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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 829 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. FAIOCCO MICHELA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FAIOCCO MICHELA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
13.10.2001 in Quiliano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Quiliano
al numero 13, parte I, anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quiliano
di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, così giudicare:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto tra i signori e in CP_1 Parte_1
data 13 ottobre 2001 in Quiliano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Quiliano (SV), Atto n. 13, Parte 1, anno 2001; 2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quiliano (SV), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
3. i tre figli sono tutti maggiorenni, anche se non ancora economicamente autosufficienti, e concorderanno direttamente con i genitori i tempi di permanenza, di collocazione e di visita presso di essi;
4. il signor corrisponderà alla IG , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento ordinario dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, la somma complessiva di €.850,00 (leggasi Euro ottocentocinquanta/00) mensili, pari ad €.283,33 per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario. Detto
importo sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
5. il signor corrisponderà alla IG il 50% delle spese straordinarie Parte_1 CP_1
sostenute per i figli e di cui alle linee guida indicate dal Tribunale di Savona, così individuate:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corso di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo,
spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento,
spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante erogati dal
SSN, accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia), interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte, cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti, dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.),
spese sanitarie urgenti;
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante, interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie viene pattuito che per quelle che richiedono il preventivo accordo, il genitore dovrà comunicare all'altro l'ipotesi di spesa (con messaggistica whatsapp) e l'altro dovrà comunicare il proprio assenso e/o dissenso motivato (sempre con la stessa modalità) nei successivi 15 giorni. Il genitore che affronterà la spesa senza il preventivo accordo se ne farà integralmente carico e non potrà ripetere dall'altro il 50%;
6. la IG ed il signor si dichiarano economicamente autosufficienti e CP_1 Parte_1
rinunciano, uno nei confronti dell'altro, alla richiesta di assegno di divorzio;
7. con l'esatto adempimento di quanto previsto, le parti dichiarano di avere definito le questioni pendenti e che nulla reciprocamente hanno a che pretendere uno nei confronti dell'altro, a qualunque titolo e/o ragione e/o causa, rimossa e rinunciata ogni riserva sul punto;
8. le parti dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano, fin da ora, alla impugnazione della sentenza emananda, conforme alle condizioni congiuntamente concordate, autorizzando il comune difensore ad effettuare la suddetta dichiarazione e vi prestano, fin da ora, acquiescenza;
9. le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo