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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7244/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7244/2024 RG V.G., introdotta da nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi ed residente, Via Parte_1 C.F._1
Pergine Valdarno n. 6, con il patrocinio degli avv.ti PADOAN Gioia e STACCIOLI Carlo;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente in [...] C.F._2
Lucarie n. 83 con il patrocinio degli avv.ti PADOAN Gioia e STACCIOLI Carlo;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2020 e di Parte_1 Controparte_1 non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
a) I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
b) la figlia minore rimarrà affida alla madre , con esercizio Persona_1 Parte_1 esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per questioni di maggior interesse per la minori riguardante tra l'altro la relativa istruzione, educazione e salute, la determinazione della residenza abituale, l'espatrio, decisioni da assumere i via esclusiva dalla madre tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale o delle aspirazioni delle minori, anche senza il consenso del padre. Entrambe le figlie continueranno a risiedere stabilmente presso l'abitazione materna;
c) il padre veda e tenga con la minore alla presenza di uno dei nonni paterni o di altro familiare secondo gli accordi con le figlie e comunque almeno un pomeriggio a settimana e a fine settimana alterni con esclusione del pernottamento e con le precisazioni indicate in parte motiva con divieto del padre di condurre con sé in automobile dallo stesso guidata;
d) il sig. corrisponderà la somma di € 300,00 quale contributo mensile dovuto per il Controparte_1 mantenimento delle figlie alla sig.ra a presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'i ISTAT;
e) ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie;
f)i ricorrenti, ad ogni effetto di legge, prestano, sin d'ora, in via irrevocabile, reciprocamente, il consenso per il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore o di altri documenti per l'espatrio del Per_1 medesimo. Se uno dei genitori avrà in programma di condurre il figlio all'estero, nel periodo di vacanza o di frequentazione al medesimo spettante, informerà con congruo preavviso l'altro genitore, comunicandogli il periodo esatto e la destinazione del viaggio. Resta inteso che l'altro genitore avrà diritto di veto nel caso una qualsiasi destinazione di viaggio preveda un paese a rischio come da sito ufficiale del Ministero degli Esteri.
g) Ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio sostentamento, essendo entrambi dotati di reddito propri.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18/05/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7244/2024 R.G.A.C., così decide:
[...
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 18/05/2002
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Roma al n. 00383, Parte II , Serie A01, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7244/2024 RG V.G., introdotta da nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi ed residente, Via Parte_1 C.F._1
Pergine Valdarno n. 6, con il patrocinio degli avv.ti PADOAN Gioia e STACCIOLI Carlo;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente in [...] C.F._2
Lucarie n. 83 con il patrocinio degli avv.ti PADOAN Gioia e STACCIOLI Carlo;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2020 e di Parte_1 Controparte_1 non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
a) I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
b) la figlia minore rimarrà affida alla madre , con esercizio Persona_1 Parte_1 esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per questioni di maggior interesse per la minori riguardante tra l'altro la relativa istruzione, educazione e salute, la determinazione della residenza abituale, l'espatrio, decisioni da assumere i via esclusiva dalla madre tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale o delle aspirazioni delle minori, anche senza il consenso del padre. Entrambe le figlie continueranno a risiedere stabilmente presso l'abitazione materna;
c) il padre veda e tenga con la minore alla presenza di uno dei nonni paterni o di altro familiare secondo gli accordi con le figlie e comunque almeno un pomeriggio a settimana e a fine settimana alterni con esclusione del pernottamento e con le precisazioni indicate in parte motiva con divieto del padre di condurre con sé in automobile dallo stesso guidata;
d) il sig. corrisponderà la somma di € 300,00 quale contributo mensile dovuto per il Controparte_1 mantenimento delle figlie alla sig.ra a presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'i ISTAT;
e) ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie;
f)i ricorrenti, ad ogni effetto di legge, prestano, sin d'ora, in via irrevocabile, reciprocamente, il consenso per il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore o di altri documenti per l'espatrio del Per_1 medesimo. Se uno dei genitori avrà in programma di condurre il figlio all'estero, nel periodo di vacanza o di frequentazione al medesimo spettante, informerà con congruo preavviso l'altro genitore, comunicandogli il periodo esatto e la destinazione del viaggio. Resta inteso che l'altro genitore avrà diritto di veto nel caso una qualsiasi destinazione di viaggio preveda un paese a rischio come da sito ufficiale del Ministero degli Esteri.
g) Ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio sostentamento, essendo entrambi dotati di reddito propri.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18/05/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7244/2024 R.G.A.C., così decide:
[...
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 18/05/2002
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Roma al n. 00383, Parte II , Serie A01, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi