TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5941/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Burato (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Daniele Accebbi (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni dell'attore: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Sandrigo (VI) il 25.06.1988 tra i SIg.ri e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto presso il Comune di Sandrigo (VI), Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A n. 20 anno 1988, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sandrigo (VI) di annotare pagina 1 di 6 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa per i motivi meglio specificati nel ricorso introduttivo.
3) Rigettare la domanda di declaratoria di improcedibilità proprosta in via principale dalla SI.ra
per i motivi sopra esposti. Controparte_1
4) Rigettare le domande aventi per oggetto il contributo per il mantenimento della convenuta e della
R_ GL , proposte dalla SI.ra in via subordinata, per i motivi sopra esposti.” CP_1
Conclusioni della convenuta: “In via preliminare/principale:
- Dichiararsi improcedibile l'avversa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SI.ri e in ragione della riconciliazione delle parti successiva alla Pt_1 CP_1
pronuncia di separazione, attesi gli esiti delle prove testimoniali all'uopo raccolte;
- Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di lite, oltre accessori di legge;
Nella denegata e non creduta ipotesi/in via subordinata:
- Rimettersi la causa in istruttoria per la prosecuzione della stessa, giusta riserva assunta sul punto dal
G.I. nell'ordinanza di ammissione prove, per l'accoglimento delle domande già svolte (assegno R_ divorzile in favore della SI.ra , avendo la GL raggiunto l'autosufficienza economica ed CP_1
essendo stato revocato il contributo al mantenimento in suo favore da parte del padre in sede di provvedimenti provvisori).
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 29.11.2023 l'attore, premesso di aver contratto il 25.6.1988 matrimonio concordatario con la convenuta in Sandrigo (VI), il giorno 25.6.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 20, parte II serie A dell'anno 1988, che dall'unione erano nate le R_ IG (23.7.1990) e (23.5.1996) entrambe maggiorenni ed autosufficienti, deduceva che i R_2
coniugi si erano separati consensualmente a seguito di comparizione dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Vicenza in data 5.6.2018, con decreto di omologa in data 25.6.2018.
Rappresentava che in adempimento a quanto previsto in sede di separazione, il 6.3.2020 aveva trasferito alla moglie la proprietà superficiaria per novantanove anni (a decorrere dal 1981) della casa coniugale sita in Vicenza Via Giuriato n. 7, con l'obbligo di “accollarsi tutti i costi e le spese che dovranno essere sostenute per il riscatto della proprietà superficiaria dal Comune di Vicenza”.
Rappresentava di essere socio unico nonché amministratore della ISNG s.r.l. e di NTL s.r.l. avente ad oggetto l'identificazione automatica in radiofrequenza e che la fosse insegnante di ruolo di CP_1
pagina 2 di 6 scuola secondaria. R_ Assumendo il raggiungimento dell'autosufficienza da parte di , riassunte le condizioni economiche delle parti, osservato che a suo avviso non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ma di essere disposto a riconoscere, a mero titolo conciliativo, un assegno mensile di
€ 300,00, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi l'obbligo a suo carico del versamento di € 300,00 in favore della moglie.
Fissata l'udienza a fini conciliativi delle parti del 15.2.2024, la convenuta si costituiva con comparsa del 9.2.2024.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili, per intervenuta riconciliazione. Deduceva in merito che sin dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale e fino agli inizi del 2023 avrebbe “ripristinato con la SI.ra Pt_1 CP_1
una comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale, pur non vivendo nella stessa abitazione che per brevi momenti, ma in un clima di affetto e di amore, dormendo assieme e senza intrattenere relazioni affettive con altri soggetti estranei, contraendo obbligazioni finalizzate all'acquisizione di risorse patrimoniali destinate all'intero nucleo familiare che ha investito, anche materialmente, nelle decisioni e nel carico materiale […]” (comparsa, pagg. 1-2). Allegava che la coppia non avrebbe smesso di coabitare, viaggiare, frequentare insieme gli amici di sempre e/o fare investimenti insieme, in particolare procedendo all'acquisto di un immobile in Asiago di provenienza ereditaria – formalmente acquisito dal solo grazie tuttavia ad una fideiussione rilasciata dalla ex – creando pure una chat Pt_1 whatsapp, unitamente alle IG. Deduceva tra l'altro che il marito la avrebbe accompagnata presso l'istituto Humanitas, dovendo sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, nel maggio 2020.
Rappresentava che la comunione spirituale si sarebbe rotta solo agli inizi del 2023, quando Pt_1
comunicava agli amici comuni, prima ancora che alla moglie, che il matrimonio era terminato e di essersi innamorato di tal socia col marito in altra società, non la prima donna con Persona_3
cui si sarebbe accompagnato (tanto che in precedenza la moglie avrebbe contratto dal marito il Pt_1
papilloma virus;
sul punto si riservava di chiedere l'addebito della separazione nel procedimento che avrebbe reincardinato).
Nel merito, prendeva posizione sulla ricostruzione patrimoniale/reddituale, svolgendo vari chiarimenti e rilievi circa la posizione del marito e adducendo che questi avrebbe potuto concentrarsi sulle sue attività imprenditoriali grazie al contributo della moglie, che avrebbe impiegato la pensione di
R_ invalidità al tempo riconosciuta a per la vita quotidiana. Allegava l'incompletezza della documentazione fornita dall'attore, la parzialità della ricostruzione, incompatibile con l'elevato tenore di vita, deducendo che la situazione economica del marito fosse migliorata, rispetto all'epoca della pagina 3 di 6 R_ separazione. Deduceva che la GL non fosse autosufficiente.
Concludeva per l'improcedibilità della domanda e in subordine, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il riconoscimento di un assegno mensile di € 812,00 in suo favore e di € 300,00 R_ per .
All'udienza del 15.2.2024 la conciliazione non riusciva e veniva quindi fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 16.5.2024. Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., con ordinanza del
R_ 31.5.2024 veniva revocato l'obbligo di mantenimento in favore della GL e confermati i provvedimenti tra coniugi e ammesse le prove orali della convenuta. All'udienza del 5.9.2024, tenuta da GOP delegato venivano escussi i testi , , . La causa veniva Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Con rimessa dinnanzi allora che con ordinanza del 9.9.2024 fissava udienza per tentativo di conciliazione al 17.10.2024. Tenutasi l'udienza dinnanzi a diverso GD, a detta udienza il difensore della convenuta si riservava di produrre documentazione comprovante la riconciliazione
(domiciliazione di utenze domestiche dell'attore presso la convenuta). La causa veniva rimessa al collegio sull'eccezione preliminare, fissandosi a tal fine l'udienza del 13.3.2025, udienza sostituita ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini 473bis.28 c.p.c., depositate dalle parti.
Con ordinanza resa ex art. 127ter c.p.c. all'esito della scadenza dei termini in sostituzione d'udienza,
l'odierno relatore Relatore tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
2. La convenuta ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, ex art. 3 co. 2 lettera b) l. 898/1970 al fine di paralizzare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve rammentarsi che, per aversi riconciliazione, è necessaria una ripresa concreta e durevole della convivenza coniugale e della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, non essendo a tal fine sufficiente una temporanea ripresa della coabitazione;
come chiarito dalla SC infatti “La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.” (Cass. Sez. I sent. n. 28655 del 24/12/2013, tra le altre in tal senso), essendo insufficiente la dimostrazione della sola coabitazione (Cass. Sez. I, sent. n.
19535 del 17/9/2014 e Cass. Sez. II, Ord. n. 1630 del 23/1/2018, per cui “In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non
pagina 4 di 6 depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.”).
L'onere probatorio della riconciliazione, nel senso su inteso, è particolarmente rigoroso ed a carico del coniuge che la eccepisce, essendosi chiarito che “La parte che ha interesse a far accertare
l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 20323 del 26/7/2019; Cass. Sez. VI, n. 27963 del 23/9/2022).
Nel caso di specie, la non ha provato la pur allegata coabitazione né un comportamento CP_1
inequivocamente incompatibile con lo stato di separazione:
I testi assunti non hanno anzitutto confermato la coabitazione delle parti, successiva alla separazione, essendosi limitati a riferire di alcune vacanze trascorse insieme alla coppia in cui i due Parte_2 avrebbero dormito insieme (cfr. risposta testi al cap. 1), senza tuttavia poter confermare l'abitualità della coabitazione, anche al di fuori di viaggi (durante i quali non è dato neanche sapere se le parti condividessero le spese, cfr. risposta ai cap. 2).
Inidonea a dimostrare la coabitazione la documentazione prodotta dalla convenuta sub. doc. 19 unitamente alle note di p.c. (produzione in sé ammissibile, trattandosi di fattura del 13.9.2024, successiva alle preclusioni istruttorie, relativa ai consumi elettrici per l'immobile di Asiago acquistato dall'attore, inviata all'indirizzo di residenza della convenuta), non dimostrando la mera domiciliazione che l'attore effettivamente coabitasse nell'abitazione di Vicenza della convenuta (non potendo escludersi che la domiciliazione sia riconducibile a diverse intese tra le parti, avendo tra l'altro l'attore allegato – senza che la circostanza sia stata specificamente contestata – che l'immobile sarebbe utilizzato anche dalle IG).
Oltre a non aver provato la coabitazione, la convenuta non ha , peraltro, dimostrato la reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali, essendo insufficiente, tra l'altro, l'allegata vicinanza del alla in occasione di un intervento chirurgico dalla stessa sostenuta nel 2020 (trattandosi Pt_1 CP_1 di condotta non incompatibile con l'ordinario regime di solidarietà, né essendo l'utilizzo del termine
“moglie” da parte del nelle comunicazioni con le strutture, stigmatizzato da ultimo in Pt_1
conclusionale dalla convenuta – cfr. pag. 2 – particolarmente SInificativo, trattandosi di terminologia pagina 5 di 6 non antitetica allo stato di separazione, come pure dedotto dall'attrice).
3. Deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da domanda avanzata dall'attore.
È infatti decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nel procedimento di separazione, conclusosi con il decreto su menzionato, e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. La causa va rimessa sul ruolo, con riferimento alle ulteriori domande tra le parti.
5. Spese di lite al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 25.6.1988 in Sandrigo (Vi), 25.6.1988;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 20, parte II serie A dell'anno 1988;
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 3 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5941/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Burato (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Daniele Accebbi (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni dell'attore: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Sandrigo (VI) il 25.06.1988 tra i SIg.ri e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto presso il Comune di Sandrigo (VI), Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A n. 20 anno 1988, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sandrigo (VI) di annotare pagina 1 di 6 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa per i motivi meglio specificati nel ricorso introduttivo.
3) Rigettare la domanda di declaratoria di improcedibilità proprosta in via principale dalla SI.ra
per i motivi sopra esposti. Controparte_1
4) Rigettare le domande aventi per oggetto il contributo per il mantenimento della convenuta e della
R_ GL , proposte dalla SI.ra in via subordinata, per i motivi sopra esposti.” CP_1
Conclusioni della convenuta: “In via preliminare/principale:
- Dichiararsi improcedibile l'avversa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SI.ri e in ragione della riconciliazione delle parti successiva alla Pt_1 CP_1
pronuncia di separazione, attesi gli esiti delle prove testimoniali all'uopo raccolte;
- Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di lite, oltre accessori di legge;
Nella denegata e non creduta ipotesi/in via subordinata:
- Rimettersi la causa in istruttoria per la prosecuzione della stessa, giusta riserva assunta sul punto dal
G.I. nell'ordinanza di ammissione prove, per l'accoglimento delle domande già svolte (assegno R_ divorzile in favore della SI.ra , avendo la GL raggiunto l'autosufficienza economica ed CP_1
essendo stato revocato il contributo al mantenimento in suo favore da parte del padre in sede di provvedimenti provvisori).
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 29.11.2023 l'attore, premesso di aver contratto il 25.6.1988 matrimonio concordatario con la convenuta in Sandrigo (VI), il giorno 25.6.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 20, parte II serie A dell'anno 1988, che dall'unione erano nate le R_ IG (23.7.1990) e (23.5.1996) entrambe maggiorenni ed autosufficienti, deduceva che i R_2
coniugi si erano separati consensualmente a seguito di comparizione dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Vicenza in data 5.6.2018, con decreto di omologa in data 25.6.2018.
Rappresentava che in adempimento a quanto previsto in sede di separazione, il 6.3.2020 aveva trasferito alla moglie la proprietà superficiaria per novantanove anni (a decorrere dal 1981) della casa coniugale sita in Vicenza Via Giuriato n. 7, con l'obbligo di “accollarsi tutti i costi e le spese che dovranno essere sostenute per il riscatto della proprietà superficiaria dal Comune di Vicenza”.
Rappresentava di essere socio unico nonché amministratore della ISNG s.r.l. e di NTL s.r.l. avente ad oggetto l'identificazione automatica in radiofrequenza e che la fosse insegnante di ruolo di CP_1
pagina 2 di 6 scuola secondaria. R_ Assumendo il raggiungimento dell'autosufficienza da parte di , riassunte le condizioni economiche delle parti, osservato che a suo avviso non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ma di essere disposto a riconoscere, a mero titolo conciliativo, un assegno mensile di
€ 300,00, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi l'obbligo a suo carico del versamento di € 300,00 in favore della moglie.
Fissata l'udienza a fini conciliativi delle parti del 15.2.2024, la convenuta si costituiva con comparsa del 9.2.2024.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili, per intervenuta riconciliazione. Deduceva in merito che sin dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale e fino agli inizi del 2023 avrebbe “ripristinato con la SI.ra Pt_1 CP_1
una comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale, pur non vivendo nella stessa abitazione che per brevi momenti, ma in un clima di affetto e di amore, dormendo assieme e senza intrattenere relazioni affettive con altri soggetti estranei, contraendo obbligazioni finalizzate all'acquisizione di risorse patrimoniali destinate all'intero nucleo familiare che ha investito, anche materialmente, nelle decisioni e nel carico materiale […]” (comparsa, pagg. 1-2). Allegava che la coppia non avrebbe smesso di coabitare, viaggiare, frequentare insieme gli amici di sempre e/o fare investimenti insieme, in particolare procedendo all'acquisto di un immobile in Asiago di provenienza ereditaria – formalmente acquisito dal solo grazie tuttavia ad una fideiussione rilasciata dalla ex – creando pure una chat Pt_1 whatsapp, unitamente alle IG. Deduceva tra l'altro che il marito la avrebbe accompagnata presso l'istituto Humanitas, dovendo sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, nel maggio 2020.
Rappresentava che la comunione spirituale si sarebbe rotta solo agli inizi del 2023, quando Pt_1
comunicava agli amici comuni, prima ancora che alla moglie, che il matrimonio era terminato e di essersi innamorato di tal socia col marito in altra società, non la prima donna con Persona_3
cui si sarebbe accompagnato (tanto che in precedenza la moglie avrebbe contratto dal marito il Pt_1
papilloma virus;
sul punto si riservava di chiedere l'addebito della separazione nel procedimento che avrebbe reincardinato).
Nel merito, prendeva posizione sulla ricostruzione patrimoniale/reddituale, svolgendo vari chiarimenti e rilievi circa la posizione del marito e adducendo che questi avrebbe potuto concentrarsi sulle sue attività imprenditoriali grazie al contributo della moglie, che avrebbe impiegato la pensione di
R_ invalidità al tempo riconosciuta a per la vita quotidiana. Allegava l'incompletezza della documentazione fornita dall'attore, la parzialità della ricostruzione, incompatibile con l'elevato tenore di vita, deducendo che la situazione economica del marito fosse migliorata, rispetto all'epoca della pagina 3 di 6 R_ separazione. Deduceva che la GL non fosse autosufficiente.
Concludeva per l'improcedibilità della domanda e in subordine, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il riconoscimento di un assegno mensile di € 812,00 in suo favore e di € 300,00 R_ per .
All'udienza del 15.2.2024 la conciliazione non riusciva e veniva quindi fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 16.5.2024. Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., con ordinanza del
R_ 31.5.2024 veniva revocato l'obbligo di mantenimento in favore della GL e confermati i provvedimenti tra coniugi e ammesse le prove orali della convenuta. All'udienza del 5.9.2024, tenuta da GOP delegato venivano escussi i testi , , . La causa veniva Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Con rimessa dinnanzi allora che con ordinanza del 9.9.2024 fissava udienza per tentativo di conciliazione al 17.10.2024. Tenutasi l'udienza dinnanzi a diverso GD, a detta udienza il difensore della convenuta si riservava di produrre documentazione comprovante la riconciliazione
(domiciliazione di utenze domestiche dell'attore presso la convenuta). La causa veniva rimessa al collegio sull'eccezione preliminare, fissandosi a tal fine l'udienza del 13.3.2025, udienza sostituita ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini 473bis.28 c.p.c., depositate dalle parti.
Con ordinanza resa ex art. 127ter c.p.c. all'esito della scadenza dei termini in sostituzione d'udienza,
l'odierno relatore Relatore tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
2. La convenuta ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, ex art. 3 co. 2 lettera b) l. 898/1970 al fine di paralizzare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve rammentarsi che, per aversi riconciliazione, è necessaria una ripresa concreta e durevole della convivenza coniugale e della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, non essendo a tal fine sufficiente una temporanea ripresa della coabitazione;
come chiarito dalla SC infatti “La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.” (Cass. Sez. I sent. n. 28655 del 24/12/2013, tra le altre in tal senso), essendo insufficiente la dimostrazione della sola coabitazione (Cass. Sez. I, sent. n.
19535 del 17/9/2014 e Cass. Sez. II, Ord. n. 1630 del 23/1/2018, per cui “In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non
pagina 4 di 6 depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.”).
L'onere probatorio della riconciliazione, nel senso su inteso, è particolarmente rigoroso ed a carico del coniuge che la eccepisce, essendosi chiarito che “La parte che ha interesse a far accertare
l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 20323 del 26/7/2019; Cass. Sez. VI, n. 27963 del 23/9/2022).
Nel caso di specie, la non ha provato la pur allegata coabitazione né un comportamento CP_1
inequivocamente incompatibile con lo stato di separazione:
I testi assunti non hanno anzitutto confermato la coabitazione delle parti, successiva alla separazione, essendosi limitati a riferire di alcune vacanze trascorse insieme alla coppia in cui i due Parte_2 avrebbero dormito insieme (cfr. risposta testi al cap. 1), senza tuttavia poter confermare l'abitualità della coabitazione, anche al di fuori di viaggi (durante i quali non è dato neanche sapere se le parti condividessero le spese, cfr. risposta ai cap. 2).
Inidonea a dimostrare la coabitazione la documentazione prodotta dalla convenuta sub. doc. 19 unitamente alle note di p.c. (produzione in sé ammissibile, trattandosi di fattura del 13.9.2024, successiva alle preclusioni istruttorie, relativa ai consumi elettrici per l'immobile di Asiago acquistato dall'attore, inviata all'indirizzo di residenza della convenuta), non dimostrando la mera domiciliazione che l'attore effettivamente coabitasse nell'abitazione di Vicenza della convenuta (non potendo escludersi che la domiciliazione sia riconducibile a diverse intese tra le parti, avendo tra l'altro l'attore allegato – senza che la circostanza sia stata specificamente contestata – che l'immobile sarebbe utilizzato anche dalle IG).
Oltre a non aver provato la coabitazione, la convenuta non ha , peraltro, dimostrato la reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali, essendo insufficiente, tra l'altro, l'allegata vicinanza del alla in occasione di un intervento chirurgico dalla stessa sostenuta nel 2020 (trattandosi Pt_1 CP_1 di condotta non incompatibile con l'ordinario regime di solidarietà, né essendo l'utilizzo del termine
“moglie” da parte del nelle comunicazioni con le strutture, stigmatizzato da ultimo in Pt_1
conclusionale dalla convenuta – cfr. pag. 2 – particolarmente SInificativo, trattandosi di terminologia pagina 5 di 6 non antitetica allo stato di separazione, come pure dedotto dall'attrice).
3. Deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da domanda avanzata dall'attore.
È infatti decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nel procedimento di separazione, conclusosi con il decreto su menzionato, e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. La causa va rimessa sul ruolo, con riferimento alle ulteriori domande tra le parti.
5. Spese di lite al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 25.6.1988 in Sandrigo (Vi), 25.6.1988;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 20, parte II serie A dell'anno 1988;
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 3 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 6 di 6