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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1889/2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa, dall'Avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Golisciani (C.F. ed elett.te dom.to presso il suo studio in S. C.F._2
Giorgio a Cremano (NA), alla Piazza B. Tanucci n.2
PEC: Email_1
- Appellante
E
(già ), partita iva , in persona CP_1 CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3 con sede legale in Roma, via G. Perini n. 400/402 – PEC Email_2 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Gerardo Tolino (cod. fisc. e con lo stesso elettivamente C.F._3 domiciliata sul seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
Per comunicazioni: fax 0825/557329; pec: Email_4
- Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 63/2024 pubbl. il 06/01/2024
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2020 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro - poi integrato, su autorizzazione del Giudicante, ai sensi dell'art 164 co. 5 c.p.c. - l'appellante in epigrafe espose di aver lavorato alle dipendenze della presso l'unità locale sita in Casoria (NA) come CP_4 operatrice di call center, per 6 ore al giorno (dalle 11:00 alle 17:00) dal lunedì al venerdì, con un sabato lavorativo al mese, per due periodi distinti dal 01/09/2009 al 31/12/2011 e successivamente dal 01/01/2013 al 28/02/2015, allorquando era stata licenziata. Dedusse che:
- le mansioni erano state svolte in assenza di autonomia e consistevano in una mera attività di cd. “out bound” sostanziantesi nell'opera di contatto telefonico di potenziali clienti (indicati in apposite elencazioni che venivano preventivamente fornite ai lavoratori con specifiche indicazioni, provenienti dai “Team leader”) cui proporre la sottoscrizione di contratti, prodotti e/o servizi telefonici o la modifica di quelli già in essere con gli stessi, il tutto mediante la modalità del cd. “verbal ordering” (acquisizione consenso e relativa registrazione);
-tali mansioni rientravano nel V° livello del CCNL "Terziario Confcommercio – Call Center in Outsourcing";
-aveva percepito una retribuzione pari a 400,00 € al mese (retribuzione che rimaneva invariata anche nella fase iniziale del secondo periodo lavorativo, sino al mese di marzo dell'anno 2014 a decorrere dal quale iniziava a percepire un compenso diverso, come riportato nelle buste paga depositate in atti);
-non le erano mai stati corrisposti i compensi per straordinari, ferie, tredicesime mensilità, permessi non goduti e/o malattia, né il trattamento di fine rapporto al termine della sua attività lavorativa;
- era soggetta a controlli e direttive aziendali, come la scelta obbligata delle fasce orarie di lavoro, pause contingentate e supervisione dei team leader o assistenti di sala con necessità di giustificare ritardi e assenze. Concluse chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.; il diritto al riconoscimento della qualifica di lavoratrice call center di V livello come da CCNL Terziario Confcommercio “Call Center in Outsorcing”; la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive per il mancato riconoscimento del corretto inquadramento e di quanto spettante per ferie non godute, permessi e tredicesime non pagate e T.F.R., il tutto quantificato in complessivi € 54.516,37 di cui € 27.177,11 per la prima fase lavorativa (01.09.2009/31.12.2011) ed in € 27.339,26 per il secondo periodo lavorativo (01.01.2013/28.02.2015); con vittoria di spese. Instaurato il contradittorio, si costituì la società convenuta che contestò integralmente le richieste della ricorrente sostenendo che: la sig.ra non era Pt_1 una dipendente, ma una collaboratrice a progetto che operava con contratti autonomi e rinnovabili;
gli orari di lavoro non erano imposti, ma liberamente scelti
2 dalla ricorrente all'interno di fasce orarie stabilite dalla società e, a partire dall'anno 2012, la prenotazione delle postazioni di lavoro avveniva tramite un software aziendale chiamato E-POS, che consentiva ai collaboratori di selezionare in autonomia giorni e orari di attività; i team leader non avevano potere disciplinare né direttivo, ma fornivano solo supporto tecnico e commerciale;
la ricorrente non aveva l'obbligo di giustificare assenze o ritardi atteso che non era tenuta a rispettare un orario fisso, ma poteva decidere autonomamente quando eseguire la sua prestazione;
i compensi erano variabili e i versamenti contributivi effettuati nella Gestione Separata INPS come previsto per i contratti a progetto;
il rapporto di lavoro non si era concluso per licenziamento, ma per espressa volontà della ricorrente. Eccepì inoltre: l'inammissibilità del ricorso per mancanza di elementi concreti a supporto della subordinazione;
l'assenza degli indici caratterizzanti il livello professionale rivendicato, avendo la ricorrente omesso di effettuare il necessario raffronto tra le mansioni asseritamente espletate e quelle proprie dell'inquadramento di cui aveva chiesto il riconoscimento ai fini retributivi;
l'erroneità dei conteggi e la non debenza delle somme richieste a titolo di lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti previste per contratti di lavoro subordinato e non per contratti a progetto.
Espletata la prova testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettò il ricorso, ritenendo che l'istruttoria svolta non avesse offerto elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e che il rapporto lavorativo fosse, invece, inquadrabile come collaborazione a progetto. Ritenne il giudicante che non era stato provato che la società avesse esercitato un effettivo potere direttivo e disciplinare sulla lavoratrice e che alla stessa fosse riconosciuta una certa autonomia nello svolgimento della propria attività, seppur all'interno di fasce orarie prestabilite.
Con ricorso depositato in data 08.07.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la suindicata sentenza, lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali che non erano state ritenute idonee a comprovare la soggezione della ricorrente al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro per tutto il periodo dedotto in ricorso. Ha affermato che le prestazioni rese non potevano reputarsi riconducibili ad un “progetto”, come da contratti intervenuti dall'anno 2013. Inoltre, ha denunciato la presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l'omessa pronuncia relativa alla subordinata richiesta di applicabilità dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 ante riforma, che prevede, in caso di mancato rispetto dei requisiti formali del contratto a progetto, la conversione automatica in contratto subordinato. Ha concluso chiedendo accogliere la domanda e, previo riconoscimento delle circostanze fattuali e di diritto indicate in atti, dichiarata l'esistenza di valido
3 rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. e a tempo indeterminato – anche, nel caso, visto l'intervento della fattispecie di cui all'art. 69 comma 2 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 –
-condannare la società alla corresponsione, in suo favore, del complessivo importo di € 54.516,37;
-in via del tutto gradata, sempre previo riconoscimento, anche parziale, delle riferite circostanze fattuali e di diritto, condannare la resistente alla corresponsione del complessivo diverso importo eventualmente ritenuto congruo all'esito dell'espletata attività istruttoria in relazione alla quantità di lavoro svolto ed alla qualità delle mansioni effettivamente svolte;
, in via ancora più gradata e/o alternativa, in relazione al periodo lavorativo CP_5 con decorrenza 01.09.2009/31.12.2011 (indipendentemente dalla contestazione della data di cessazione del rapporto, retrodatata da controparte al 31.07.2011) riconoscere la ricorrenza dei presupposti di applicazione della disposizione di cui all'art. 69 comma 1 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003, con conseguente condanna, solo per tale unica fase, al complessivo pagamento di € 27.177,11. Vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituita parte appellata, che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato. 1.Per un ordinato iter motivazionale, deve rilevarsi preliminarmente che la parte ricorrente, in primo grado, aveva chiesto genericamente l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la società, sulla base delle modalità di fatto di esecuzione delle prestazioni, senza fare alcun riferimento alla forma (interinale) dei contratti in virtù dei quali le aveva rese;
nessuna argomentazione era stata volta con riguardo ad eventuali profili di illegittimo utilizzo di tali strumenti precari. La ricorrente, in ragione delle carenze di allegazioni, aveva depositato delle note integrative ex art. 164 co. 5 c.p.c..: né nel ricorso né nelle note integrative dello stesso (nei capi da 1 a 8, della premessa in fatto) aveva fatto riferimento alla forma contrattuale e, quindi, al tipo di rapporto intercorso con la società. Nè aveva argomentato sul fatto che lo strumento utilizzato celasse fraudolentemente un rapporto di carattere subordinato, per le caratteristiche effettive della prestazione resa ovvero in assenza di uno specifico progetto. La ricorrente si era limitata a riformulare – nelle note integrative – le proprie deduzioni, in conseguenza delle difese della convenuta società che aveva omesso di specificare gli indici del lavoro a progetto e di riferire in cosa consistessero gli specifici “progetti” oggetto dei contratti, quali fossero gli eventuali committenti esterni ed in cosa si materializzassero i “risultati” eventualmente richiesti.
4 Quindi aveva dichiarato, genericamente, che intendeva “far valere, previo accertamento che tra le parti intercorse rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. e a tempo indeterminato -atteso l'intervento della fattispecie di cui all'art. 69 comma 2 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 -, il proprio diritto alla retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, con riferimento all'art.2099 c.c., invocando l'applicazione al rapporto di lavoro in oggetto del CCNL per i lavoratori così come sopra individuato”. Poi “In relazione al periodo lavorativo con decorrenza 01.09.2009/31.12.2011”, sul rilievo che la difesa della convenuta società aveva “totalmente omesso di specificare in cosa consistessero gli specifici “progetti” oggetto dei fantomatici contratti caratterizzanti il periodo di riferimento, quali fossero gli eventuali committenti esterni ed in cosa si materializzassero i “risultati” eventualmente richiesti alla ricorrente”, la ricorrente aveva ritenuto che “l'evidenziata omissione” configurasse “l'indubitabile ricorrenza, sempre in relazione all'individuato arco temporale, dei presupposti di applicazione della disposizione di cui all'art. 69 comma 1 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003”. Nessuna chiara distinzione era stata prospettata, già in punto di fatto, tra il primo periodo (2009-2011) per il quale -in questo grado – la parte sostiene di non aver stipulato alcun contratto ed invoca l'applicazione della presunzione normativa del co. 1 dell'art. 69, ed il secondo (dal 2013) per il quale invece tali documenti risultano anche versati in atti, da parte resistente, ed era necessario l'accertamento di fatto degli indici della subordinazione agli effetti del co. 2 del cit. art. 69. Difettava poi ogni argomentazione in diritto pertinente alla fattispecie controversa, con riguardo ai presupposti applicativi delle citate norme, per ciascuno dei periodi esame. In questa fase, la parte ha ulteriormente modificato ed arricchito la prospettazione di primo grado dalla quale neppure si evinceva che il rapporto fosse stato formalizzato, per il periodo dal 2013, mediante contratto a progetto;
per la prima volta in questo grado si è lamentata della mancata sottoscrizione di analogo contratto per il periodo 2009-2011 (invocando – con il secondo motivo di gravame- l'applicazione della presunzione di cui all'art. 69 D.Lgs.276/2003). Tanto premesso, possono esaminarsi le doglianze. 2. Con il primo motivo di appello la lavoratrice ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, insistendo sulla sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Al riguardo, soltanto nell'atto di appello la parte ha richiamato e posto a fondamento della pretesa, con chiarezza, l'art. 61 del d.lgs. 276/2003 a norma del quale le “collaborazioni coordinate e continuative”, al fine di essere considerate tali, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro (o fasi di esso). Quindi ha svolto, per la prima volta, argomentazioni sull'effettività del progetto e sulla mancanza delle caratteristiche proprie di questo schema
5 contrattuale nell'effettiva esecuzione delle prestazioni della connotate Pt_1 piuttosto dai requisiti della subordinazione, con la conseguenza della trasformazione del rapporto (v. art. 69 D. Lgs. 276/2003 co. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti….”). Del resto deve sottolinearsi che la documentazione rilevante non era stata neppure prodotta, risultando i contratti a progetto (quelli stipulati dal 2013) disponibili soltanto nella produzione di parte resistente. 3.In ogni caso la valutazione della prova orale non ha offerto elementi di conforto alla tesi della subordinazione. Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che parte ricorrente abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della resistente per tutto il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare. Secondo il riparto degli oneri incombeva sulla lavoratrice fornire la prova dell'effettività del rapporto, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione;
nella specie dimostrare che le concrete modalità della prestazione lavorativa fossero sussumibili non già nello schema dei contratti di collaborazioni a progetto, ma piuttosto in quello della subordinazione La deposizione resa dall'unica testimone di parte ricorrente, , Testimone_1 conformemente a quanto ritenuto dal primo Giudice, risulta estremamente generica e lacunosa, senza elementi concreti idonei a dimostrare l'assoggettamento della ad un effettivo potere direttivo e disciplinare della società. Pt_1
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'atto di appello, per sostenere le ragioni della lavoratrice la teste ha dichiarato di aver lavorato nella società solo per 4 mesi nel 2011: pertanto la sua esperienza non può essere generalizzata ed estesa con riferimento all'intero periodo lavorativo della ricorrente;
inoltre, la stessa pur confermando che i lavoratori erano monitorati dai team leader, ha riferito che la retribuzione non era fissa, ma variabile e dipendente dai contratti conclusi, evidenziando un elemento tipico della collaborazione autonoma. Sulle ferie non ha potuto riferire perché era andata via prima del periodo estivo.
6 Si tratta di dichiarazioni parziali rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso, rimaste anche del tutto isolate, atteso che in corso di causa la ricorrente ha rinunciato all'escussione del secondo teste indicato;
sono risultate poi smentite dalle testimonianze di parte resistente rese da e Testimone_2 Tes_3
, i quali hanno confermato che la ricorrente aveva lavorato con contratti a
[...] progetto e che i collaboratori della operavano con piena autonomia CP_4 nella scelta delle fasce orarie e delle giornate lavorative, senza obblighi di presenza fissi né vincoli stringenti imposti dal datore di lavoro. Hanno riferito, inoltre, che fino al 2012, comunicavano all'assistente di sala le disponibilità e le fasce orarie e che tale autonomia, a partire dall'anno 2012, era stata ulteriormente rafforzata dall'introduzione di un software di prenotazione telematica della prestazione lavorativa (E-POS) che consentiva ai lavoratori di scegliere liberamente postazione e fascia oraria, senza alcuna ingerenza aziendale. Le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente appaiono dettagliate ed intrinsecamente coerenti, tra di loro concordanti e confortate dalla documentazione aziendale e da riferimenti ad elementi oggettivi, come l'utilizzo del software E-POS per la prenotazione delle fasce orarie, a dimostrazione della flessibilità e autonomia operativa dei collaboratori. A confutazione di quanto eccepito da parte appellante, tali deposizioni sono da ritenersi anche particolarmente attendibili, sia per il ruolo rivestito sia per la lunga esperienza di lavoro, diretta e continuativa all'interno dell'azienda. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la teste , Testimone_3 avendo svolto all'epoca dei fatti mansioni di supervisore, ha avuto conoscenza diretta di tutta la concreta attività svolta dagli operatori, rivelando che la ricorrente programmava il tempo da impiegare per la prestazione. Così come qualificata è da considerarsi la deposizione del teste Tes_2
inizialmente impiegato nella società con contratti a progetto e
[...] successivamente con mansioni di assistente a tempo indeterminato, il quale ha riferito che i lavoratori, oltre a poter scegliere le fasce orarie, potevano abbandonare la postazione senza autorizzazione diretta e che non vi era un controllo stringente sulle modalità di esecuzione della prestazione, ma solo un coordinamento generale da parte dei team leader. Questi ultimi intervenivano inoltre per fornire assistenza quando gli operatori in difficoltà li interpellavano, confermando l'assenza di un controllo assimilabile a quello tipico della subordinazione. La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa era quindi caratterizzata da flessibilità, con una certa libertà nell'organizzazione della propria prestazione. Inoltre, non emergono elementi concreti comprovanti un vincolo gerarchico rigido, essendo le direttive impartite dai team leader riconducibili ad una mera attività di coordinamento piuttosto che ad un vero e proprio potere direttivo e disciplinare. Le stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente in interrogatorio formale risultano smentite dalla documentazione in atti, in quanto la stessa aveva affermato di non aver mai sottoscritto alcun contratto, laddove invece quelli versati in atti dalla resistente recano la sua firma, mai disconosciuta.
7 Sussistono, quindi, tutti quegli elementi che la dottrina e la giurisprudenza individuano ai fini della valutazione di una testimonianza come sufficiente a formare un compiuto, positivo convincimento istruttorio, ossia la attendibilità dei testi e la coerenza e credibilità delle deposizioni, nella specie, rese dai due testi escussi per parte resistente, in parte convergenti anche con quanto dichiarato dalla teste della stessa ricorrente. Ed infatti quest'ultima non ha offerto elementi significativi di conferma della tesi attorea. Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Nella specie il Tribunale, con argomentazione immune da censure, ha compiutamente esposte le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore credibilità ed attendibilità e, quindi, preponderante valenza probatoria alle testimonianze rese dai due testi escussi per parte resistente rispetto alla unica deposizione resa per parte ricorrente. E tale giudizio viene pienamente condiviso dal Collegio. Può dunque affermarsi, con apprezzamento sovrapponibile a quello già espresso dal giudice di prima istanza, che dalla istruttoria svolta in prime cure è emersa l'autonomia operativa della ricorrente con possibilità di scegliere fasce orarie e giorni di attività, la flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa e l'assenza di un rigido controllo aziendale;
i Team leader fungevano da meri supervisori e assistenti tecnici e le loro direttive erano esclusivamente funzionali all'organizzazione del lavoro senza esercizio di poteri sanzionatori o disciplinari. Inoltre, va considerata la natura variabile del compenso del tutto incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato previsto dall'art. 2094 c.c. In conclusione, non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa. Infatti l'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto
8 e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le
“ stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009). 5.Va disatteso anche il secondo motivo di appello riguardante l'omessa pronuncia relativa alla subordinata richiesta di applicabilità dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 ante riforma, che prevede, in caso di mancato rispetto dei requisiti formali del contratto a progetto, la conversione automatica in contratto subordinato. L'art. 69 cit. rubricato “Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto”, nella formulazione di interesse ratione temporis prevedeva che:
“1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. Parte appellante - sostenendo che la difesa della convenuta società aveva omesso di specificare gli indici del lavoro a progetto e di riferire in cosa consistessero gli specifici “progetti” oggetto dei contratti, quali fossero gli eventuali committenti esterni ed in cosa si materializzassero i “risultati” eventualmente richiesti - ha invocato la presunzione di subordinazione di cui all'art. 69 comma 1 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003, con riferimento al periodo lavorativo 01.09.2009/31.12.2011. La parte ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale con riguardo alla domanda “formalmente avanzata in via gradata” di riconoscimento della violazione del disposto delle richiamate norme, con contestuale configurarsi, nel caso in oggetto, e con esclusiva afferenza al periodo lavorativo 01.09.2009/31.12.2011, di un rapporto di lavoro subordinato per tali ragioni.
9 Sul punto, osserva il Collegio – alla luce di quanto esposto in premessa in merito alle modifiche ed integrazioni apportate in corso di causa alla prospettazione originaria- che la domanda di accertamento in questione non era stata formulata nell'atto introduttivo del primo grado;
le note integrative ex art. 164 co. 5 c.p.c. erano state predisposte a fronte delle difese spiegate dalla controparte, introducendo – nelle deduzioni conclusive – il riferimento alle fattispecie di cui al citato art.69. Per quanto di interesse in relazione al secondo motivo, rileva il collegio che nelle note integrative la parte ricorrente aveva stigmatizzato la posizione della difesa della convenuta società, asseritamente omissiva con riguardo all'indicazione degli specifici contenuti dei “progetti” oggetto dei contratti caratterizzanti il periodo di riferimento (2009-2011), per dedurne – con formula meramente assertiva -
“l'indubitabile ricorrenza ……dei presupposti di applicazione della disposizione di cui all'art. 69 comma 1 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003”. La questione dell'inesistenza del progetto per mancata sottoscrizione del lavoratore non risulta quindi essere stata introdotta nel contraddittorio in maniera rituale, in primo grado. L'impostazione, carente e poco chiara nelle allegazioni, era viziata anche per il tono assertivo della pretesa, non sorretta da argomentazioni in fatto ed in diritto, oltre che con riguardo al riparto degli oneri, incombendo sulla ricorrente la deduzione dell'assenza di uno specifico progetto (o addirittura del contratto a progetto) e la prova delle circostanze fondanti il suo preteso diritto, per la violazione della normativa citata. Peraltro mentre l'assenza o la genericità del progetto nel contratto formalmente stipulato rileverebbero ai fini della invocata presunzione legale, diverso è il caso – come sembrerebbe nella fattispecie, per il primo periodo - dello svolgimento di fatto delle prestazioni con carattere di subordinazione, in totale assenza di contratto. L'art. 62 D.Lgs cit. infatti ne richiede la stipula in forma scritta e prescrive l'indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 332 del 2018). Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alle domande di pagamento di differenze retributive e delle altre spettanze economiche rivendicate in base alla pretesa natura subordinata del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM 147/2022.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 10
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.997,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Gerardo Tolino;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
11
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1889/2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa, dall'Avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Golisciani (C.F. ed elett.te dom.to presso il suo studio in S. C.F._2
Giorgio a Cremano (NA), alla Piazza B. Tanucci n.2
PEC: Email_1
- Appellante
E
(già ), partita iva , in persona CP_1 CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3 con sede legale in Roma, via G. Perini n. 400/402 – PEC Email_2 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Gerardo Tolino (cod. fisc. e con lo stesso elettivamente C.F._3 domiciliata sul seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
Per comunicazioni: fax 0825/557329; pec: Email_4
- Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 63/2024 pubbl. il 06/01/2024
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2020 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro - poi integrato, su autorizzazione del Giudicante, ai sensi dell'art 164 co. 5 c.p.c. - l'appellante in epigrafe espose di aver lavorato alle dipendenze della presso l'unità locale sita in Casoria (NA) come CP_4 operatrice di call center, per 6 ore al giorno (dalle 11:00 alle 17:00) dal lunedì al venerdì, con un sabato lavorativo al mese, per due periodi distinti dal 01/09/2009 al 31/12/2011 e successivamente dal 01/01/2013 al 28/02/2015, allorquando era stata licenziata. Dedusse che:
- le mansioni erano state svolte in assenza di autonomia e consistevano in una mera attività di cd. “out bound” sostanziantesi nell'opera di contatto telefonico di potenziali clienti (indicati in apposite elencazioni che venivano preventivamente fornite ai lavoratori con specifiche indicazioni, provenienti dai “Team leader”) cui proporre la sottoscrizione di contratti, prodotti e/o servizi telefonici o la modifica di quelli già in essere con gli stessi, il tutto mediante la modalità del cd. “verbal ordering” (acquisizione consenso e relativa registrazione);
-tali mansioni rientravano nel V° livello del CCNL "Terziario Confcommercio – Call Center in Outsourcing";
-aveva percepito una retribuzione pari a 400,00 € al mese (retribuzione che rimaneva invariata anche nella fase iniziale del secondo periodo lavorativo, sino al mese di marzo dell'anno 2014 a decorrere dal quale iniziava a percepire un compenso diverso, come riportato nelle buste paga depositate in atti);
-non le erano mai stati corrisposti i compensi per straordinari, ferie, tredicesime mensilità, permessi non goduti e/o malattia, né il trattamento di fine rapporto al termine della sua attività lavorativa;
- era soggetta a controlli e direttive aziendali, come la scelta obbligata delle fasce orarie di lavoro, pause contingentate e supervisione dei team leader o assistenti di sala con necessità di giustificare ritardi e assenze. Concluse chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.; il diritto al riconoscimento della qualifica di lavoratrice call center di V livello come da CCNL Terziario Confcommercio “Call Center in Outsorcing”; la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive per il mancato riconoscimento del corretto inquadramento e di quanto spettante per ferie non godute, permessi e tredicesime non pagate e T.F.R., il tutto quantificato in complessivi € 54.516,37 di cui € 27.177,11 per la prima fase lavorativa (01.09.2009/31.12.2011) ed in € 27.339,26 per il secondo periodo lavorativo (01.01.2013/28.02.2015); con vittoria di spese. Instaurato il contradittorio, si costituì la società convenuta che contestò integralmente le richieste della ricorrente sostenendo che: la sig.ra non era Pt_1 una dipendente, ma una collaboratrice a progetto che operava con contratti autonomi e rinnovabili;
gli orari di lavoro non erano imposti, ma liberamente scelti
2 dalla ricorrente all'interno di fasce orarie stabilite dalla società e, a partire dall'anno 2012, la prenotazione delle postazioni di lavoro avveniva tramite un software aziendale chiamato E-POS, che consentiva ai collaboratori di selezionare in autonomia giorni e orari di attività; i team leader non avevano potere disciplinare né direttivo, ma fornivano solo supporto tecnico e commerciale;
la ricorrente non aveva l'obbligo di giustificare assenze o ritardi atteso che non era tenuta a rispettare un orario fisso, ma poteva decidere autonomamente quando eseguire la sua prestazione;
i compensi erano variabili e i versamenti contributivi effettuati nella Gestione Separata INPS come previsto per i contratti a progetto;
il rapporto di lavoro non si era concluso per licenziamento, ma per espressa volontà della ricorrente. Eccepì inoltre: l'inammissibilità del ricorso per mancanza di elementi concreti a supporto della subordinazione;
l'assenza degli indici caratterizzanti il livello professionale rivendicato, avendo la ricorrente omesso di effettuare il necessario raffronto tra le mansioni asseritamente espletate e quelle proprie dell'inquadramento di cui aveva chiesto il riconoscimento ai fini retributivi;
l'erroneità dei conteggi e la non debenza delle somme richieste a titolo di lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti previste per contratti di lavoro subordinato e non per contratti a progetto.
Espletata la prova testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettò il ricorso, ritenendo che l'istruttoria svolta non avesse offerto elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e che il rapporto lavorativo fosse, invece, inquadrabile come collaborazione a progetto. Ritenne il giudicante che non era stato provato che la società avesse esercitato un effettivo potere direttivo e disciplinare sulla lavoratrice e che alla stessa fosse riconosciuta una certa autonomia nello svolgimento della propria attività, seppur all'interno di fasce orarie prestabilite.
Con ricorso depositato in data 08.07.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la suindicata sentenza, lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali che non erano state ritenute idonee a comprovare la soggezione della ricorrente al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro per tutto il periodo dedotto in ricorso. Ha affermato che le prestazioni rese non potevano reputarsi riconducibili ad un “progetto”, come da contratti intervenuti dall'anno 2013. Inoltre, ha denunciato la presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l'omessa pronuncia relativa alla subordinata richiesta di applicabilità dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 ante riforma, che prevede, in caso di mancato rispetto dei requisiti formali del contratto a progetto, la conversione automatica in contratto subordinato. Ha concluso chiedendo accogliere la domanda e, previo riconoscimento delle circostanze fattuali e di diritto indicate in atti, dichiarata l'esistenza di valido
3 rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. e a tempo indeterminato – anche, nel caso, visto l'intervento della fattispecie di cui all'art. 69 comma 2 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 –
-condannare la società alla corresponsione, in suo favore, del complessivo importo di € 54.516,37;
-in via del tutto gradata, sempre previo riconoscimento, anche parziale, delle riferite circostanze fattuali e di diritto, condannare la resistente alla corresponsione del complessivo diverso importo eventualmente ritenuto congruo all'esito dell'espletata attività istruttoria in relazione alla quantità di lavoro svolto ed alla qualità delle mansioni effettivamente svolte;
, in via ancora più gradata e/o alternativa, in relazione al periodo lavorativo CP_5 con decorrenza 01.09.2009/31.12.2011 (indipendentemente dalla contestazione della data di cessazione del rapporto, retrodatata da controparte al 31.07.2011) riconoscere la ricorrenza dei presupposti di applicazione della disposizione di cui all'art. 69 comma 1 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003, con conseguente condanna, solo per tale unica fase, al complessivo pagamento di € 27.177,11. Vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituita parte appellata, che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato. 1.Per un ordinato iter motivazionale, deve rilevarsi preliminarmente che la parte ricorrente, in primo grado, aveva chiesto genericamente l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la società, sulla base delle modalità di fatto di esecuzione delle prestazioni, senza fare alcun riferimento alla forma (interinale) dei contratti in virtù dei quali le aveva rese;
nessuna argomentazione era stata volta con riguardo ad eventuali profili di illegittimo utilizzo di tali strumenti precari. La ricorrente, in ragione delle carenze di allegazioni, aveva depositato delle note integrative ex art. 164 co. 5 c.p.c..: né nel ricorso né nelle note integrative dello stesso (nei capi da 1 a 8, della premessa in fatto) aveva fatto riferimento alla forma contrattuale e, quindi, al tipo di rapporto intercorso con la società. Nè aveva argomentato sul fatto che lo strumento utilizzato celasse fraudolentemente un rapporto di carattere subordinato, per le caratteristiche effettive della prestazione resa ovvero in assenza di uno specifico progetto. La ricorrente si era limitata a riformulare – nelle note integrative – le proprie deduzioni, in conseguenza delle difese della convenuta società che aveva omesso di specificare gli indici del lavoro a progetto e di riferire in cosa consistessero gli specifici “progetti” oggetto dei contratti, quali fossero gli eventuali committenti esterni ed in cosa si materializzassero i “risultati” eventualmente richiesti.
4 Quindi aveva dichiarato, genericamente, che intendeva “far valere, previo accertamento che tra le parti intercorse rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. e a tempo indeterminato -atteso l'intervento della fattispecie di cui all'art. 69 comma 2 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 -, il proprio diritto alla retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, con riferimento all'art.2099 c.c., invocando l'applicazione al rapporto di lavoro in oggetto del CCNL per i lavoratori così come sopra individuato”. Poi “In relazione al periodo lavorativo con decorrenza 01.09.2009/31.12.2011”, sul rilievo che la difesa della convenuta società aveva “totalmente omesso di specificare in cosa consistessero gli specifici “progetti” oggetto dei fantomatici contratti caratterizzanti il periodo di riferimento, quali fossero gli eventuali committenti esterni ed in cosa si materializzassero i “risultati” eventualmente richiesti alla ricorrente”, la ricorrente aveva ritenuto che “l'evidenziata omissione” configurasse “l'indubitabile ricorrenza, sempre in relazione all'individuato arco temporale, dei presupposti di applicazione della disposizione di cui all'art. 69 comma 1 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003”. Nessuna chiara distinzione era stata prospettata, già in punto di fatto, tra il primo periodo (2009-2011) per il quale -in questo grado – la parte sostiene di non aver stipulato alcun contratto ed invoca l'applicazione della presunzione normativa del co. 1 dell'art. 69, ed il secondo (dal 2013) per il quale invece tali documenti risultano anche versati in atti, da parte resistente, ed era necessario l'accertamento di fatto degli indici della subordinazione agli effetti del co. 2 del cit. art. 69. Difettava poi ogni argomentazione in diritto pertinente alla fattispecie controversa, con riguardo ai presupposti applicativi delle citate norme, per ciascuno dei periodi esame. In questa fase, la parte ha ulteriormente modificato ed arricchito la prospettazione di primo grado dalla quale neppure si evinceva che il rapporto fosse stato formalizzato, per il periodo dal 2013, mediante contratto a progetto;
per la prima volta in questo grado si è lamentata della mancata sottoscrizione di analogo contratto per il periodo 2009-2011 (invocando – con il secondo motivo di gravame- l'applicazione della presunzione di cui all'art. 69 D.Lgs.276/2003). Tanto premesso, possono esaminarsi le doglianze. 2. Con il primo motivo di appello la lavoratrice ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, insistendo sulla sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Al riguardo, soltanto nell'atto di appello la parte ha richiamato e posto a fondamento della pretesa, con chiarezza, l'art. 61 del d.lgs. 276/2003 a norma del quale le “collaborazioni coordinate e continuative”, al fine di essere considerate tali, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro (o fasi di esso). Quindi ha svolto, per la prima volta, argomentazioni sull'effettività del progetto e sulla mancanza delle caratteristiche proprie di questo schema
5 contrattuale nell'effettiva esecuzione delle prestazioni della connotate Pt_1 piuttosto dai requisiti della subordinazione, con la conseguenza della trasformazione del rapporto (v. art. 69 D. Lgs. 276/2003 co. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti….”). Del resto deve sottolinearsi che la documentazione rilevante non era stata neppure prodotta, risultando i contratti a progetto (quelli stipulati dal 2013) disponibili soltanto nella produzione di parte resistente. 3.In ogni caso la valutazione della prova orale non ha offerto elementi di conforto alla tesi della subordinazione. Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che parte ricorrente abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della resistente per tutto il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare. Secondo il riparto degli oneri incombeva sulla lavoratrice fornire la prova dell'effettività del rapporto, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione;
nella specie dimostrare che le concrete modalità della prestazione lavorativa fossero sussumibili non già nello schema dei contratti di collaborazioni a progetto, ma piuttosto in quello della subordinazione La deposizione resa dall'unica testimone di parte ricorrente, , Testimone_1 conformemente a quanto ritenuto dal primo Giudice, risulta estremamente generica e lacunosa, senza elementi concreti idonei a dimostrare l'assoggettamento della ad un effettivo potere direttivo e disciplinare della società. Pt_1
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'atto di appello, per sostenere le ragioni della lavoratrice la teste ha dichiarato di aver lavorato nella società solo per 4 mesi nel 2011: pertanto la sua esperienza non può essere generalizzata ed estesa con riferimento all'intero periodo lavorativo della ricorrente;
inoltre, la stessa pur confermando che i lavoratori erano monitorati dai team leader, ha riferito che la retribuzione non era fissa, ma variabile e dipendente dai contratti conclusi, evidenziando un elemento tipico della collaborazione autonoma. Sulle ferie non ha potuto riferire perché era andata via prima del periodo estivo.
6 Si tratta di dichiarazioni parziali rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso, rimaste anche del tutto isolate, atteso che in corso di causa la ricorrente ha rinunciato all'escussione del secondo teste indicato;
sono risultate poi smentite dalle testimonianze di parte resistente rese da e Testimone_2 Tes_3
, i quali hanno confermato che la ricorrente aveva lavorato con contratti a
[...] progetto e che i collaboratori della operavano con piena autonomia CP_4 nella scelta delle fasce orarie e delle giornate lavorative, senza obblighi di presenza fissi né vincoli stringenti imposti dal datore di lavoro. Hanno riferito, inoltre, che fino al 2012, comunicavano all'assistente di sala le disponibilità e le fasce orarie e che tale autonomia, a partire dall'anno 2012, era stata ulteriormente rafforzata dall'introduzione di un software di prenotazione telematica della prestazione lavorativa (E-POS) che consentiva ai lavoratori di scegliere liberamente postazione e fascia oraria, senza alcuna ingerenza aziendale. Le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente appaiono dettagliate ed intrinsecamente coerenti, tra di loro concordanti e confortate dalla documentazione aziendale e da riferimenti ad elementi oggettivi, come l'utilizzo del software E-POS per la prenotazione delle fasce orarie, a dimostrazione della flessibilità e autonomia operativa dei collaboratori. A confutazione di quanto eccepito da parte appellante, tali deposizioni sono da ritenersi anche particolarmente attendibili, sia per il ruolo rivestito sia per la lunga esperienza di lavoro, diretta e continuativa all'interno dell'azienda. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la teste , Testimone_3 avendo svolto all'epoca dei fatti mansioni di supervisore, ha avuto conoscenza diretta di tutta la concreta attività svolta dagli operatori, rivelando che la ricorrente programmava il tempo da impiegare per la prestazione. Così come qualificata è da considerarsi la deposizione del teste Tes_2
inizialmente impiegato nella società con contratti a progetto e
[...] successivamente con mansioni di assistente a tempo indeterminato, il quale ha riferito che i lavoratori, oltre a poter scegliere le fasce orarie, potevano abbandonare la postazione senza autorizzazione diretta e che non vi era un controllo stringente sulle modalità di esecuzione della prestazione, ma solo un coordinamento generale da parte dei team leader. Questi ultimi intervenivano inoltre per fornire assistenza quando gli operatori in difficoltà li interpellavano, confermando l'assenza di un controllo assimilabile a quello tipico della subordinazione. La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa era quindi caratterizzata da flessibilità, con una certa libertà nell'organizzazione della propria prestazione. Inoltre, non emergono elementi concreti comprovanti un vincolo gerarchico rigido, essendo le direttive impartite dai team leader riconducibili ad una mera attività di coordinamento piuttosto che ad un vero e proprio potere direttivo e disciplinare. Le stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente in interrogatorio formale risultano smentite dalla documentazione in atti, in quanto la stessa aveva affermato di non aver mai sottoscritto alcun contratto, laddove invece quelli versati in atti dalla resistente recano la sua firma, mai disconosciuta.
7 Sussistono, quindi, tutti quegli elementi che la dottrina e la giurisprudenza individuano ai fini della valutazione di una testimonianza come sufficiente a formare un compiuto, positivo convincimento istruttorio, ossia la attendibilità dei testi e la coerenza e credibilità delle deposizioni, nella specie, rese dai due testi escussi per parte resistente, in parte convergenti anche con quanto dichiarato dalla teste della stessa ricorrente. Ed infatti quest'ultima non ha offerto elementi significativi di conferma della tesi attorea. Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Nella specie il Tribunale, con argomentazione immune da censure, ha compiutamente esposte le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore credibilità ed attendibilità e, quindi, preponderante valenza probatoria alle testimonianze rese dai due testi escussi per parte resistente rispetto alla unica deposizione resa per parte ricorrente. E tale giudizio viene pienamente condiviso dal Collegio. Può dunque affermarsi, con apprezzamento sovrapponibile a quello già espresso dal giudice di prima istanza, che dalla istruttoria svolta in prime cure è emersa l'autonomia operativa della ricorrente con possibilità di scegliere fasce orarie e giorni di attività, la flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa e l'assenza di un rigido controllo aziendale;
i Team leader fungevano da meri supervisori e assistenti tecnici e le loro direttive erano esclusivamente funzionali all'organizzazione del lavoro senza esercizio di poteri sanzionatori o disciplinari. Inoltre, va considerata la natura variabile del compenso del tutto incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato previsto dall'art. 2094 c.c. In conclusione, non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa. Infatti l'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto
8 e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le
“ stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009). 5.Va disatteso anche il secondo motivo di appello riguardante l'omessa pronuncia relativa alla subordinata richiesta di applicabilità dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 ante riforma, che prevede, in caso di mancato rispetto dei requisiti formali del contratto a progetto, la conversione automatica in contratto subordinato. L'art. 69 cit. rubricato “Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto”, nella formulazione di interesse ratione temporis prevedeva che:
“1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. Parte appellante - sostenendo che la difesa della convenuta società aveva omesso di specificare gli indici del lavoro a progetto e di riferire in cosa consistessero gli specifici “progetti” oggetto dei contratti, quali fossero gli eventuali committenti esterni ed in cosa si materializzassero i “risultati” eventualmente richiesti - ha invocato la presunzione di subordinazione di cui all'art. 69 comma 1 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003, con riferimento al periodo lavorativo 01.09.2009/31.12.2011. La parte ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale con riguardo alla domanda “formalmente avanzata in via gradata” di riconoscimento della violazione del disposto delle richiamate norme, con contestuale configurarsi, nel caso in oggetto, e con esclusiva afferenza al periodo lavorativo 01.09.2009/31.12.2011, di un rapporto di lavoro subordinato per tali ragioni.
9 Sul punto, osserva il Collegio – alla luce di quanto esposto in premessa in merito alle modifiche ed integrazioni apportate in corso di causa alla prospettazione originaria- che la domanda di accertamento in questione non era stata formulata nell'atto introduttivo del primo grado;
le note integrative ex art. 164 co. 5 c.p.c. erano state predisposte a fronte delle difese spiegate dalla controparte, introducendo – nelle deduzioni conclusive – il riferimento alle fattispecie di cui al citato art.69. Per quanto di interesse in relazione al secondo motivo, rileva il collegio che nelle note integrative la parte ricorrente aveva stigmatizzato la posizione della difesa della convenuta società, asseritamente omissiva con riguardo all'indicazione degli specifici contenuti dei “progetti” oggetto dei contratti caratterizzanti il periodo di riferimento (2009-2011), per dedurne – con formula meramente assertiva -
“l'indubitabile ricorrenza ……dei presupposti di applicazione della disposizione di cui all'art. 69 comma 1 D. Lgs n. 276 del 10.09.2003”. La questione dell'inesistenza del progetto per mancata sottoscrizione del lavoratore non risulta quindi essere stata introdotta nel contraddittorio in maniera rituale, in primo grado. L'impostazione, carente e poco chiara nelle allegazioni, era viziata anche per il tono assertivo della pretesa, non sorretta da argomentazioni in fatto ed in diritto, oltre che con riguardo al riparto degli oneri, incombendo sulla ricorrente la deduzione dell'assenza di uno specifico progetto (o addirittura del contratto a progetto) e la prova delle circostanze fondanti il suo preteso diritto, per la violazione della normativa citata. Peraltro mentre l'assenza o la genericità del progetto nel contratto formalmente stipulato rileverebbero ai fini della invocata presunzione legale, diverso è il caso – come sembrerebbe nella fattispecie, per il primo periodo - dello svolgimento di fatto delle prestazioni con carattere di subordinazione, in totale assenza di contratto. L'art. 62 D.Lgs cit. infatti ne richiede la stipula in forma scritta e prescrive l'indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 332 del 2018). Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alle domande di pagamento di differenze retributive e delle altre spettanze economiche rivendicate in base alla pretesa natura subordinata del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM 147/2022.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 10
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.997,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Gerardo Tolino;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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