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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAVALLARO YASMIN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLARO YASMIN
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale, in cui il resistente, malgrado la regolarità della notifica, è rimasto contumace. La domanda di status è già stata decisa con sentenza parziale n. 303 del 2025. All'esito la causa è stata rimessa sul ruolo e la ricorrente ha chiesto la conferma in sentenza delle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori già emessi.
Nel caso in esame, le parti hanno due figli, uno maggiorenne e economicamente autosufficiente, e uno minorenne di anni 17 che vive ancora con la madre, essendosi il padre da mesi trasferito altrove. Il resistente ha mantenuto il rapporto con il figlio minore e si Per_1 occupa, in accordo con la madre, delle sue esigenze. In ragione di ciò, va confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
Il ragazzo, stante l'età, vedrà il padre quando lo desidera, ma comunque almeno due sere alla settimana con facoltà di pernotto. La casa va assegnata alla ricorrente che vive con la prole.
Tra le parti vi è una notevole differenza di reddito tra le parti, atteso che la ricorrente ha un reddito lordo annuo di circa € 37.000,00 lordi, mentre il resistente ha un reddito dichiarato che supera € 100.000,00 lordi annui;
inoltre, negli atti di causa vi è la prova dell'elevato tenore di vita della famiglia, fino al momento della cessazione della convivenza, caratterizzata da viaggi e acquisto di beni di lusso. Per tale ragione, come già previsto in via provvisoria, va disposto che il resistente verserà a titolo di contributo di mantenimento della moglie la somma di € 800,00, oltre Istat a decorrere dall'ottobre del 2024 e a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma di € 1000,00, oltre Istat a decorrere dall'ottobre del 2024.
Le spese di lite vanno compensate per intero, in ragione della natura della causa e del fatto che il resistente risulta avere adempiuto alle condizioni contenute nei provvedimenti provvisori già adottati.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DISPONE CHE
1. Il figlio minore della coppia resti collocato presso la madre a cui resta assegnata la casa familiare;
2. Il figlio, ormai diciassettenne, starà con il padre come indicato in parte motiva;
3. Il resistente verserà entro il 20 di ogni mese a titolo di contributo di mantenimento della moglie la somma di € 800,00, oltre Istat a decorrere dall'ottobre del 2024;
4. Il resistente verserà entro il 20 di ogni mese a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma di € 1000,00, oltre Istat a decorrere dall'ottobre del 2024
Compensa le spese di lite;
Livorno,04/06/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAVALLARO YASMIN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLARO YASMIN
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale, in cui il resistente, malgrado la regolarità della notifica, è rimasto contumace. La domanda di status è già stata decisa con sentenza parziale n. 303 del 2025. All'esito la causa è stata rimessa sul ruolo e la ricorrente ha chiesto la conferma in sentenza delle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori già emessi.
Nel caso in esame, le parti hanno due figli, uno maggiorenne e economicamente autosufficiente, e uno minorenne di anni 17 che vive ancora con la madre, essendosi il padre da mesi trasferito altrove. Il resistente ha mantenuto il rapporto con il figlio minore e si Per_1 occupa, in accordo con la madre, delle sue esigenze. In ragione di ciò, va confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
Il ragazzo, stante l'età, vedrà il padre quando lo desidera, ma comunque almeno due sere alla settimana con facoltà di pernotto. La casa va assegnata alla ricorrente che vive con la prole.
Tra le parti vi è una notevole differenza di reddito tra le parti, atteso che la ricorrente ha un reddito lordo annuo di circa € 37.000,00 lordi, mentre il resistente ha un reddito dichiarato che supera € 100.000,00 lordi annui;
inoltre, negli atti di causa vi è la prova dell'elevato tenore di vita della famiglia, fino al momento della cessazione della convivenza, caratterizzata da viaggi e acquisto di beni di lusso. Per tale ragione, come già previsto in via provvisoria, va disposto che il resistente verserà a titolo di contributo di mantenimento della moglie la somma di € 800,00, oltre Istat a decorrere dall'ottobre del 2024 e a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma di € 1000,00, oltre Istat a decorrere dall'ottobre del 2024.
Le spese di lite vanno compensate per intero, in ragione della natura della causa e del fatto che il resistente risulta avere adempiuto alle condizioni contenute nei provvedimenti provvisori già adottati.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DISPONE CHE
1. Il figlio minore della coppia resti collocato presso la madre a cui resta assegnata la casa familiare;
2. Il figlio, ormai diciassettenne, starà con il padre come indicato in parte motiva;
3. Il resistente verserà entro il 20 di ogni mese a titolo di contributo di mantenimento della moglie la somma di € 800,00, oltre Istat a decorrere dall'ottobre del 2024;
4. Il resistente verserà entro il 20 di ogni mese a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma di € 1000,00, oltre Istat a decorrere dall'ottobre del 2024
Compensa le spese di lite;
Livorno,04/06/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
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