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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice Laura Cantore, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5578/2023 proposta da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giosafatte Mezzina e Mario Mongelli Parte_1 giusta mandato in atti;
- ricorrente- contro
, in proprio ed in qualità di difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c., difeso Controparte_1 unitamente e disgiuntamente dall'avv. Barbara Fortunato giusta mandato in atti;
- resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso depositato il 24.04.2023 la ricorrente ha dedotto di essere proprietaria esclusiva di un atrio scoperto, quale pertinenza dell'immobile ubicato in Giovinazzo alla via A. Molino n. 15, giusto atto del notaio da Bari del 13.02.1976. Per_1
Ha dedotto che sin dagli anni Cinquanta – epoca di costruzione dell'intero edificio – i locali a piano terra prospettanti sull'atrio, diversamente da quelli ubicati al primo e al secondo piano, godevano soltanto della servitù di luci con esclusione della prospectio e su tale premessa ha lamentato una turbativa nel godimento del possesso intervenuta in data nel settembre del 2022, epoca in cui il
, in concomitanza con i lavori di ristrutturazione effettuati nel proprio appartamento, ha CP_1 convertito le sue finestre da luci in vedute.
pagina 1 di 6 Ha concluso chiedendo di ordinare al resistente di manutenerla nella situazione di fatto preesistente, impedendo l'affaccio nel proprio fondo e quindi ripristinando le inferriate e le zanzariere fisse, divelte durante l'intervento di ristrutturazione edilizia. Ha chiesto inoltre di condannarlo al risarcimento dei danni morali nella misura di € 10.000,00 o in quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata nel cautelare in data 30.06.2023 si è costituito in giudizio il resistente contestando le avverse prospettazioni ed eccependo il difetto dei presupposti richiesto per il promovimento dell'azione possessoria.
Indi, ha concluso chiedendo dichiararsi il rigetto della avversa domanda con vittoria delle spese di lite.
I.3.- Nella fase cautelare, con ordinanza del 14.07.2023, il tribunale ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di parte ricorrente.
I.4.- Con atto tempestivamente depositato in data 27.07.2023, la ha proposto reclamo ai Pt_1 sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. dinanzi al Collegio avverso l'ordinanza possessoria affinché venisse riformata, con accoglimento delle originarie pretese, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite della doppia fase del giudizio.
Con memoria depositata il 08.08.2023 il si costituiva in giudizio, instando per il rigetto CP_1 del reclamo, con condanna della reclamante alla rifusione delle spese di giudizio.
Il Collegio si è riservato per la decisione e, con ordinanza del 10.08.2023, ha accolto il reclamo con contestuale revoca dell'ordinanza possessoria anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, ordinando al di cessare le molestie e/o turbative poste in essere in danno CP_1 dell'atrio de quo e ripristinando immediatamente lo status quo ante.
I.5.- Con ricorso del 08.09.2023 spiegato dal per la prosecuzione del giudizio ex art. 703, CP_1 comma 4, c.p.c. con contestuali istanze ex artt. 669-decies e 669-duodecies c.p.c., il giudizio è proseguito nel merito.
I.6.- Nelle more, in pendenza dell'attuale giudizio di merito, a seguito di ricorso spiegato dalla per l'attuazione forzosa degli obblighi di fare ex art. 669-duodecies c.p.c., il Tribunale di Pt_1
Bari, con ordinanza del 16.07.2024 (n. cronol. 318/2023 del 10/08/2023, RG n. 9071/2023) così disponeva per quanto qui rileva: << ACCOGLIE il reclamo proposto da , Parte_1 avverso l'ordinanza emessa in data 14.07.2023 dal Giudice del Tribunale di Bari nel procedimento
N. 5578/2023 R.G.; REVOCA il provvedimento emesso dal Giudice designato con la predetta ordinanza anche in punto di spese di lite e, per l'effetto, ORDINA a di Controparte_1 cessare dalle molestie e/o turbative poste in essere in danno dell'atrio di , Parte_1
pagina 2 di 6 meglio identificato in ricorso, ripristinando immediatamente ed in ogni caso entro l'improrogabile termine di 30 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento, a propria cura e spese, sia le inferriate fisse, di disegno semplice a linee verticali, nelle finestre dell'immobile di sua proprietà, da ricollocare all'interno delle imbottiture in pietra, sia le zanzariere fisse sovrapposte alle inferriate fisse, anch'esse da ricollocare all'interno delle suddette imbottiture, in modo che affaccino direttamente nell'atrio della ricorrente, senza alcuna proiezione nel suddetto atrio, il tutto conformemente alla situazione preesistente……>>
I.7.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 21.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni ciascuna riportandosi a quanto già avanzato nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata assunta in decisione senza concessione di termini, ex art 127 ter c.p.c., previa concessione di termini per il deposito di memorie conclusive.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico, avendo riguardo alla peculiarità del giudizio possessorio che «pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria» (Cass. Civ., 26 marzo 2012, n. 4845).
III.- In via preliminare, appare opportuno rammentare che il richiamo ai titoli di proprietà può rilevare esclusivamente in termini corroborativi del possesso, afferendo tuttavia a vicende petitorie, con la conseguenza che appaiono irrilevanti, nella presente sede possessoria, tutte le questioni relative all'esistenza di un diritto di servitù di affaccio e di luce sull'atrio in questione.
Altrettanto dicasi per quel che concerne la possibile estinzione della servitù per intervenuta prescrizione ventennale dovuta al mancato uso della stessa, circostanza quest'ultima introdotta dalla ricorrente che tuttavia non può trovare spazio nell'ambito del presente giudizio possessorio in quanto inammissibile, attenendo appunto ad un aspetto meramente petitorio.
Inoltre, come condivisibilmente chiarito dal Collegio in sede di reclamo, anche in questa sede si deve ribadire la superfluità dell'audizione degli informatori e della C.T.U. poiché tutte le circostanze che assumono rilievo ai fini decisori risultano provate documentalmente o, in alternativa, non sono state contestate o addirittura sono state ammesse.
L'animus turbandi è rinvenibile, come osservato dal Collegio, nella semplice e generica volontarietà di un comportamento di fatto diretto a diminuire il godimento del bene da parte del suo possessore;
nel caso di specie, la sostituzione degli infissi (turbativa) non poteva avere altra finalità che quella di consentire l'affaccio al , a discapito della proprietaria CP_1 dell'atrio; inoltre, la presenza delle medesime inferriate e zanzariere fisse sulle altre finestre degli immobili posti al piano terra corrobora l'idea che il reclamato fosse animato da animus turbandi. pagina 3 di 6 III.1.- La domanda di manutenzione formulata dalla è fondata per i motivi che seguono. Pt_1
Invero, non è mai stata contestata specificamente la titolarità esclusiva del possesso dell'atrio da parte della ricorrente laddove, peraltro, il ha riconosciuto di aver modificato lo stato CP_1 originario dei luoghi – unico profilo rilevante in questa sede – sostituendo le inferriate e zanzariere fisse con ante apribili e zanzariere mobili così arrecando, di fatto, una molestia all'altrui godimento e all'esercizio dell'altrui possesso.
Nel caso di specie, infatti, ricorrono entrambi i presupposti necessari per l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., ossia l'elemento oggettivo, consistente nella diminuzione del godimento del bene da parte del possessore, e l'elemento soggettivo, rappresentato dalla volontà o dalla consapevolezza dell'agente di arrecare pregiudizio al possesso altrui.
L'animus turbandi, infatti, si configura nella mera volontarietà di un comportamento che, di fatto, arrechi una turbativa al godimento del bene da parte del possessore.
Nel caso che qui ci occupa, la sostituzione degli infissi, quale atto di turbativa, appare finalizzata esclusivamente a consentire l'affaccio al a discapito del legittimo possesso della CP_1 Pt_1 sull'atrio fino a quel momento goduto pienamente.
A ben vedere, infatti, non è mai stata specificamente contestato il godimento esclusivo, da parte della ricorrente, dell'atrio oggetto della controversia e, al contempo, il ha pacificamente CP_1 riconosciuto di aver modificato lo stato originario dei luoghi, sostituendo le inferriate e le zanzariere fisse con ante apribili verso l'esterno e zanzariere mobili.
III.2.- Per quel che concerne l'onere probatorio in capo alla si osserva che la stessa ha Pt_1 allegato sin dal ricorso una lettera di diffida del 22.09.2022, inviata al resistente appena constatata la sostituzione delle inferriate, a dimostrazione del fatto di essersi attivata a tutela del pacifico perdurare del proprio godimento esclusivo e continuativo.
Si aggiunga a ciò la circostanza per la quale, dalle immagini fotografiche prodotte da entrambe le parti, emerge in maniera inequivocabile che il , con la sostituzione degli infissi, ha CP_1 trasformato la preesistente luce in una veduta, essendo le nuove ante mobili idonee sia a una visione frontale sia a una visione obliqua e laterale nell'atrio de quo.
Le suddette considerazioni impongono pertanto l'accoglimento della domanda, così confermando quanto statuito in sede di reclamo con ordinanza del 10.08.2023, essendo pacifica l'intervenuta turbativa posta in essere dal la quale si configura nella modifica dello stato dei luoghi a CP_1 seguito di interventi di ristrutturazione.
IV.- In relazione alla domanda risarcitoria spiegata dalla questa non può trovare Pt_1 accoglimento per le ragioni che seguono. pagina 4 di 6 In particolare, pur riconoscendo la fondatezza della pretesa possessoria e la sussistenza della turbativa contestata, non risultano dalle prove acquisite agli atti elementi sufficienti a dimostrare il nesso causale diretto e l'entità del danno subito. L'onere probatorio in tema di responsabilità e quantificazione del danno grava infatti sulla parte ricorrente, la quale non ha fornito elementi probatori adeguati e specifici tali da consentire di accogliere la domanda risarcitoria.
Alla luce di quanto sopra, e in mancanza di prove certe e precise circa l'effettivo danno risarcibile, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta.
V.- Qualsiasi altra domanda o eccezione proposta dalle parti deve ritenersi assorbita e/o superata dalla decisione resa in ordine alla domanda principale, con conseguente mancato esame delle stesse per insussistenza del presupposto di procedibilità o per obiettiva subordinazione alla pronuncia sul merito della domanda principale.
VI.- Spese e compensi del presente giudizio di merito seguono la parziale soccombenza a carico del in ragione della residualità del rigetto della domanda risarcitoria di parte ricorrente a CP_1 fronte della piena soccombenza del ricorrente nel merito e vanno pertanto quantificate per due terzi a carico del e per il residuo vanno compensate. CP_1
VI.1. - Le spese relative alla fase cautelare e al reclamo risultano già liquidate in sede di reclamo come da provvedimento n. cronol. 318/2023 del 10.08.2023.
VI.2.- I soli compensi della presente fase di merito possessorio devono essere liquidati sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore dichiarato indeterminabile a complessità bassa.
A norma dell'art. 4 del D.M. cit., sono apportate le variazioni in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della effettiva attività svolta dalle parti limitatamente alla fase di prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
5578/2023 introdotto da con ricorso del 26.04.2023 nei confronti di Parte_1
e proseguito nel merito a seguito di istanza di del Controparte_1 Controparte_1
08.09.2023, ogni altra questione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONFERMA l'ordine di manutenzione del possesso già pronunciato in sede di reclamo con ordinanza pubblicata il 10.08.2023 di cui in parte motiva;
2) RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
Parte_1
pagina 5 di 6 3) CONDANNA alla rifusione, in favore di , dei 2/3 di spese e Controparte_1 Parte_1 compensi della presente fase di prosecuzione del giudizio possessorio che si liquidano in complessivi € 4.067,00 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Assorbito ogni altro profilo.
Così deciso in Bari, 23.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Cantore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice Laura Cantore, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5578/2023 proposta da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giosafatte Mezzina e Mario Mongelli Parte_1 giusta mandato in atti;
- ricorrente- contro
, in proprio ed in qualità di difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c., difeso Controparte_1 unitamente e disgiuntamente dall'avv. Barbara Fortunato giusta mandato in atti;
- resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso depositato il 24.04.2023 la ricorrente ha dedotto di essere proprietaria esclusiva di un atrio scoperto, quale pertinenza dell'immobile ubicato in Giovinazzo alla via A. Molino n. 15, giusto atto del notaio da Bari del 13.02.1976. Per_1
Ha dedotto che sin dagli anni Cinquanta – epoca di costruzione dell'intero edificio – i locali a piano terra prospettanti sull'atrio, diversamente da quelli ubicati al primo e al secondo piano, godevano soltanto della servitù di luci con esclusione della prospectio e su tale premessa ha lamentato una turbativa nel godimento del possesso intervenuta in data nel settembre del 2022, epoca in cui il
, in concomitanza con i lavori di ristrutturazione effettuati nel proprio appartamento, ha CP_1 convertito le sue finestre da luci in vedute.
pagina 1 di 6 Ha concluso chiedendo di ordinare al resistente di manutenerla nella situazione di fatto preesistente, impedendo l'affaccio nel proprio fondo e quindi ripristinando le inferriate e le zanzariere fisse, divelte durante l'intervento di ristrutturazione edilizia. Ha chiesto inoltre di condannarlo al risarcimento dei danni morali nella misura di € 10.000,00 o in quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata nel cautelare in data 30.06.2023 si è costituito in giudizio il resistente contestando le avverse prospettazioni ed eccependo il difetto dei presupposti richiesto per il promovimento dell'azione possessoria.
Indi, ha concluso chiedendo dichiararsi il rigetto della avversa domanda con vittoria delle spese di lite.
I.3.- Nella fase cautelare, con ordinanza del 14.07.2023, il tribunale ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di parte ricorrente.
I.4.- Con atto tempestivamente depositato in data 27.07.2023, la ha proposto reclamo ai Pt_1 sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. dinanzi al Collegio avverso l'ordinanza possessoria affinché venisse riformata, con accoglimento delle originarie pretese, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite della doppia fase del giudizio.
Con memoria depositata il 08.08.2023 il si costituiva in giudizio, instando per il rigetto CP_1 del reclamo, con condanna della reclamante alla rifusione delle spese di giudizio.
Il Collegio si è riservato per la decisione e, con ordinanza del 10.08.2023, ha accolto il reclamo con contestuale revoca dell'ordinanza possessoria anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, ordinando al di cessare le molestie e/o turbative poste in essere in danno CP_1 dell'atrio de quo e ripristinando immediatamente lo status quo ante.
I.5.- Con ricorso del 08.09.2023 spiegato dal per la prosecuzione del giudizio ex art. 703, CP_1 comma 4, c.p.c. con contestuali istanze ex artt. 669-decies e 669-duodecies c.p.c., il giudizio è proseguito nel merito.
I.6.- Nelle more, in pendenza dell'attuale giudizio di merito, a seguito di ricorso spiegato dalla per l'attuazione forzosa degli obblighi di fare ex art. 669-duodecies c.p.c., il Tribunale di Pt_1
Bari, con ordinanza del 16.07.2024 (n. cronol. 318/2023 del 10/08/2023, RG n. 9071/2023) così disponeva per quanto qui rileva: << ACCOGLIE il reclamo proposto da , Parte_1 avverso l'ordinanza emessa in data 14.07.2023 dal Giudice del Tribunale di Bari nel procedimento
N. 5578/2023 R.G.; REVOCA il provvedimento emesso dal Giudice designato con la predetta ordinanza anche in punto di spese di lite e, per l'effetto, ORDINA a di Controparte_1 cessare dalle molestie e/o turbative poste in essere in danno dell'atrio di , Parte_1
pagina 2 di 6 meglio identificato in ricorso, ripristinando immediatamente ed in ogni caso entro l'improrogabile termine di 30 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento, a propria cura e spese, sia le inferriate fisse, di disegno semplice a linee verticali, nelle finestre dell'immobile di sua proprietà, da ricollocare all'interno delle imbottiture in pietra, sia le zanzariere fisse sovrapposte alle inferriate fisse, anch'esse da ricollocare all'interno delle suddette imbottiture, in modo che affaccino direttamente nell'atrio della ricorrente, senza alcuna proiezione nel suddetto atrio, il tutto conformemente alla situazione preesistente……>>
I.7.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 21.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni ciascuna riportandosi a quanto già avanzato nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata assunta in decisione senza concessione di termini, ex art 127 ter c.p.c., previa concessione di termini per il deposito di memorie conclusive.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico, avendo riguardo alla peculiarità del giudizio possessorio che «pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria» (Cass. Civ., 26 marzo 2012, n. 4845).
III.- In via preliminare, appare opportuno rammentare che il richiamo ai titoli di proprietà può rilevare esclusivamente in termini corroborativi del possesso, afferendo tuttavia a vicende petitorie, con la conseguenza che appaiono irrilevanti, nella presente sede possessoria, tutte le questioni relative all'esistenza di un diritto di servitù di affaccio e di luce sull'atrio in questione.
Altrettanto dicasi per quel che concerne la possibile estinzione della servitù per intervenuta prescrizione ventennale dovuta al mancato uso della stessa, circostanza quest'ultima introdotta dalla ricorrente che tuttavia non può trovare spazio nell'ambito del presente giudizio possessorio in quanto inammissibile, attenendo appunto ad un aspetto meramente petitorio.
Inoltre, come condivisibilmente chiarito dal Collegio in sede di reclamo, anche in questa sede si deve ribadire la superfluità dell'audizione degli informatori e della C.T.U. poiché tutte le circostanze che assumono rilievo ai fini decisori risultano provate documentalmente o, in alternativa, non sono state contestate o addirittura sono state ammesse.
L'animus turbandi è rinvenibile, come osservato dal Collegio, nella semplice e generica volontarietà di un comportamento di fatto diretto a diminuire il godimento del bene da parte del suo possessore;
nel caso di specie, la sostituzione degli infissi (turbativa) non poteva avere altra finalità che quella di consentire l'affaccio al , a discapito della proprietaria CP_1 dell'atrio; inoltre, la presenza delle medesime inferriate e zanzariere fisse sulle altre finestre degli immobili posti al piano terra corrobora l'idea che il reclamato fosse animato da animus turbandi. pagina 3 di 6 III.1.- La domanda di manutenzione formulata dalla è fondata per i motivi che seguono. Pt_1
Invero, non è mai stata contestata specificamente la titolarità esclusiva del possesso dell'atrio da parte della ricorrente laddove, peraltro, il ha riconosciuto di aver modificato lo stato CP_1 originario dei luoghi – unico profilo rilevante in questa sede – sostituendo le inferriate e zanzariere fisse con ante apribili e zanzariere mobili così arrecando, di fatto, una molestia all'altrui godimento e all'esercizio dell'altrui possesso.
Nel caso di specie, infatti, ricorrono entrambi i presupposti necessari per l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., ossia l'elemento oggettivo, consistente nella diminuzione del godimento del bene da parte del possessore, e l'elemento soggettivo, rappresentato dalla volontà o dalla consapevolezza dell'agente di arrecare pregiudizio al possesso altrui.
L'animus turbandi, infatti, si configura nella mera volontarietà di un comportamento che, di fatto, arrechi una turbativa al godimento del bene da parte del possessore.
Nel caso che qui ci occupa, la sostituzione degli infissi, quale atto di turbativa, appare finalizzata esclusivamente a consentire l'affaccio al a discapito del legittimo possesso della CP_1 Pt_1 sull'atrio fino a quel momento goduto pienamente.
A ben vedere, infatti, non è mai stata specificamente contestato il godimento esclusivo, da parte della ricorrente, dell'atrio oggetto della controversia e, al contempo, il ha pacificamente CP_1 riconosciuto di aver modificato lo stato originario dei luoghi, sostituendo le inferriate e le zanzariere fisse con ante apribili verso l'esterno e zanzariere mobili.
III.2.- Per quel che concerne l'onere probatorio in capo alla si osserva che la stessa ha Pt_1 allegato sin dal ricorso una lettera di diffida del 22.09.2022, inviata al resistente appena constatata la sostituzione delle inferriate, a dimostrazione del fatto di essersi attivata a tutela del pacifico perdurare del proprio godimento esclusivo e continuativo.
Si aggiunga a ciò la circostanza per la quale, dalle immagini fotografiche prodotte da entrambe le parti, emerge in maniera inequivocabile che il , con la sostituzione degli infissi, ha CP_1 trasformato la preesistente luce in una veduta, essendo le nuove ante mobili idonee sia a una visione frontale sia a una visione obliqua e laterale nell'atrio de quo.
Le suddette considerazioni impongono pertanto l'accoglimento della domanda, così confermando quanto statuito in sede di reclamo con ordinanza del 10.08.2023, essendo pacifica l'intervenuta turbativa posta in essere dal la quale si configura nella modifica dello stato dei luoghi a CP_1 seguito di interventi di ristrutturazione.
IV.- In relazione alla domanda risarcitoria spiegata dalla questa non può trovare Pt_1 accoglimento per le ragioni che seguono. pagina 4 di 6 In particolare, pur riconoscendo la fondatezza della pretesa possessoria e la sussistenza della turbativa contestata, non risultano dalle prove acquisite agli atti elementi sufficienti a dimostrare il nesso causale diretto e l'entità del danno subito. L'onere probatorio in tema di responsabilità e quantificazione del danno grava infatti sulla parte ricorrente, la quale non ha fornito elementi probatori adeguati e specifici tali da consentire di accogliere la domanda risarcitoria.
Alla luce di quanto sopra, e in mancanza di prove certe e precise circa l'effettivo danno risarcibile, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta.
V.- Qualsiasi altra domanda o eccezione proposta dalle parti deve ritenersi assorbita e/o superata dalla decisione resa in ordine alla domanda principale, con conseguente mancato esame delle stesse per insussistenza del presupposto di procedibilità o per obiettiva subordinazione alla pronuncia sul merito della domanda principale.
VI.- Spese e compensi del presente giudizio di merito seguono la parziale soccombenza a carico del in ragione della residualità del rigetto della domanda risarcitoria di parte ricorrente a CP_1 fronte della piena soccombenza del ricorrente nel merito e vanno pertanto quantificate per due terzi a carico del e per il residuo vanno compensate. CP_1
VI.1. - Le spese relative alla fase cautelare e al reclamo risultano già liquidate in sede di reclamo come da provvedimento n. cronol. 318/2023 del 10.08.2023.
VI.2.- I soli compensi della presente fase di merito possessorio devono essere liquidati sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore dichiarato indeterminabile a complessità bassa.
A norma dell'art. 4 del D.M. cit., sono apportate le variazioni in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della effettiva attività svolta dalle parti limitatamente alla fase di prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
5578/2023 introdotto da con ricorso del 26.04.2023 nei confronti di Parte_1
e proseguito nel merito a seguito di istanza di del Controparte_1 Controparte_1
08.09.2023, ogni altra questione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONFERMA l'ordine di manutenzione del possesso già pronunciato in sede di reclamo con ordinanza pubblicata il 10.08.2023 di cui in parte motiva;
2) RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
Parte_1
pagina 5 di 6 3) CONDANNA alla rifusione, in favore di , dei 2/3 di spese e Controparte_1 Parte_1 compensi della presente fase di prosecuzione del giudizio possessorio che si liquidano in complessivi € 4.067,00 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Assorbito ogni altro profilo.
Così deciso in Bari, 23.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Cantore
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