 tra e quest'ultimo Controparte_3 Parte_3 affermava: “nel foglio informativo di tutte le polizze leggo “durata minima 5 anni” dando atto, dunque, di essere in possesso del fascicolo informativo (cfr. dco. 1 . CP_1
Questi elementi dimostrano inequivocabilmente che agli odierni attori era stato consegnato il Foglio
Informativo relativo ad ogni polizza stipulata. Di fatto, è inverosimile che il soggetto contraente una polizza assicurativa, sottoscrivendo in doppia firma specifiche clausole dichiarative non ne esamini o legga il contenuto, e - se anche così fosse - si ravviserebbe comunque una condotta colpevole dello stesso soggetto sottoscrittore.
Considerata la consegna del foglio informativo, deve ora valutarsi se l'agente abbia correttamente esplicitato ai clienti tutte le condizioni di polizza riportate nei documenti loro consegnati.
Sul punto, esaminando gli elementi emersi nel presente giudizio, può facilmente desumersi che gli odierni attori erano ben consapevoli circa le condizioni dei prodotti loro offerti.
Innanzitutto, da una semplice lettura dei contratti depositati in atti si evince con chiarezza la tipologia di polizza vita stipulata e, in particolare, la presenza di penalizzazioni economiche per il riscatto anticipato. Infatti, nel “Progetto esemplificativo personalizzato”, consegnato e sottoscritto dalle parti per ogni polizza (cfr., ad esempio, doc. 1 attori), viene indicato espressamente che “l'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica” e viene riportato a chiare righe il prospetto del diverso valore di riscatto della polizza per ogni anno dalla sottoscrizione alla scadenza (cfr. pag. 2).
Va inoltre considerato che, leggendo il documento in esame, si evince facilmente che questo ha la finalità di esemplificare le diverse opzioni di operatività della penale per il riscatto anticipato della polizza. Dunque, gli attori avrebbero dovuto ritenere fuorviante la consegna di un tale documento e non sottoscriverlo, se realmente erano convinti – come da loro dedotto - dell'inesistenza di condizioni penalizzanti per il riscatto anticipato.
Va poi considerato che dalle comunicazioni intercorse tra e (cfr. doc. 1 Controparte_3 Parte_3
emerge la consapevolezza degli attori circa l'obbligatorietà di versamenti minimi e CP_1 dell'esistenza di penali di riscatto anticipato. In particolare, in merito alle polizze con durata minima quinquennale, chiedeva Parte_3 all'agente: “Quali sono le penali e le possibilità di riscatto del capitale?”, mentre, per le polizze a premio unico scriveva: “se non sbaglio, posso riscattare fin da subito senza penali, è corretto?”. Da ciò può desumersi che il sottoscrittore fosse ben consapevole della differenza tra i prodotti assicurativi sottoscritti e, nello specifico, che per le polizze a durata quinquennale erano previste penali per il riscatto anticipato.
Ad ogni buon conto, si evidenza infine che gli attori hanno regolarmente adempiuto al contratto senza sollevare alcuna problematica fino al momento in cui si è trovato in condizioni di Parte_3 pagina 9 di 11 difficoltà a procedere con il versamento dei premi assicurativi. Infatti, nella mail datata 25.04.2018 comunicava al quanto segue: “La mia situazione è comunque di precarietà perché Parte_3 _3 ho un tasso di occupazione variabile, per ora nessun contratto a tempo indeterminato e diverse spese che si sono aggiunte come l'assicurazione sanitaria obbligatoria qui in Svizzera. Anche a lungo termine le spese vivendo qui sono tali da non poter continuare a versare per tutti i quattro prodotti” (cfr. doc. 1 . CP_1
Tutto ciò considerato, si ritiene che gli attori fossero stati resi edotti di tutte le condizioni di polizza, inclusa la puntuale indicazione circa la previsione di una penale per il riscatto anticipato.
Per questo motivo, non si rileva alcuna violazione degli obblighi di trasparenza e informazione da parte di , che ha operato con la corretta diligenza lui richiesta e che, dunque, resta esente da Controparte_3 qualsiasi addebito di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale. Ora, richiamando le argomentazioni finora esposte, va delibata la domanda svolta in via principale dagli attori di annullamento dei contratti di causa perché viziati da errore e/o dolo ai sensi degli artt.
1427, 1428 e 1439 c.c.
In merito, va considerato che l'errore rilevante ai sensi dell'art. 1428 c.c. consiste nella falsa rappresentazione della realtà, tale da viziare la volontà a contrarre del soggetto interessato. Nel caso in esame, stante l'accertata consapevolezza da parte degli attori di ogni condizione e caratteristica dei contratti da loro sottoscritti, non si rileva alcun errore sul consenso prestato dalle parti.
In ogni caso, giova precisarsi che, affinché il negozio giuridico possa essere annullato per errore, occorre che questo sia essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1431 e 1433 c.c., elementi che non risultano integrati nel caso in esame. Inoltre, gli attori non hanno in alcun modo dimostrato che l'esistenza di una penale per il riscatto anticipato li avrebbe determinati a non stipulare la polizza.
Va anche ulteriormente escluso che l'errore asserito dagli attori fosse riconoscibile da _3
. Invero, come sopra già evidenziato, l'agente ha proposto alle parti delle condizioni di polizza
[...] coerenti con le loro esigenze e, comunque, non è emerso che gli attori gli avessero mai espresso la volontà di escludere clausole prescrittive di versamenti minimi obbligatori e penali per il riscatto anticipato.
Queste stesse considerazioni valgono anche a respingere la tesi attorea secondo la quale i contratti sarebbero viziati da dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. e 1440 c.c. Infatti, non risulta (ma neppure viene allegato da parte attrice) che l'agente abbia posto in essere raggiri tali da determinare gli attori alla stipula delle dodici polizze assicurative. Quest'ultimo, tra l'altro, non era consapevole (perché non informato dalle parti) che la durata minima quinquennale e/o la presenza di penali per il riscatto anticipato sarebbero state ragioni ostative alla stipula delle polizze. A corroborare tale tesi vi è anche il fatto che le polizze sono state sottoscritte in momenti diversi e in un arco temporale di due anni. Invero, gli attori si sono rivolti al in plurime occasioni allo stesso e per la stipula di diverse tipologie _3 contrattuali, contattandolo personalmente anche a distanza di anni dall'apertura dei prodotti assicurativi. Tutti elementi che fanno presumere una soddisfazione da parte dei clienti per il lavoro svolto da nel tempo. Controparte_3
Per tutti questi motivi, anche la domanda di annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1427, 1428 e
1439 c.c. va rigettata. Va infine rigettata la domanda subordinata svolta dagli attori circa la dichiarazione di cessazione dei contratti assicurativi per effetto del trasferimento all'estero di Infatti, parte attrice non ha Parte_3
pagina 10 di 11 fornito valide motivazioni a sostegno della tesi secondo cui la variazione di residenza dell'intestatario di polizza comporterebbe l'invalidità o l'automatica risoluzione dei contratti di polizza. In ogni caso, non vi è alcuna norma di legge che vieta ad un cittadino italiano residente all'estero di stipulare un'assicurazione sulla vita con un agenzia italiana e, nei contratti sottoscritti da Parte_3 non viene contemplata l'ipotesi di recesso/revoca/cessazione del contratto per trasferimento all'estero del contraente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
I Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra eccezione o domanda, così decide:
1. rigetta le domande attoree perché infondate per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna gli attori e in solido alla refusione Parte_3 Parte_1 Parte_2 delle spese legali del presente giudizio in favore di liquidate in euro RO
5.000,00, oltre 15%, c.p.a. e Iva se dovuta come per legge;
3. condanna gli attori e in solido alla refusione Parte_3 Parte_1 Parte_2 delle spese legali del presente giudizio in favore di Controparte_2 liquidate in euro 5.000,00, oltre 15%, c.p.a. e Iva se dovuta come per legge
[...]
4. condanna gli attori e alla refusione delle spese Parte_3 Parte_1 Parte_2 legali del presente giudizio in favore di , liquidate in euro 5.000,00, oltre 15%, Controparte_3
c.p.a. e Iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, in data 28.04.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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