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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/4028
TRIBUNALE ORDINARIO di RE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Giudice dott. Roberto Monterverde, visto il ricorso proposto da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
DI RE
[...]
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letta l'istanza di cui al ricorso depositato in data 26/03/2025 da nel Parte_1 procedimento sovrarubricato, per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione emessa dalla di Controparte_2
Firenze, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale formalizzata dal ricorrente;
Visto il provvedimento di assegnazione del ricorso che delega il giudice alla relazione a Collegio sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, previa verifica (alla luce della sentenza della Cassazione a S.U. n. 11399-24 in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo ) dei casi in cui non vi è luogo a provvedere in quanto disattesi i termini di procedura ex art. 28 bis D.L.vo 25/2008;
RITENUTO
- che a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna, le SSUU della
Cassazione1 hanno affermato in diritto che le “condizioni che legittimano la procedura accelerata e consentono, quale conseguenza, la deroga al principio di sospensione del provvedimento della
, deve affermarsi che proprio la qualità di principio generale della Controparte_2
sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe.
Non risulta infatti compatibile con l'impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime tollerando il superamento dei termini indicati per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti e attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati. - La ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati). - Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della
principio ... posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la CP_2
protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della ”; Controparte_2
- che, come emerge dallo stesso provvedimento, la CT afferma di disapplicare la procedura accelerata e di applicare quella ordinaria, informando il ricorrente, in calce al provvedimento, che in caso di applicazione della procedura ordinaria il deposito del ricorso sospende l'efficacia esecutiva provvedimento impugnato ed il termine per proporre opposizione è di 30 giorni, mentre in caso di procedura accelerata il deposito del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva provvedimento impugnato ed il termine per proporre opposizione è di 15 giorni;
- che dovendosi quindi prendere atto che quella seguita in via amministrativa è stata una procedura ordinaria, il ricorso ha sospeso l'esecutività del provvedimento e assegnato al ricorrente 30 giorni per la sua impugnazione;
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione di parte ricorrente dichiara l'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione e per l'effetto non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva.
Con distinto provvedimento di provvederà a fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso.
Manda alla Cancelleria di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo aperto come sub1 del presente procedimento.
Si comunichi.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Roberto Monterverde
Pagina 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU, Sent, n. 11399 del 29/04/2024.
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TRIBUNALE ORDINARIO di RE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Giudice dott. Roberto Monterverde, visto il ricorso proposto da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
DI RE
[...]
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letta l'istanza di cui al ricorso depositato in data 26/03/2025 da nel Parte_1 procedimento sovrarubricato, per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione emessa dalla di Controparte_2
Firenze, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale formalizzata dal ricorrente;
Visto il provvedimento di assegnazione del ricorso che delega il giudice alla relazione a Collegio sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, previa verifica (alla luce della sentenza della Cassazione a S.U. n. 11399-24 in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo ) dei casi in cui non vi è luogo a provvedere in quanto disattesi i termini di procedura ex art. 28 bis D.L.vo 25/2008;
RITENUTO
- che a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna, le SSUU della
Cassazione1 hanno affermato in diritto che le “condizioni che legittimano la procedura accelerata e consentono, quale conseguenza, la deroga al principio di sospensione del provvedimento della
, deve affermarsi che proprio la qualità di principio generale della Controparte_2
sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe.
Non risulta infatti compatibile con l'impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime tollerando il superamento dei termini indicati per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti e attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati. - La ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati). - Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della
principio ... posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la CP_2
protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della ”; Controparte_2
- che, come emerge dallo stesso provvedimento, la CT afferma di disapplicare la procedura accelerata e di applicare quella ordinaria, informando il ricorrente, in calce al provvedimento, che in caso di applicazione della procedura ordinaria il deposito del ricorso sospende l'efficacia esecutiva provvedimento impugnato ed il termine per proporre opposizione è di 30 giorni, mentre in caso di procedura accelerata il deposito del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva provvedimento impugnato ed il termine per proporre opposizione è di 15 giorni;
- che dovendosi quindi prendere atto che quella seguita in via amministrativa è stata una procedura ordinaria, il ricorso ha sospeso l'esecutività del provvedimento e assegnato al ricorrente 30 giorni per la sua impugnazione;
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione di parte ricorrente dichiara l'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione e per l'effetto non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva.
Con distinto provvedimento di provvederà a fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso.
Manda alla Cancelleria di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo aperto come sub1 del presente procedimento.
Si comunichi.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Roberto Monterverde
Pagina 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU, Sent, n. 11399 del 29/04/2024.
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