TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 2
- 1. Dopo Quante Aste Deserte Il Bene Torna Al ProprietarioGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 giugno 2025
- 2. procedura esecutiva - Diritto del RisparmioDi Dario Nardone · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 15 ottobre 2025
Sospesa la procedura esecutiva in caso di mancata produzione dei documenti attestanti l'incarico al Master Servicer e la delega allo Special Servicer. Nota a Trib. Cassino, 14 ottobre 2025. di Dario Nardone Studio Legale Nardone Va sospesa la procedura esecutiva quando, a fronte della eccezione circa la “Mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB dello Special Servicer” direttamente incaricato dalla SPV procedente, nonché della eccezione circa la “Violazione degli incarichi di servicing come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (ove, invece, era […] Leggi tutto Se “il gioco non regge la candela” la procedura esecutiva deve essere chiusa. Nota a Trib. Oristano, 26 marzo 2025, n. 151. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. CONT. 19/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 26.3.25
Sono comparsi per parte attrice in sostituzione degli avv. Casamorata e Vandini l'avv. Fiori la quale richiama le note datate 14.3.25 e insiste nelle conclusioni;
L'avv. Nora Piras nell'interesse della signora si riporta alle note Pt_1 CP conclusionali depositate e all'istanza di sollecitazione dei poteri officiosi;
contesta le note depositate dalla del
14.3. Osserva che in caso di esecuzione immobiliare su immobile indivisibile acquistato in comunione legale dei beni, se uno dei coniugi è soggetto a esecuzione e successivamente i coniugi si separano il coniuge non esecutato conserva comunque il diritto del conguaglio sul 1/2 restante corrispettivo economico della propria metà bene;
ne consegue che l'importo distribuibile, già esiguo, sarebbe da decurtarsi della metà e verrebbe ulteriormente falcidiato dalle spese di procedura.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio dispensando le parti dal presenziare alla lettura della stessa che avverrà alle ore 15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Andrea Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 promossa da
(in sostituzione di quale mandataria di Parte_2 Parte_3 [...]
con gli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandin elettivamente domiciliata in Ravenna Via Parte_4
Alfredo Baccarini 52 presso lo studio dei procuratori in atti
attrice nei confronti di
nato ad [...] il [...] (CF. CP_2 C.F._1
nata a [...] il [...] (CF ) Parte_5 C.F._2 convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse di parte attric Voglia il Tribunale fissare un nuovo tentativo di vendita Parte_2
pagina 1 di 4 emettendo tutti gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione del presente procedimento ed accogliere le conclusioni: - assegnare le somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, ed oggetto della presente procedura, per ½ alla procedimento immobiliare recante RGE n.
48/2020, e per la restante quota di ½ alla creditrice in via privilegiata ipotecaria per la somma Parte_2
26.258,11, di cui € 16.415,84 a titolo di arretrato ed € 9.842,27 per interessi corrispettivi e mora, oltre interessi contrattuali dalla domanda sino al soddisfo, nonché ogni altra successiva occorrenda e maturanda e per le ragioni meglio esposte in narrativa, nonché oltre alle spese legali della presente /procedura, I.V.A e C.P.A. come di legge, con riserva di ogni altro credito che possa spettare per legge o per contratto e con riserva quindi di definitiva determinazione del credito all'epoca dell'effettivo pagamento;
Nell'interesse della convenut : - in via principale, verificare i presupposti di Parte_5 cui all'art. 164 bis disp. Att. c.p.c. e revocare la vendita e/o dichiarare improseguibile e estinguere la procedura esecutiva immobiliare n.
R.g. 19/2022 per i motivi indicati in espositiva;
- in ogni caso in via subordinata, sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. R.g.
19/2022 per i motivi indicati in espositiva e/o per i motivi ritenuti di giustizia. - con vittoria di competenze giudiziali.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'originaria creditrice procedente e per essa in qualità di Parte_4 Parte_3 mandataria, incardinava procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Oristano n. 48/2020 nei confronti del sig.
, in forza di contratto di mutuo Rep. n. 29.492 Racc. n.
7.288 a rogito Notaio dott. CP_2 Per_1
registrato a Tempo Pausania il 18/02/2000 al n. 456 mod 1, iscritto ad Oristano il 11/02/2000 ai nn.
[...]
829/108 e trascritto in pari data ai nn. 830/616, e spedito in forma esecutiva il 18/02/2000, con il quale il
[...] concedeva al debitore esecutato un finanziamento dell'importo di originarie Lire 90.000.000, Controparte_3 attuali € 46.481,12, che la parte mutuataria si obbligava a restituire ai patti ed alle condizioni convenute con il predetto atto. Alla stipula dell'atto, interveniva anche il sig. nella qualità di terzo Parte_6 datore di ipoteca, il quale, a garanzia della somma mutuata ed accessori tutti, nonché dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal sig. costituiva ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Ghilarza, alla Via CP_2
Poeta Pinna n. 4, censito al NCEU al foglio 6, mapp. 1267, sub. 2 (già mapp. 1267), cat. A/2, vani 5,5, oggetto del presente giudizio di divisione. L'ipoteca veniva iscritta il 11/02/2000 ai nn. Reg. gen. 829, Reg. part. 108, poi successivamente rinnovata ai nn. Reg. gen. 7089, Reg. part. 839.
Con atto di compravendita del 30/03/2000, rogato dal Dott. Rep. 31.204, Racc. 7744, il sig. Persona_1
vendeva il predetto immobile al sig. . Parte_6 CP_2
Il sig. acquistava l'immobile su cui era stata iscritta l'ipoteca in regime di comunione legale dei beni con CP_2 la moglie , da cui si separava il successivo 09/01/2019. Parte_5
Il sig. e la sig.ra risultano di fatto essere proprietari CP_2 Parte_5 dell'immobile, ciascuno per la quota di ½.
Il pignoramento per cui è causa è stato trascritto su quota ½, pertanto è stato incardinato il presente giudizio di divisione, il cui obiettivo è ricavare dalla vendita l'equivalente del quantum pignorato e restituire alla comproprietaria non esecutata il residuo conguaglio. Ne discende che eventuali ragioni di credito nei confronti della comproprietaria non esecutata non possono essere fatte valere nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva;
il creditore procedente avrebbe, infatti, dovuto pignorare l'immobile per intero, nei confronti di pagina 2 di 4 in qualità di debitore, e nei confronti di ex art. 2910 c.c., comma CP_2 Parte_5 secondo, c.c. e 602 e seguenti c.p.c., in qualità di terzo proprietario.
Di conseguenza i creditori dovrebbero, in questa sede, all'esito di una ipotetica fruttuosa vendita, versare alla comproprietaria la quota di ½ di conguaglio per essere la signora comproprietaria dell'abitazione pignorata. Pt_1
Ciò posto, in ogni caso si ritiene assorbente ai fini della decisione l'andamento della procedura esecutiva in oggetto la quale, muovendo da un valore di vendita attributo dal CTU di euro 80.982,20, è giunta oggi, stanti le infruttuose procedure attivate per oltre un anno e mezzo, alla sesta vendita con un prezzo di euro 20.771,77 con offerta minima di euro 15.578,83.
Considerate le spese finora sopportate e da liquidarsi per la pubblicità, per il compenso da attribuirsi al delegato alle operazioni di vendita, nonché il fatto che, qualsiasi sia il ricavato, in evidente decremento rispetto al valore, la metà dello stesso andrebbe versato alla a titolo di conguaglio essendo comproprietaria non esecutata, è di Pt_1 tutta evidenza che il protrarsi delle operazioni sia antieconomico.
Va sottolineato, in ossequio agli insegnamenti in merito della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione civile sez. III n. 11116 del 10 giugno 2020), che, nel caso di specie è stato dato il massimo risalto alla possibile fruttuosità del bene pignorato (diminuzioni di prezzo, un anno e mezzo di avvisi) ma, ad un giudizio prognostico, il bene è stato completamente ignorato nel mercato e, quindi, non vendibile ad un prezzo congruo nell'interesse della procedura e dei diritti di tutti i soggetti in essa coinvolti. Tali concreti elementi giustificano la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura di cui all'articolo 164 disp. att. C.p.c. e la conseguente revoca delle ordinanze di vendita in atti.
La conseguenza non può che essere la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della vendita e, per la medesima ragione, l'improseguibillità della connessa causa di divisione.
Quanto alle spese del presente procedimento sussistono, in ragione della peculiarità della vicenda, fondati e ragionevoli motivi per compensarle integralmente tra le parti, ponendo, tuttavia a carico dell'attrice quelle dovute al professionista delegato che si liquidano in euro 2000,00 (duemila/00) oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge detratto quanto eventualmente ricevuto a titolo di acconto.
Segue come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per improseguibilità;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento ponendo a carico dell'attrice
[...]
l'onorario dovuto al professionista delegato avvocato che si liquida in Parte_2 Controparte_4 euro 2000,00 oltre rimborso forfettario- se dovuto- e accessori di legge, detratto quanto ricevuto a titolo di acconto.
Oristano, 26.3.25
Il Giudice
Dott. Andrea Bonetti
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
VERBALE DI UDIENZA DEL 26.3.25
Sono comparsi per parte attrice in sostituzione degli avv. Casamorata e Vandini l'avv. Fiori la quale richiama le note datate 14.3.25 e insiste nelle conclusioni;
L'avv. Nora Piras nell'interesse della signora si riporta alle note Pt_1 CP conclusionali depositate e all'istanza di sollecitazione dei poteri officiosi;
contesta le note depositate dalla del
14.3. Osserva che in caso di esecuzione immobiliare su immobile indivisibile acquistato in comunione legale dei beni, se uno dei coniugi è soggetto a esecuzione e successivamente i coniugi si separano il coniuge non esecutato conserva comunque il diritto del conguaglio sul 1/2 restante corrispettivo economico della propria metà bene;
ne consegue che l'importo distribuibile, già esiguo, sarebbe da decurtarsi della metà e verrebbe ulteriormente falcidiato dalle spese di procedura.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio dispensando le parti dal presenziare alla lettura della stessa che avverrà alle ore 15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Andrea Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 promossa da
(in sostituzione di quale mandataria di Parte_2 Parte_3 [...]
con gli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandin elettivamente domiciliata in Ravenna Via Parte_4
Alfredo Baccarini 52 presso lo studio dei procuratori in atti
attrice nei confronti di
nato ad [...] il [...] (CF. CP_2 C.F._1
nata a [...] il [...] (CF ) Parte_5 C.F._2 convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse di parte attric Voglia il Tribunale fissare un nuovo tentativo di vendita Parte_2
pagina 1 di 4 emettendo tutti gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione del presente procedimento ed accogliere le conclusioni: - assegnare le somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, ed oggetto della presente procedura, per ½ alla procedimento immobiliare recante RGE n.
48/2020, e per la restante quota di ½ alla creditrice in via privilegiata ipotecaria per la somma Parte_2
26.258,11, di cui € 16.415,84 a titolo di arretrato ed € 9.842,27 per interessi corrispettivi e mora, oltre interessi contrattuali dalla domanda sino al soddisfo, nonché ogni altra successiva occorrenda e maturanda e per le ragioni meglio esposte in narrativa, nonché oltre alle spese legali della presente /procedura, I.V.A e C.P.A. come di legge, con riserva di ogni altro credito che possa spettare per legge o per contratto e con riserva quindi di definitiva determinazione del credito all'epoca dell'effettivo pagamento;
Nell'interesse della convenut : - in via principale, verificare i presupposti di Parte_5 cui all'art. 164 bis disp. Att. c.p.c. e revocare la vendita e/o dichiarare improseguibile e estinguere la procedura esecutiva immobiliare n.
R.g. 19/2022 per i motivi indicati in espositiva;
- in ogni caso in via subordinata, sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. R.g.
19/2022 per i motivi indicati in espositiva e/o per i motivi ritenuti di giustizia. - con vittoria di competenze giudiziali.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'originaria creditrice procedente e per essa in qualità di Parte_4 Parte_3 mandataria, incardinava procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Oristano n. 48/2020 nei confronti del sig.
, in forza di contratto di mutuo Rep. n. 29.492 Racc. n.
7.288 a rogito Notaio dott. CP_2 Per_1
registrato a Tempo Pausania il 18/02/2000 al n. 456 mod 1, iscritto ad Oristano il 11/02/2000 ai nn.
[...]
829/108 e trascritto in pari data ai nn. 830/616, e spedito in forma esecutiva il 18/02/2000, con il quale il
[...] concedeva al debitore esecutato un finanziamento dell'importo di originarie Lire 90.000.000, Controparte_3 attuali € 46.481,12, che la parte mutuataria si obbligava a restituire ai patti ed alle condizioni convenute con il predetto atto. Alla stipula dell'atto, interveniva anche il sig. nella qualità di terzo Parte_6 datore di ipoteca, il quale, a garanzia della somma mutuata ed accessori tutti, nonché dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal sig. costituiva ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Ghilarza, alla Via CP_2
Poeta Pinna n. 4, censito al NCEU al foglio 6, mapp. 1267, sub. 2 (già mapp. 1267), cat. A/2, vani 5,5, oggetto del presente giudizio di divisione. L'ipoteca veniva iscritta il 11/02/2000 ai nn. Reg. gen. 829, Reg. part. 108, poi successivamente rinnovata ai nn. Reg. gen. 7089, Reg. part. 839.
Con atto di compravendita del 30/03/2000, rogato dal Dott. Rep. 31.204, Racc. 7744, il sig. Persona_1
vendeva il predetto immobile al sig. . Parte_6 CP_2
Il sig. acquistava l'immobile su cui era stata iscritta l'ipoteca in regime di comunione legale dei beni con CP_2 la moglie , da cui si separava il successivo 09/01/2019. Parte_5
Il sig. e la sig.ra risultano di fatto essere proprietari CP_2 Parte_5 dell'immobile, ciascuno per la quota di ½.
Il pignoramento per cui è causa è stato trascritto su quota ½, pertanto è stato incardinato il presente giudizio di divisione, il cui obiettivo è ricavare dalla vendita l'equivalente del quantum pignorato e restituire alla comproprietaria non esecutata il residuo conguaglio. Ne discende che eventuali ragioni di credito nei confronti della comproprietaria non esecutata non possono essere fatte valere nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva;
il creditore procedente avrebbe, infatti, dovuto pignorare l'immobile per intero, nei confronti di pagina 2 di 4 in qualità di debitore, e nei confronti di ex art. 2910 c.c., comma CP_2 Parte_5 secondo, c.c. e 602 e seguenti c.p.c., in qualità di terzo proprietario.
Di conseguenza i creditori dovrebbero, in questa sede, all'esito di una ipotetica fruttuosa vendita, versare alla comproprietaria la quota di ½ di conguaglio per essere la signora comproprietaria dell'abitazione pignorata. Pt_1
Ciò posto, in ogni caso si ritiene assorbente ai fini della decisione l'andamento della procedura esecutiva in oggetto la quale, muovendo da un valore di vendita attributo dal CTU di euro 80.982,20, è giunta oggi, stanti le infruttuose procedure attivate per oltre un anno e mezzo, alla sesta vendita con un prezzo di euro 20.771,77 con offerta minima di euro 15.578,83.
Considerate le spese finora sopportate e da liquidarsi per la pubblicità, per il compenso da attribuirsi al delegato alle operazioni di vendita, nonché il fatto che, qualsiasi sia il ricavato, in evidente decremento rispetto al valore, la metà dello stesso andrebbe versato alla a titolo di conguaglio essendo comproprietaria non esecutata, è di Pt_1 tutta evidenza che il protrarsi delle operazioni sia antieconomico.
Va sottolineato, in ossequio agli insegnamenti in merito della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione civile sez. III n. 11116 del 10 giugno 2020), che, nel caso di specie è stato dato il massimo risalto alla possibile fruttuosità del bene pignorato (diminuzioni di prezzo, un anno e mezzo di avvisi) ma, ad un giudizio prognostico, il bene è stato completamente ignorato nel mercato e, quindi, non vendibile ad un prezzo congruo nell'interesse della procedura e dei diritti di tutti i soggetti in essa coinvolti. Tali concreti elementi giustificano la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura di cui all'articolo 164 disp. att. C.p.c. e la conseguente revoca delle ordinanze di vendita in atti.
La conseguenza non può che essere la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della vendita e, per la medesima ragione, l'improseguibillità della connessa causa di divisione.
Quanto alle spese del presente procedimento sussistono, in ragione della peculiarità della vicenda, fondati e ragionevoli motivi per compensarle integralmente tra le parti, ponendo, tuttavia a carico dell'attrice quelle dovute al professionista delegato che si liquidano in euro 2000,00 (duemila/00) oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge detratto quanto eventualmente ricevuto a titolo di acconto.
Segue come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per improseguibilità;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento ponendo a carico dell'attrice
[...]
l'onorario dovuto al professionista delegato avvocato che si liquida in Parte_2 Controparte_4 euro 2000,00 oltre rimborso forfettario- se dovuto- e accessori di legge, detratto quanto ricevuto a titolo di acconto.
Oristano, 26.3.25
Il Giudice
Dott. Andrea Bonetti
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4