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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4218/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), nata a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), nata a [...], il [...]; ( ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 nata a [...], il [...]; ( ), nata a [...], il Parte_3 C.F._4
16.05.1961; ( ), nata a [...], il [...]; Parte_4 C.F._5 [...]
( ), nato a [...], il [...]; Controparte_2 C.F._6 CP_3
( ), nato a [...], il [...]; , nata a [...], il C.F._7 Controparte_4
17.10.1972; ( , nata a [...], l'[...], con l'avv. Parte_5 C.F._8
IP NO;
contro
( ), nata a [...] il [...] – contumace;
CP_5 C.F._9
e
( ), nato a [...], il [...]; Controparte_6 C.F._10 Controparte_7
( , nata a [...], il [...], con l'avv. Agata Indelicato. C.F._11 conclusioni: come da verbale del 17 giugno 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
In questo giudizio, thema decidendum e thema probandum si sono cristallizati all'udienza del 29 aprile 2022 – prima effettiva udienza di trattazione, dopo che il precedente giudice istruttore, rilevata la regolarità delle notifiche ai convenuti, aveva rinviato a detta data la trattazione per consentire il completamento della mediazione (v. verbale del 29 ottobre 2021) – non avendo le parti instato ex art. 183, co. 6, c. p. c..
Ne consegue che, nella contumacia della sig.ra cui anche gli altri convenuti imputano, CP_5 in sintesi, un abuso della cosa comune, nessuna delle domande può essere accolta: palese essendo che gli oneri probatori incombenti sugli attori non sono stati adempiuti. Sì come del pari evidente che gli attori non possono giovarsi della non contestazione degli altri convenuti (i quali si sono associati alle difese degli attori) per imputare responsabilità alla contumace.
Anche la domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta, in quanto, secondo quanto ancora affermato dagli attori, sull'immobile sorge un edificio interamente abusivo.
Nulla sulla spese, le quali rimangono irripetibilmente a carico di ciascuna delle parti costituite, riuscendo interamente vittoriosa la parte contumace.
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande di cui all'atto di citazione.
Catania, 11 ottobre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D. M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), nata a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), nata a [...], il [...]; ( ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 nata a [...], il [...]; ( ), nata a [...], il Parte_3 C.F._4
16.05.1961; ( ), nata a [...], il [...]; Parte_4 C.F._5 [...]
( ), nato a [...], il [...]; Controparte_2 C.F._6 CP_3
( ), nato a [...], il [...]; , nata a [...], il C.F._7 Controparte_4
17.10.1972; ( , nata a [...], l'[...], con l'avv. Parte_5 C.F._8
IP NO;
contro
( ), nata a [...] il [...] – contumace;
CP_5 C.F._9
e
( ), nato a [...], il [...]; Controparte_6 C.F._10 Controparte_7
( , nata a [...], il [...], con l'avv. Agata Indelicato. C.F._11 conclusioni: come da verbale del 17 giugno 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
In questo giudizio, thema decidendum e thema probandum si sono cristallizati all'udienza del 29 aprile 2022 – prima effettiva udienza di trattazione, dopo che il precedente giudice istruttore, rilevata la regolarità delle notifiche ai convenuti, aveva rinviato a detta data la trattazione per consentire il completamento della mediazione (v. verbale del 29 ottobre 2021) – non avendo le parti instato ex art. 183, co. 6, c. p. c..
Ne consegue che, nella contumacia della sig.ra cui anche gli altri convenuti imputano, CP_5 in sintesi, un abuso della cosa comune, nessuna delle domande può essere accolta: palese essendo che gli oneri probatori incombenti sugli attori non sono stati adempiuti. Sì come del pari evidente che gli attori non possono giovarsi della non contestazione degli altri convenuti (i quali si sono associati alle difese degli attori) per imputare responsabilità alla contumace.
Anche la domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta, in quanto, secondo quanto ancora affermato dagli attori, sull'immobile sorge un edificio interamente abusivo.
Nulla sulla spese, le quali rimangono irripetibilmente a carico di ciascuna delle parti costituite, riuscendo interamente vittoriosa la parte contumace.
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande di cui all'atto di citazione.
Catania, 11 ottobre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D. M. 44/2011